Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA RE-
GIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Giudice delegato
Dott. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 87/2023 del R.G. di questo Tribunale Regio- nale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sortino, Corso C.F._1
Umberto n. 61, presso lo studio dell'Avv. Elia Lanteri, che la rappresen- ta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
di CI (c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato ex lege; convenuta
E
presso CP_3 Corte di Appello Palermo
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
– convenuto contumace –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
ricorrente – come in ricorso introduttivo e note conclusive;
convenuti – come in
comparsa di costituzione e risposta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la ricorrente conve- niva in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pub- bliche l' , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...]
, in persona del le- Controparte_5
gale rappresentante pro tempore, e, premettendo di essere imprendi- trice agricola e titolare di un'azienda Agricola con sede in C.da Palaz- zelli, a Lentini (SR), lambita per un tratto dei suoi confini dal torrente
Tirirò, iscritto al N° 209/bis dell'Elenco Acque Pubbliche della Provin- cia di Siracusa (D.P.R. n. 1503 del 16.12.1970), chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti per l'allagamento dell'azienda agricola a causa dell'esondazione del torrente Tirirò nell'ottobre 2021, in relazione a quanto accertato e quantificato dai
CC.TT.UU. Dott. ed Ing. nel giudizio ATP n. 299/2022 Per_1 Per_2
preventivamente definito.
Si costituiva nel giudizio l'Autorità del CI idrografico conte-
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R.G. n. 87/2023
stando la domanda proposta.
Istruita la causa a mezzo di ctu, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trat- tazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 19.12.2024, la causa è stata posta in decisione dal collegio.
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La domanda risarcitoria è fondata ed è accolta.
L'azienda agricola di proprietà della ricorrente è ubicata nella piana di Catania, nel territorio del comune di Lentini (SR), prossimo al confi- ne con la provincia di Catania, a Sud dell'Etna, in un vasto comprenso- rio irriguo a spiccata vocazione agrumicola, intensamente coltivato ad arance. Il terreno si trova, in particolare, nel bacino idrografico del tor- rente sulla sinistra idraulica del suo affluente, il torrente CP_6
Tirirò, nella contrada Palazzelli, a circa sette chilometri a nord est del centro abitato di Scordia e a circa dieci chilometri a nord ovest di Len- tini.
L'azienda è costituita da un aranceto in trascurate condizioni vege- to- produttive e colturali, con buona parte del soprassuolo già rinvenu- to dai consulenti all'atto del sopralluogo morto o irreversibilmente av- viato a tale destino, come documentato dalle foto allegate alla relazio- ne dei CC.TT.UU (foto parte agr. - all. 31 - dal n. 5 al n. 15). La superficie complessiva è di circa 4 ettari. In particolare, le piante sono ancora vi- ve e produttive, ma sempre in trascurate condizioni colturali, in una superficie valutabile in circa ettari 1,5 che è posta nella parte nord ovest del fondo (foto parte agr. - all. 31 - dal n. 16 al n. 24). Il resto del
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R.G. n. 87/2023
soprassuolo in parte è già morto e in parte si avvia a perire, come det- tagliatamente evidenziato nella relazione peritale.
La proprietà della ricorrente è costituita da un aranceto, in parte della varietà Moro, in parte della varietà OC e in minima parte della varietà Valencia. Le prime due varietà a polpa pigmentata e a ma- turazione compresa da dicembre ad aprile, la terza a polpa bianca e a maturazione tardiva, da fine aprile a tutto giugno. Le varietà e CP_7
, la seconda più della prima, sono di elevato pregio commercia- Per_3
le e insieme al , fanno parte del gruppo di Parte_2 Parte_3
[.
e godono del marchio deno- Controparte_8
minato “ ” che, come noto, è un marchio di tutela Parte_4
che viene attribuito dall'Unione Europea. La varietà OC è la più apprezzata dal mercato tra quelle pigmentate, tanto che ancora oggi, sebbene con margini di rendimento inferiori rispetto al passato, so- stiene l'economia agricola del comprensorio.
L'azienda della ricorrente è estesa, come detto, poco più di quattro ettari e ricade nel comune di Lentini, catastalmente nel foglio 35, ivi individuata con le seguenti p.lle, tutte agrumeto: 29 di are 89.48; 36 di are 9.20; 38 di are 20.90; 42 di are 35.64; 50 di are 58.44; 54 di are
48.35; 59 di are 76.70; 60 di are 47.87; 62 di are 21.80; 64 mq 90; 83 mq 52 (fabbricato che ospita il pozzo); 61 fabbricato con terreno di pertinenza di mq 530, per complessivi ha 4.09.80, oltre fabbricato ed ettari 4 al netto delle tare.
Le particelle sono tutte intestate a nata a [...] Parte_1
il 10.06.1978 (Partita IVA e sono alla stessa pervenute: P.IVA_2
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quanto alle p.lle 29, 54 e 60 e 62 per atto di compravendita in notaio di Lentini del 25.09.1998, rep. 2577; quanto alle p.lle 36, 38, Per_4
42, 50, 59, 61, 64 e 83 per denuncia di successione in morte di
[...]
(nonno materno) apertasi il 19.4.2000, ufficio Registro di Per_5
Lentini, n. 519, volume 180. (all.
7 - Visure catastali). Completano
l'identificazione, infine, le p.lle 41 di are 4.65 (stradella) e 37 di are
4.11 (stradella), ambedue particelle in comproprietà con terzi e per- venute per successione di . Persona_5
La ricorrente lamenta che, a seguito dell'esondazione del torrente
Tirirò avvenuta a seguito delle abbondanti piogge dell'ottobre 2021, la sua azienda agricola è stata allagata e ha subìto ingenti danni alle col- ture, alle strutture e ai manufatti ivi presenti, dovuti alle mancate ma- nutenzioni del torrente Tirirò. Tali danni sono stati accertati dai
CC.TT.UU. incaricati nel corso del procedimento di accertamento tecni- co preventivo (299/2022 R.G.).
Il fondo confina lungo il lato est, per una lunghezza di m 200 circa con il torrente Tirirò. Il letto del torrente, invaso da vegetazione spon- tanea, da canne secche e materiale e immondizie di ogni genere, si tro- va in posizione depressa rispetto al piano di campagna, con un dislivel- lo di circa metri 2. L'irrigazione è assicurata dalla presenza di un pozzo all'interno del fondo. I consulenti sottolineano che si tratta di un aran- ceto in alquanto trascurate condizioni vegeto produttive e colturali con soprassuolo senescente, in fase di produttività decrescente, della varietà e in prevalenza e, marginalmente della varietà CP_7 Per_3
Valencia, con portainnesto di arancio amaro e piante dell'età apparen-
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te di oltre cinquant'anni. Ai fini del calcolo dei danni provocati dall'invasione delle acque e dell'individuazione dei doverosi interventi di ripristino, i consulenti reputano, pertanto, necessario distinguere tra la porzione – di ettari 1,50 – ove le piante sono ancora in vita e quella ove il soprassuolo era già perito, con rilevanti riflessi in termini di quantificazione del risarcimento, non avendo l'evento in alcun modo inciso su un soprassuolo che era già morto o irrimediabilmente com- promesso. La relazione evidenzia che la causa del deperimento dell'aranceto va piuttosto identificata – oltre che nelle gelate invernali e nei precedenti alluvionamenti del 2018 e del 2020 – nella presenza del virus della Tristeza (CTV, Citrus Tristeza Virus), che ha danneggia- to estesi areali della provincia di Catania e Siracusa e ha colpito anche il terreno di proprietà della ricorrente. Le immagini satellitari allegate alla relazione dimostrano, infatti, che l'agrumeto, che era abbastanza fitto e con soprassuolo regolare sino al giugno 2018, già nel giugno
2020 si presentava rado e con numerose fallanze e in condizioni ap- prezzabilmente e di gran lunga peggiorate.
L'esondazione ha, invece, danneggiato sensibilmente il soprassuolo e le infrastrutture di corredo all' nella superficie di ettari 1.50 Pt_5
in cui le piante sono ancora vive e produttive, seppure in trascurate condizioni colturali, e soprattutto nella porzione di fondo più prossima al torrente (p.lle 50, 42, 38, 60). I consulenti hanno rilevato danni al soprassuolo arboreo con perdita di parte del frutto pendente, perdita avvenuta in epoca vicina al raccolto, nonché parziale compromissione della capacità produttiva delle piante nell'annata successiva (lucro
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cessante e maggiori spese di coltivazione rispetto a quelli dell'ordinaria conduzione e costi da sostenere per ripristinare le infra- strutture, quali fossati e stradelle (danno emergente) al fine di riporta- re alla normalità le condizioni produttive, come impone la normale di- ligenza del buon coltivatore.
In questa zona è necessario eseguire interventi finalizzati al recupe- ro del soprassuolo al fine di mitigare gli effetti dell'invasione e del ri- stagno idrico e di recuperare le normali condizioni del soprassuolo. In particolare, va eseguita una energica potatura di ringiovanimento al fine di stimolare la ripresa vegetativa e indurre un rinnovamento della chioma, unitamente ad appropriati interventi di concimazione e a trat- tamenti finalizzati a contrastare l'insorgenza di fitopatie di origine funginea.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale ha effettuato uno studio idrologico del bacino idrografico alimentato dal torrente Tirirò, che ha un'estensione di 12,67 Kmq e una pendenza media del 0,13%, e ha poi calcolato – utilizzando la formula empirica proposta da Ventura – un tempo di corrivazione pari a 3,48 ore. I con- sulenti, procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta esondazione, con metodo analitico, reperen- do i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio In- formativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e, segnatamente, dalla stazione pluviografica di Lentini-Luppinaro, la più vicina all'area alla- gata, relativi al volume di pioggia caduta nel periodo compreso tra il
24 ottobre ed il 7 dicembre 2021, hanno appurato che l'altezza di
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pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata dal pluviometro esaminato, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una fre- quenza ultracentenaria, quindi da considerarsi eccezionale.
Il Collegio peritale ha poi sottolineato che l'assenza di un'adeguata condotta manutentiva ha inciso in senso concausale rispetto all'evento dannoso occorso e, più precisamente, ha calcolato che il 24,8% dell'esondazione è imputabile all'eccezionalità dell'evento di piena ve- rificatosi il 24 ottobre 2021, mentre il restante 75,2% risulta dovuto alla mancata manutenzione del corso d'acqua in questione che, ove di- ligentemente effettuata, avrebbe dovuto garantire il transito di portate di piena aventi un tempo di ritorno di 50 anni.
Pertanto, concorrono alla produzione dell'evento dannoso le due diverse cause con l'effetto che, certamente, qualora la condotta manu- tentiva fosse stata correttamente adempiuta dalla P.A., ciò avrebbe ri- dotto la portata dei danni e dell'entità delle acque esondate, come ac- certato dai consulenti, considerato che la stessa ricorrente ha subito già danneggiamenti per precedenti alluvionamenti verificatisi nel
2018 e nel 2020.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la re- sponsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappre- sentata dall'Autorità di CI del Distretto Idrografico della Sicilia, al- la quale sono state trasferite le competenze in materia di “manuten- zione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario
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del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi dell'art. 3 L.R. CP_2
n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempe- stiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dalla ricorrente, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico straordinario, ma i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito, pe- raltro neppure allegato dalla P.A.
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custo- dia, infatti, per aversi “caso fortuito” occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di eccezionale in- tensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si
è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio
2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), nella specie non fornita.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla au- torità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di conte- stazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o
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fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle de- rivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici so- vra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non de- vono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D.,
e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dal ricorrente, rinviando più in dettaglio alla relazione in atti – che il Col- legio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scor- ta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura – il risarcimento sti- mato a vantaggio di come ripartito secondo quanto Parte_1
indicato nella consulenza, ha riguardato le seguenti voci:
- Per perdita produzione € 4.860,00
- Potatura di ringiovanimento € 1.125,00
- Trattamenti antiparassitari € 1.500,00
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- Ripristino fossi di scolo € 737,50
- Eliminazione detriti e sistemazione superficiale € 6.414,00
- Ripristino stradelle € 4.806,00
Totale complessivo € 19.442,50
Tali somme integrano un debito di valore perché dovranno com- pensare il ricorrente del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli inte- ressi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del
17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto alla ricorrente sarà pari ad € 21.052,74, (di cui € 1.610,24 a titolo di interessi) oltre inte- ressi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di CI del
Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsa- re al ricorrente e all'interveniente, complessivamente considerati te- nendo conto della medesima difesa esposta, le spese del presente giu- dizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno, oltre le spe- se per l'accertamento tecnico preventivo e quelle di ctu, come liquidate con separato decreto, da porsi definitivamente a carico della parte soc- combente, che si distraggono in favore del procuratore costituito anti- statario ex at 93 c.p.c.
P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di CI del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricor- rente la somma di € 21.052,74, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di CI del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla ri- corrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.180,35, di cui € 871,35 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre € 2.400,00 per il procedimento di ATP, ed oltre le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, da porsi definitivamente a carico della parte soccombente, che si distraggano in favore del procuratore costituito antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche
presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16.1.2025.
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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