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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 7415 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 18/12/2025 ; tenuto conto che con decreto del 21.10.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7415/2023 R.G., avente ad oggetto:appello - lesioni personali, vertente
TRA
quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei Parte_1 danni a carico del F.G.V.S. in persona del suo procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'Avv.to Davide Cortellessa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Caserta, alla Piazza Vanvitelli, n. 4/D; - Appellante
-
E
(C.F. e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 C.F._2
) rapp.te e difese, giusta procura in atti dagli avvocati Luigi Vitale e Dario Mezzacapo ed elett.te
[...] dom.te presso lo studio di quest'ultimo, in Casaluce (CE), alla Via Dante, n. 17 - Appellati
-
NONCHÉ
(C.F. , con ultima residenza nota in Controparte_3 CodiceFiscale_3
Santa Maria Capua Vetere (CE), al Viale Generoso Iodice, snc, Pal D e precisamente: CP_4
(C.F. ) residente in [...], alla Via Santo Ornato,
[...] CodiceFiscale_4
n. 44, (C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_5
Nazionale, n. 240, (C.F. ) residente in [...]Controparte_6 CodiceFiscale_6
Capua Vetere (CE), alla Via degli Artisti, n. 2 e (C.F. ) residente CP_7 CodiceFiscale_7 in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via degli Artisti, n. 2 - Appellati contumaci -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli eredi di deceduta in primo CP_3 grado e, specificatamente, , e che, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. Con riferimento alla posizione processuale di anch'essa ritenuta originariamente chiamata all'eredità della de cuius CP_7 CP_3 deve evidenziarsi che parte appellante ha versato, in atti, l'estratto dell'atto di nascita di CP_7 nata il [...], da cui risulta, con annotazione apposta a margine, che la stessa, con decreto di adozione speciale del Tribunale di Salerno n.37/80 del 23.6.1980, trascritto nei registri di nascita anno
1980, Parte II, Serie B, n.36, è stata adottata dai coniugi e assumendo Parte_2 Parte_3 il cognome del genitore adottante;
nei confronti di dunque, non doveva essere notificato Parte_4
l'atto di appello, non essendo la stessa più facente parte della famiglia e non essendo più CP_7 titolare, nei confronti di quest'ultima, di alcun rapporto di parentela che possa giustificare il coinvolgimento nel presente procedimento giudiziario, ai sensi dell'art. 4 della L. 431/1967 che, introducendo l'art. 314/26 del vecchio codice civile prevedeva che “con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela”.
2. Tanto doverosamente premesso, si osserva che con atto di appello la Parte_1 adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 4483/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto la domanda delle attrici e CP_1 CP_2
condannando la Compagnia assicuratrice e in solido tra loro, al risarcimento
[...] CP_3 dei danni da loro patiti a seguito dell'evento occorso in data 8.02.2022, in Napoli, e precisamente, in via
Purgatorio.
A fondamento ddel proposto gravame, la lamentava l'illegittimità Parte_1 dell'impugnata sentenza per l'errata valutazione dell'istruttoria, sottolineando la mancanza di nesso causale tra l'evento lamentato e le lesioni personali, la carenza di prova sull'an debeatur a causa dell'inattendibilità dell'unico teste escusso e per la mancata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di circostanze rilevanti quali il fatto che vi fosse una quasi corrispondenza delle lesioni riportate da entrambi le danneggiate;
lamentava, inoltre, l'esorbitante quantificazione del danno, contestando le risultanze della CTU medica, effettuata in primo grado.
Formulava, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., avendo, controparte, provveduto a notificare in forza dell'impugnata sentenza, due atti di precetto in pendenza del termine per proporre appello alla pronuncia di primo grado;
il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Si costituivano le appellate, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. e contestando ogni motivo di appello formulato da controparte ( fornendo anche rappresentazione grafica di del sinistro) e concludendo per il suo rigetto, con conseguenziale conferma della sentenza n.
4483/2022. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 18.12.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici – e – CP_1 Controparte_2 riferivano che, in data 8.02.2022, verso le 9.15 circa, in Napoli, alla Via Purgatorio, viaggiavano a bordo delle proprie bicilette, quando, improvvisamente, venivano investite dalla Fiat Punto Tg. DP 334 LR, di proprietà della signora sprovvista di copertura assicurativa R.C.A., che uscendo in CP_3 retromarcia da un luogo privato, non si avvedeva delle attrici e le urtava facendole cadere a terra, unitamente alle bici, sul lato sinistro, ove riportavano lesioni.
Le istanti, infatti, subivano lesioni e, pertanto, si recavano presso l'Ospedale San Paolo di Napoli per le lesioni riportate;
dagli esiti del sinistro, residuavano postumi invalidanti.
Citavano, quindi, in giudizio la signora in qualità di proprietaria e conducente CP_3 del veicolo e la quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione Parte_1 dei danni a carico del al fine di ottenere, previa declaratoria della responsabilità civile del CP_8 veicolo Fiat Punto Tg. DP 334 LR nella causazione del sinistro, la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di tutte le lesioni subite dalle attrici. rimaneva contumace, mentre la si costituiva regolarmente CP_3 Parte_1 chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse richieste contestando sia l'an debatur che il quantum debeatur.
Svolte le attività istruttorie, mediante prova testi e consulenza tecnica d'ufficio medico – legale, il Giudice di Pace dichiarava unico responsabile del sinistro in oggetto il conducente del veicolo Fiat
Punto Tg. DP 334 LR di proprietà di e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido CP_3 tra loro, al pagamento, in favore di della somma di euro 14.716,11 e, in favore di CP_1 CP_2
della somma di euro 15.037,66, il tutto all'attualità oltre interessi legali dalla pubblicazione
[...] della sentenza al saldo;
condannava, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore antistatario e alle spese di CTU medica.
L'appello- Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti. Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti.
4.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
5. Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo Fiat Punto la esclusiva responsabilità dell'evento.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto, nei limiti che di seguito si chiariranno.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare
(cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema
Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data
04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda. In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento;
al contrario, sono emerse forti incongruenze tra la dinamica del sinistro descritto nell'atto di citazione e le lesioni riscontrate in sede di P.S. e in sede di risultanze di entrambe le CTU espletate sulle persone delle danneggiate che, appaiono, verosimilmente, sovrapponibili. Invero, si consideri che le attrici, nell'atto di citazione, non hanno fornito alcuna specifica ricostruzione delle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro, limitandosi a riferire che l'incidente sarebbe avvenuto a causa della condotta del veicolo danneggiante che “…uscendo in retromarcia da un luogo privato, non si avvedeva degli istanti…” ed individuava il “…punto d'urto…tra la parte posteriore del veicolo danneggiante Fiat Punto Tg. FP 334 LR e la parte destra delle bici”; nondimeno, dal verbale del P.S. e dalla relazione tecnica d'ufficio è risultato che le istanti riportavano lesioni sul solo lato sinistro del corpo;
ebbene, posto che, come dichiarato dalle attrici, l'urto tra la biciletta e il veicolo coinvolto è avvenuto con la parte destra del biciletta, appare inverosimile che le stesse non abbiano riportato escoriazioni sul lato interessato dall'impatto: dai certificati medici in atti, infatti, e nello specifico dai verbali di P.S., tutte le lamentate lesioni riguardano esclusivamente il lato sinistro del corpo: per la la diagnosi prevede “Contusione Polso, Spalla e ginocchio a sinistra”; per la , CP_1 CP_2 invece, la diagnosi prevede “Contusione caviglia sinistra, ginocchio sinistro e spalla sinistra”; i successivi esami strumentali svolti da entrambi i soggetti, inoltre, sono stati compiuti esclusivamente sulle parti corporali sopra indicate. Dall'attenta analisi della CTU e dalle note critiche alla stessa, inoltre, emerge pacificamente l'assenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate, proprio sulla stregua che nessuna analisi sulla dinamica e sul punto d'urto tra il veicolo, asseritamente colpevole del sinistro, e la biciletta è stata evidenziata dal CTU, anche a seguito delle note critiche sollevate;
tuttavia, proprio le lesioni patite, unitamente ad ulteriori elementi che, di seguito, si evidenzieranno, tendono ad escludere, che il sinistro si sia svolto, qualora effettivamente accaduto, secondo le modalità indicate dalle attrici: dopo l'urto, infatti, sul luogo del sinistro non interveniva né autorità di polizia che potesse rilevare il sinistro né personale sanitario, nonostante i soggetti lamentassero dolori.
6.2 Quanto alla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado, va evidenziato come la stessa, sebbene particolareggiata, risulti sostanzialmente contraddittoria rispetto alla dinamica descritta dalle attrici e ribadita con la loro costituzione in appello. Infatti, il teste escusso all'udienza del 12.12.2022, ha fornito Testimone_1 indicazioni circa le modalità del sinistro dichiarando di aver “…visto due cicliste che percorrevano la strada in fila indiana ad una distanza ravvicinata l'una dall'altra che furono investite da un auto Fiat Punto di colore grigio scuro che usciva in retromarcia da un luogo privato posto alla loro destra…”; inoltre, relativamente ai punti d'urto dichiara che “…furono tra la parte posteriore della Fiat Punto contro la fiancata destra delle due bici” le quali, a seguito dell'urto sarebbero cadute a terra sul lato sinistro unitamente al proprio conducente;
infine, con riferimento alle lesioni, dichiara che entrambe le cicliste lamentavano dolori “…al braccio e alla gamba sinistra”; tali dichiarazioni risultano essere in contrasto con la ricostruzione del sinistro formulata dalle attrici nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta in appello ed anche con le lesioni patite per l'asserito sinistro. Invero, le attrici, nell'atto introduttivo del giudizio non dichiararono mai di procedere, al momento del sinistro, in fila indiana;
la ricostruzione grafica formulata con la memoria di costituzione in appello, con tanto di modellini, riporta una ricostruzione del sinistro che non si conforma alle dichiarazioni del teste: da tale ricostruzione, infatti, le bicilette sarebbero state colpite, una sulla ruota posteriore e una sulla ruota anteriore, mentre l'unico teste escusso parla di “fiancata” delle bici, presupponendo, dunque, un'evidente urto laterale;
ancora, con riferimento alla ricostruzione grafica che sarebbe dovuta essere “…di certo più esaustive rispetto a semplici considerazioni personali di parte…” (Cfr. pag. 5 memoria di parte appellata), occorre evidenziare che i modellini utilizzati non sembrano essere in scala;
inoltre, quanto meno con riferimento al modellino di veicolo, sembrerebbe essere stata utilizzata la riproduzione di una Fiat 500 e non di una Fiat Punto: la ricostruzione grafica, dunque, piuttosto che chiarire la dinamica del sinistro appare confermare l'incertezza sull'evento e sul nesso causale tra l'evento stesso e il danno lamentato dalle attrici.
Il teste ha, dunque, genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore ed anzi, la deposizione sembra contrastare apertamente con la descrizione del sinistro resa dagli attori e rende ancora una volta inverosimile che le biciclette, per le sue naturali dimensioni d'ingombro, potessero essere colpite contemporaneamente;
se così fosse, infatti, le lesioni patite dalle attrici non sarebbero potute limitarsi alla sola parte sinistra del corpo, ma quanto meno anche nella parte destra attinta dalla vettura.
6.3 In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria risulta estremamente contraddittorio e fumoso e, in conclusione, le argomentazioni del giudice di primo grado non sono condivisibili, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né le attrici hanno prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi, anche immediatamente successiva al sinistro.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'incertezza dell'evento per come raccontato e ricostruito dalle attrici oltre all'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sulle attrici in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza dovendo, quindi, riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano, in dispositivo, per il doppio grado di giudizio, tenendo anche conto sia dei motivi che delle richieste formulate con i motivi di appello e della condotta processuale delle parti appellate.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico dell'appellato le spese occorse per la redazione delle consulenze tecniche di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere n. 4483/2023, rigetta la domanda proposta da e CP_1 Controparte_2
• condanna le parti appellate e al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali che liquida in favore della sola quale impresa designata per la Regione Parte_1
Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. in persona del suo procuratore speciale p.t.:
a) per il primo grado in euro 1.046,00, per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro
1.700,00 per onorari, oltre Iva e Cpa ed euro 382,50 per spese sostenute per il pagamento del contributo unificato;
• pone a carico delle parti appellate e in solido tra loro, le CP_1 Controparte_2 spese occorse per la redazione della consulenza medico - legale redatta nel primo grado di giudizio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 18.12.2025
Il giudice
dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 7415 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 18/12/2025 ; tenuto conto che con decreto del 21.10.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7415/2023 R.G., avente ad oggetto:appello - lesioni personali, vertente
TRA
quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei Parte_1 danni a carico del F.G.V.S. in persona del suo procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'Avv.to Davide Cortellessa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Caserta, alla Piazza Vanvitelli, n. 4/D; - Appellante
-
E
(C.F. e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 C.F._2
) rapp.te e difese, giusta procura in atti dagli avvocati Luigi Vitale e Dario Mezzacapo ed elett.te
[...] dom.te presso lo studio di quest'ultimo, in Casaluce (CE), alla Via Dante, n. 17 - Appellati
-
NONCHÉ
(C.F. , con ultima residenza nota in Controparte_3 CodiceFiscale_3
Santa Maria Capua Vetere (CE), al Viale Generoso Iodice, snc, Pal D e precisamente: CP_4
(C.F. ) residente in [...], alla Via Santo Ornato,
[...] CodiceFiscale_4
n. 44, (C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_5
Nazionale, n. 240, (C.F. ) residente in [...]Controparte_6 CodiceFiscale_6
Capua Vetere (CE), alla Via degli Artisti, n. 2 e (C.F. ) residente CP_7 CodiceFiscale_7 in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via degli Artisti, n. 2 - Appellati contumaci -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli eredi di deceduta in primo CP_3 grado e, specificatamente, , e che, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. Con riferimento alla posizione processuale di anch'essa ritenuta originariamente chiamata all'eredità della de cuius CP_7 CP_3 deve evidenziarsi che parte appellante ha versato, in atti, l'estratto dell'atto di nascita di CP_7 nata il [...], da cui risulta, con annotazione apposta a margine, che la stessa, con decreto di adozione speciale del Tribunale di Salerno n.37/80 del 23.6.1980, trascritto nei registri di nascita anno
1980, Parte II, Serie B, n.36, è stata adottata dai coniugi e assumendo Parte_2 Parte_3 il cognome del genitore adottante;
nei confronti di dunque, non doveva essere notificato Parte_4
l'atto di appello, non essendo la stessa più facente parte della famiglia e non essendo più CP_7 titolare, nei confronti di quest'ultima, di alcun rapporto di parentela che possa giustificare il coinvolgimento nel presente procedimento giudiziario, ai sensi dell'art. 4 della L. 431/1967 che, introducendo l'art. 314/26 del vecchio codice civile prevedeva che “con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela”.
2. Tanto doverosamente premesso, si osserva che con atto di appello la Parte_1 adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 4483/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto la domanda delle attrici e CP_1 CP_2
condannando la Compagnia assicuratrice e in solido tra loro, al risarcimento
[...] CP_3 dei danni da loro patiti a seguito dell'evento occorso in data 8.02.2022, in Napoli, e precisamente, in via
Purgatorio.
A fondamento ddel proposto gravame, la lamentava l'illegittimità Parte_1 dell'impugnata sentenza per l'errata valutazione dell'istruttoria, sottolineando la mancanza di nesso causale tra l'evento lamentato e le lesioni personali, la carenza di prova sull'an debeatur a causa dell'inattendibilità dell'unico teste escusso e per la mancata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di circostanze rilevanti quali il fatto che vi fosse una quasi corrispondenza delle lesioni riportate da entrambi le danneggiate;
lamentava, inoltre, l'esorbitante quantificazione del danno, contestando le risultanze della CTU medica, effettuata in primo grado.
Formulava, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., avendo, controparte, provveduto a notificare in forza dell'impugnata sentenza, due atti di precetto in pendenza del termine per proporre appello alla pronuncia di primo grado;
il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Si costituivano le appellate, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. e contestando ogni motivo di appello formulato da controparte ( fornendo anche rappresentazione grafica di del sinistro) e concludendo per il suo rigetto, con conseguenziale conferma della sentenza n.
4483/2022. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 18.12.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici – e – CP_1 Controparte_2 riferivano che, in data 8.02.2022, verso le 9.15 circa, in Napoli, alla Via Purgatorio, viaggiavano a bordo delle proprie bicilette, quando, improvvisamente, venivano investite dalla Fiat Punto Tg. DP 334 LR, di proprietà della signora sprovvista di copertura assicurativa R.C.A., che uscendo in CP_3 retromarcia da un luogo privato, non si avvedeva delle attrici e le urtava facendole cadere a terra, unitamente alle bici, sul lato sinistro, ove riportavano lesioni.
Le istanti, infatti, subivano lesioni e, pertanto, si recavano presso l'Ospedale San Paolo di Napoli per le lesioni riportate;
dagli esiti del sinistro, residuavano postumi invalidanti.
Citavano, quindi, in giudizio la signora in qualità di proprietaria e conducente CP_3 del veicolo e la quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione Parte_1 dei danni a carico del al fine di ottenere, previa declaratoria della responsabilità civile del CP_8 veicolo Fiat Punto Tg. DP 334 LR nella causazione del sinistro, la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di tutte le lesioni subite dalle attrici. rimaneva contumace, mentre la si costituiva regolarmente CP_3 Parte_1 chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse richieste contestando sia l'an debatur che il quantum debeatur.
Svolte le attività istruttorie, mediante prova testi e consulenza tecnica d'ufficio medico – legale, il Giudice di Pace dichiarava unico responsabile del sinistro in oggetto il conducente del veicolo Fiat
Punto Tg. DP 334 LR di proprietà di e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido CP_3 tra loro, al pagamento, in favore di della somma di euro 14.716,11 e, in favore di CP_1 CP_2
della somma di euro 15.037,66, il tutto all'attualità oltre interessi legali dalla pubblicazione
[...] della sentenza al saldo;
condannava, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore antistatario e alle spese di CTU medica.
L'appello- Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti. Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti.
4.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
5. Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo Fiat Punto la esclusiva responsabilità dell'evento.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto, nei limiti che di seguito si chiariranno.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare
(cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema
Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data
04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda. In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento;
al contrario, sono emerse forti incongruenze tra la dinamica del sinistro descritto nell'atto di citazione e le lesioni riscontrate in sede di P.S. e in sede di risultanze di entrambe le CTU espletate sulle persone delle danneggiate che, appaiono, verosimilmente, sovrapponibili. Invero, si consideri che le attrici, nell'atto di citazione, non hanno fornito alcuna specifica ricostruzione delle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro, limitandosi a riferire che l'incidente sarebbe avvenuto a causa della condotta del veicolo danneggiante che “…uscendo in retromarcia da un luogo privato, non si avvedeva degli istanti…” ed individuava il “…punto d'urto…tra la parte posteriore del veicolo danneggiante Fiat Punto Tg. FP 334 LR e la parte destra delle bici”; nondimeno, dal verbale del P.S. e dalla relazione tecnica d'ufficio è risultato che le istanti riportavano lesioni sul solo lato sinistro del corpo;
ebbene, posto che, come dichiarato dalle attrici, l'urto tra la biciletta e il veicolo coinvolto è avvenuto con la parte destra del biciletta, appare inverosimile che le stesse non abbiano riportato escoriazioni sul lato interessato dall'impatto: dai certificati medici in atti, infatti, e nello specifico dai verbali di P.S., tutte le lamentate lesioni riguardano esclusivamente il lato sinistro del corpo: per la la diagnosi prevede “Contusione Polso, Spalla e ginocchio a sinistra”; per la , CP_1 CP_2 invece, la diagnosi prevede “Contusione caviglia sinistra, ginocchio sinistro e spalla sinistra”; i successivi esami strumentali svolti da entrambi i soggetti, inoltre, sono stati compiuti esclusivamente sulle parti corporali sopra indicate. Dall'attenta analisi della CTU e dalle note critiche alla stessa, inoltre, emerge pacificamente l'assenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate, proprio sulla stregua che nessuna analisi sulla dinamica e sul punto d'urto tra il veicolo, asseritamente colpevole del sinistro, e la biciletta è stata evidenziata dal CTU, anche a seguito delle note critiche sollevate;
tuttavia, proprio le lesioni patite, unitamente ad ulteriori elementi che, di seguito, si evidenzieranno, tendono ad escludere, che il sinistro si sia svolto, qualora effettivamente accaduto, secondo le modalità indicate dalle attrici: dopo l'urto, infatti, sul luogo del sinistro non interveniva né autorità di polizia che potesse rilevare il sinistro né personale sanitario, nonostante i soggetti lamentassero dolori.
6.2 Quanto alla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado, va evidenziato come la stessa, sebbene particolareggiata, risulti sostanzialmente contraddittoria rispetto alla dinamica descritta dalle attrici e ribadita con la loro costituzione in appello. Infatti, il teste escusso all'udienza del 12.12.2022, ha fornito Testimone_1 indicazioni circa le modalità del sinistro dichiarando di aver “…visto due cicliste che percorrevano la strada in fila indiana ad una distanza ravvicinata l'una dall'altra che furono investite da un auto Fiat Punto di colore grigio scuro che usciva in retromarcia da un luogo privato posto alla loro destra…”; inoltre, relativamente ai punti d'urto dichiara che “…furono tra la parte posteriore della Fiat Punto contro la fiancata destra delle due bici” le quali, a seguito dell'urto sarebbero cadute a terra sul lato sinistro unitamente al proprio conducente;
infine, con riferimento alle lesioni, dichiara che entrambe le cicliste lamentavano dolori “…al braccio e alla gamba sinistra”; tali dichiarazioni risultano essere in contrasto con la ricostruzione del sinistro formulata dalle attrici nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta in appello ed anche con le lesioni patite per l'asserito sinistro. Invero, le attrici, nell'atto introduttivo del giudizio non dichiararono mai di procedere, al momento del sinistro, in fila indiana;
la ricostruzione grafica formulata con la memoria di costituzione in appello, con tanto di modellini, riporta una ricostruzione del sinistro che non si conforma alle dichiarazioni del teste: da tale ricostruzione, infatti, le bicilette sarebbero state colpite, una sulla ruota posteriore e una sulla ruota anteriore, mentre l'unico teste escusso parla di “fiancata” delle bici, presupponendo, dunque, un'evidente urto laterale;
ancora, con riferimento alla ricostruzione grafica che sarebbe dovuta essere “…di certo più esaustive rispetto a semplici considerazioni personali di parte…” (Cfr. pag. 5 memoria di parte appellata), occorre evidenziare che i modellini utilizzati non sembrano essere in scala;
inoltre, quanto meno con riferimento al modellino di veicolo, sembrerebbe essere stata utilizzata la riproduzione di una Fiat 500 e non di una Fiat Punto: la ricostruzione grafica, dunque, piuttosto che chiarire la dinamica del sinistro appare confermare l'incertezza sull'evento e sul nesso causale tra l'evento stesso e il danno lamentato dalle attrici.
Il teste ha, dunque, genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore ed anzi, la deposizione sembra contrastare apertamente con la descrizione del sinistro resa dagli attori e rende ancora una volta inverosimile che le biciclette, per le sue naturali dimensioni d'ingombro, potessero essere colpite contemporaneamente;
se così fosse, infatti, le lesioni patite dalle attrici non sarebbero potute limitarsi alla sola parte sinistra del corpo, ma quanto meno anche nella parte destra attinta dalla vettura.
6.3 In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria risulta estremamente contraddittorio e fumoso e, in conclusione, le argomentazioni del giudice di primo grado non sono condivisibili, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né le attrici hanno prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi, anche immediatamente successiva al sinistro.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'incertezza dell'evento per come raccontato e ricostruito dalle attrici oltre all'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sulle attrici in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza dovendo, quindi, riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano, in dispositivo, per il doppio grado di giudizio, tenendo anche conto sia dei motivi che delle richieste formulate con i motivi di appello e della condotta processuale delle parti appellate.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico dell'appellato le spese occorse per la redazione delle consulenze tecniche di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere n. 4483/2023, rigetta la domanda proposta da e CP_1 Controparte_2
• condanna le parti appellate e al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali che liquida in favore della sola quale impresa designata per la Regione Parte_1
Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. in persona del suo procuratore speciale p.t.:
a) per il primo grado in euro 1.046,00, per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro
1.700,00 per onorari, oltre Iva e Cpa ed euro 382,50 per spese sostenute per il pagamento del contributo unificato;
• pone a carico delle parti appellate e in solido tra loro, le CP_1 Controparte_2 spese occorse per la redazione della consulenza medico - legale redatta nel primo grado di giudizio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 18.12.2025
Il giudice
dott.ssa Renata Russo