Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 268
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio motivazionale della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto la sentenza di primo grado correttamente motivata e basata su un'attenta analisi dei fatti e dei documenti.

  • Rigettato
    Errata valutazione della definitività dell'accertamento societario

    La Corte ha accertato che l'avviso di accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dei soggetti legittimati, rendendo legittimo il ribaltamento del reddito accertato in capo al socio per trasparenza.

  • Rigettato
    Insussistenza della responsabilità fiscale del socio

    La Corte ha escluso l'estraneità del socio, affermando che nelle società di persone il reddito è imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Ha inoltre rilevato che il socio accomandante dispone di poteri di vigilanza e controllo che l'appellante non ha dimostrato di aver esercitato con la dovuta diligenza.

  • Rigettato
    Violazione del litisconsorzio necessario

    La Corte ha ritenuto l'eccezione priva di fondamento giuridico, poiché non risulta incardinato alcun giudizio da parte della società avverso l'accertamento presupposto, escludendo l'obbligo di riunione o integrazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 268
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 268
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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