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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao - Presidente rel.
Dott. Michele Moggi- Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi - Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa per divorzio introdotta congiuntamente da nata a [...] il [...], residente in [...]loc. case Nuove n. 147 Parte_1
( ) assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Beatrice Pammolli ( CodiceFiscale_1 C.F._2
) del Foro di Siena presso il cuistudio, sito in AG (SI) Via Cavour 9, elegge domicilio, come
[...] da mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c.
- nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2
( ) assistito, difeso e rappresentato dall'Avv. Michela Nevi CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 del Foro di Terni presso il cui studio sito in Terni, Vico Tempio del Sole, 20, elegge domicilio, come da mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: come da note depositate in data 30.762025
PUBBLICO MINISTERO: parere in data 14 .05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.3.2025 e - hanno adito il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Siena, affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Hanno assunto in ricorso: - di aver contratto matrimonio in data 3 marzo 2007 in AG , dal quale - nascevano due figli, il 24/01/2005 a Montepulciano la figlia ed il 03/09/2010 a Montepulciano il figlio Persona_1
; . che la separazione è stata dichiarata il 07/02/2024 dal Tribunale di Siena;
che dalla Persona_2 data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi . Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare
(art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio.
Il Tribunale può recepire le condizioni indicate di seguito - che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
- I coniugi ribadiscono le condizioni già concordate in sede di separazione, che essi stanno attuando e che di seguito si riportano.
- Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali dichiarano essere loro preciso intendimento che Per_2 il minore possa continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e, pertanto, si impegnano a comunicarsi, a scegliere e a confrontarsi su ogni notizia relativa alla salute, educazione ed istruzione del figlio in un'ottica di reale e fattiva co-genitorialità.
- Le modalità ed i tempi relativi ai rapporti dei genitori con i figli avverrà come di seguito indicato:
- il figlio , durante la settimana, vivrà prevalentemente con la madre. I genitori terranno con sé il figlio Per_2 nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì o sabato pomeriggio (comunque dopo l'orario di lavoro) riaccompagnandolo il padre la domenica dopo la cena presso l'abitazione della madre. In caso di impossibilità del padre sarà la mamma ad andarlo a riprendere.
- Il padre, visti gli impegni lavorativi che impediscono di indicare un giorno preciso, durante la settimana potrà tenere con sé il figlio due o tre pomeriggi previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico sportive del minore e lavorative dei genitori. Sarà facoltà del padre concordare con il figlio stesso, ormai quattordicenne, l'accompagnamento all' attività sportiva e la consumazione del pasto serale.
- Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive ed invernali, ognuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio un periodo di 2 settimane anche non consecutive durante i mesi estivi da comunicare con anticipo di almeno 20 giorni, ed una settimana durante quelle invernali: ciò in relazione agli impegni scolastici del figlio e lavorativi di ciascun genitore. Per quanto riguarda le festività comandate, il figlio le trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, in modo alternato e consequenziale (ad es. la Vigilia di Natale con il padre, Natale con la madre, Santo Stefano con il padre, l'ultimo dell'anno con la madre, capodanno con il padre, la Pasqua con la madre, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il due Giugno con il padre e così di seguito;
l'anno successivo la viglia di Natale con la madre, il Natale con il padre, Santo Stefano con la madre, ecc. e così di seguito alternandosi i genitori di anno in anno ): tuttavia per il giorno di Natale e Pasqua il figlio potrà rimanere alternativamente a pranzo e a cena con il padre o con la madre.
- È fatta salva la facoltà di concordare all'occorrenza diverse date, orari e modalità di frequentazione, in relazione alle esigenze dei genitori e del minore e purché esse siano concordate con congruo preavviso.
- Ogni genitore allorquando avrà con sé il figlio, non potrà ostacolare il contatto con l'altro genitore e dovrà permettere allo stesso di sentirsi telefonicamente e vedersi con l'altro genitore.
- I genitori danno atto che il figlio è stato dotato di telefono cellulare e, pertanto, con le modalità dagli Per_2 stessi autorizzate terrà anche contatti diretti con ciascuno di essi.
- Nei periodi di loro rispettiva spettanza i genitori si impegnano a garantire la propria presenza e disponibilità
a stare personalmente e prevalentemente insieme al figlio compatibilmente con i rispettivi impegni professionali. In caso di impossibilità ciascun genitore potrà consentire che il figlio sia seguito da terze persone, comunicandolo all'altro genitore il quale, se libero, potrà scegliere di tenerlo con sé anziché con terzi e sempre che ciò non comporti una delega continuativa a svolgere mansioni e compiti che sono propri dei genitori e non giustificate da esigenze lavorative.
- Quanto sopra da ultimo indicato non varrà per i nonni sia materni che paterni in quanto i genitori si impegnano a favorire il mantenimento e la crescita del rapporto del minore con gli stessi, come previsto dalla vigente normativa e pertanto, il figlio potrà rimanere anche per più giorni consecutivi con i nonni, anche in
Terni presso la residenza dei nonni paterni.
- Il padre e la madre si impegnano a non imporre al minore la presenza di terze persone sempre che ciò venga fatto nell'ottica di un corretto inserimento in una famiglia stabile.
- Le decisioni concernenti le scelte di vita del figlio o inerenti all'attività scolastica o ludica e sportiva, dovranno essere concordate da entrambi i genitori, con l'impegno di far frequentare al figlio le attività a lui gradite ed almeno una attività sportiva, purché compatibile con le possibilità economiche dei genitori che all'uopo devono prestare il consenso, così come è fatto obbligo a ciascuno di loro di comunicare all'altro genitore le condizioni di salute e generali quando il minore è a lui affidato.
- Il padre, continuerà a contribuire al mantenimento del figlio , con il versamento Parte_2 Per_2 della somma di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, sul c/c/ intestato alla
GN e cui coordinate bancarie sono state dalla stessa comunicate. Pt_1
Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente
Premesso che la figlia ha conseguito il diploma di maturità presso l'Istituto Alberghiero I.I.S. ARTUSI Per_1 di Chianciano Terme, e convivente con la madre, la stessa concorderà direttamente con il padre tempistiche e modalità di frequentazione come già effettuato durante il periodo della separazione di fatto tra i genitori.
Il padre resterà comunque disponibile per sopperire ad eventuali esigenze di spostamento della figlia previo accordo con la stessa e compatibilmente con gli impegni/orari di lavoro del genitore.
- Il padre, continuerà a contribuire al mantenimento della figlia fino a quando la Parte_2 Per_1 stessa non sarà economicamente autosufficiente, con il versamento diretto della somma di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, su carta prepagata, in contanti, o con diverse modalità di gradimento della figlia e con la stessa concordate.
Sulle spese extra assegno
- Le spese straordinarie da affrontarsi per entrambi i figli saranno suddivise nella quota del 50% cadauno;
per l'individuazione delle spese straordinarie si fa espresso rimando al Protocollo in materia di famiglia approvato dal Tribunale di Siena, il cui contenuto è conosciuto ed approvato dai ricorrenti.
- Tutte le spese di natura straordinaria non urgenti dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed adeguatamente documentate. Invece, per le spese urgenti, il genitore che intende sostenerle deve preavvisare immediatamente l'altro e documentarle entro 15 giorni dal momento in cui verranno sostenute. Il genitore che non ha sostenuto le spese e che ha prestato il consenso, salvo diverso accordo, dovrà rimborsare la propria quota entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'invio della documentazione relativa.
- Le detrazioni per i figli a carico spetteranno per metà ad entrambi i genitori, i quali sono informati che per poter beneficiare delle detrazioni per i costi sostenuti il pagamento dovrà avvenire solamente mediante utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili e, pertanto, si impegnano ad adeguarsi a tale modalità.
Sull'assegno unico familiare - Quanto all'assegno unico familiare, attualmente percepito per l'intero dalla GN pari ad € Pt_1
300,00 i coniugi stabiliscono che continuerà ad essere percepito per l'intero dalla GN Pt_1
Sul contributo al mantenimento dei coniugi
I coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e quindi nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento dovrà essere quantificato in favore l'uno dell'altro (All. 10 e 11).
Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Beni mobili: per i beni mobili e le autovetture i coniugi hanno già attuato gli accordi di cui alla separazione.
Beni immobili:
Atto preliminare di trasferimento
Il signor nato a [...], il [...], e residente in [...]
14, ( ), conferma l'impegno e l'obbligo a trasferire a favore della signora CodiceFiscale_3 Parte_1
, nata a [...], il [...] e residente in [...], loc. Case Nuove, 147, (
[...] [...]
), che conferma l'impegno e l'obbligo ad accettare, la quota pari al 50% della piena proprietà dei C.F._5 seguenti immobili siti in Comune di AG (SI) località San Giuseppe- Campo Lungo, confinante con strada vicinale delle Formelle, eredi salvo se altri meglio descritti al Catasto del CP_1 Persona_3
Comune di AG come segue:
-al catasto dei fabbricati foglio 13, particella 410 categoria catastale C/2, classe 3, piano terra consistenza 37 mq, superficie catastale 45 mq rendita € 70,70 (magazzino) Strada Vicinale delle Formelle piano terra.
-Al catasto dei terreni foglio 13 particella 409, qualità classe seminativo 02 superficie di mq 2.014 con reddito dominicale di € 2,60, reddito agrario € 2,60 il tutto come da allegata certificazione/ visura catastale.
- Detti immobili sono pervenuti in proprietà ai coniugi con atto di compravendita a firma notaio
[...]
, notaio in Abbadia San Salvatore, n. Repertorio 99146 – raccolta 39599, stipulato in data Per_4
12.2.2018, atto che si richiama espressamente in ogni atto che si richiama espressamente in ogni sua parte, costituendo, altresì, parte integrante del presente ricorso e dell'accordo e dell'accordo in esso contenuto e al quale si allega
- I coniugi, come già deciso nell'accordo di separazione riguardo all'immobile sopra descritto, ancora non attuato solo per questioni tecnico/burocratiche, si impegnano reciprocamente a provvedere, a semplice richiesta di ognuno di loro, e comunque entro e non oltre il termine di 5 anni dalla Sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, come previsti dall'art. 3 comma 6 L.1 dicembre 1970 n. 898, alla formalizzazione/sottoscrizione dell'atto definitivo di trasferimento con le modalità di legge dei trasferimenti immobiliari indicati sopra, chiedendo di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 della Legge 74/1987
e successive modifiche ed integrazioni ovvero con esenzione totale dall'imposta di registro, di bollo e di ogni altra tassa. A tal fine si impegnano a prestare il proprio assenso e firma per la stipula di atti a ciò funzionali sia per procedere ad ogni formalità e voltura relativa. Le eventuali spese anche di natura tecnica compreso il certificato di destinazione urbanistica da richiedersi al Comune di AG e comunque nessuna esclusa che occorreranno per il perfezionamento dell'atto di trasferimento saranno sostenute integralmente dalla GN he diverrà proprietaria dell'intero. Il trasferimento avverrà a corpo con tutti i diritti, Pt_1 le pertinenze, le servitù attive e passive nulla escluso ed eccettuato nello stato di fatto e di diritto, in cui gli immobili sopra descritti si trovano. I coniugi danno atto che il trasferimento oggetto del presente accordo, non comporterà tra loro passaggio di denaro, né costituisce atto di liberalità.
- I coniugi consapevoli si danno reciprocamente atto che quest'accordo patrimoniale ed il futuro definitivo trasferimento immobiliare, rappresentano e sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini dell'accordo di scioglimento del matrimonio e della risoluzione della loro crisi coniugale, integrando attribuzioni dirette a conseguire l'obiettivo, da entrambi perseguito e voluto, di armonizzare ed ottimizzare l'assetto complessivo delle loro situazioni economico-patrimoniali conseguenti alla separazione e di assicurare quindi definitive certezze patrimoniali nonché per quanto al alla integrazione delle contribuzioni economiche Parte_2 come in atto precisate.
- Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti;
quelle inerenti al successivo trasferimento saranno sostenute integralmente dalla IG.ra . Parte_1
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 14.5.2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , (generalizzati Parte_2 Parte_1 nell'intestazione della presente sentenza) iscritto nel registro dello Stato Civile di AG parte I Serie atto n.1 alle condizioni indicate in parte motiva
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AG di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.7.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao - Presidente rel.
Dott. Michele Moggi- Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi - Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa per divorzio introdotta congiuntamente da nata a [...] il [...], residente in [...]loc. case Nuove n. 147 Parte_1
( ) assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Beatrice Pammolli ( CodiceFiscale_1 C.F._2
) del Foro di Siena presso il cuistudio, sito in AG (SI) Via Cavour 9, elegge domicilio, come
[...] da mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c.
- nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2
( ) assistito, difeso e rappresentato dall'Avv. Michela Nevi CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 del Foro di Terni presso il cui studio sito in Terni, Vico Tempio del Sole, 20, elegge domicilio, come da mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: come da note depositate in data 30.762025
PUBBLICO MINISTERO: parere in data 14 .05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.3.2025 e - hanno adito il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Siena, affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Hanno assunto in ricorso: - di aver contratto matrimonio in data 3 marzo 2007 in AG , dal quale - nascevano due figli, il 24/01/2005 a Montepulciano la figlia ed il 03/09/2010 a Montepulciano il figlio Persona_1
; . che la separazione è stata dichiarata il 07/02/2024 dal Tribunale di Siena;
che dalla Persona_2 data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi . Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare
(art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio.
Il Tribunale può recepire le condizioni indicate di seguito - che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
- I coniugi ribadiscono le condizioni già concordate in sede di separazione, che essi stanno attuando e che di seguito si riportano.
- Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali dichiarano essere loro preciso intendimento che Per_2 il minore possa continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e, pertanto, si impegnano a comunicarsi, a scegliere e a confrontarsi su ogni notizia relativa alla salute, educazione ed istruzione del figlio in un'ottica di reale e fattiva co-genitorialità.
- Le modalità ed i tempi relativi ai rapporti dei genitori con i figli avverrà come di seguito indicato:
- il figlio , durante la settimana, vivrà prevalentemente con la madre. I genitori terranno con sé il figlio Per_2 nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì o sabato pomeriggio (comunque dopo l'orario di lavoro) riaccompagnandolo il padre la domenica dopo la cena presso l'abitazione della madre. In caso di impossibilità del padre sarà la mamma ad andarlo a riprendere.
- Il padre, visti gli impegni lavorativi che impediscono di indicare un giorno preciso, durante la settimana potrà tenere con sé il figlio due o tre pomeriggi previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico sportive del minore e lavorative dei genitori. Sarà facoltà del padre concordare con il figlio stesso, ormai quattordicenne, l'accompagnamento all' attività sportiva e la consumazione del pasto serale.
- Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive ed invernali, ognuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio un periodo di 2 settimane anche non consecutive durante i mesi estivi da comunicare con anticipo di almeno 20 giorni, ed una settimana durante quelle invernali: ciò in relazione agli impegni scolastici del figlio e lavorativi di ciascun genitore. Per quanto riguarda le festività comandate, il figlio le trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, in modo alternato e consequenziale (ad es. la Vigilia di Natale con il padre, Natale con la madre, Santo Stefano con il padre, l'ultimo dell'anno con la madre, capodanno con il padre, la Pasqua con la madre, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il due Giugno con il padre e così di seguito;
l'anno successivo la viglia di Natale con la madre, il Natale con il padre, Santo Stefano con la madre, ecc. e così di seguito alternandosi i genitori di anno in anno ): tuttavia per il giorno di Natale e Pasqua il figlio potrà rimanere alternativamente a pranzo e a cena con il padre o con la madre.
- È fatta salva la facoltà di concordare all'occorrenza diverse date, orari e modalità di frequentazione, in relazione alle esigenze dei genitori e del minore e purché esse siano concordate con congruo preavviso.
- Ogni genitore allorquando avrà con sé il figlio, non potrà ostacolare il contatto con l'altro genitore e dovrà permettere allo stesso di sentirsi telefonicamente e vedersi con l'altro genitore.
- I genitori danno atto che il figlio è stato dotato di telefono cellulare e, pertanto, con le modalità dagli Per_2 stessi autorizzate terrà anche contatti diretti con ciascuno di essi.
- Nei periodi di loro rispettiva spettanza i genitori si impegnano a garantire la propria presenza e disponibilità
a stare personalmente e prevalentemente insieme al figlio compatibilmente con i rispettivi impegni professionali. In caso di impossibilità ciascun genitore potrà consentire che il figlio sia seguito da terze persone, comunicandolo all'altro genitore il quale, se libero, potrà scegliere di tenerlo con sé anziché con terzi e sempre che ciò non comporti una delega continuativa a svolgere mansioni e compiti che sono propri dei genitori e non giustificate da esigenze lavorative.
- Quanto sopra da ultimo indicato non varrà per i nonni sia materni che paterni in quanto i genitori si impegnano a favorire il mantenimento e la crescita del rapporto del minore con gli stessi, come previsto dalla vigente normativa e pertanto, il figlio potrà rimanere anche per più giorni consecutivi con i nonni, anche in
Terni presso la residenza dei nonni paterni.
- Il padre e la madre si impegnano a non imporre al minore la presenza di terze persone sempre che ciò venga fatto nell'ottica di un corretto inserimento in una famiglia stabile.
- Le decisioni concernenti le scelte di vita del figlio o inerenti all'attività scolastica o ludica e sportiva, dovranno essere concordate da entrambi i genitori, con l'impegno di far frequentare al figlio le attività a lui gradite ed almeno una attività sportiva, purché compatibile con le possibilità economiche dei genitori che all'uopo devono prestare il consenso, così come è fatto obbligo a ciascuno di loro di comunicare all'altro genitore le condizioni di salute e generali quando il minore è a lui affidato.
- Il padre, continuerà a contribuire al mantenimento del figlio , con il versamento Parte_2 Per_2 della somma di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, sul c/c/ intestato alla
GN e cui coordinate bancarie sono state dalla stessa comunicate. Pt_1
Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente
Premesso che la figlia ha conseguito il diploma di maturità presso l'Istituto Alberghiero I.I.S. ARTUSI Per_1 di Chianciano Terme, e convivente con la madre, la stessa concorderà direttamente con il padre tempistiche e modalità di frequentazione come già effettuato durante il periodo della separazione di fatto tra i genitori.
Il padre resterà comunque disponibile per sopperire ad eventuali esigenze di spostamento della figlia previo accordo con la stessa e compatibilmente con gli impegni/orari di lavoro del genitore.
- Il padre, continuerà a contribuire al mantenimento della figlia fino a quando la Parte_2 Per_1 stessa non sarà economicamente autosufficiente, con il versamento diretto della somma di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, su carta prepagata, in contanti, o con diverse modalità di gradimento della figlia e con la stessa concordate.
Sulle spese extra assegno
- Le spese straordinarie da affrontarsi per entrambi i figli saranno suddivise nella quota del 50% cadauno;
per l'individuazione delle spese straordinarie si fa espresso rimando al Protocollo in materia di famiglia approvato dal Tribunale di Siena, il cui contenuto è conosciuto ed approvato dai ricorrenti.
- Tutte le spese di natura straordinaria non urgenti dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed adeguatamente documentate. Invece, per le spese urgenti, il genitore che intende sostenerle deve preavvisare immediatamente l'altro e documentarle entro 15 giorni dal momento in cui verranno sostenute. Il genitore che non ha sostenuto le spese e che ha prestato il consenso, salvo diverso accordo, dovrà rimborsare la propria quota entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'invio della documentazione relativa.
- Le detrazioni per i figli a carico spetteranno per metà ad entrambi i genitori, i quali sono informati che per poter beneficiare delle detrazioni per i costi sostenuti il pagamento dovrà avvenire solamente mediante utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili e, pertanto, si impegnano ad adeguarsi a tale modalità.
Sull'assegno unico familiare - Quanto all'assegno unico familiare, attualmente percepito per l'intero dalla GN pari ad € Pt_1
300,00 i coniugi stabiliscono che continuerà ad essere percepito per l'intero dalla GN Pt_1
Sul contributo al mantenimento dei coniugi
I coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e quindi nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento dovrà essere quantificato in favore l'uno dell'altro (All. 10 e 11).
Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Beni mobili: per i beni mobili e le autovetture i coniugi hanno già attuato gli accordi di cui alla separazione.
Beni immobili:
Atto preliminare di trasferimento
Il signor nato a [...], il [...], e residente in [...]
14, ( ), conferma l'impegno e l'obbligo a trasferire a favore della signora CodiceFiscale_3 Parte_1
, nata a [...], il [...] e residente in [...], loc. Case Nuove, 147, (
[...] [...]
), che conferma l'impegno e l'obbligo ad accettare, la quota pari al 50% della piena proprietà dei C.F._5 seguenti immobili siti in Comune di AG (SI) località San Giuseppe- Campo Lungo, confinante con strada vicinale delle Formelle, eredi salvo se altri meglio descritti al Catasto del CP_1 Persona_3
Comune di AG come segue:
-al catasto dei fabbricati foglio 13, particella 410 categoria catastale C/2, classe 3, piano terra consistenza 37 mq, superficie catastale 45 mq rendita € 70,70 (magazzino) Strada Vicinale delle Formelle piano terra.
-Al catasto dei terreni foglio 13 particella 409, qualità classe seminativo 02 superficie di mq 2.014 con reddito dominicale di € 2,60, reddito agrario € 2,60 il tutto come da allegata certificazione/ visura catastale.
- Detti immobili sono pervenuti in proprietà ai coniugi con atto di compravendita a firma notaio
[...]
, notaio in Abbadia San Salvatore, n. Repertorio 99146 – raccolta 39599, stipulato in data Per_4
12.2.2018, atto che si richiama espressamente in ogni atto che si richiama espressamente in ogni sua parte, costituendo, altresì, parte integrante del presente ricorso e dell'accordo e dell'accordo in esso contenuto e al quale si allega
- I coniugi, come già deciso nell'accordo di separazione riguardo all'immobile sopra descritto, ancora non attuato solo per questioni tecnico/burocratiche, si impegnano reciprocamente a provvedere, a semplice richiesta di ognuno di loro, e comunque entro e non oltre il termine di 5 anni dalla Sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, come previsti dall'art. 3 comma 6 L.1 dicembre 1970 n. 898, alla formalizzazione/sottoscrizione dell'atto definitivo di trasferimento con le modalità di legge dei trasferimenti immobiliari indicati sopra, chiedendo di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 della Legge 74/1987
e successive modifiche ed integrazioni ovvero con esenzione totale dall'imposta di registro, di bollo e di ogni altra tassa. A tal fine si impegnano a prestare il proprio assenso e firma per la stipula di atti a ciò funzionali sia per procedere ad ogni formalità e voltura relativa. Le eventuali spese anche di natura tecnica compreso il certificato di destinazione urbanistica da richiedersi al Comune di AG e comunque nessuna esclusa che occorreranno per il perfezionamento dell'atto di trasferimento saranno sostenute integralmente dalla GN he diverrà proprietaria dell'intero. Il trasferimento avverrà a corpo con tutti i diritti, Pt_1 le pertinenze, le servitù attive e passive nulla escluso ed eccettuato nello stato di fatto e di diritto, in cui gli immobili sopra descritti si trovano. I coniugi danno atto che il trasferimento oggetto del presente accordo, non comporterà tra loro passaggio di denaro, né costituisce atto di liberalità.
- I coniugi consapevoli si danno reciprocamente atto che quest'accordo patrimoniale ed il futuro definitivo trasferimento immobiliare, rappresentano e sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini dell'accordo di scioglimento del matrimonio e della risoluzione della loro crisi coniugale, integrando attribuzioni dirette a conseguire l'obiettivo, da entrambi perseguito e voluto, di armonizzare ed ottimizzare l'assetto complessivo delle loro situazioni economico-patrimoniali conseguenti alla separazione e di assicurare quindi definitive certezze patrimoniali nonché per quanto al alla integrazione delle contribuzioni economiche Parte_2 come in atto precisate.
- Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti;
quelle inerenti al successivo trasferimento saranno sostenute integralmente dalla IG.ra . Parte_1
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 14.5.2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , (generalizzati Parte_2 Parte_1 nell'intestazione della presente sentenza) iscritto nel registro dello Stato Civile di AG parte I Serie atto n.1 alle condizioni indicate in parte motiva
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AG di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.7.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.