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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4964/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.Roberta Rodio;
Parte_1
ATTRICE
E
- contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 27-3-2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12-10-2023, , premesso di aver contratto in data 24-9- Parte_1
1999 matrimonio in Taranto con , dall'unione con il quale erano nati i figli Controparte_1
Per_
,e ,attualmente maggiorenni, e la figlia minore nata a [...] il 16- Per_1 Per_2 Per_3
8-2011 convivente con essa ricorrente, chiedeva pronunziarsi la separazione dallo , con visite CP_1
ed intrattenimento paterno liberi con la figlia, e rinuncia ad obblighi di mantenimento tra i coniugi.
Per_ Esponeva l'attrice di svolgere attività di collaboratrice domestica e di convivere con la figlia ed il figlio presso l'abitazione della propria madre;
per contro lo non svolgeva attività di Per_3 CP_1
lavoro ed abitava presso la casa già coniugale in locazione.
Non si costituiva lo nonostante la regolarità della notifica del ricorso. All'udienza del 7-2- CP_1
2024 erano assunti provvedimenti provvisori.
La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, è necessario rilevare che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe, di cui ricorrono senza dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata e per il verificarsi di situazioni di distacco ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita, va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Per_ In ordine alle questioni accessorie va confermata la statuizione di affido condiviso della minore non essendovi elementi istruttori che giustifichino il discostarsi rispetto al principio preferenziale in materia;
va anche confermata la collocazione della stessa figlia presso l'abitazione materna, situazione di fatto in essere da tempo anche dopo la cessazione della convivenza, e pertanto presuntivamente rispondente all'interesse della minore.
Per ciò che riguarda il diritto di visita ed intrattenimento del genitore non collocatario, può essere stabilito ,conformemente alla richiesta della ricorrente, che il padre potrà vedere ed intrattenere con sé la minore senza vincoli di giorni ed orari, concordando anticipatamente le visite ed i tempi di intrattenimento direttamente con la Parte_1
Per quanto concerne gli aspetti economici della pronunzia, deve essere confermato l'assegno di
Per_ concorso paterno al mantenimento della figlia già stabilito in sede di provvedimenti provvisori nella misura di euro 100 con decorrenza dal giorno sette del mese di febbraio 2024 e scadenza al giorno sette di ogni mese successivo,oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022; l'assegno si giustifica,
nonostante la condizione di disoccupazione del convenuto, attesa l'inderogabilità dell'obbligo di mantenimento dei figli minori e la presuntiva esistenza di capacità di lavoro generica in ragione dell'età dell'obbligato.
Nulla è stato chiesto per reciproco mantenimento tra i coniugi.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della non opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15.2.1977, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto il 24- Controparte_1
9-1999, con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto al n. 126, parte II serie A,
uff.3 anno 1999;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Comune di Taranto per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) affida congiuntamente a e la figlia minore Parte_1 Controparte_1 Persona_5
con suo prevalente domicilio presso l'abitazione della madre;
Per_ 4)disciplina le modalità di visita e di intrattenimento della figlia minore con il padre CP_1
in conformità a quelle stabilite in motivazione;
[...]
5)pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1
Per_ assegno mensile di concorso al mantenimento della figlia , con prima decorrenza dal mese di febbraio 2024 , e scadenza al giorno 7 di ogni mese successivo, la somma di euro 100,00, oltre alla rivalutazione annuale Istat con la stessa decorrenza, ed oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento della figlia minore da individuarsi sulla scorta del protocollo di questo Tribunale adottato il 4-7-2022;
6) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 28-3-2025 Il Presidente rel.