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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/06/2024, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice relatore dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 26.4.2023 iscritto al Numero RG
1820/2023 promosso da:
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Marini
Serra, per mandato in atti;
nei confronti di nata a [...] il [...] e residente in [...]al Controparte_1
Largo Aldo Gualtieri, n. 5 (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Maria Cipparrone, per mandato in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno ricorrente ha chiesto modificarsi le statuizioni concordate in sede di divorzio nel senso di riconoscere al minore di di poter trascorrere, in regime di Persona_1 Pt_1
affidamento condiviso e di tempi alternati e paritetici, sette giorni consecutivi dal lunedì alla domenica con pernottamento incluso, a settimane alterne, presso ciascun genitore, stante la inidoneità del regime precedentemente concordato dalle parti – prevedente un collocamento paritetico ma a giorni alterni e quindi eccessivamente frammentato- ad assicurare stabilità al minore, una organizzazione congrua delle relative attività scolastiche ed extrascolastiche ed una interlocuzione serena tra i genitori.
Nel costituirsi, la resistente si è opposta alla domanda, ed ha richiesto disporsi il collocamento prevalente di presso di sè, con la facoltà per il padre, ogni Per_1 settimana, di prelevarlo da scuola alla fine delle ore di lezione (durante il periodo scolastico) o dall'abitazione della madre negli altri periodi, il venerdì e di tenerlo con sé fino alla domenica sera.
In via provvisoria e con il consenso delle parti è stato disposto dal Giudice delegato il collocamento paritario di presso entrambi i genitori a settimane alterne ed è Per_1 stato sentito il minore con l'ausilio della dott.ssa Santelli Alessandra il 20.3.2024, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà in merito al regime proposto dalle parti e di verificare la sussistenza di eventuali criticità relazionali con ciascuno dei genitori.
Il minore, apparso pienamente maturo e consapevole delle ragioni dell'ascolto e delle difficoltà comunicative tra i genitori nel periodo successivo al divorzio, ha riferito di sentirsi maggiormente a suo agio della nuova organizzazione familiare e di avere una relazione affettiva serena con entrambi i genitori.
All'udienza del 3.6.2024, dopo un ulteriore periodo di verifica della idoneità del regime paritario a superare il corto circuito comunicativo tra le parti scaturente dalla precedente regolamentazione, e hanno raggiuto Parte_1 Controparte_1
l'accordo chiedendo la conferma del provvedimento assunto in sede provvisoria, di talchè la decisione viene al Collegio sulle conclusioni rassegnate in tale sede.
**************
Il Collegio recepisce l'accordo formulato dalle parti quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, trattandosi di condizioni Per_1
ritenute eque e confacenti all'interesse del figlio, che si è espresso favorevolmente a tale modifica, già adottata in corso di causa.
Le spese di lite sono compensate e quelle di ctu poste a carico delle parti per metà ciascuno, su conforme richiesta delle stesse.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere del PM, modifica le condizioni di divorzio nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.6.2024; - compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno le spese di ctu, già liquidate con separato decreto del giudice delegato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.6.2024
Il Presidente
Andrea Palma
Il giudice est.
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice relatore dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 26.4.2023 iscritto al Numero RG
1820/2023 promosso da:
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Marini
Serra, per mandato in atti;
nei confronti di nata a [...] il [...] e residente in [...]al Controparte_1
Largo Aldo Gualtieri, n. 5 (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Maria Cipparrone, per mandato in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno ricorrente ha chiesto modificarsi le statuizioni concordate in sede di divorzio nel senso di riconoscere al minore di di poter trascorrere, in regime di Persona_1 Pt_1
affidamento condiviso e di tempi alternati e paritetici, sette giorni consecutivi dal lunedì alla domenica con pernottamento incluso, a settimane alterne, presso ciascun genitore, stante la inidoneità del regime precedentemente concordato dalle parti – prevedente un collocamento paritetico ma a giorni alterni e quindi eccessivamente frammentato- ad assicurare stabilità al minore, una organizzazione congrua delle relative attività scolastiche ed extrascolastiche ed una interlocuzione serena tra i genitori.
Nel costituirsi, la resistente si è opposta alla domanda, ed ha richiesto disporsi il collocamento prevalente di presso di sè, con la facoltà per il padre, ogni Per_1 settimana, di prelevarlo da scuola alla fine delle ore di lezione (durante il periodo scolastico) o dall'abitazione della madre negli altri periodi, il venerdì e di tenerlo con sé fino alla domenica sera.
In via provvisoria e con il consenso delle parti è stato disposto dal Giudice delegato il collocamento paritario di presso entrambi i genitori a settimane alterne ed è Per_1 stato sentito il minore con l'ausilio della dott.ssa Santelli Alessandra il 20.3.2024, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà in merito al regime proposto dalle parti e di verificare la sussistenza di eventuali criticità relazionali con ciascuno dei genitori.
Il minore, apparso pienamente maturo e consapevole delle ragioni dell'ascolto e delle difficoltà comunicative tra i genitori nel periodo successivo al divorzio, ha riferito di sentirsi maggiormente a suo agio della nuova organizzazione familiare e di avere una relazione affettiva serena con entrambi i genitori.
All'udienza del 3.6.2024, dopo un ulteriore periodo di verifica della idoneità del regime paritario a superare il corto circuito comunicativo tra le parti scaturente dalla precedente regolamentazione, e hanno raggiuto Parte_1 Controparte_1
l'accordo chiedendo la conferma del provvedimento assunto in sede provvisoria, di talchè la decisione viene al Collegio sulle conclusioni rassegnate in tale sede.
**************
Il Collegio recepisce l'accordo formulato dalle parti quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, trattandosi di condizioni Per_1
ritenute eque e confacenti all'interesse del figlio, che si è espresso favorevolmente a tale modifica, già adottata in corso di causa.
Le spese di lite sono compensate e quelle di ctu poste a carico delle parti per metà ciascuno, su conforme richiesta delle stesse.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere del PM, modifica le condizioni di divorzio nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.6.2024; - compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno le spese di ctu, già liquidate con separato decreto del giudice delegato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.6.2024
Il Presidente
Andrea Palma
Il giudice est.
Germana Maffei