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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1382/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14.02.24, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Di Natale Parte_1
appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Anastasio Controparte_1
appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “riformare totalmente la sentenza n. 159/22 emessa dal Tribunale di Paola …e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra , proprietaria del Controparte_1
cane che, scappando dalla sua custodia e responsabilità, ha aggredito ed il suo Parte_1
cagnolino Pincher, nelle circostanze di luogo e tempo precisate in narrativa;
condannare _1
, nelle qualità accertate, al risarcimento dei danni tutti patiti da e dal suo
[...] Parte_1
cane Pincher, a seguito delle aggressioni, per come quantificati già in primo grado e qui richiesti in
€. 9.091,85; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da contro la sentenza n. 159/22, emessa in data 25.02.22 dal Tribunale di Paola per Parte_1
tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito, rigettare integralmente, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto dalla sig.ra
[...] con conferma della sentenza n. 159/22, emessa in data 25.02.22 dal Tribunale di Paola e Parte_1 pubblicata in pari data;
con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, per Parte_1 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni, ex art. 2052 c.c., esponendo che: in data 22.06.18, intorno alle ore 20,50, mentre percorreva a Paola l'area posta sul ponte in prossimità dell'incrocio di
Via Bernardino Telesio, in zona Rione Colonne, veniva aggredita e morsa alla coscia destra da un cane;
lo stesso animale in data 06.07.18, intorno alle ore 16,00, aggrediva e riduceva in fin di vita anche il proprio cane, razza Pincher, mentre passeggiava nel Parco Mediterraneo nei pressi della sua abitazione;
il cane aggressore, per quanto accertato dalla Polizia Municipale di Paola, apparteneva alla convenuta.
Si costituiva in giudizio contestando che fosse stato il proprio cane a porre in Controparte_1
essere le aggressioni, dedotte dall'attrice; chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
La causa, istruita con prova testi e documentazione, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 159/22, pubblicata il 25.02.22, il Tribunale di Paola rigettava la domanda proposta e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai motivi Parte_1
che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, chiedeva dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto con la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 31.01.23, la Corte rinviava al merito la decisione sulla richiesta di c.t.u. e fissava l'udienza del 14.02.24 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 31.01.24.
Soltanto l'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, è infondata.
A tal riguardo, le Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado;
l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione deve dunque essere rigettata.
2.- Con un primo motivo, l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.; degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
La sentenza sarebbe erronea, infatti, laddove ha negato valore al documento della Polizia
Municipale di Paola che ha identificato il cane responsabile delle aggressioni denunciate e ne ha accertato la proprietà in capo a . Controparte_1
Invero, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione detti accertamenti affermando: “nondimeno, nella citata missiva, il contestando la propria responsabilità, CP_2 sostiene che l'aggressione dedotta dall'attrice sia stata posta in essere dal cane della sulla Pt_2
base di imprecisati accertamenti della Polizia Municipale e del riconoscimento fotografico compiuto dalla stessa Ebbene, tale missiva è del tutto priva di valore probatorio, non solo Parte_1 perché l'autore (il ) è un potenziale soggetto passivo dell'azione risarcitoria Controparte_3 dell'attrice (nell'ipotesi in cui il cane aggressore fosse reputato randagio), ma perché le fonti del convincimento della Polizia Municipale non sono minimamente indicate, a parte il riferimento a quell'identificazione fotografica della che, in quanto proveniente dalla stessa attrice, non Parte_1
può essere utilizzata per confortare le deduzioni contenute nel suo atto introduttivo”.
La GA ritiene, invece, che gli accertamenti della Polizia Municipale siano stati sufficientemente specificati con riferimento a tutte le attività svolte per l'individuazione del cane, sul posto, tramite ricerca e rilevazione del suo microchip;
il infatti, si sarebbe subito attivato CP_2 effettuando le attività e le ricerche del caso, avendo, solo in seguito, accertato che l'animale risultava di un privato e non era un randagio.
In ogni caso, rileva l'appellante, l'identificazione dell'animale, sarebbe stata possibile proprio grazie al fatto che, per ben due volte, ha potuto vedere il cane in questione e riconoscerlo. I fatti di causa sarebbero, peraltro, stati confermati anche dai testi escussi.
3.- Con un secondo motivo, la lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli Parte_1
artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; nonché l'omessa considerazione delle risultanze istruttorie.
Il Tribunale, infatti, avrebbe privato di valore le dichiarazioni rese dai testi escussi sol perché, gli stessi avrebbero, comunque, riferito di aver dato attenzione all'aggredita, piuttosto che al cane, poi allontanatosi.
La teste, che si trovava in compagnia di , ha dichiarato Testimone_1 Parte_3 testualmente: “dopo un po' abbiamo visto arrivare che si avvicinava a noi, parlando al Pt_1
telefono. Mentre parlava al telefono è stata improvvisamente morsa alla gamba destra da un cane randagio nero, di medie dimensioni, privo di collare e senza nessuna persona. si è accasciata Pt_1 al suolo. Il cane si è subito allontanato. Poi siamo intervenute noi in soccorso di e l'abbiamo Pt_1
subito portata al Pronto Soccorso di Paola”.
Analogamente, ha riferito: si avvicinava a noi, parlando al telefono. Parte_3 Pt_1
Mentre parlava al telefono è stata improvvisamente morsa alla gamba destra da un cane nero, di medie dimensioni, privo di collare. si è accasciata al suolo. Il cane si è subito allontanato. Poi Pt_1
siamo intervenute noi in soccorso e abbiamo subito portato al Pronto Soccorso di Paola... Non Pt_1
vi era nessuno con il cane. Mentre ci allontanavamo ho sentito chiamare il cane da qualcuno. Almeno così mi pare di ricordare, anche se ovviamente ero più attentata alle condizioni di salute della mia amica, piuttosto che al cane”.
Ebbene, l'aver riferito di aver sentito che il cane veniva richiamato confermerebbe, secondo la , che lo stesso potesse essere di proprietà di qualcuno a cui era sfuggito. Parte_1
Anche i testi di parte convenuta, peraltro, avrebbero confermato i fatti di causa.
Infatti, , figlio della sig.ra , ha riferito che proprio tra la fine di Tes_2 Controparte_1
giugno 2018 e l'inizio di luglio 2018 il cane della madre sarebbe scappato e che gli stessi non sarebbero più riusciti a recuperarlo;
ha affermato, infatti: “ricordo che una sera, tra fine giugno ed i primi di luglio del 2018, mentre mi trovavo a cena a casa di mia madre, il cane è scappato. Non lo abbiamo più trovato nonostante le ricerche. (…) non ricordo se quella sera ci siamo dimenticati di chiudere il cancello o se qualcuno lo ha aperto”.
Anche l'altra figlia, ha riferito di ricordare - seppur errando sull'anno - Controparte_4
che il cane era scappato, precisando che si trattava del periodo di inizio luglio (piuttosto che fine giugno); tuttavia, tale circostanza - secondo l'appellante - non avrebbe alcun rilievo in quanto sconfessata da che ha ricordato, più precisamente, il mese di giugno. Tes_2 Dalle dichiarazioni di entrambi i testi si evincerebbe che la condotta del cane era tendente a sfuggire alla proprietaria e che anche la seconda aggressione, quella del luglio 2018, era certamente da addebitare a quello di proprietà della . _1
Risulterebbe, pertanto, ampiamente dimostrata e raggiunta la prova degli eventi e confermato il nesso di causalità tra le condotte lamentate ed i danni subiti, ex art. 2052 c.c.
Perciò, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.
non avrebbe, in alcun modo, dimostrato il caso fortuito: anzi, ha confermato Controparte_1
che il cane era realmente scappato dalla propria abitazione.
4.- Con un terzo motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., art. 132 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c.: difetto e vizio di motivazione della sentenza.
Nella specie, la mancata attribuzione di responsabilità in capo a , alla luce Controparte_1
delle risultanze istruttorie, dimostrerebbe l'errore e l'illegittimità della pronuncia impugnata, anche perché difetterebbe una ricostruzione logico giuridica ed una chiara esposizione delle ragioni di fatto e diritto poste a base del convincimento del giudice di prime cure, tali da giustificare la decisione adottata.
5.- Con un ultimo motivo, la si duole della mancata ammissione della c.t.u. Parte_1
Nello specifico, infatti, il giudice di primo grado non solo avrebbe privato di valore probatorio la documentazione delle autorità e le risultanze istruttorie, ma non ha nemmeno disposto la consulenza tecnica d'ufficio che risultava evidentemente indispensabile per poter ritenere provato il nesso causale ed effettuare una corretta ed adeguata valutazione di idoneità delle eventuali cause
/concause produttive dell'evento dannoso.
La richiesta c.t.u. avrebbe permesso, altresì, di accertare se il quantum domandato risultasse conforme ai danni conseguiti agli eventi.
Nella domanda introduttiva del giudizio, infatti, la quantificazione del danno subito è stata indicata nella misura di €. 6.498,80, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'occorso
(29 anni) e del danno biologico permanente, pari al 5%, oltre al danno temporaneo da invalidità, cui sommare le spese veterinarie per le cure del cagnolino aggredito.
Nella specie, infatti, le conseguenze dell'infortunio venivano diagnosticate in una “ferita lacerocontusa a livello del terzo superiore posteriore di gamba dx con perdita di sostanza””, e relativa prognosi di giorni 6.
La successiva diagnosi, di cui al certificato prodotto in data 28.06.18, confermava la “ferita lacero contusa gamba dx” e la prognosi veniva fissata a 15 (quindici) giorni;
ancora con certificato datato 13.07.18, il sanitario prolungava la prognosi per ulteriori 10 giorni per poi dichiarare l'avvenuta guarigione con certificato datato 23.07.18.
Infine, l'appellante rileva di aver chiesto anche la liquidazione del danno morale (pari ad €.
2.166,05) dovuto all'ansia e al timore alla vista di ogni cane, nonché, allo stato di depressione conseguito alle cure della lesione subita.
6.- L'appello non merita accoglimento.
Giova premettere che la fattispecie - correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2052 c.c.- prevede che del danno cagionato da animale risponde il proprietario, o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa, anche solo omissiva, sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale, nonché, del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito può interrompere, caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (ex multis, Cass. n.10402/16).
Perciò, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.
Ebbene, rileva la Corte che il primo giudice ha valutato, congruamente ed attentamente, le emergenze istruttorie - illustrando il percorso logico-giuridico cui ha affidato il proprio convincimento - ritenendo che la prova testi non ha consentito di acclarare che le lesioni, subite dalla e dal suo cane, siano riconducibili all'aggressione del cane di proprietà dell'appellata. Parte_1
Si legge, infatti, nella pronuncia impugnata, in ordine alle deposizioni delle testi Tes_1
e : “…la prima teste ha precisato che si trattava di “un cane randagio nero, di medie Pt_3 dimensioni, privo di collare e senza nessuna persona”, mentre la seconda, nel ribadire che “era un cane nero, di medie dimensioni, privo di collare” ha aggiunto il seguente ricordo sfumato ed approssimativo, di scarso valore probatorio: “mentre ci allontanavamo ho sentito chiamare il cane da qualcuno. Almeno così mi pare di ricordare, anche se ovviamente ero più attentata alle condizioni di salute della mia amica, piuttosto che al cane”. Da tali dichiarazioni certamente non può ricavarsi che il cane aggressore apparteneva alla convenuta;
anzi, esse neppure consentono di affermare che
l'animale aveva un proprietario”.
Le testimoni non hanno fornito alcun ulteriore elemento idoneo ad identificare il cane che ha aggredito la , limitandosi, entrambe, a riportare le medesime caratteristiche dell'animale Parte_1
“nero, di medie dimensioni, privo di collare” senza riuscire a circostanziare meglio l'accaduto.
Peraltro, va rilevato ulteriormente che le predette dichiarazioni - in ordine alla presenza di uno o più cani randagi - risultano contraddette dalla documentazione in atti;
nel verbale del P.S. dell'Ospedale di Paola, nella sezione “anamnesi” si legge, infatti: “la paziente giunge in P.S. autonomamente. Riferisce aggressione da parte di cani randagi con successivo morso”.
Inoltre, nella missiva inviata al , datata 25.06.18, si legge che: “l'Ente, infatti, Controparte_3
ha da tempo ed ufficialmente ricevuto numerose segnalazioni aventi ad oggetto la presenza di cani randagi in diverse aree della città e, tra queste, nel luogo teatro del descritto sinistro”.
Infine, nel verbale di sommarie informazioni del 07.08.18, rese alla Polizia Municipale di
Paola, la , alla domanda “in riferimento alla domanda di risarcimento danni presentata e Parte_1 relativa all'aggressione subita in data imprecisata da parte di un branco di cani randagi la cui foto le viene mostrata cosa ha da dire e se riconosce i cani aggressori” ha risposto: “dalla foto mostrata ho riconosciuto uno dei cani che mi hanno aggredita e, in particolare, quello di colore nero che mi ha aggredito e morsicata alla gamba destra”.
Dunque, l'aggressione non sarebbe avvenuta ad opera di un solo animale, per come affermato nell'atto introduttivo del giudizio e dalle testimoni escusse, bensì da parte di un branco di cani randagi.
Il dubbio che il cane aggressore sia quello dell'appellata non è stato fugato, infine, nemmeno dalle dichiarazioni rese dai figli di quest'ultima.
Infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice: “ ha riferito che l'animale Tes_2
della madre è scappato tra fine giugno ed i primi di luglio, anche se appare più preciso il ricordo dell'altra figlia della teste, , la quale ha collocato l'episodio del fuga del cane Controparte_4
della madre ai primi di luglio, ancorandolo ad una cena familiare concomitante con l'avvio della propria attività lavorativa stagionale. Queste ultime dichiarazioni, quindi, depongono nel senso di escludere il collegamento tra l'aggressione subita il 22.6.18 dall'attrice ed il cane della convenuta scappato all'inizio del mese di luglio”.
Né giova alla GA quanto riportato nella citata missiva (nota prot. 472/8 del 27.08.18) del cui, originariamente, aveva inoltrato richiesta risarcitoria sul presupposto che il Controparte_3
cane aggressore fosse randagio.
Invero, il Tribunale ha giustamente rilevato che il nel contestare la propria CP_2 responsabilità, ha sostenuto che l'aggressione sia stata posta in essere dal cane della “sulla _1
base di imprecisati accertamenti della Polizia Municipale e del riconoscimento fotografico compiuto dalla stessa precisando che: “tale missiva è del tutto priva di valore probatorio, Parte_1 non solo perché l'autore (il è un potenziale soggetto passivo dell'azione Controparte_3 risarcitoria dell'attrice (nell'ipotesi in cui il cane aggressore fosse reputato randagio), ma perché le fonti del convincimento della Polizia Municipale non sono minimamente indicate, a parte il riferimento a quell'identificazione fotografica della che, in quanto proveniente dalla Parte_1 stessa attrice, non può essere utilizzare per confortare le deduzioni contenute nel suo atto introduttivo”.
Dunque, non avendo l'attrice provato di essere stata aggredita dal cane dell'appellata, la domanda risarcitoria è stata correttamente rigettata.
Il difetto di prova dell'an della pretesa risarcitoria comporta il rigetto della richiesta di c.t.u. medico-legale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dello Stato, attesa l'ammissione dell'appellata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di rigetto dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, e tanto a prescindere dall'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato. Sul tema la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.
4315/2020 ha, invero, precisato che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”. In detto caso - precisano le SU - compete esclusivamente all'Amministrazione (cancelleria) valutare se la doppia contribuzione, avente natura tributaria, spetti “in concreto”, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio d'impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 159/22, pubblicata il 25.02.22, Parte_1
emessa dal Tribunale di Paola, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, che liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02, se dovuto.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22.05.25 Il Giud. Aus. Est.
(Dott.ssa Giuseppa Alecci)
Il Presidente
(Dott.ssa Carmela Ruberto)