Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 26 luglio 2024
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01992/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità CIna - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani in data 17.10.2023 con il quale è stato negato il rilascio del nulla osta paesaggistico in relazione alla ristrutturazione di un fabbricato preesistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità CIna - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha presentato un progetto di demolizione, e ricostruzione con diversa sagoma, di un edificio esistente, a destinazione residenziale, posto in zona agricola soggetta a vincolo di interesse paesaggistico, sito nel territorio di Castellammare del Golfo.
Il progetto tende a realizzare un edificio con prestazioni energetiche e sismiche migliori rispetto al fabbricato attuale, ed a modificare in meglio l’aspetto di quest’ultimo, dato che – in ragione della sua forma ottagonale e della copertura in parte piana – esso presenta forme e caratteristiche del tutto avulse dal contesto territoriale e paesaggistico in cui si trova. Al contrario, il progetto proposto è finalizzato al passaggio da un manufatto realizzato senza la preventiva approvazione paesaggistica ad un fabbricato aderente alla tipologia rurale tradizionale (con coppi siciliani, infissi in legno, intonaci tradizionali) riscontrabile sui luoghi sottoposti a tutela con vincolo di inedificabilità assoluta.
L’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica presentata dal -OMISSIS-è stata respinta dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani con atto del 17.10.2023, emesso in asserita in applicazione dell’art. 15, punto 6 C, delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesaggistico posto a tutela del “ paesaggio costiero della Piana di Castellazzo al seno di Guidaloca ”, nella parte in cui vieta < nuove edificazioni >.
In calce al provvedimento la Soprintendenza dichiara che potrà essere presa in considerazione una nuova proposta progettuale purchè preveda la demolizione con fedele ricostruzione rispetto all’esistente.
Avverso tale determinazione è stato proposto dal -OMISSIS-il ricorso in epigrafe, affidato alle seguenti argomentazioni.
1.- In primo luogo, il ricorrente evidenzia che l’art. 15 del Piano Paesaggistico vigente nella zona si propone di tutelare, tra gli altri, il sito in cui è progettato l’intervento, che viene così descritto: “ La piana rocciosa del Castellazzo e della contrada Conza si affaccia degradando su cala Bianca e sull’omonimo promontorio con un paesaggio seminaturale solo in parte disturbato da edilizia puntuale. Il paesaggio agrario, in prossimità della costa, ha subito notevoli trasformazioni per la pressione antropica derivante dalla diffusione degli insediamenti turistici a carattere stagionale ”.
Inoltre, il ricorrente sottolinea che il punto 6 C del citato art. 15 consente “ nei pianori degradanti verso il mare di Piano Castellazzo, contrada Conza, Le Macchie e Guidaloca: attività agro-pastorali, attività agrituristiche e turismo rurale e residenziale-turistica che non comportino nuove costruzioni, culturale-scientifica e didattico-ricreativa; ”.
Muovendo da tali coordinate, il ricorrente denuncia la erronea applicazione dell’art. 15 delle N.T.A. in riferimento all’art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001, sostenendo che la progettata demolizione e ricostruzione dell’edificio con sagoma diversa debba inquadrarsi nel concetto di “ristrutturazione edilizia” (e non in quello di “nuova edificazione”, come erroneamente ritenuto dalla Soprintendenza), in quanto ricadente nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d), del d. Lgs. 42/2004;
2.- In secondo luogo, lamenta l’irrazionalità della prescrizione posta nel riportato punto 6C, laddove impedisce di realizzare mutamenti della forma degli edifici esistenti che, a parità di volume, garantiscono un adeguamento alle caratteristiche costruttive e tipologiche della zona, in maniera tale da conservare e garantire maggiormente i valori paesaggistici tutelati.
L’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità CIna si è costituito in giudizio con memoria di mera forma, senza spiegare difese.
Con ordinanza -OMISSIS- riscontrando l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, la Sezione ha “ Ritenuto che - fermo restando l’approfondimento delle tematiche introdotte col ricorso, che sarà effettuato nell’appropriata sede di trattazione del merito – le esigenze cautelari del ricorrente possono essere soddisfatte attraverso la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica .”.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2024 è stata emessa ordinanza istruttoria n. 2317/24 col seguente contenuto:
“ Considerato che, per poter definire il contenzioso in esame, è necessario acquisire documentati chiarimenti: (i) sul posizionamento dell’immobile del ricorrente; (ii) sulla tipologia di tutela che è stata applicata nella zona in cui il bene si trova; (iii) sui referenti normativi applicati con gli strumenti di tutela adottati (in particolare, se si tratta di beni rientranti nell’art. 136, lett. c) e d), o nell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004);
Ritenuto di dover richiedere alla resistente Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani una relazione chiarificatrice sui quesiti posti, munita di documentazione a supporto;
Ritenuto di dover assegnare il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, e di rinviare la trattazione ulteriore della causa all’udienza indicata in dispositivo; ”.
La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani ha di seguito depositato una relazione illustrativa, nella quale ha precisato che:
a). la superficie interessata dall’intervento è collocata nell’area costiera di C.da Conza del Comune di Castellammare del Golfo, a circa mt. 450,00 dalla costa, caratterizzata dal pregevole sito di Cala Bianca di estremo valore paesaggistico e naturalistico, costituito da un variegato litorale roccioso, con cale, anfratti e promontori, meta di numerosi fruitori della natura, sia per l’integrità del paesaggio che per la qualità dei luoghi, in continuum con la località di Scopello e la R.N.O. dello Zingaro;
b). l’area è sottoposta a tutela paesaggistica in virtù del D.A. del 21.03.1979 n. 729, che vincola parte del territorio del Comune di Castellammare del Golfo ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), nonché in virtù del D.A. n. 2286 del 20.10.2010, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico – Ambito 1 – Area dei rilievi del trapanese;
c). gli indirizzi programmatici e le linee guida del Piano Paesaggistico sono “ orientate ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti, delle pianure e della costa, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a ridurre l’impatto negativo delle urbanizzazioni disseminate lungo la costa e nella pianura, delle attività estrattive e del ravaneto; a conservare e mantenere l’identità agropastorale dei luoghi; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture isolate e percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali)... ”.
La Soprintendenza ha dunque chiarito che l’immobile oggetto della causa si trova in area sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. 42/2004, riguardanti rispettivamente: c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
La questione giuridica sulla quale si incentra il contenzioso in esame attiene alla praticabilità o meno, nella zona vincolata in cui ricade l’immobile del ricorrente, di una demolizione e ricostruzione con sagoma differente rispetto a quella già posseduta dall’edificio esistente.
Secondo la resistente Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, tale possibilità deve ritenersi esclusa dall’art. 15, punto 6 C, delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesaggistico posto a tutela del “ paesaggio costiero della Piana di Castellazzo al seno di Guidaloca ”, poiché costituirebbe una non ammissibile “nuova edificazione”.
Al contrario, il ricorrente assume che l’attività progettata debba essere inquadrata nel novero della “ristrutturazione edilizia” e, come tale, non possa essere inibita dalla Soprintendenza con il richiamo al citato art. 15.
Dunque, la questione da risolvere in punto di diritto si esaurisce nel comprendere se l’attività progettata dal ricorrente – che, lo ricordiamo, prevede la demolizione del fabbricato esistente e la sua ricostruzione con diversa sagoma – integri una ipotesi di “nuova costruzione” (come tale, vietata dal Piano), ovvero una ipotesi di “ristrutturazione edilizia” (da ritenere consentita dal Piano).
Va premesso che nessuna prescrizione sulla necessità che la demolizione e ricostruzione avvenga col rispetto della sagoma originaria si rinviene nel Piano Paesistico invocato dalla Soprintendenza, posto che questo si limita solo ad escludere la praticabilità di nuove edificazioni. Infatti, l’art. 15, punto 6 C, consente:
“ 6C - nei pianori degradanti verso il mare di Piano Castellazzo, contrada Conza, Le Macchie e Guidaloca: attività agro-pastorali, attività agrituristiche e turismo rurale e residenziale-turistica che non comportino nuove costruzioni, culturale-scientifica e didattico-ricreativa; ”.
L’indagine allora va ampliata esaminando la normativa che definisce il concetto ed i limiti della “ristrutturazione edilizia” (art. 3, lett. d), del D.P.R. 380/2001):
“ (…) Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
(….)
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ”.
L’art. 136, co. 1, lett. c) e d) del D. Lgs. 42/2004 a sua volta qualifica di “notevole interesse pubblico”:
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze .
Inoltre, l’art. 142 dello stesso decreto legislativo stabilisce che:
“ Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; (…) ”.
La complessa normativa nazionale sopra riportata (con esplicative sottolineature) può essere, in sintesi, così riassunta:
a) la demolizione e contestuale ricostruzione di un edificio, con sagoma e caratteri planovolumetrici diversi dall’originale costituisce, di norma, una forma di ristrutturazione edilizia;
b) tale assimilazione non può essere però operata – per eccezione introdotta dallo stesso legislatore – con riguardo agli immobili tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ed a quelli inseriti nelle zone omogenee A (o in zone ad esse assimilate), per i quali vige invece la condizione del necessario rispetto della preesistente sagoma, volumetria, prospetti, caratteristiche, ecc., affinchè la demolizione/ricostruzione possa essere qualificata come ristrutturazione edilizia;
c) infine, con riferimento agli immobili indicati sub b), il legislatore ha introdotto una ulteriore eccezione (che, in sostanza, finisce col riprodurre la regola generale), enucleando gli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, del D. Lgs. 42/2004, per i quali la demolizione/ricostruzione con sagoma e volume diverso costituisce, nuovamente, “ristrutturazione edilizia” (e dunque, non rappresenta – con riguardo alla questione sollevata nell’odierno giudizio - una “nuova edificazione”.).
Sul tema è stato affermato che “ in tema di distanze, per effetto della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, intervenuta con l'art. 10 d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nella nozione di "ristrutturazione edilizia" anche gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana, con il limite del fedele ripristino del preesistente posto per gli edifici tutelati e per le zone A .” (Cass., II, 12751/2023).
In base ad una attenta lettura delle disposizioni normative sopra riportate deve, quindi, concludersi che il caso in esame integra l’ipotesi indicata alla lettera c) appena esposta, dal momento che l’immobile per cui è causa è inserito in area tutelata ai sensi dell’art. 136 lett. c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (circostanza, questa affermata dalla stessa amministrazione resistente nella nota di chiarimenti fornita a seguito dell’ordinanza istruttoria, e dunque non contestata), con la conseguenza che in questo particolare contesto la “ristrutturazione edilizia” ricorre anche nelle ipotesi di demolizione/ricostruzione eseguite senza il mantenimento della sagoma originaria.
Il ricorso va, dunque, accolto essendo fondato il primo motivo di censura, laddove parte ricorrente denuncia l’erroneità del provvedimento impugnato, in quanto ha illegittimamente qualificato come “nuova costruzione” una attività che in realtà rientrava nel concetto di “ristrutturazione edilizia” e che – come tale – non si poneva in contrasto con l’art. 15, punto 6 C, del Piano Paesaggistico vigente.
Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto della complessità tecnica della normativa applicabile alla fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO