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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento rubricato al N. Rg 1014/2024 introdotto con ricorso ex art. 281 de- cies c.p.c. da: rappresentato e difeso dall'avv. Jorgo Afrovita del Foro di Verona Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Questura di Verona, in persona del Questore pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, il sig.
[...]
cittadino albanese nato il [...] in [...], ha proposto impugna- Parte_2 zione avverso il decreto N. Cat. sez/CMG/23VR030014 del NumeroDiPate_1
18/12/2023 emesso dal Questore di Verona con cui è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza dal medesimo formulata per il rilascio del titolo di soggiorno per assistenza minori, a seguito della pronuncia da parte del Tribunale per i Minorenni di Venezia del decreto ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del D. Lvo 286/1998, per aver il figlio
[...]
medio tempore raggiunta la maggiore età. Persona_1
Il ricorrente, come meglio e più ampiamente in ricorso, deduce in ordine alla vicenda familiare ed all'iter del giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni, iscritto a ruolo in data 14/04/2022 e conclusosi con il positivo accertamento dell'integrazione dei ricor-
1 renti ed autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale italiano sino al raggiun- gimento della maggiore età da parte del figlio minorenne , come da Persona_2 decreto del 23/11/2023. La difesa argomenta quindi in ordine alle difficoltà riscontra- te nella prenotazione dell'appuntamento presso la Questura di Verona al fine del rila- scio del relativo titolo di soggiorno, stante l'imminenza del compimento della maggiore età del figlio (il giorno seguente l'emissione del decreto), fornendo una dettagliata rico- struzione delle varie fasi dell'attività posta in essere ed eccependo l'infondatezza del provvedimento della questura.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento gravato e la conver- sione del titolo di soggiorno, al cui rilascio avrebbe avuto diritto, con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, previo accertamento dei presupposti per la conversione del titolo di soggiorno.
Si è costituito in giudizio il a propria volta Controparte_2 diffusamente argomentando in ordine alla storia personale e familiare di Per_3 sin dal tempo precedente l'ingresso in territorio italiano e quindi dall'ingresso in
[...]
Italia in data 02.11.2021, privo di valido titolo per soggiorni di lunga durata, in virtù dell'esenzione del visto d'ingresso, riservato ai cittadini albanesi titolari di passaporti biometrici, per motivi di turismo, e per un periodo massimo di 90 giorni;
dal procedi- mento avanti al Tribunale per i minorenni all'iter seguito dal medesimo per la propria regolarizzazione, evidenziando in particolare la tardività della richiesta di appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno per “assistenza minore” sulla base del decreto del Tribunale per i Minorenni. L'Amministrazione convenuta ha quindi concluso per il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza del ricorso.
Rigettata l'istanza interinale di sospensione del provvedimento gravato, la causa è pas- sata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del
29.04.2025.
Orbene. Va innanzitutto osservato come la norma cui far riferimento sia l'art. 2 del
Codice Civile, il cui primo comma statuisce che: “La maggiore età è fissata al compi- mento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa”.
La prima questione da affrontare è dunque quella dell'individuazione del momento in cui possa dirsi “compiuta” la maggiore età del soggetto;
ovvero se lo sia sin dal primo
2 minuto del giorno del compimento del diciottesimo anno, se lo sia nel corso di quella giornata in corrispondenza dell'ora e minuto di nascita od ancora se sia raggiunta nel giorno del diciottesimo anno totalmente compiuto.
Non appaiono rinvenibili in ambito civile norme specifiche che interessino e chiarisca- no tale aspetto, se non nel senso di cui si andrà a dire, né sono noti precedenti giuri- sprudenziali che possano esattamente attagliarsi al caso di specie o quantomeno ad ana- loghe fattispecie di natura civilistica, laddove qualche intervento si registra piuttosto in ambito penale.
Ciò premesso, particolarmente utile in tal senso resta la sentenza n.158 del 07.01.1999 della Corte di Cassazione Penale, laddove la medesima ha formulato il principio di di- ritto secondo cui: “Il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, va fissato secondo le regole stabilite dall'art.14, comma se- condo, cod. pen. e dall'art.172, comma quarto, c.p.p. e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23.40 del giorno del suo diciottesimo compleanno)”.
Per quanto la decisione penale possa essere improntata al principio del favor rei e dun- que da questo determinata, va considerato che alla sopra richiamata conclusione la Su- prema Corte giunge articolando la propria motivazione anche attraverso il richiamo alla normativa civilistica:
“Ritiene la Corte che per risolvere il quesito si debba in primo luogo prendere atto del fatto che " la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno" (art. 2 c.c.), dal che consegue che il relativo computo andrà effettuato ad anni (e non quindi a mesi, giorni od ore) e che il termine ad quem sarà quello dell'avvenuto "compimento" del di- ciottesimo anno. Tanto premesso, deve altresì ricordarsi che "ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della de- correnza non è computato nel termine" (art. 14, co. 2^, c.p.) e che "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza;
si computa l'ultima ora e l'ultimo giorno" (art. 172, co. 4^, c.p.p.), concetti questi puntualmente ripresi dall'art. 2963 c.c. per quel che riguarda il computo dei ter- mini in sede civile.”
3 Per quanto qui di interesse, il riferimento va inteso essere al secondo comma del ri- chiamato art.2963 c.c.: “Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”.
Nel giudizio che qui occupa, entrambe le parti, per supportare le contrapposte tesi, fanno riferimento al caso delle votazioni politiche ed alla circostanza che sono ammessi a votare coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età lo stesso giorno in cui le votazioni si svolgono.
Per quanto, in effetti, il dato letterale della norma non appaia chiaramente dirimente
(l'art. 19 della L.n. 39 del 1975, che sostituisce il primo comma dell'articolo 4 della leg- ge 17 febbraio 1968, n. 108, statuisce che: “Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, appro- vato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione") l'utilizzo in esso del termine “entro”, il cui significato (riferito alla nozione del tempo) viene gene- ralmente ricondotto al concetto di “prima della fine di”, a parere di questo giudice in- duce ad escludere quantomeno l'interpretazione secondo cui il diciottesimo anno deb- ba ritenersi “compiuto” nel primo istante di tale giorno, parendo piuttosto condivisibile l'interpretazione sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata secondo cui, come visto, la maggiore età è “compiuta” allo scadere delle ore 24 del giorno del diciot- tesimo compleanno del soggetto.
Va detto, peraltro, che nella fattispecie concreta, quand'anche si ritenesse applicabile il criterio intermedio per cui la maggiore età dovrebbe ritenersi compiuta in corrispon- denza dell'ora e minuto di nascita, la difesa attorea ha prodotto nelle forme di legge
(ovvero corredato da traduzione ed apostille) il certificato relativo alla nascita di
[...]
, non contestato da ministero e questura convenuti, che prova in giudizio co- Per_2 me la stessa sia avvenuta alle ore 23.05 del 24.11.2005.
Da tutto ciò consegue che prima dello spirare del 24.11.2023, o in ogni caso prima dell'orario sopra indicato, la maggiore età di non poteva dirsi ancora Persona_2
“compiuta”.
Ciò premesso, vi è quindi da valutare se il momento in cui il sig. padre Parte_1 ed odierno ricorrente, ha formulato la propria richiesta alla Questura di Verona per il
4 rilascio del permesso di soggiorno per “assistenza minore” fosse o meno anteriore al compiersi della maggiore età del figlio.
Al riguardo, la situazione fattuale del ricorrente presenta un assai importante elemento di diversità rispetto a quella della coniuge madre di , e Persona_4 Persona_2 che ha portato all'accoglimento dell'impugnazione dalla medesima proposta nel “paral- lelo” procedimento instaurato avanti questo tribunale.
In quello, pure qui richiamato dalla difesa attorea, risultava all'evidenza come la ricor- rente avesse prenotato ancora il 23/11/2023 e tramite la piattaforma apposita “prenota facile” del il proprio appuntamento presso la Questura di Vero- Controparte_1 na per il giorno 24/11/2023 alle ore 8.45, puntualmente presentandosi a tale data pres- so l'ufficio al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 31 DLgs 286/98, come riconosciuto dal Tribunale per i Minorenni con il ridetto decreto n.5004 del 23/11/2024 (emesso nel procedimento N.Rg.
1000246/2022).
Nell'odierna sede, viceversa, come provato documentalmente dall'amministrazione, il sig. risulta aver effettuato la propria prenotazione tramite il Portale Parte_1
“PrenotaFacile” del soltanto in data 27.11.2023 e dunque allor- Controparte_1 quando il figlio era sicuramente già maggiorenne, così da ottenere Per_2
l'appuntamento presso la Questura per la richiesta del permesso di soggiorno per “assi- stenza minori” per il giorno 04.12.2023, data alla quale peraltro l'interessato non si pre- sentava. Ed è altresì provata dall'Avvocatura dello Stato la successiva nuova prenota- zione del 05.12.2023 per un nuovo appuntamento presso la Questura fissato per il giorno 14.12.2023, data nella quale il sig. depositava l'istanza di rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per “assistenza minori”, ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 29 comma 6 e 31 comma 3 D.Lgs. 286/9830.
Quanto sopra dovrebbe indurre a ritenere in ogni caso infondate le doglianze del ricor- rente, stante la tardività della formalizzazione della richiesta tramite il deputato portale della Questura di Verona, rispetto all'intervenuto compimento – a tale momento - della maggiore età da parte del figlio Persona_2
Ciononostante, l'approfondita e più completa disamina del caso porta a dover valoriz- zare anche alcune altre circostanze, dedotte e provate – queste – dalla difesa attorea, che danno viceversa fondamento al ricorso.
5 Va in tal senso considerata la mail Pec del 24/11/2023 inviata ad ore 19.30 dal legale di alla Questura di Verona (all'indirizzo Parte_1
), prodotta agli atti del giudizio, che inter alia ri- Email_1 costruisce la vicenda e l'avvenuto accesso alle ore 8.45 di tale giorno presso gli uffici della medesima anche da parte dell'odierno ricorrente ma al contempo contiene il rife- rimento ad un successivo appuntamento presso la questura, comunque per la disamina di questa pratica.
Al di là delle varie contestazioni in essa formulate dal difensore, ritiene questo giudice che, nella assoluta particolarità di questo caso (dove il favorevole provvedimento del
Tribunale per i Minorenni è intervenuto in extremis il giorno prima del raggiungimento della maggiore età del figlio dell'istante e quest'ultimo si è comunque attivato nell'immediatezza dello stesso) tale missiva mail possa essa costituire la prima richiesta alla Questura di Verona di presa in carico della pratica di rilascio del titolo di soggiorno in esame, ciò a fronte dello specifico contenuto della medesima.
Tale mail Pec non risulta d'altro canto contestata in giudizio dal ministero e questura convenuti, né con l'atto di costituzione né all'udienza di discussione e precisazione del- le conclusioni del 29/04/2025, tal ché la medesima può costituire valido elemento di prova circa il fatto che una richiesta avente ad oggetto l'avvio della pratica in favore di fosse stata in ogni caso avanzata prima del compiersi della maggiore Parte_1 età del figlio . Per_2
Non risulta, infatti, esservi una norma che imponga in via esclusiva l'utilizzo della piat- taforma di prenotazione “Prenota Facile” della questura per l'espletamento di questa tipologia di pratiche e che dichiari o renda inammissibile qualunque altra modalità di presentazione della richiesta. E d'altro canto ciò non potrebbe essere considerato che, allo stato, non tutte le questure ne risultano ancora dotate.
Quanto sopra valutato e ritenuto, può quindi concludersi che al momento (ore 19.30 del 24/11/2023) della richiesta avanzata a mezzo mail da per il tramite Parte_1 del proprio difensore, con riferimento ad un appuntamento relativo alla pratica di rila- scio del permesso di soggiorno per “assistenza minore”, il figlio era ancora Per_2 minorenne essendo nato alle ore 23.40 (del 24 Novembre 2005).
In quel momento sussisteva ancora, pertanto, il diritto del padre al rila- Parte_1 scio del titolo di soggiorno sulla base del decreto del 23/11/2023 del Tribunale per i
6 Minorenni con cui gli veniva autorizzata la permanenza temporanea nel territorio ita- liano ai sensi dell'art.31 del D. Lvo 286 del 1998.
Quanto all'invocato venir meno dell'interesse (all'azione ed alla decisione) in capo al ricorrente per essere il figlio divenuto maggiorenne e trattandosi di previsione Per_2 la cui ratio è la tutela del minore e non del genitore a regolarizzare la propria posizione,
l'eccezione di parte convenuta va disattesa considerata la possibilità offerta dalla nor- mativa all'interessato di poter ottenere, al compimento della maggiore età del figlio,
l'eventuale conversione di questo titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, qualora ne ricorrano i presupposti.
Per quanto concerne tuttavia quest'ultimo aspetto e la relativa domanda svolta in giudi- zio dal ricorrente, deve rilevarsi come sussista al riguardo la giurisdizione del Giudice
Amministrativo e non quella dell'A.G.O.
Il ricorso può essere pertanto accolto ma nei soli limiti di cui in motivazione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti in ragione della
contro
- vertibilità della decisione e della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione - prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando:
- accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento del Questore di Verona N.
Cat.A12/2023/Imm/2^ sez/CMG/23VR030014 del 18/12/2023;
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla domanda di conversione del permesso per “assistenza minori” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Spese di lite compensate.
Venezia, 28 Maggio 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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