Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cregut, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Rio, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Rio (LI) n. -OMISSIS- avente ad oggetto "Ingiunzione di ripristino dei luoghi di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo", provvedimento del Comune di Rio (LI) prot. n. -OMISSIS- di diniego dell'istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica, parere definitivo negativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno prot. n. -OMISSIS-; noché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi compreso, il preavviso di rigetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In fatto, rilevano le seguenti circostanze:
- in data -OMISSIS-, il ricorrente presentava al Comune di Rio istanza di rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 181, comma 1 quater , del d. lgs. n. 42/2004, al fine di conseguire la sanatoria ex art. 219 della LRT n. 65/2014 per la realizzazione su un immobile in sua proprietà di un bagno, un disimpegno e un portico;
- in data -OMISSIS-, la Commissione Ambientale esprimeva parere favorevole;
- in data -OMISSIS-, la competente Soprintendenza rendeva parere negativo, attesa la realizzazione di nuovi volumi con le opere eseguite nel 2010, non assimilabili a volumi tecnici per funzione e caratteristiche tecniche;
- con ordinanza del -OMISSIS-, il Comune di Rio, prendendo atto del predetto parere negativo, ingiungeva al ricorrente la demolizione delle predette opere.
2. Avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
- “ I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, 35 e 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 209 e 210 della L.R.NA n. 65 del 2014 nonché dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L.n. 241 del 1990 e s.m.i. Difetto di motivazione. Incompetenza. Eccesso di potere per errore di diritto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta. Sviamento ”.
Con il primo mezzo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata, perché a suo dire fondata su erronei presupposti normativi, perché le disposizioni recate dal preambolo del provvedimento impugnato si riferiscono alla esecuzione di opere abusive su suoli in proprietà dello Stato.
Di qui, ad avviso del ricorrente, l’ordinanza sarebbe stata adottata dall’Ente incompetente (quindi incompetenza assoluta), perché le norme richiamate nel suo preambolo evocano la competenza del Ministro ovvero del Presidente della Giunta Regionale.
In ultimo, il ricorrente assume l’estrema brevità del termine per l’esecuzione dell’intervento di demolizione e ripristino.
- “ II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7 e 10 bis della L. n. 241 del 1990 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 209 della L.R.NA n. 65 del 2014 e dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 146, comma 4, D. Lgs. n. 42 del 2004. Incompetenza. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione del legittimo affidamento. Sviamento. ”.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza comunale per violazione delle garanzie partecipative.
In sostanza, nella prospettazione attorea, il diniego di accertamento di conformità non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto; ritiene il ricorrente che il procedimento di sanatoria è collegato al procedimento del rilascio del titolo paesaggistico e tuttavia ha una sua autonomia, strutturale e funzionale, che non consentirebbe al Comune di “ chiudere ” il procedimento di sanatoria con un mero richiamo al parere negativo della Soprintendenza.
- “ III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 167 e 181, comma 1 ter e comma 1 quater del D.Lgs. n. 42 del 2004. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L.R. NA n. 24 del 2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. ”.
Con il terzo motivo, parte ricorrente censura espressamente il parere negativo della Soprintendenza.
In particolare, il ricorrente deduce che le caratteristiche delle opere oggetto dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica avrebbero dovuto condurre al rilascio del richiesto titolo postumo, perché trattasi di opere prive di autonoma rilevanza urbanistica-funzionale, in quanto tali non pregiudizievoli per la tutela del vincolo paesaggistico.
Sono opere non visibili e la Soprintendenza avrebbe dovuto valorizzare l’assenza di percepibilità esterna delle opere nella valutazione della compatibilità paesaggistica delle stesse.
3. Il Comune di Rio, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito; il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile.
4. All’udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. Osserva il Collegio che assume portata dirimente in senso reiettivo del gravame proposto l’incremento di superfici (per mq. 10,90) e di volumi determinato dalle opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione e del presupposto diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica.
6.1 Infatti, a norma dell’art. 181, commi 1 ter e 1 quater , del d. lgs. n. 42/2004: “ 1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. ”.
L’intervento edilizio in esame rientra nell’ambito previsionale di cui alla lettera a) del citato articolo e per esso trova applicazione l’affermazione della pacifica giurisprudenza amministrativa secondo cui la creazione di nuovi volumi, anche tecnici, non consente il rilascio postumo del titolo paesaggistico: “ L’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento.
Il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (Cons. Stato, sez. II, n. 9263 e 5304 del 2024; sez. VI, n. 8848 del 2022 e sez. IV, n. 8097del 2023; nei medesimi termini, cfr. anche, sez. VI n. 4114 del 2013 e sez. IV n. 1879 del 2011).
La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria edificabile- che trova fondamento nel bilanciamento tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio- non può essere invocata al fine di ampliare le fattispecie tassative (e perciò di stretta interpretazione) di sanatoria paesaggistica (Cons. Stato, sez. VI, n. 40 del 2021), volta alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto paesaggistico. ” ( ex pluris , Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 17 febbraio 2025, n. 1260).
6.2 Del pari inconducenti sono le doglianze relative all’indicazione di disposizioni erronee nel provvedimento di ingiunzione impugnato, erroneità ascrivibile alla categoria della mera irregolarità, risultando chiaro il collegamento dell’ordinanza comunale al diniego di rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica; del pari inconferente è poi il riferimento alla pretesa violazione delle regole procedimentali in relazione all’ordinanza di demolizione, atteso che essa si appalesa quale atto dovuto a fronte del rigetto dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica.
7. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e meritevole di rigetto.
8. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Ministero, non vi è luogo a provvedere nei confronti del Comune di Rio, attesa la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del costituito Ministero, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00; nulla spese nei confronti del Comune di Rio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaello Gisondi, Presidente FF
Silvia De Felice, Primo Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Raffaello Gisondi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.