Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8116
CASS
Sentenza 27 luglio 1999

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In difetto di norme particolari, i rapporti fra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.

Affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o di una porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza.

Commentari3

  • 1Assemblea di condominio
    https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 6 febbraio 2025

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    In una recente sentenza del Tribunale di Roma (Sez. V, Sent., 20/06/2023, n. 9833) si è confermata la facoltà del condòmino comproprietario (nella fattispecie, in forza di una comunione ereditaria ancora indivisa) di poter impugnare autonomamente una delibera assembleare, anche in presenza di dissenso da parte dell'altro comunista. Si legge, infatti, nella motivazione della ridetta sentenza: “ciascuno dei comproprietari pro indiviso dell'unità immobiliare ha, infatti, autonoma legittimazione ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea condominiale, non valendo in alcun modo il dissenso manifestato dall'altro comunista; tale eventuale dissenso non preclude il diritto di azione …

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  • 3Condominio, assemblea, comunione legale: ciascun coniuge può impugnare la delibera (Cass., ord., 27772/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 9 febbraio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8116
Data del deposito : 27 luglio 1999

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