Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01829/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4737 del 2025, proposto da NA ND, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Capoluongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5598/2024 R.G. 3198/2024 pubblicata in data 12/12/2024, resa dal Tribunale di Napoli Nord - sez. Lavoro, nel giudizio R.G. 3198/2024, notificata all'Amministrazione in data 16/12/2024 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NG IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:
- con sentenza n. 5598/2024, pubblicata il 12 dicembre 2024, il Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente, mediante l’accredito sulla c.d. carta elettronica del docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l’importo di € 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, oltre interessi legali dalla data della domanda alla concreta attribuzione;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 16 dicembre 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza oltre il maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento, chiedendo fin d’ora, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Va respinta, di contro, la domanda di risarcimento del danno “ patrimoniale e da perdita di chance ” azionata dalla ricorrente e motivata sul presupposto che “ a causa della mancata corresponsione del bonus da parte della amministrazione resistente, la docente non ha potuto utilizzare il credito del bonus per l’iscrizione al Corso di Formazione Abilitante alla professione di insegnante […] necessario al fine di guadagnare la completa abilitazione all’insegnamento e l’inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS) ”, con la conseguenza che “ la stessa è stata costretta a pagare interamente di tasca propria tale corso di formazione ” e, pertanto, sarebbe “ assolutamente manifesto ed evidente che la ricorrente ha subito un danno economico notevole a causa del mancato adempimento da parte del Ministero convenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza ” quantificato in ricorso nel medesimo importo del bonus docente (€ 1646,69).
Non pare dubbio che siffatta domanda risarcitoria, per come nello specifico formulata, è ancorata alla ricorrenza di un supposto pregiudizio da ritardo del Ministero nell’erogazione delle somme di spettanza della ricorrente, pregiudizio che, per consolidata giurisprudenza, non attiene all’oggetto del giudizio di ottemperanza (si v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 11/03/2025, n. 2004; C.G.A., 1/12/2023, n. 84); sul punto il Collegio rammenta – in disparte il rilievo che non si comprende in quale tipo di vulnus patrimoniale si traduca il danno lamentato, posto che il mero anticipo di somme di denaro (senza ricorrere al credito bancario) per spese che la stessa ricorrente afferma avrebbe in ogni caso sostenuto, trattandosi di attività formativa indispensabile allo sviluppo professionale, non integra, di per sé, un danno, se non nei limiti degli interessi legali non percepiti – che il solo risarcimento del danno suscettibile di essere riconosciuto in sede di ottemperanza è quello “ connesso all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ” (art. 112, comma 3, c.p.a.) in quanto, come chiarito da Cons. St., Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2, l’azione di ottemperanza non consente la proposizione di una qualsiasi domanda risarcitoria, ma la sola richiesta di ristoro dei danni “ connessi ” all'impossibilità di esecuzione del giudicato, ovvero “ conseguenti ” alla sua violazione o elusione (così, Cons. Stato, III, 12 febbraio 2020, n. 1089; conforme, V, 25 marzo 2021, n. 2531): ulteriori pretese risarcitorie, come quelle relative al danno da ritardo, azionato nella specie, pertanto, non attengono al giudizio di ottemperanza e non possono trovare riconoscimento nel relativo giudizio.
La domanda di risarcimento va pertanto rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
- delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG IN | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO