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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 609/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/02/2025
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. QUATRINI
ALESSANDRA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERNARDI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
e in data 07.07.2020, secondo il rito civile presso il
[...] Controparte_1 Comune di Poggio Rusco (MN) (atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Poggio Rusco, atto n. 39, parte II, sezione C anno 2020, presso l'Ufficio di Stato Civile di
Borgo Mantovano, atto n. 95, parte II, sezione C, anno 2020 e presso l'Ufficio di Stato Civile di Miradolo Terme, atto n. 4, parte II, sezione C, anno 2020 (cfr. doc. 1);
• Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Rusco (MN), del Comune di Borgo
Mantovano (MN) e del Comune di Miradolo Terme (PV) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
•Dichiarare compensate le spese legali nonché provveda ad Omologare le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto n. 1
1)il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a Controparte_1 Parte_1 tiolo di liquidazione residua e definitiva di quanto previsto in sentenza di separazione n. 385/2024 del 03.04.2024 - Tribunale di Mantova - in un'unica soluzione, l'importo di € 6.000,00 (€ seimila,00), entro e non oltre due giorni dal fissando termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., attraverso bonifico bancario (iban [...]). Le parti riconoscono che il versamento della somma residua pari ad € 6.000,00 viene effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in POGGIO RUSCO il 07/07/2020 ed ivi trascritto al numero 39, parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2020;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POGGIO RUSCO (MN) di
2 annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 609/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/02/2025
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. QUATRINI
ALESSANDRA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERNARDI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
e in data 07.07.2020, secondo il rito civile presso il
[...] Controparte_1 Comune di Poggio Rusco (MN) (atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Poggio Rusco, atto n. 39, parte II, sezione C anno 2020, presso l'Ufficio di Stato Civile di
Borgo Mantovano, atto n. 95, parte II, sezione C, anno 2020 e presso l'Ufficio di Stato Civile di Miradolo Terme, atto n. 4, parte II, sezione C, anno 2020 (cfr. doc. 1);
• Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Rusco (MN), del Comune di Borgo
Mantovano (MN) e del Comune di Miradolo Terme (PV) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
•Dichiarare compensate le spese legali nonché provveda ad Omologare le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto n. 1
1)il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a Controparte_1 Parte_1 tiolo di liquidazione residua e definitiva di quanto previsto in sentenza di separazione n. 385/2024 del 03.04.2024 - Tribunale di Mantova - in un'unica soluzione, l'importo di € 6.000,00 (€ seimila,00), entro e non oltre due giorni dal fissando termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., attraverso bonifico bancario (iban [...]). Le parti riconoscono che il versamento della somma residua pari ad € 6.000,00 viene effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in POGGIO RUSCO il 07/07/2020 ed ivi trascritto al numero 39, parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2020;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POGGIO RUSCO (MN) di
2 annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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