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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3940/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
26/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. TONELATO ALESSANDRA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GAZZOLI MONICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare lo
1 scioglimento del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 25.7.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 04/10/2014 da (n. a Parte_1
CASTELFRANCO VENETO (TV) il 17/11/1973) e (n. a CASTELFRANCO Parte_2
VENETO (TV) il 09/04/1968), iscritto al n. 34, Parte I, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO alle seguenti condizioni:
- Disporre che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 Persona_2
potestà in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, prevedendosi che essi abbiano stabile residenza presso la madre Entrambi eserciteranno la responsabilità Parte_1
genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
in ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione.
2 - che i turni di responsabilità genitoriale, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici, sociali e sportivi dei figli erano regolati nei seguenti termini, salvo diversi accordi:
- e staranno con il padre un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio ore 16 alla Per_2 Per_1
domenica sera.
- il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola al venerdì mattina nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la mamma
- il martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il papà.
- che le vacanze siano così disciplinate:
- Nel periodo pasquale, i figli staranno alternativamente negli anni con ciascun genitore indicativamente tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua (venerdì - domenica) e il lunedì in Albis (dal lunedì alla ripresa delle lezioni scolastiche); salvi diversi accordi;
negli anni pari il primo periodo verrà trascorso con la mamma, negli anni dispari con il papà.
- Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni dal termine delle lezioni scolastiche alla mattina di Natale con un genitore e con lo stesso trascorreranno il periodo dal 1 gennaio alla ripresa scolastica;
con l'altro genitore dal mattino di Natale fino al mattino dell'1 gennaio. Negli anni pari quest'ultimo periodo verrà trascorso con la mamma e
Per_ negli anni dispari con il papà diversi accordi.
- nei “ponti” i genitori concorderanno di volta in volta in base alla volontà e alla situazione dei figli;
3. Dichiarare obbligato il sig. a contribuire al mantenimento di e con un assegno mensile Parte_2 Per_1 Per_2
di € 900,00 (450,00 per ciascun figlio) da versarsi alla madre entro il giorno 05 di ogni mese;
l'assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal mese di luglio 2026 prevedendo che l'assegno unico venga percepito dalla madre, con obbligo per il padre di prestare l'eventuale attività necessaria
(es. sottoscrizione della richiesta o rinnovi) al versamento della quota di spettanza della Signora Pt_1
4. Disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche, parascolastiche relative a e , secondo il protocollo Per_1 Per_2
del Tribunale di Treviso, siano a carico in ragione del 60% di e del 40% di e che i genitori Parte_2 Parte_1
3 provvedano ai rispettivi conguagli sempre secondo quanto previsto dal Protocollo;
5. dare atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che pertanto non avanzano alcuna richiesta di contributo ex art. 5 l. div.;
6. dare atto che i coniugi hanno dichiarano di prestare reciproco consenso al rilascio in favore proprio e dei figli minori del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
7. dare atto che, a definitivo scioglimento della comproprietà sui mobili e quale ristoro dei costi relativi al trasloco da parte della signora si è impegnato a versare a la somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) Pt_1 Parte_2 Parte_1
con le seguenti modalità: € 14.000,00 (quattordicimila/00) alla sottoscrizione del ricorso e € 4.000,00 (quattromila/00) entro il 31.12.2026, con bonifico bancario sul conto con IBAN [...];
8. dare atto che in conseguenza di tale pagamento cede a che acquista, la sua quota di Parte_1 Parte_2
proprietà di tutti i mobili che si trovano nella casa coniugale, ad eccezione di un cassettone in noce e una credenza in legno bianco, dei quali cede a che acquista, la quota di proprietà. Stoviglie, pentolame ed Parte_2 Parte_1
elettrodomestici saranno divisi direttamente dalle parti;
9. dare atto che si è impegnata a rilasciare la casa coniugale di Vicolo dei Vetri 12 a Castelfranco entro il Parte_1
30.06.2025, trasferendosi con i figli in Via dei Carpani 4 a Castelfranco, e che si è impegnato a provvedere Parte_2
al pagamento in via esclusiva di tutte le bollette della casa coniugale (per utenze in genere e TARI) non ancora pagate/rimborsate da e di tutte quelle che verranno recapitate a saldo e relative al periodo di occupazione Parte_1
della casa. Revocare conseguentemente la disposizione della separazione relativa all'assegnazione della casa coniugale in favore di ”. Parte_1
10. dare atto che con il pagamento degli importi di cui ai precedenti punti 8 e 9 le Parti dichiarano essere stati estinti tutti i rapporti di debito/credito insorti nel corso del matrimonio;
11. dare atto che le parti hanno concordato che quindi le condizioni che precedono abbiano efficacia dall'1 luglio 2025.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
4 Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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