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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 9892 / 2024 R.G. DIV.
N. Cron.
N. 1419 N. R.G. 9892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri GiudiceRelatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
Comunicati gli atti al PM il 19-8-2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 12 agosto 2024, dai SI.ri :
1) - , pensionato, nato il [...] a [...], residente in Parte_1
Budapest (Ungheria) ( Cap. 1238), Templom UTC 54, C.F. : , rappresentato, C.F._1
assistito, difeso e domiciliato, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Fregola Luciano
e
2) - , pensionata, nata il [...] a [...], residente in [...]
n. 17 – 40127 Bologna (BO) – C.F. : ) rappresentata, assistita, difesa e C.F._2
domiciliata, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Fregola Luciano
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e , come rappresentati, assistiti e difesi, Parte_1 Parte_1 Parte_2
CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) - Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, come di fatto già vivono. La SI. ra.
[...]
continuerà ad avere la propria residenza presso l'immobile di sua proprietà Pt_2
sito in Via - Bologna (BO) - Il SI ha già trasferito la Parte_1
propria residenza presso l'immobile condotto in locazione in Budapest (Ungheria) (
Cap. 1238), Templom UTC 54; pagina 1 di 3 2) – Dato atto delle differenze economico - reddituali dei coniugi, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, il marito SI. riconosce alla Parte_1
moglie SI.ra un assegno mensile di Euro 1.200,00 (Euro Parte_2
milleduecento/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2024 e da rivalutare automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Per assicurare il regolare adempimento, ai sensi dell'art. 473, bis 37, c.p.c, disporre che il pagamento della medesima somma venga disposto direttamente dall'Istituto
Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in favore della SI.ra Parte_2
detraendola dalle spettanze mensili del SI. ; Parte_1
3) – i coniugi esprimono il proprio reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei loro passaporti, si impegnano, ove necessario, a confermare e/o a formalizzare la loro autorizzazione al riguardo;
4) - dalla sottoscrizione del presente accordo, tutte le condizioni sopra indicate acquisteranno piena efficacia, impegnandosi le parti alla loro puntuale osservanza.
5) - Le spese relative al presente procedimento verranno compensate tra le parti.
6) - Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge.
FATTO
Con ricorso in data 12 agosto 2024, i SI.ri e , chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Bologna il 12 maggio 1985.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente pagina 2 di 3 convenute, il Presidente del Tribunale- Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il
Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
DIRITTO
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, e ai rapporti economici e patrimoniali
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e sono frutto di libero accordo, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si precisa che il difensore può procedere autonomamente senza ulteriori provvedimenti del Tribunale, alla richiesta all'Inps di versamento diretto, ex art. 473 bis 37 c.p.c.
PQM
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra i SI.ri e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio il giorno 12 maggio 1985, atto n. 250 P. 2 S. A Uff. 01 Pt_2
anno 1985 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna,
alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Bologna il 4-12-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
N. Cron.
N. 1419 N. R.G. 9892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri GiudiceRelatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
Comunicati gli atti al PM il 19-8-2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 12 agosto 2024, dai SI.ri :
1) - , pensionato, nato il [...] a [...], residente in Parte_1
Budapest (Ungheria) ( Cap. 1238), Templom UTC 54, C.F. : , rappresentato, C.F._1
assistito, difeso e domiciliato, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Fregola Luciano
e
2) - , pensionata, nata il [...] a [...], residente in [...]
n. 17 – 40127 Bologna (BO) – C.F. : ) rappresentata, assistita, difesa e C.F._2
domiciliata, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Fregola Luciano
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e , come rappresentati, assistiti e difesi, Parte_1 Parte_1 Parte_2
CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) - Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, come di fatto già vivono. La SI. ra.
[...]
continuerà ad avere la propria residenza presso l'immobile di sua proprietà Pt_2
sito in Via - Bologna (BO) - Il SI ha già trasferito la Parte_1
propria residenza presso l'immobile condotto in locazione in Budapest (Ungheria) (
Cap. 1238), Templom UTC 54; pagina 1 di 3 2) – Dato atto delle differenze economico - reddituali dei coniugi, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, il marito SI. riconosce alla Parte_1
moglie SI.ra un assegno mensile di Euro 1.200,00 (Euro Parte_2
milleduecento/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2024 e da rivalutare automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Per assicurare il regolare adempimento, ai sensi dell'art. 473, bis 37, c.p.c, disporre che il pagamento della medesima somma venga disposto direttamente dall'Istituto
Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in favore della SI.ra Parte_2
detraendola dalle spettanze mensili del SI. ; Parte_1
3) – i coniugi esprimono il proprio reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei loro passaporti, si impegnano, ove necessario, a confermare e/o a formalizzare la loro autorizzazione al riguardo;
4) - dalla sottoscrizione del presente accordo, tutte le condizioni sopra indicate acquisteranno piena efficacia, impegnandosi le parti alla loro puntuale osservanza.
5) - Le spese relative al presente procedimento verranno compensate tra le parti.
6) - Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge.
FATTO
Con ricorso in data 12 agosto 2024, i SI.ri e , chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Bologna il 12 maggio 1985.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente pagina 2 di 3 convenute, il Presidente del Tribunale- Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il
Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
DIRITTO
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, e ai rapporti economici e patrimoniali
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e sono frutto di libero accordo, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si precisa che il difensore può procedere autonomamente senza ulteriori provvedimenti del Tribunale, alla richiesta all'Inps di versamento diretto, ex art. 473 bis 37 c.p.c.
PQM
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra i SI.ri e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio il giorno 12 maggio 1985, atto n. 250 P. 2 S. A Uff. 01 Pt_2
anno 1985 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna,
alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Bologna il 4-12-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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