TRIB
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/09/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.3714 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1
ed elettivamente domiciliata in NA, Via G. Pascoli, n. 19, presso lo studio dell'avv. INTERSIMONE SANTINA (C.F.:
, pec: fax: C.F._2 Email_1
090/770636, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in NA, via G. C.F._3
Pascoli, 21, presso lo studio dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.:
), dal quale è rappresentato e difeso per procura in C.F._4
atti e che dichiara di voler ricevere la notifica dei Provvedimenti resi fuori udienza al numero di telefax 090/6409939 o, alternativamente, all'indirizzo
1 di posta elettronica certificata Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 19/09/2024, nata ad [...] Parte_1
il 08/04/1968, chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge
[...]
nato a [...] il [...], esponendo che in data CP_1
08.09.1986 le parti avevano contratto nel Comune di Furci Siculo (ME), matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 8, Parte 2, serie A, anno 1986; che dall'unione erano nati due figli: nato a [...] l'[...] e nato Persona_1 Persona_2
a NA il 12/11/1994, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel corso degli anni, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, nonché per la incompatibilità della condotta del con la vita CP_1
coniugale era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale e pertanto la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tant'è che da circa
6 anni la coppia vive di fatto separata abitando in alloggi diversi e che comunque, anche prima, la coppia aveva vissuto lunghi periodi di separazione;
che ella era, dunque, addivenuta alla decisione di formalizzare la separazione giudiziale;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con l'autorizzazione a vivere separati;
che pronunciata la separazione e fermo restando il rispetto dei relativi termini di legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento avendo redditi propri.
2 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza del 09.01.2025 per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.11.2024.
In data 09.12.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale confermava quanto dedotto dalla sia in relazione Parte_1
all'aspetto personale che in relazione a quello economico. Nelle more, le parti ed i loro difensori interloquivano positivamente per il raggiungimento di un accordo di separazione.
Con atto depositato il 23.12.2024 i procuratori di entrambe le parti chiedevano il mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle condizioni di cui all'accordo datato 19.12.2024 e depositato il 23.12.2024.
Vista la richiesta di entrambe le parti di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale e di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 07.01.2025 il
Giudice sostituiva la già fissata udienza del 09.01.2025 per la comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c., con lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'udienza del 09.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 68/2025 pubblicata il 14.01.2025, questo Tribunale pronunciava, su domanda congiunta, la separazione dei coniugi e rinviava la causa ad altra udienza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
All'udienza del 16.09.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, preso atto del fatto
3 che le parti non si erano riconciliate e che erano maturati i termini per la procedibilità della domanda di divorzio, chiedevano la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo
"status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione consensuale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il Giudice delegato ha preso atto della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di NA con sentenza non definitiva n. 68/2025 pubblicata il
14.01.2025, e che dall'udienza di comparizione nella quale i coniugi hanno manifestato l'intenzione di separarsi alla data della presente sentenza è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Le parti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Tenuto conto, poi, della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti datato 19.12.2024 e depositato il
4 23.12.2024 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19.09.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Furci Siculo (ME) in data 08.09.1986 e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno
1986, tra nato a [...] il [...], e Controparte_1
nata ad [...] il [...], alle Parte_1
condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti datato 19.12.2024 e depositato il 23.12.2024;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Furci Siculo (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.3714 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1
ed elettivamente domiciliata in NA, Via G. Pascoli, n. 19, presso lo studio dell'avv. INTERSIMONE SANTINA (C.F.:
, pec: fax: C.F._2 Email_1
090/770636, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in NA, via G. C.F._3
Pascoli, 21, presso lo studio dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.:
), dal quale è rappresentato e difeso per procura in C.F._4
atti e che dichiara di voler ricevere la notifica dei Provvedimenti resi fuori udienza al numero di telefax 090/6409939 o, alternativamente, all'indirizzo
1 di posta elettronica certificata Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 19/09/2024, nata ad [...] Parte_1
il 08/04/1968, chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge
[...]
nato a [...] il [...], esponendo che in data CP_1
08.09.1986 le parti avevano contratto nel Comune di Furci Siculo (ME), matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 8, Parte 2, serie A, anno 1986; che dall'unione erano nati due figli: nato a [...] l'[...] e nato Persona_1 Persona_2
a NA il 12/11/1994, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel corso degli anni, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, nonché per la incompatibilità della condotta del con la vita CP_1
coniugale era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale e pertanto la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tant'è che da circa
6 anni la coppia vive di fatto separata abitando in alloggi diversi e che comunque, anche prima, la coppia aveva vissuto lunghi periodi di separazione;
che ella era, dunque, addivenuta alla decisione di formalizzare la separazione giudiziale;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con l'autorizzazione a vivere separati;
che pronunciata la separazione e fermo restando il rispetto dei relativi termini di legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento avendo redditi propri.
2 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza del 09.01.2025 per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.11.2024.
In data 09.12.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale confermava quanto dedotto dalla sia in relazione Parte_1
all'aspetto personale che in relazione a quello economico. Nelle more, le parti ed i loro difensori interloquivano positivamente per il raggiungimento di un accordo di separazione.
Con atto depositato il 23.12.2024 i procuratori di entrambe le parti chiedevano il mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle condizioni di cui all'accordo datato 19.12.2024 e depositato il 23.12.2024.
Vista la richiesta di entrambe le parti di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale e di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 07.01.2025 il
Giudice sostituiva la già fissata udienza del 09.01.2025 per la comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c., con lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'udienza del 09.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 68/2025 pubblicata il 14.01.2025, questo Tribunale pronunciava, su domanda congiunta, la separazione dei coniugi e rinviava la causa ad altra udienza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
All'udienza del 16.09.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, preso atto del fatto
3 che le parti non si erano riconciliate e che erano maturati i termini per la procedibilità della domanda di divorzio, chiedevano la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo
"status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione consensuale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il Giudice delegato ha preso atto della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di NA con sentenza non definitiva n. 68/2025 pubblicata il
14.01.2025, e che dall'udienza di comparizione nella quale i coniugi hanno manifestato l'intenzione di separarsi alla data della presente sentenza è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Le parti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Tenuto conto, poi, della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti datato 19.12.2024 e depositato il
4 23.12.2024 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19.09.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Furci Siculo (ME) in data 08.09.1986 e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno
1986, tra nato a [...] il [...], e Controparte_1
nata ad [...] il [...], alle Parte_1
condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti datato 19.12.2024 e depositato il 23.12.2024;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Furci Siculo (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5