Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 396/2025 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
– Sezione Civile –
Il Giudice Designato dott. Danilo Maffa letto il ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c. iscritto al n° 396/2025 R.G. e depositato in data 21 febbraio 2025 nell'interesse della dalla mandataria Controparte_1 Controparte_2
esaminata la documentazione allegata da parte ricorrente;
ritenute la propria competenza e la fondatezza del ricorso in relazione alla posizione debitoria di;
Parte_1
ritenuto che il credito è certo, liquido ed esigibile e che di esso è stata data prova scritta;
considerato tuttavia che non sussistono nella specie i presupposti per l'invocata concessione della provvisoria esecuzione dell'emanando provvedimento monitorio, non ricorrendo in particolare alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 642 c.p.c. e non essendo stata neppure documentata l'esistenza di un concreto pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, tale all'evidenza non potendosi considerare la mera “entità e vetustà del credito” né la circostanza che “La società (…) risulta cessata”, trattandosi di evento che – per un verso – riguarda un soggetto giuridico diverso dalla e – per altro verso – risulta risalire a più di 6 anni Parte_1
addietro (22 novembre 2018); rilevato per il resto che sino alla data odierna parte ricorrente ha omesso di fornire riscontro al decreto reso dallo scrivente Giudice in data 25 febbraio 2025 con il quale era stato all'uopo concesso termine fino al 3 marzo 2025, successivamente prorogato fino al 13 marzo 2025 giusta decreto reso in data 3 marzo 2025 e ritualmente comunicato il giorno successivo dalla
Cancelleria alla società odierna ricorrente;
ritenuto che
la documentazione in atti, in assenza di quella integrativa richiesta alla
[...]
e finalizzata alla verifica in ordine alla effettiva riferibilità del debito anche alle CP_1
persone dei presunti garanti e , non consenta Persona_1 Persona_2
l'accoglimento del ricorso;
osservato infatti che dall'esame copia del “contratto di garanzia” del 14 ottobre 2004
1
risultando per vero leggibili (con la sola eccezione della firma della le Parte_1
sottoscrizioni apposte in calce alla lettera di fidejussione de qua; rilevato che ai sensi dell'art. 640, co. 2° seconda parte, c.p.c. “se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”; ritenuto pertanto di dover rigettare la domanda monitoria proposta da parte ricorrente nei confronti di e;
Persona_1 Persona_2
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.,
INGIUNGE
a , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] - Parte_1
lett. A - int. 1, c.f. , di pagare entro il termine di giorni 40 alla C.F._1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV), via CP_1
V. Alfieri n° 1, c.f. e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
, per la causale di cui al ricorso, la complessiva somma di € 75.000,00 oltre gli P.IVA_1
interessi legali dalla domanda monitoria fino all'effettivo soddisfo nonché le ulteriori spese e l'onorario del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 1.806,50, di cui €
406,50 per esborsi ed € 1.400,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, nonché imposta di registrazione del presente decreto e successive spese occorrende;
AVVERTE la debitrice che avverso il presente decreto potrà proporre opposizione innanzi a questo
Tribunale entro il termine di giorni 40 dalla notifica del decreto medesimo e che, in mancanza, lo stesso sarà dichiarato esecutivo e si potrà procedere ad esecuzione forzata;
visto l'art. 640 co. 2° c.p.c., rigetta il ricorso con riferimento alle posizioni dei resistenti e Persona_1 [...]
; Persona_2
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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