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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con note scritte;
viste le note scritte depositate, anche ai fini della discussione, ex art. 127 ter c.p.c. per le parti opponenti dall'avv. Bagaliani Otello;
per la parte opposta dall'avv. Marina Di Concetto;
viste le note conclusionali depositate dalle parti;
il giudice deposita la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 673/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo rappresentante legale sig. , (C.F. CP_1 P.IVA_1 Parte_1
), che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Otello Bagalini C.F._1
giusta procura in atti;
opponente contro
(C.F: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Di Concetto giusta procura i atti;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 22 l. 689/1981 e 6 ss. d.lgs. 150/2011, e , nelle rispettive CP_1 Parte_1 qualità, chiedevano l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 28075 dell'11.04.2024 emessa dal Dirigente Area Supporto del Comune CP_2
, notificata in data 11.04.2024 con la quale era ingiunto loro – in qualità di Controparte_2
trasgressione e di obbligato solidale - di pagare la complessiva somma di euro 2.600,00, oltre spese.
L'ordinanza ingiunzione era fondata sul verbale della Polizia Locale n. 07/I/21 del 14/09/2021 con il quale era contestata la violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 in materia di inquinamento acustico. In particolare, gli agenti della Polizia Municipale accertavano, a seguito delle necessarie rilevazioni, che dalle ore 22.00 del 26/08/2021 alle ore 00.30 del 27/08/2021, il locale “B77” produceva dei valori differenziali di immissioni acustiche superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, presso l'abitazione sita al primo piano del fabbricato ubicato in via XX Settembre n. 79.
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione eccepivano, sul piano procedurale, la “nullità per violazione del diritto di difesa e delle garanzie del contraddittorio, nonché per violazione di legge” dal momento che, a fronte di una violazione asseritamente riscontrata in data 26/27 agosto 2021, il verbale era redatto il successivo 14.9.2021 e notificato ai responsabili solo in data 15 settembre 2021, senza motivazione alcuna in ordine alla mancata contestazione immediata della violazione. Ciò aveva gravemente leso il diritto degli opponenti alla partecipazione del procedimento e impedito la possibilità di un contraddittorio. Lamentavano, dunque, la violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990.
Lamentavano, poi, la mancata indicazione del nominativo dei tecnici accertatori e la mancata comunicazione della relazione dagli stessi redatta. Infine, sempre sul piano procedurale, eccepivano il lungo lasso temporale trascorso tra la notifica del verbale e la notifica dell'ordinanza di ingiunzione, con conseguente asserita violazione del principio del giusto procedimento.
Nel merito, eccepivano l'illegittimità dell'accertamento per errori di fatto e di valutazione oltre che la violazione della normativa vigente. Affermavano, a tal riguardo, che le descrizioni della relazione tecnica erano sommarie e ricche di mere valutazioni soggettive, contestando che la misurazione del
“rumore ambientale” e del “rumore residuo” era effettuata ad una distanza temporale tale da invalidare la misurazione, oltre al fatto che mentre la misurazione del rumore ambientale era effettuata per 15 minuti, la misurazione del “rumore residuo” era effettuata solo per 6 minuti.
Eccepivano, poi, che nel verbale non erano stati indicati i limiti assoluti e la zonizzazione acustica del territorio adottata dall'Amministrazione Comunale e, contestando la misura della sanzione applicata, concludevano chiedendo “
1. Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto per i gravi motivi dedotti in narrativa;
2. Nel merito, annullare l'ordinanza di ingiunzione protocollo n. 0028075 del 11/04/2024, elevata dal nei confronti Controparte_2
del sig. , in proprio e nella qualità di rappresentante legale della relativa al Parte_1 CP_1 verbale della Polizia Locale di violazione alle norme sull'inquinamento acustico n. 07/I/21 del
14/09/2021, notificata ad entrambi all'indirizzo PEC: in data 11/04/2024, per i motivi Email_1
sopraesposti;
3. In subordine, modificare l'ordinanza, riducendo la sanzione ingiunta al minimo edittale;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio il , affermando l'assoluta correttezza, Controparte_2 procedurale e nel merito, dell'accertamento effettuato, così come la piena equità della misura della sanzione applicata;
concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, per i motivi esposti, respinta la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rigettare integralmente il ricorso proposto da in persona del legale CP_1
pagina 3 di 7 rappresentante pro tempore, e dal sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_2
, poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza-ingiunzione
[...]
opposta. Vinte le spese del giudizio.”.
Il procedimento, rigettate le richieste istruttorie, era chiamato all'udienza del 6 giugno 2025 per la discussione – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e decisa con la presente pronuncia.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata.
Principiando con il primo motivo di opposizione relativo ai vizi “procedimentali” va subito chiarito, in ordine all'assenza di contestazione immediata, che è pacifico il principio in forza del quale “in tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale” (ex multis Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6097 del 27 aprile 2001).
Non corrisponde al vero, poi, che nel verbale – e nella relazione richiamata – non erano indicati i nomi dei tecnici accertatori posto che dalla lettura del verbale si evince che l'accertamento è stato compiuto dal sost. Comm. Gianluca e sovr. che, come affermato dalla opposta ed in Tes_1 Controparte_3 alcun modo contestato dall'opponente, sono tecnici competenti in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. n.
447/1995 iscritti nell'Elenco nazionale.
Allo stesso modo, non corrisponde al vero che gli opponenti non erano a conoscenza della relazione tecnica n. R03/21 del 03.09.2021 sulla base della quale è stato redatto il verbale posto che la stessa è riportata testualmente in seno al verbale.
Di alcun pregio, poi, la contestazione relativa al lasso temporale intercorso tra la notifica del verbale e la notifica dell'ordinanza ingiunzione posto che alcuna disposizione prevede un termine di decadenza per la P.A. ai fini della notifica dell'ordinanza ingiunzione restando unicamente applicabile il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 28, termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione.
E nemmeno coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento che, in base alla ricostruzione del ricorrente, avrebbe compresso la propria possibilità di pagina 4 di 7 difesa posto che, come lapidariamente statuito dalle SSUU della Suprema Corte con la sentenza 9591 del 27.4.2006, la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 2, comma 3, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, stante il carattere di specialità di quest'ultima le cui disposizioni “costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno”.
D'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come lo stesso verbale, notificato agli odierni opponenti il 15 settembre 2021, prevedeva la possibilità di presentare scritti difensivi entro 30 giorni, facoltà che avrebbe permesso agli stessi di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento ma che gli stessi hanno ritenuto di non dover sfruttare.
Passando alle censure relative ai lamentati “vizi” di misurazione va subito precisato come il superamento del limite differenziale risulti incontrovertibilmente dal verbale (doc. 3 fascicolo opposta)
e dalla relazione tecnica (doc. 6 fascicolo opposta) precedentemente redatta che, come noto, fanno prova fino a querela di falso di quanto accertato direttamente dai pubblici ufficiali e negli stessi riportato.
Sul punto va poi precisato come, a ben vedere, non vi è alcuna precisa norma di settore che preveda che la misurazione del rumore residuo debba avere la stessa durata della misurazione del rumore ambientale (DM 16.03.1998 G.U. n. 76 01.04.1998, allegati A, B, D e dal D.P.C.M. 14.11.1997 G.U. n.
280 del 01.12.1997), fermo restando l'esistenza di una misurazione per un tempo ritenuto apprezzabile dagli accertatori, come avvenuto nel caso di specie.
D'altro canto, la normativa tecnica – anche con riguardo al tempo intercorso tra le misurazioni - rimanda ai tecnici la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura (si veda all. b del DM
16.03.1998 G.U. n. 76 01.04.1998), tecnici che, nel caso che ci occupa, ricoprivano anche la qualifica di pubblici ufficiali.
Non risponde al vero, poi, che le rilevazioni sono state effettuate in assenza di contestualità ossia in presenza di condizioni difformi, posto che, come si evince facilmente dalla lettura del verbale, la rilevazione del rumore ambientale e del rumore residuo sono state effettuate in un unico contesto, di un unico giorno e nelle medesime condizioni. È ovvio, infatti, che il rumore residuo non avrebbe potuto essere rilevato nello stesso istante del rumore ambientale posto che, è chiaro, per la rilevazione del primo, era necessario eliminare la fonte principale del rumore, ossia la musica del locale. Ne consegue che l'esistenza di una distanza temporale tra i due accertamenti di meno di un ora si palesa quale eventualità del tutto fisiologica in questi casi. Non colgono nel segno, infatti, le eccezioni degli opponenti sia in relazione alle asserite mutate condizioni dei luoghi alle 00.00 (orario in cui sono state pagina 5 di 7 effettuate le misurazioni del “rumore residuo”) rispetto alle 23.00 (orario in cui sono state effettuate le misurazioni del “rumore ambientale”) sia in relazione al possibile margine di errore della strumentazione posto che si tratta di circostanze solo enunciate ma in alcun modo concretamente dimostrate che non potrebbero valere a superare l'accertamento effettuato dai tecnici/pubblici ufficiali con il quale era rilevato il superamento del limite differenziale tra il rumore ambientale e il rumore residuo.
Va poi precisato che, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, non vi era alcun obbligo di indicare i limiti assoluti di immissione acustica dell'area previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale in quanto nel caso di specie si discorre di diversa e indipendente fattispecie sanzionatoria, ovvero superamento del limite differenziale, sanzionata direttamente da una norma di rango primario ovvero dall'art. 10 co 2 l. 447/1995.
Né vi era alcuna necessità di riportare i dati delle misurazioni effettuate a “finestre chiuse” posto che tale dato, a fronte del superamento del differenziale a seguito delle misurazioni effettuate a “finestre aperte”, si palesa del tutto irrilevante.
Ciò posto, passando all'eccezione relativa alla errata commisurazione della sanzione, come noto, la violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 è sanzionato dall'art. 10, co 2, della Legge 26 ottobre
1995, n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17 ove si prevede che “2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro”.
L'art. 11 l. 689/81 prescrive che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
L'amministrazione applicava la sanzione di euro 2600,00 tenuto conto “della potenzialità diffusiva del rumore nelle abitazioni e strutture confinanti con il pubblico esercizio in questione, dal quale provenivano le immissioni sonore e del conseguente pregiudizio per la tranquillità delle persone presenti in tali abitazioni, nonché per la quiete pubblica in genere, ossia un bene collettivo che è espressione del diritto alla salute, quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività” oltre che della circostanza per cui il trasgressore non aveva precedenti contestazioni di violazioni della medesima indole. pagina 6 di 7 La sanzione concretamente applicata, tuttavia, si ritiene eccessiva, proprio in applicazione del citato art. 11 posto che gli elementi ritenuti dall'amministrazione caratterizzanti la “gravità del fatto”, invero, non sono altro che gli interessi tutelati dalla medesima norma di cui all'art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997 con la conseguenza che, tenuto conto del fatto che la violazione era commessa nelle primissime ore della notte
- tra l'altro nel periodo estivo -, tenuto conto del fatto che il trasgressore non aveva precedenti sanzioni dovute a violazioni della medesima indole e tenuto conto delle limitate conseguenze della trasgressione, proprio in considerazione del periodo (estivo) e dell'orario (dalle 23.00 alle 00.00) oltre che del concreto scostamento dal limite massimo differenziale di soli 1.2 Db, si ritiene maggiormente equo applicare la sanzione nella misura del minimo edittale, pari dunque ad euro 1000,00.
Il rigetto dei motivi di opposizione avanzati in via principale e l'accoglimento dell'opposizione in ordine alla rideterminazione della sanzione applicata inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta i motivi principali di opposizione e, confermata l'ordinanza impugnata, ridetermina la sanzione inflitta nella misura di euro 1000,00;
- Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 6 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con note scritte;
viste le note scritte depositate, anche ai fini della discussione, ex art. 127 ter c.p.c. per le parti opponenti dall'avv. Bagaliani Otello;
per la parte opposta dall'avv. Marina Di Concetto;
viste le note conclusionali depositate dalle parti;
il giudice deposita la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 673/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo rappresentante legale sig. , (C.F. CP_1 P.IVA_1 Parte_1
), che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Otello Bagalini C.F._1
giusta procura in atti;
opponente contro
(C.F: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Di Concetto giusta procura i atti;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 22 l. 689/1981 e 6 ss. d.lgs. 150/2011, e , nelle rispettive CP_1 Parte_1 qualità, chiedevano l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 28075 dell'11.04.2024 emessa dal Dirigente Area Supporto del Comune CP_2
, notificata in data 11.04.2024 con la quale era ingiunto loro – in qualità di Controparte_2
trasgressione e di obbligato solidale - di pagare la complessiva somma di euro 2.600,00, oltre spese.
L'ordinanza ingiunzione era fondata sul verbale della Polizia Locale n. 07/I/21 del 14/09/2021 con il quale era contestata la violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 in materia di inquinamento acustico. In particolare, gli agenti della Polizia Municipale accertavano, a seguito delle necessarie rilevazioni, che dalle ore 22.00 del 26/08/2021 alle ore 00.30 del 27/08/2021, il locale “B77” produceva dei valori differenziali di immissioni acustiche superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, presso l'abitazione sita al primo piano del fabbricato ubicato in via XX Settembre n. 79.
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione eccepivano, sul piano procedurale, la “nullità per violazione del diritto di difesa e delle garanzie del contraddittorio, nonché per violazione di legge” dal momento che, a fronte di una violazione asseritamente riscontrata in data 26/27 agosto 2021, il verbale era redatto il successivo 14.9.2021 e notificato ai responsabili solo in data 15 settembre 2021, senza motivazione alcuna in ordine alla mancata contestazione immediata della violazione. Ciò aveva gravemente leso il diritto degli opponenti alla partecipazione del procedimento e impedito la possibilità di un contraddittorio. Lamentavano, dunque, la violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990.
Lamentavano, poi, la mancata indicazione del nominativo dei tecnici accertatori e la mancata comunicazione della relazione dagli stessi redatta. Infine, sempre sul piano procedurale, eccepivano il lungo lasso temporale trascorso tra la notifica del verbale e la notifica dell'ordinanza di ingiunzione, con conseguente asserita violazione del principio del giusto procedimento.
Nel merito, eccepivano l'illegittimità dell'accertamento per errori di fatto e di valutazione oltre che la violazione della normativa vigente. Affermavano, a tal riguardo, che le descrizioni della relazione tecnica erano sommarie e ricche di mere valutazioni soggettive, contestando che la misurazione del
“rumore ambientale” e del “rumore residuo” era effettuata ad una distanza temporale tale da invalidare la misurazione, oltre al fatto che mentre la misurazione del rumore ambientale era effettuata per 15 minuti, la misurazione del “rumore residuo” era effettuata solo per 6 minuti.
Eccepivano, poi, che nel verbale non erano stati indicati i limiti assoluti e la zonizzazione acustica del territorio adottata dall'Amministrazione Comunale e, contestando la misura della sanzione applicata, concludevano chiedendo “
1. Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto per i gravi motivi dedotti in narrativa;
2. Nel merito, annullare l'ordinanza di ingiunzione protocollo n. 0028075 del 11/04/2024, elevata dal nei confronti Controparte_2
del sig. , in proprio e nella qualità di rappresentante legale della relativa al Parte_1 CP_1 verbale della Polizia Locale di violazione alle norme sull'inquinamento acustico n. 07/I/21 del
14/09/2021, notificata ad entrambi all'indirizzo PEC: in data 11/04/2024, per i motivi Email_1
sopraesposti;
3. In subordine, modificare l'ordinanza, riducendo la sanzione ingiunta al minimo edittale;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio il , affermando l'assoluta correttezza, Controparte_2 procedurale e nel merito, dell'accertamento effettuato, così come la piena equità della misura della sanzione applicata;
concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, per i motivi esposti, respinta la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rigettare integralmente il ricorso proposto da in persona del legale CP_1
pagina 3 di 7 rappresentante pro tempore, e dal sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_2
, poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza-ingiunzione
[...]
opposta. Vinte le spese del giudizio.”.
Il procedimento, rigettate le richieste istruttorie, era chiamato all'udienza del 6 giugno 2025 per la discussione – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e decisa con la presente pronuncia.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata.
Principiando con il primo motivo di opposizione relativo ai vizi “procedimentali” va subito chiarito, in ordine all'assenza di contestazione immediata, che è pacifico il principio in forza del quale “in tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale” (ex multis Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6097 del 27 aprile 2001).
Non corrisponde al vero, poi, che nel verbale – e nella relazione richiamata – non erano indicati i nomi dei tecnici accertatori posto che dalla lettura del verbale si evince che l'accertamento è stato compiuto dal sost. Comm. Gianluca e sovr. che, come affermato dalla opposta ed in Tes_1 Controparte_3 alcun modo contestato dall'opponente, sono tecnici competenti in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. n.
447/1995 iscritti nell'Elenco nazionale.
Allo stesso modo, non corrisponde al vero che gli opponenti non erano a conoscenza della relazione tecnica n. R03/21 del 03.09.2021 sulla base della quale è stato redatto il verbale posto che la stessa è riportata testualmente in seno al verbale.
Di alcun pregio, poi, la contestazione relativa al lasso temporale intercorso tra la notifica del verbale e la notifica dell'ordinanza ingiunzione posto che alcuna disposizione prevede un termine di decadenza per la P.A. ai fini della notifica dell'ordinanza ingiunzione restando unicamente applicabile il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 28, termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione.
E nemmeno coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento che, in base alla ricostruzione del ricorrente, avrebbe compresso la propria possibilità di pagina 4 di 7 difesa posto che, come lapidariamente statuito dalle SSUU della Suprema Corte con la sentenza 9591 del 27.4.2006, la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 2, comma 3, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, stante il carattere di specialità di quest'ultima le cui disposizioni “costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno”.
D'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come lo stesso verbale, notificato agli odierni opponenti il 15 settembre 2021, prevedeva la possibilità di presentare scritti difensivi entro 30 giorni, facoltà che avrebbe permesso agli stessi di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento ma che gli stessi hanno ritenuto di non dover sfruttare.
Passando alle censure relative ai lamentati “vizi” di misurazione va subito precisato come il superamento del limite differenziale risulti incontrovertibilmente dal verbale (doc. 3 fascicolo opposta)
e dalla relazione tecnica (doc. 6 fascicolo opposta) precedentemente redatta che, come noto, fanno prova fino a querela di falso di quanto accertato direttamente dai pubblici ufficiali e negli stessi riportato.
Sul punto va poi precisato come, a ben vedere, non vi è alcuna precisa norma di settore che preveda che la misurazione del rumore residuo debba avere la stessa durata della misurazione del rumore ambientale (DM 16.03.1998 G.U. n. 76 01.04.1998, allegati A, B, D e dal D.P.C.M. 14.11.1997 G.U. n.
280 del 01.12.1997), fermo restando l'esistenza di una misurazione per un tempo ritenuto apprezzabile dagli accertatori, come avvenuto nel caso di specie.
D'altro canto, la normativa tecnica – anche con riguardo al tempo intercorso tra le misurazioni - rimanda ai tecnici la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura (si veda all. b del DM
16.03.1998 G.U. n. 76 01.04.1998), tecnici che, nel caso che ci occupa, ricoprivano anche la qualifica di pubblici ufficiali.
Non risponde al vero, poi, che le rilevazioni sono state effettuate in assenza di contestualità ossia in presenza di condizioni difformi, posto che, come si evince facilmente dalla lettura del verbale, la rilevazione del rumore ambientale e del rumore residuo sono state effettuate in un unico contesto, di un unico giorno e nelle medesime condizioni. È ovvio, infatti, che il rumore residuo non avrebbe potuto essere rilevato nello stesso istante del rumore ambientale posto che, è chiaro, per la rilevazione del primo, era necessario eliminare la fonte principale del rumore, ossia la musica del locale. Ne consegue che l'esistenza di una distanza temporale tra i due accertamenti di meno di un ora si palesa quale eventualità del tutto fisiologica in questi casi. Non colgono nel segno, infatti, le eccezioni degli opponenti sia in relazione alle asserite mutate condizioni dei luoghi alle 00.00 (orario in cui sono state pagina 5 di 7 effettuate le misurazioni del “rumore residuo”) rispetto alle 23.00 (orario in cui sono state effettuate le misurazioni del “rumore ambientale”) sia in relazione al possibile margine di errore della strumentazione posto che si tratta di circostanze solo enunciate ma in alcun modo concretamente dimostrate che non potrebbero valere a superare l'accertamento effettuato dai tecnici/pubblici ufficiali con il quale era rilevato il superamento del limite differenziale tra il rumore ambientale e il rumore residuo.
Va poi precisato che, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, non vi era alcun obbligo di indicare i limiti assoluti di immissione acustica dell'area previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale in quanto nel caso di specie si discorre di diversa e indipendente fattispecie sanzionatoria, ovvero superamento del limite differenziale, sanzionata direttamente da una norma di rango primario ovvero dall'art. 10 co 2 l. 447/1995.
Né vi era alcuna necessità di riportare i dati delle misurazioni effettuate a “finestre chiuse” posto che tale dato, a fronte del superamento del differenziale a seguito delle misurazioni effettuate a “finestre aperte”, si palesa del tutto irrilevante.
Ciò posto, passando all'eccezione relativa alla errata commisurazione della sanzione, come noto, la violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 è sanzionato dall'art. 10, co 2, della Legge 26 ottobre
1995, n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17 ove si prevede che “2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro”.
L'art. 11 l. 689/81 prescrive che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
L'amministrazione applicava la sanzione di euro 2600,00 tenuto conto “della potenzialità diffusiva del rumore nelle abitazioni e strutture confinanti con il pubblico esercizio in questione, dal quale provenivano le immissioni sonore e del conseguente pregiudizio per la tranquillità delle persone presenti in tali abitazioni, nonché per la quiete pubblica in genere, ossia un bene collettivo che è espressione del diritto alla salute, quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività” oltre che della circostanza per cui il trasgressore non aveva precedenti contestazioni di violazioni della medesima indole. pagina 6 di 7 La sanzione concretamente applicata, tuttavia, si ritiene eccessiva, proprio in applicazione del citato art. 11 posto che gli elementi ritenuti dall'amministrazione caratterizzanti la “gravità del fatto”, invero, non sono altro che gli interessi tutelati dalla medesima norma di cui all'art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997 con la conseguenza che, tenuto conto del fatto che la violazione era commessa nelle primissime ore della notte
- tra l'altro nel periodo estivo -, tenuto conto del fatto che il trasgressore non aveva precedenti sanzioni dovute a violazioni della medesima indole e tenuto conto delle limitate conseguenze della trasgressione, proprio in considerazione del periodo (estivo) e dell'orario (dalle 23.00 alle 00.00) oltre che del concreto scostamento dal limite massimo differenziale di soli 1.2 Db, si ritiene maggiormente equo applicare la sanzione nella misura del minimo edittale, pari dunque ad euro 1000,00.
Il rigetto dei motivi di opposizione avanzati in via principale e l'accoglimento dell'opposizione in ordine alla rideterminazione della sanzione applicata inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta i motivi principali di opposizione e, confermata l'ordinanza impugnata, ridetermina la sanzione inflitta nella misura di euro 1000,00;
- Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 6 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
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