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Sentenza breve 5 dicembre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01005/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01115 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01005/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Baldassarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 01005/2025 REG.RIC.
- del decreto Cat -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Bergamo in data
23 giugno 2025 e notificato brevi manu al sig. -OMISSIS- in data 26 giugno 2025, avente disposto il rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno lungo periodo e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Bergamo in data 12.09.2013 per motivi di lavoro subordinato;
- di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che con il ricorso in oggetto -OMISSIS- ha impugnato il decreto con cui la Questura di
Bergamo ha rigettato l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo da quest'ultimo proposta e disposto, al contempo, la revoca, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; all'esito dell'udienza camerale del 24.9.2025 il Collegio ha emesso l'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ordinando alla Questura di Bergamo di procedere al riesame della posizione del ricorrente mediante un vaglio di sua pericolosità in concreto, N. 01005/2025 REG.RIC.
nonché fornendo adeguata motivazione circa gli aspetti rilevanti ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 286/1998; in data 11.11.2025 la Questura di Bergamo ha emesso un nuovo provvedimento, con cui ha confermato il rigetto dell'istanza di aggiornamento e la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo; con nota di udienza depositata il 2.12.2025, pur avendo preso atto di quest'ultimo provvedimento sfavorevole, il ricorrente ha insistito per l'annullamento del primo decreto questorile, senza dichiarare l'intenzione di gravare con motivi aggiunti la nuova determinazione dell'Amministrazione; il Collegio si è allora riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dando avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, stante l'adozione, all'esito del remand, di un nuovo provvedimento di rigetto diversamente motivato, che supera il precedente;
Ritenuto che tale ultimo provvedimento costituisce una conferma propria di quello impugnato in questo giudizio, poiché è stato adottato all'esito di una nuova istruttoria e contiene una motivazione più articolata della precedente, in ossequio a quanto indicato nell'ordinanza cautelare di remand, così rendendo improcedibile il ricorso introduttivo, non avendo il ricorrente più interesse all'impugnazione del rigetto originario, ormai sostituito da quello più recente; le spese di lite vanno compensate, atteso l'andamento complessivo del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. N. 01005/2025 REG.RIC.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI AN CC N. 01005/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01115 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01005/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Baldassarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 01005/2025 REG.RIC.
- del decreto Cat -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Bergamo in data
23 giugno 2025 e notificato brevi manu al sig. -OMISSIS- in data 26 giugno 2025, avente disposto il rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno lungo periodo e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Bergamo in data 12.09.2013 per motivi di lavoro subordinato;
- di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che con il ricorso in oggetto -OMISSIS- ha impugnato il decreto con cui la Questura di
Bergamo ha rigettato l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo da quest'ultimo proposta e disposto, al contempo, la revoca, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; all'esito dell'udienza camerale del 24.9.2025 il Collegio ha emesso l'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ordinando alla Questura di Bergamo di procedere al riesame della posizione del ricorrente mediante un vaglio di sua pericolosità in concreto, N. 01005/2025 REG.RIC.
nonché fornendo adeguata motivazione circa gli aspetti rilevanti ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 286/1998; in data 11.11.2025 la Questura di Bergamo ha emesso un nuovo provvedimento, con cui ha confermato il rigetto dell'istanza di aggiornamento e la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo; con nota di udienza depositata il 2.12.2025, pur avendo preso atto di quest'ultimo provvedimento sfavorevole, il ricorrente ha insistito per l'annullamento del primo decreto questorile, senza dichiarare l'intenzione di gravare con motivi aggiunti la nuova determinazione dell'Amministrazione; il Collegio si è allora riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dando avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, stante l'adozione, all'esito del remand, di un nuovo provvedimento di rigetto diversamente motivato, che supera il precedente;
Ritenuto che tale ultimo provvedimento costituisce una conferma propria di quello impugnato in questo giudizio, poiché è stato adottato all'esito di una nuova istruttoria e contiene una motivazione più articolata della precedente, in ossequio a quanto indicato nell'ordinanza cautelare di remand, così rendendo improcedibile il ricorso introduttivo, non avendo il ricorrente più interesse all'impugnazione del rigetto originario, ormai sostituito da quello più recente; le spese di lite vanno compensate, atteso l'andamento complessivo del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. N. 01005/2025 REG.RIC.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI AN CC N. 01005/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.