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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL MA, nella causa iscritta al N. 6698/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CIMINO LUIGI e Parte_1
dall'avv. NA NN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INIDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SALOMONE TERESA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INIDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/11/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittimi e discriminatori il trasferimento e il demansionamento del ricorrente qui impugnati – operati dall'AST con nota prot. D.G. n. 0000818.PUS/2020 del 16.09.2020 e con nota prot. N. 0001184-PUS/2020 del 30.12.2020, nonché con ordine di servizio n. 49/2022, presso la struttura territoriale di TR con attribuzione delle mansioni proprie del par. 100 – e li pone nel nulla, dichiarando il diritto del ricorrente a rimanere in servizio presso la struttura di con mansioni di collaboratore di Pt_2
esercizio, parametro 129, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento, del 4.01.2021, e sino al 14.04.2025; condanna in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore ad assegnare il ricorrente presso la sede di
Palermo, con mansioni di collaboratore di esercizio, parametro 129, con decorrenza dal 15.04.2025.
Condanna l' l risarcimento di tutti i danni prodotti al ricorrente in CP_1
conseguenza dell'illegittimo demansionamento e dell'illegittimo trasferimento, che liquida in via equitativa complessivamente nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto del ricorrente relativa al periodo dal 4.01.2021 – data di efficacia dei provvedimenti dichiarato illegittimi - alla data dell'effettiva assegnazione disposta al capo precedente, che effettuerà in esecuzione della presente sentenza.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CIMINO LUIGI e dell'avv.
NA NN, antistatari.
Pone definitivamente a carico della convenuta
[...]
le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/05/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Il sig. Controparte_1 Parte_1
è dipendente della Azienda Siciliana Trasporti – A.S.T. S.p.A. sin dal 11.06.2006, nr. matricola 2517, con mansioni di operatore di esercizio, parametro 158 CCNL
Autoferrotranvieri (all. 4). Nell'anno 2018, a seguito di infortunio sul lavoro, il sig. è Pt_1
stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, ed in ragione di ciò è stato adibito presso la sede di a mansioni di verificatore di titoli di viaggio per combattere il fenomeno del Pt_2 “portoghesismo” che affligge molte aziende pubbliche di trasporto, con ottimi risultati di incasso, per come emerge dalla documentazione allegata (all. 5). Come si evince dalla diagnosi resa nella visita di controllo del 14/01/2020, al ricorrente è stata diagnosticata una “spondilodiscopatite e spondilolistesi del tratto lombo-sacrale con associata protrusione erniaria che impronta il sacco durale del midollo spinale con complicanze neurogene periferiche” che gli impedisce di poter guidare per diverse ore consecutive, attività tipica dell'autista di autobus di linea in servizio su autolinee regionali (all. 6). A seguito di visita medica di revisione effettuata in data 25.05.2020, la
Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana ha dichiarato la non idoneità definitiva alla guida per il sig. (all. 7). Con provvedimento del Direttore Generale f.f. del 16.09.2020, Pt_1
prot. D.G. n. 0000818. al sig. veniva comunicata l'intenzione CP_2 Pt_1
dell' di demansionarlo e inquadrarlo nella figura professionale di Ausiliario generico CP_1
(par. 100), nonché di trasferirlo presso la sede periferica di TR (all. 2). Il superiore provvedimento è stato tempestivamente impugnato con pec del 12 novembre 2020 e con raccomandata a/r del 13 novembre 2020 (all. 8-9-10). Nonostante l'impugnativa del trasferimento, con nota prot. N. 0001184-PUS/2020 del 30.12.2020, l'Azienda ha comunicato al lavoratore che “con decorrenza dal 4 gennaio 2021 Ella è inquadrata nella figura professionale di Ausiliario Generico, par. 100, ex CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000, con assegnazione alla Sede Periferica di TR con decorrenza dal 4 gennaio 2021” (all. 3). Il trasferimento è stato impugnato dal sig. che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha chiesto la Pt_1
revoca cautelativa dei provvedimenti di dequalificazione e trasferimento presso la sede di TR
(all. 11). Con ordinanza n. cronol. 4023/2021-RG. 117/2021 del 31.08.2021, il Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. (all. 12). Con reclamo ex art. 669-terdecies cpc il sig. ha chiesto al Tribunale di Gela in composizione Pt_1
collegiale la revoca dell'ordinanza cautelare (all. 13). Con ordinanza resa nel giudizio RG.
810/2021 in data 20.01.2022 il Tribunale di Gela in composizione collegiale ha confermato l'ordinanza impugnata e rigettato il reclamo (all. 14).
Con deliberato del CDA n. 14 del 15.04.2022 (all. 15), l' disponeva il nuovo CP_1
trasferimento del sig. presso la sua originaria sede di Gela (Modica), con ciò Parte_1
riconoscendo la non necessarietà del precedente trasferimento presso la sede di TR. Tuttavia, con ordine di servizio n. 49 del 27.09.2022 (all. 1), la società datrice di lavoro ha nuovamente ed illegittimamente disposto il trasferimento del sig. presso la sede di Parte_1
TR a far data dall'01.12.2022.
Il nuovo trasferimento è stato impugnato sia con richiesta di riesame del 12.10.2022 (all. 16), sia con formale impugnativa inviata a mezzo pec in data 26.11.2022 (all. 17-18)”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare la illegittimità dell'ordine di servizio n. 49 del 27.09.2022 e, per l'effetto, disporre la immediata reintegra del sig.
[...]
presso la sede di Accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti di Pt_1 Pt_2
dequalificazione e trasferimento disposti con nota prot. D.G. n. 0000818.PUS/2020 del
16.09.2020 e nota prot. N. 0001184-PUS/2020 del 30.12.2020 e, per l'effetto, disporre la immediata reintegra del sig. presso la sede di e dichiarare il diritto del Parte_1 Pt_2
sig. ad ottenere l'inquadramento nel profilo di Collaboratore di esercizio, par. 129 Pt_1
CCNL Autoferrotranvieri, od in altro profilo dello stesso livello contrattuale professionale e retributivo di quello di provenienza (par. 158 CCNL Autoferrotranvieri) o ad esso più vicino;
Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto del sig. a prestare attività Parte_1
lavorativa presso la sede di accertando e dichiarando altresì l'illegittimità dell'assegnazione Pt_2
della sede di TR e dell'assegnazione dell'inquadramento professionale di Ausiliario Generico
(par. 100 CCNL Autoferrotranvieri), e per l'effetto annullare i relativi provvedimenti illegittimi posti in essere dalla;
CP_1
Accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1
subiti a causa degli illegittimi e vessatori comportamenti posti in essere dall' nonché a CP_1
titolo di risarcimento danni da dequalificazione e demansionamento e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 20.000,00, CP_1
per le ragioni di cui in narrativa, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta d'equità anche a seguito di CTU che sin d'ora si chiede;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento di ogni danno economico e professionale patito a causa dell'illegittima sede di lavoro assegnata in TR rispetto alla sede lavorativa in nonché al rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere giornalmente Pt_2
la sede di lavoro di TR e far rientro alla propria residenza, e per l'effetto, condannare CP_1
al pagamento del risarcimento del danno ed al rimborso delle spese di viaggio da quantificarsi
[...] in misura pari al 40% dello stipendio mensile percepito per tutto il periodo di servizio presso la sede di TR e fino alla reintegra nella sede di ed in via degradata da quantificarsi in Pt_2
misura pari alla indennità di trasferta contrattualmente prevista (CCNL Autoferrotranvieri) per ogni giorno di servizio presso la sede di TR, considerando altresì il tempo impiegato per raggiungere la sede di TR quale lavoro straordinario”.
Si costituiva tardivamente in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando. Specificava:
“l' ha bene operato, nella scelta del ricollocamento del dipendente, presso la sede di CP_1
TR, di miglior favore rispetto alla di lui residenza anagrafica (AG). Sotto il profilo economico, merita precisarsi che l'Azienda ha garantito (e garantisce) al ricorrente, in ogni caso, un trattamento retributivo analogo al profilo professionale di Operatore di Esercizio”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU medico legale, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, anche in esecuzione di ordine di esibizione.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorrente, alla luce dei documenti nuovi depositati da in relazione alla chiusura – rectius della notevole riduzione dell'operatività della struttura di – Pt_2
ha confermato le presedenti conclusioni e ha chiesto in subordine, ove impossibile l'assegnazione presso l'assegnazione presso la sede di Palermo, meglio Pt_2
collegata con i mezzi pubblici alla propria residenza di Agrigento.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, i testi, sentiti all'udienza del 12/04/2024, hanno dichiarato:
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Testimone_1
sono segretario regionale UGL settore autoferrotramviario. A.D.R.: AST applica il CCNL Autoferrotramvieri, da molti anni usa personale somministrato a tempo determinato per sostituzioni di personale, normalmente autisti, ma anche personale di officina anche nella sede di Modica, che comprende anche il territorio di A.D.R.: Il ricorrente, Pt_2 dopo essere divenuto inidoneo alle mansioni di autista, è stato prima utilizzato presso la struttura di – che fa capo alla sede di Modica – come verificatore di titoli di viaggio, mentre Pt_2
successivamente è stato trasferito presso altra sede. A.D.R.: Il ricorrente mi comunicò che a
TR lo facevano lavorare in magazzino, ma io non ero presente e non posso confermarlo per mia conoscenza. A.D.R.: Non so se i servizi di sorveglianza e custodia e di pulizia nella sede di TR siano svolti da dipendenti o da ditte esterne o se un servizio all'interno e altro esternalizzato.
A.D.R.: Il ricorrente da novembre 2019 mi riferiva che aveva problemi di salute. A.D.R.: Nel
2019 il ricorrente era un dirigente sindacale UGL e un giorno mi disse che voleva revocare la delega all'UGL cancellandosi dal Sindacato perché il
Direttore Generale gli aveva detto che se lo avesse fatto avrebbe avuto un trattamento diverso e migliore. A.D.R.: Non so dire della situazione di altri dipendenti divenuti inidonei, perché nel 2019-2020 la Commissione formata dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali per valutare la riassegnazione del personale divenuto inidoneo venne abolita dal nuovo Direttore generale dott. che avocava così all'azienda e cioè a sé ogni Per_1
decisione in merito. A.D.R.: Il ricorrente mi disse che poi era rientrato a lavorare a senza Pt_2
però precisarmi in quali mansioni o inquadramento. A.D.R.: Non so dire chi svolgesse mansioni di visione turni e comunicazioni movimento a da giugno a novembre 2022”. Pt_2
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Controparte_3
il ricorrente è mio collega presso il magazzino del a TR e fa il mio stesso lavoro, di magazziniere. A.D.R.: Il ricorrente dopo il 2021 è venuto a lavorare a TR come magazziniere, poi per un periodo è tornato a lavorare nella sua sede e successivamente è rientrato a TR come magazziniere. A.D.R.: Ricordo che il ricorrente era molto stressato anche perché spesso veniva a lavorare direttamente da casa ad Agrigento e poi vi faceva rientro senza fermarsi a dormire a TR e quindi era anche molto affaticato per il lungo tragitto.
A.D.R.: Il ricorrente si lamentava della stanchezza che gli provocava il tragitto e che non gli permetteva di fare niente dopo il rientro a casa, perché era troppo stanco. A.D.R.: Nella sede di
TR sono esternalizzati i servizi di pulizia., mentre le mansioni di sorveglianza e custodia sono svolte dai dipendenti A.D.R. di parte ricorrente: Il ricorrente lavora a TR con orario completo di 39 ore a settimana, perché lavora per sei giorni a settimana dalle 7:30 alle 14
e poi può rientrare nel pomeriggio”.
ON OT: “A.D.R.: Sono cognato del ricorrente. (…) A.D.R.: Conosco i fatti in qualità di cognato del ricorrente per la quale ho conosciuto anche alcuni dei suoi colleghi e ho parlato con loro. A.D.R.: Mio cognato è andato a lavorare a TR certamente più di due anni fa e ricordo che in famiglia abbiamo molto sentito il disagio derivante dal fatto che lui lavorando a TR era molto stressato.
Soprattutto nel periodo del trasferimento mio cognato era diventato quasi uno sconosciuto per me, perché era irriconoscibile nelle relazioni personali e familiari, a causa di questa situazione di grande ansia e stress. A.D.R.:
Quando rientrava dal lavoro a casa, ad Agrigento, mio cognato non riusciva a incontrare amici e parenti che in rarissime occasioni. A.D.R.: Mio cognato, che era espansivo di carattere, in qual periodo si manifestava molto sofferente e divenne chiuso nei rapporti familiari. A.D.R.: Dopo il trasferimento da a Modica io Pt_2
andai – da solo – a parlare con il President resso il suo studio legale Tes_2
di Catania per avere dei chiarimenti sul trasferimento e le sue ragioni;
in questa occasione il Presidente mi disse che si trattava di un problema sindacale, perché mio cognato era iscritto a un sindacato UGL. Il
Presidente mi disse che se mio cognato si fosse cancellato dal sindacato
UGL e si fosse iscritto a un altro sindacato, che non ricordo quale fosse, sarebbe stato ritrasferito a , come di fatto è avvenuto. A.D.R.: Io riferii a mio Pt_2
cognato e non so se lui si fosse cancellato dall'UGL o avesse preso tempo, ma comunque nel giro di pochi giorni venne ritrasferito a A.D.R.: Non so per quali ragioni mio cognato poi Pt_2
venne nuovamente trasferito a TR.
A.D.R. di parte convenuta: l'incontro che ebbi con il Presidente si tenne poco dopo il Tes_2
trasferimento di mio cognato da a Modica e pochi giorni prima che egli venisse ritrasferito Pt_2
a ”. Pt_2
Inoltre, il CTU medico legale – nominato al fine di verificare “le condizioni sanitarie di parte ricorrente, le patologie che lo affliggono e il nesso di causalità fra le medesime
(in particolare di natura psichica) e il trasferimento impugnato dal lavoratore - ha concluso ritenendo che “Nel complesso, l'atteggiamento è apparso non rivendicativo per quanto subito anche se gli eventi accaduti, avevano determinato delle ripercussioni sulla propria vita di relazione.
Passando alla valutazione medico-legale del caso in esame, si può concludere affermando che, dalla disamina degli atti, dall'anamnesi raccolta e dalla visita effettuata, il sig. Parte_1
non risulta affetto da alcuna patologia psichiatrica.
Pertanto, non essendo emersi elementi psicopatologici di rilevanza, si può concludere affermando che, la condizione vissuta, non ha determinato alcun danno biologico”.
Osserva il Tribunale che, da un lato, l' – del resto tardivamente costituita in giudizio con conseguente inammissibilità delle prove costituite e costituende allegate o richieste in memoria di costituzione – non ha dimostrato le ragioni tecnico-organizzative e produttive dei provvedimenti impugnati, né quanto al trasferimento a TR - sede molto disagevole per il ricorrente per l'assenza di rapidi servizi pubblici di trasposto dalla residenza di Agrigento -, né quanto all'assegnazione delle mansioni di cui al par. 100, di molto inferiore a quello posseduto e per il quale era divenuto inidoneo, mentre, d'altra parte, dalla documentazione acquisita su ordine del giudice emerge l'esistenza di posti presso la struttura di con mansioni di cui al par, 129, alla data del provvedimento Pt_2
impugnato.
L'esistenza di detti posti, o almeno di uno, è inoltre pacifica, avendo dedotto l' di dover assegnare il medesimo ad altro lavoratore divenuto inidoneo, senza tuttavia fornire alcuna prova della sua allegazione, né della prevalenza del diritto di altri lavoratori su quello del ricorrente.
Non è, del resto, oggetto di contestazione la previsione contrattuale relativa all'assegnazione al dipendente divenuto inidoneo alle mansioni di quelle cui sia idoneo e che sono inquadrate contrattualmente in modo il più vicino possibile a quello posseduto, del quale il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri 03.07.1986, in atti: “In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'art. 3 lett. c) dell'Accordo Nazionale 12-7-1985, procede alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo, ove possibile,
l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo”. La stessa CP_1
nel provvedimento impugnato e in quelli che lo hanno logicamente preceduto, ha richiamato la normativa contrattuale, operando tuttavia il notevole demansionamento dedotto per dedotta indisponibilità di altri posti, di cui tuttavia non ha fornito – come suo onere – dimostrazione alcuna.
Il provvedimento impugnato va, quindi, in ogni caso, dichiarato illegittimo, sia quanto al demansionamento che al trasferimento, di cui risultano indimostrate le ragioni giustificative, addotte solo labialmente da parte datoriale, ragioni che vanno ritenute insussistenti.
Risulta, inoltre, provato che la reale ragione dei provvedimenti impugnati fosse l'appartenenza sindacale del lavoratore e la sua qualità di rappresentante sindacale
UGL non gradita alla dirigenza della resistente: in tal senso depongono le prove testimoniali assunte e sopra riportate, l'assenza di prova di alcuna ragione legittima dei provvedimenti in questione e la sequenza dei provvedimenti datoriali, dimostrata documentalmente e comunque pacifica, atteso che da essa si desume la veridicità delle circostanze riferite dai testi, in relazione alla riassegnazione
(deliberato del CDA n. 14 del 15.04.2022 in atti) presso la struttura di a Pt_2
richiesta del lavoratore, in cambio della “cancellazione dal sindacato UGL” di cui il ricorrente era rappresentante (teste TA e teste , Segretario UGL al Tes_1
quale il ricorrente aveva riferito la richiesta all'epoca dei fatti).
I provvedimenti impugnati risultano, quindi, illegittimi e discriminatori, in quanto adottati in ragione della partecipazione del ricorrente all'attività sindacale.
Il ricorrente, quindi, alla data del provvedimento di definitiva assegnazione delle mansioni e di trasferimento a TR aveva diritto a rimanere assegnato alla struttura di - ove già in precedenza prestava servizio – con mansioni proprie Pt_2
del parametro 129, che erano ivi disponibili.
Successivamente, tuttavia, dopo il marzo del corrente anno 2025, la funzionalità della struttura di è stata fortemente ridimensionata a seguito del cambio Pt_2
appalto del servizio di trasporto documentato dall' in allegato, sicché per CP_1 il periodo successivo al 15.04.2025 – a partire dal quale molti lavoratori venivano trasferiti ad altra struttura a seguito della predetta riduzione di funzionalità – deve condannarsi l' a trasferire il ricorrente presso la sede di Palermo, da lui chiesta in subordine, ove esistono e sono sempre esistiti i posti come quello che va assegnato al ricorrente, atteso che detta sede è anche certamente molto meglio collegata alla residenza del lavoratore di Agrigento, come dedotto e confermato dal semplice esame degli orari dei treni e degli altri servizi pubblici di trasporto.
Le prove testimoniali assunte hanno altresì dimostrato sia il danno prodotto alla professionalità del ricorrente – costretto a svolgere mansioni ben inferiori a quelle di inquadramento – con conseguenze dannose anche sotto il profilo dello stress psicofisico e della sostanziale soppressione della vita di relazione, in conseguenza del trasferimento in TR, molto disagevole da raggiungere dalla residenza di
Agrigento del ricorrente, con conseguente privazione del tempo libero e maggiori oneri finanziari a carico dal lavoratore.
La CTU medico-legale disposta ha accertato il disagio del ricorrente conseguente al demansionamento e trasferimento impugnati, nonché l'assunzione di farmaci dai medesimi necessitata, pur accertando l'insussistenza di un danno biologico permanente, in atto.
Devono quindi ritenersi provati i danni da demansionamento ed esistenziale dedotti dal ricorrente come conseguenza degli illegittimi provvedimenti impugnati, al cui risarcimento l' va condannata, con liquidazione operata in via equitativa.
In particolare, detti danni possono essere complessivamente liquidati equitativamente nella percentuale del 20% della retribuzione globale di fatto del ricorrente per il periodo dalla data di efficacia del provvedimento richiamato in parte dispositiva, di definitiva assegnazione delle mansioni e della sede, e sino alla data in cui l'AST assegnerà di fatto il ricorrente come disposto con la presente sentenza.
La liquidazione dei danni così operata è comprensiva anche del danno relativo alle maggiori spese di viaggio che il ricorrente ha affrontato per il trasferimento quotidiano dalla residenza di Agrigento fino alla sede di assegnazione di TR, danno che non è stato quantificato esattamente nella sua consistenza patrimoniale.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – e di C.T.U., che seguono la soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/12/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/11/2025.
La Giudice
OL MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL MA, nella causa iscritta al N. 6698/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CIMINO LUIGI e Parte_1
dall'avv. NA NN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INIDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SALOMONE TERESA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INIDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/11/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittimi e discriminatori il trasferimento e il demansionamento del ricorrente qui impugnati – operati dall'AST con nota prot. D.G. n. 0000818.PUS/2020 del 16.09.2020 e con nota prot. N. 0001184-PUS/2020 del 30.12.2020, nonché con ordine di servizio n. 49/2022, presso la struttura territoriale di TR con attribuzione delle mansioni proprie del par. 100 – e li pone nel nulla, dichiarando il diritto del ricorrente a rimanere in servizio presso la struttura di con mansioni di collaboratore di Pt_2
esercizio, parametro 129, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento, del 4.01.2021, e sino al 14.04.2025; condanna in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore ad assegnare il ricorrente presso la sede di
Palermo, con mansioni di collaboratore di esercizio, parametro 129, con decorrenza dal 15.04.2025.
Condanna l' l risarcimento di tutti i danni prodotti al ricorrente in CP_1
conseguenza dell'illegittimo demansionamento e dell'illegittimo trasferimento, che liquida in via equitativa complessivamente nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto del ricorrente relativa al periodo dal 4.01.2021 – data di efficacia dei provvedimenti dichiarato illegittimi - alla data dell'effettiva assegnazione disposta al capo precedente, che effettuerà in esecuzione della presente sentenza.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CIMINO LUIGI e dell'avv.
NA NN, antistatari.
Pone definitivamente a carico della convenuta
[...]
le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/05/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Il sig. Controparte_1 Parte_1
è dipendente della Azienda Siciliana Trasporti – A.S.T. S.p.A. sin dal 11.06.2006, nr. matricola 2517, con mansioni di operatore di esercizio, parametro 158 CCNL
Autoferrotranvieri (all. 4). Nell'anno 2018, a seguito di infortunio sul lavoro, il sig. è Pt_1
stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, ed in ragione di ciò è stato adibito presso la sede di a mansioni di verificatore di titoli di viaggio per combattere il fenomeno del Pt_2 “portoghesismo” che affligge molte aziende pubbliche di trasporto, con ottimi risultati di incasso, per come emerge dalla documentazione allegata (all. 5). Come si evince dalla diagnosi resa nella visita di controllo del 14/01/2020, al ricorrente è stata diagnosticata una “spondilodiscopatite e spondilolistesi del tratto lombo-sacrale con associata protrusione erniaria che impronta il sacco durale del midollo spinale con complicanze neurogene periferiche” che gli impedisce di poter guidare per diverse ore consecutive, attività tipica dell'autista di autobus di linea in servizio su autolinee regionali (all. 6). A seguito di visita medica di revisione effettuata in data 25.05.2020, la
Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana ha dichiarato la non idoneità definitiva alla guida per il sig. (all. 7). Con provvedimento del Direttore Generale f.f. del 16.09.2020, Pt_1
prot. D.G. n. 0000818. al sig. veniva comunicata l'intenzione CP_2 Pt_1
dell' di demansionarlo e inquadrarlo nella figura professionale di Ausiliario generico CP_1
(par. 100), nonché di trasferirlo presso la sede periferica di TR (all. 2). Il superiore provvedimento è stato tempestivamente impugnato con pec del 12 novembre 2020 e con raccomandata a/r del 13 novembre 2020 (all. 8-9-10). Nonostante l'impugnativa del trasferimento, con nota prot. N. 0001184-PUS/2020 del 30.12.2020, l'Azienda ha comunicato al lavoratore che “con decorrenza dal 4 gennaio 2021 Ella è inquadrata nella figura professionale di Ausiliario Generico, par. 100, ex CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000, con assegnazione alla Sede Periferica di TR con decorrenza dal 4 gennaio 2021” (all. 3). Il trasferimento è stato impugnato dal sig. che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha chiesto la Pt_1
revoca cautelativa dei provvedimenti di dequalificazione e trasferimento presso la sede di TR
(all. 11). Con ordinanza n. cronol. 4023/2021-RG. 117/2021 del 31.08.2021, il Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. (all. 12). Con reclamo ex art. 669-terdecies cpc il sig. ha chiesto al Tribunale di Gela in composizione Pt_1
collegiale la revoca dell'ordinanza cautelare (all. 13). Con ordinanza resa nel giudizio RG.
810/2021 in data 20.01.2022 il Tribunale di Gela in composizione collegiale ha confermato l'ordinanza impugnata e rigettato il reclamo (all. 14).
Con deliberato del CDA n. 14 del 15.04.2022 (all. 15), l' disponeva il nuovo CP_1
trasferimento del sig. presso la sua originaria sede di Gela (Modica), con ciò Parte_1
riconoscendo la non necessarietà del precedente trasferimento presso la sede di TR. Tuttavia, con ordine di servizio n. 49 del 27.09.2022 (all. 1), la società datrice di lavoro ha nuovamente ed illegittimamente disposto il trasferimento del sig. presso la sede di Parte_1
TR a far data dall'01.12.2022.
Il nuovo trasferimento è stato impugnato sia con richiesta di riesame del 12.10.2022 (all. 16), sia con formale impugnativa inviata a mezzo pec in data 26.11.2022 (all. 17-18)”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare la illegittimità dell'ordine di servizio n. 49 del 27.09.2022 e, per l'effetto, disporre la immediata reintegra del sig.
[...]
presso la sede di Accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti di Pt_1 Pt_2
dequalificazione e trasferimento disposti con nota prot. D.G. n. 0000818.PUS/2020 del
16.09.2020 e nota prot. N. 0001184-PUS/2020 del 30.12.2020 e, per l'effetto, disporre la immediata reintegra del sig. presso la sede di e dichiarare il diritto del Parte_1 Pt_2
sig. ad ottenere l'inquadramento nel profilo di Collaboratore di esercizio, par. 129 Pt_1
CCNL Autoferrotranvieri, od in altro profilo dello stesso livello contrattuale professionale e retributivo di quello di provenienza (par. 158 CCNL Autoferrotranvieri) o ad esso più vicino;
Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto del sig. a prestare attività Parte_1
lavorativa presso la sede di accertando e dichiarando altresì l'illegittimità dell'assegnazione Pt_2
della sede di TR e dell'assegnazione dell'inquadramento professionale di Ausiliario Generico
(par. 100 CCNL Autoferrotranvieri), e per l'effetto annullare i relativi provvedimenti illegittimi posti in essere dalla;
CP_1
Accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1
subiti a causa degli illegittimi e vessatori comportamenti posti in essere dall' nonché a CP_1
titolo di risarcimento danni da dequalificazione e demansionamento e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 20.000,00, CP_1
per le ragioni di cui in narrativa, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta d'equità anche a seguito di CTU che sin d'ora si chiede;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento di ogni danno economico e professionale patito a causa dell'illegittima sede di lavoro assegnata in TR rispetto alla sede lavorativa in nonché al rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere giornalmente Pt_2
la sede di lavoro di TR e far rientro alla propria residenza, e per l'effetto, condannare CP_1
al pagamento del risarcimento del danno ed al rimborso delle spese di viaggio da quantificarsi
[...] in misura pari al 40% dello stipendio mensile percepito per tutto il periodo di servizio presso la sede di TR e fino alla reintegra nella sede di ed in via degradata da quantificarsi in Pt_2
misura pari alla indennità di trasferta contrattualmente prevista (CCNL Autoferrotranvieri) per ogni giorno di servizio presso la sede di TR, considerando altresì il tempo impiegato per raggiungere la sede di TR quale lavoro straordinario”.
Si costituiva tardivamente in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando. Specificava:
“l' ha bene operato, nella scelta del ricollocamento del dipendente, presso la sede di CP_1
TR, di miglior favore rispetto alla di lui residenza anagrafica (AG). Sotto il profilo economico, merita precisarsi che l'Azienda ha garantito (e garantisce) al ricorrente, in ogni caso, un trattamento retributivo analogo al profilo professionale di Operatore di Esercizio”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU medico legale, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, anche in esecuzione di ordine di esibizione.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorrente, alla luce dei documenti nuovi depositati da in relazione alla chiusura – rectius della notevole riduzione dell'operatività della struttura di – Pt_2
ha confermato le presedenti conclusioni e ha chiesto in subordine, ove impossibile l'assegnazione presso l'assegnazione presso la sede di Palermo, meglio Pt_2
collegata con i mezzi pubblici alla propria residenza di Agrigento.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, i testi, sentiti all'udienza del 12/04/2024, hanno dichiarato:
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Testimone_1
sono segretario regionale UGL settore autoferrotramviario. A.D.R.: AST applica il CCNL Autoferrotramvieri, da molti anni usa personale somministrato a tempo determinato per sostituzioni di personale, normalmente autisti, ma anche personale di officina anche nella sede di Modica, che comprende anche il territorio di A.D.R.: Il ricorrente, Pt_2 dopo essere divenuto inidoneo alle mansioni di autista, è stato prima utilizzato presso la struttura di – che fa capo alla sede di Modica – come verificatore di titoli di viaggio, mentre Pt_2
successivamente è stato trasferito presso altra sede. A.D.R.: Il ricorrente mi comunicò che a
TR lo facevano lavorare in magazzino, ma io non ero presente e non posso confermarlo per mia conoscenza. A.D.R.: Non so se i servizi di sorveglianza e custodia e di pulizia nella sede di TR siano svolti da dipendenti o da ditte esterne o se un servizio all'interno e altro esternalizzato.
A.D.R.: Il ricorrente da novembre 2019 mi riferiva che aveva problemi di salute. A.D.R.: Nel
2019 il ricorrente era un dirigente sindacale UGL e un giorno mi disse che voleva revocare la delega all'UGL cancellandosi dal Sindacato perché il
Direttore Generale gli aveva detto che se lo avesse fatto avrebbe avuto un trattamento diverso e migliore. A.D.R.: Non so dire della situazione di altri dipendenti divenuti inidonei, perché nel 2019-2020 la Commissione formata dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali per valutare la riassegnazione del personale divenuto inidoneo venne abolita dal nuovo Direttore generale dott. che avocava così all'azienda e cioè a sé ogni Per_1
decisione in merito. A.D.R.: Il ricorrente mi disse che poi era rientrato a lavorare a senza Pt_2
però precisarmi in quali mansioni o inquadramento. A.D.R.: Non so dire chi svolgesse mansioni di visione turni e comunicazioni movimento a da giugno a novembre 2022”. Pt_2
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Controparte_3
il ricorrente è mio collega presso il magazzino del a TR e fa il mio stesso lavoro, di magazziniere. A.D.R.: Il ricorrente dopo il 2021 è venuto a lavorare a TR come magazziniere, poi per un periodo è tornato a lavorare nella sua sede e successivamente è rientrato a TR come magazziniere. A.D.R.: Ricordo che il ricorrente era molto stressato anche perché spesso veniva a lavorare direttamente da casa ad Agrigento e poi vi faceva rientro senza fermarsi a dormire a TR e quindi era anche molto affaticato per il lungo tragitto.
A.D.R.: Il ricorrente si lamentava della stanchezza che gli provocava il tragitto e che non gli permetteva di fare niente dopo il rientro a casa, perché era troppo stanco. A.D.R.: Nella sede di
TR sono esternalizzati i servizi di pulizia., mentre le mansioni di sorveglianza e custodia sono svolte dai dipendenti A.D.R. di parte ricorrente: Il ricorrente lavora a TR con orario completo di 39 ore a settimana, perché lavora per sei giorni a settimana dalle 7:30 alle 14
e poi può rientrare nel pomeriggio”.
ON OT: “A.D.R.: Sono cognato del ricorrente. (…) A.D.R.: Conosco i fatti in qualità di cognato del ricorrente per la quale ho conosciuto anche alcuni dei suoi colleghi e ho parlato con loro. A.D.R.: Mio cognato è andato a lavorare a TR certamente più di due anni fa e ricordo che in famiglia abbiamo molto sentito il disagio derivante dal fatto che lui lavorando a TR era molto stressato.
Soprattutto nel periodo del trasferimento mio cognato era diventato quasi uno sconosciuto per me, perché era irriconoscibile nelle relazioni personali e familiari, a causa di questa situazione di grande ansia e stress. A.D.R.:
Quando rientrava dal lavoro a casa, ad Agrigento, mio cognato non riusciva a incontrare amici e parenti che in rarissime occasioni. A.D.R.: Mio cognato, che era espansivo di carattere, in qual periodo si manifestava molto sofferente e divenne chiuso nei rapporti familiari. A.D.R.: Dopo il trasferimento da a Modica io Pt_2
andai – da solo – a parlare con il President resso il suo studio legale Tes_2
di Catania per avere dei chiarimenti sul trasferimento e le sue ragioni;
in questa occasione il Presidente mi disse che si trattava di un problema sindacale, perché mio cognato era iscritto a un sindacato UGL. Il
Presidente mi disse che se mio cognato si fosse cancellato dal sindacato
UGL e si fosse iscritto a un altro sindacato, che non ricordo quale fosse, sarebbe stato ritrasferito a , come di fatto è avvenuto. A.D.R.: Io riferii a mio Pt_2
cognato e non so se lui si fosse cancellato dall'UGL o avesse preso tempo, ma comunque nel giro di pochi giorni venne ritrasferito a A.D.R.: Non so per quali ragioni mio cognato poi Pt_2
venne nuovamente trasferito a TR.
A.D.R. di parte convenuta: l'incontro che ebbi con il Presidente si tenne poco dopo il Tes_2
trasferimento di mio cognato da a Modica e pochi giorni prima che egli venisse ritrasferito Pt_2
a ”. Pt_2
Inoltre, il CTU medico legale – nominato al fine di verificare “le condizioni sanitarie di parte ricorrente, le patologie che lo affliggono e il nesso di causalità fra le medesime
(in particolare di natura psichica) e il trasferimento impugnato dal lavoratore - ha concluso ritenendo che “Nel complesso, l'atteggiamento è apparso non rivendicativo per quanto subito anche se gli eventi accaduti, avevano determinato delle ripercussioni sulla propria vita di relazione.
Passando alla valutazione medico-legale del caso in esame, si può concludere affermando che, dalla disamina degli atti, dall'anamnesi raccolta e dalla visita effettuata, il sig. Parte_1
non risulta affetto da alcuna patologia psichiatrica.
Pertanto, non essendo emersi elementi psicopatologici di rilevanza, si può concludere affermando che, la condizione vissuta, non ha determinato alcun danno biologico”.
Osserva il Tribunale che, da un lato, l' – del resto tardivamente costituita in giudizio con conseguente inammissibilità delle prove costituite e costituende allegate o richieste in memoria di costituzione – non ha dimostrato le ragioni tecnico-organizzative e produttive dei provvedimenti impugnati, né quanto al trasferimento a TR - sede molto disagevole per il ricorrente per l'assenza di rapidi servizi pubblici di trasposto dalla residenza di Agrigento -, né quanto all'assegnazione delle mansioni di cui al par. 100, di molto inferiore a quello posseduto e per il quale era divenuto inidoneo, mentre, d'altra parte, dalla documentazione acquisita su ordine del giudice emerge l'esistenza di posti presso la struttura di con mansioni di cui al par, 129, alla data del provvedimento Pt_2
impugnato.
L'esistenza di detti posti, o almeno di uno, è inoltre pacifica, avendo dedotto l' di dover assegnare il medesimo ad altro lavoratore divenuto inidoneo, senza tuttavia fornire alcuna prova della sua allegazione, né della prevalenza del diritto di altri lavoratori su quello del ricorrente.
Non è, del resto, oggetto di contestazione la previsione contrattuale relativa all'assegnazione al dipendente divenuto inidoneo alle mansioni di quelle cui sia idoneo e che sono inquadrate contrattualmente in modo il più vicino possibile a quello posseduto, del quale il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri 03.07.1986, in atti: “In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'art. 3 lett. c) dell'Accordo Nazionale 12-7-1985, procede alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo, ove possibile,
l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo”. La stessa CP_1
nel provvedimento impugnato e in quelli che lo hanno logicamente preceduto, ha richiamato la normativa contrattuale, operando tuttavia il notevole demansionamento dedotto per dedotta indisponibilità di altri posti, di cui tuttavia non ha fornito – come suo onere – dimostrazione alcuna.
Il provvedimento impugnato va, quindi, in ogni caso, dichiarato illegittimo, sia quanto al demansionamento che al trasferimento, di cui risultano indimostrate le ragioni giustificative, addotte solo labialmente da parte datoriale, ragioni che vanno ritenute insussistenti.
Risulta, inoltre, provato che la reale ragione dei provvedimenti impugnati fosse l'appartenenza sindacale del lavoratore e la sua qualità di rappresentante sindacale
UGL non gradita alla dirigenza della resistente: in tal senso depongono le prove testimoniali assunte e sopra riportate, l'assenza di prova di alcuna ragione legittima dei provvedimenti in questione e la sequenza dei provvedimenti datoriali, dimostrata documentalmente e comunque pacifica, atteso che da essa si desume la veridicità delle circostanze riferite dai testi, in relazione alla riassegnazione
(deliberato del CDA n. 14 del 15.04.2022 in atti) presso la struttura di a Pt_2
richiesta del lavoratore, in cambio della “cancellazione dal sindacato UGL” di cui il ricorrente era rappresentante (teste TA e teste , Segretario UGL al Tes_1
quale il ricorrente aveva riferito la richiesta all'epoca dei fatti).
I provvedimenti impugnati risultano, quindi, illegittimi e discriminatori, in quanto adottati in ragione della partecipazione del ricorrente all'attività sindacale.
Il ricorrente, quindi, alla data del provvedimento di definitiva assegnazione delle mansioni e di trasferimento a TR aveva diritto a rimanere assegnato alla struttura di - ove già in precedenza prestava servizio – con mansioni proprie Pt_2
del parametro 129, che erano ivi disponibili.
Successivamente, tuttavia, dopo il marzo del corrente anno 2025, la funzionalità della struttura di è stata fortemente ridimensionata a seguito del cambio Pt_2
appalto del servizio di trasporto documentato dall' in allegato, sicché per CP_1 il periodo successivo al 15.04.2025 – a partire dal quale molti lavoratori venivano trasferiti ad altra struttura a seguito della predetta riduzione di funzionalità – deve condannarsi l' a trasferire il ricorrente presso la sede di Palermo, da lui chiesta in subordine, ove esistono e sono sempre esistiti i posti come quello che va assegnato al ricorrente, atteso che detta sede è anche certamente molto meglio collegata alla residenza del lavoratore di Agrigento, come dedotto e confermato dal semplice esame degli orari dei treni e degli altri servizi pubblici di trasporto.
Le prove testimoniali assunte hanno altresì dimostrato sia il danno prodotto alla professionalità del ricorrente – costretto a svolgere mansioni ben inferiori a quelle di inquadramento – con conseguenze dannose anche sotto il profilo dello stress psicofisico e della sostanziale soppressione della vita di relazione, in conseguenza del trasferimento in TR, molto disagevole da raggiungere dalla residenza di
Agrigento del ricorrente, con conseguente privazione del tempo libero e maggiori oneri finanziari a carico dal lavoratore.
La CTU medico-legale disposta ha accertato il disagio del ricorrente conseguente al demansionamento e trasferimento impugnati, nonché l'assunzione di farmaci dai medesimi necessitata, pur accertando l'insussistenza di un danno biologico permanente, in atto.
Devono quindi ritenersi provati i danni da demansionamento ed esistenziale dedotti dal ricorrente come conseguenza degli illegittimi provvedimenti impugnati, al cui risarcimento l' va condannata, con liquidazione operata in via equitativa.
In particolare, detti danni possono essere complessivamente liquidati equitativamente nella percentuale del 20% della retribuzione globale di fatto del ricorrente per il periodo dalla data di efficacia del provvedimento richiamato in parte dispositiva, di definitiva assegnazione delle mansioni e della sede, e sino alla data in cui l'AST assegnerà di fatto il ricorrente come disposto con la presente sentenza.
La liquidazione dei danni così operata è comprensiva anche del danno relativo alle maggiori spese di viaggio che il ricorrente ha affrontato per il trasferimento quotidiano dalla residenza di Agrigento fino alla sede di assegnazione di TR, danno che non è stato quantificato esattamente nella sua consistenza patrimoniale.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – e di C.T.U., che seguono la soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/12/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/11/2025.
La Giudice
OL MA