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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
LI TO, AT
VALENTE MARIA MICHELA LI, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1711/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2275/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 4
e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK01000817 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello in esame, Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia che aveva rigettato il suo ricorso originario contro l'avviso di accertamento n.
TVK01000817/2020 (anno d'imposta 2016). Tale atto impositivo traeva origine dalla rettifica del reddito della società Società_1, di cui l'appellante era socio accomandante con una quota di partecipazione agli utili pari al 50%.
In particolare, nei confronti della società era stato emesso l'avviso di accertamento n. TVK020101805/2019, con il quale era stato determinato un maggior reddito di € 32.413,00, poi imputato pro-quota ai soci ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/86 e dell'art. 40 del D.P.R. n. 600/73.
L'appellante ha riproposto in sede di gravame i motivi già disattesi in primo grado, lamentando un grave vizio motivazionale della sentenza impugnata, l'errata valutazione della definitività dell'accertamento societario e l'insussistenza della propria responsabilità fiscale, sostenendo che il liquidatore della società avesse agito oltre i propri poteri intraprendendo "nuove operazioni" in violazione degli artt. 2278 e 2279 c.c.
Ha inoltre eccepito la violazione del litisconsorzio necessario.
L'Ufficio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando come la sentenza di primo grado fosse immune da vizi e come l'accertamento societario si fosse cristallizzato per mancata impugnazione da parte della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza di primo grado risulta correttamente motivata e basata su un'attenta analisi dei fatti e dei documenti. Risulta per tabulas che l'avviso di accertamento societario n. TVK020101805/2019 è divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dei soggetti legittimati. L'Ufficio ha inoltre fornito prova documentale della notifica di tale atto sia al liquidatore che al socio Ricorrente_1 (per conoscenza) in data 04/10/2021. La definitività dell'atto presupposto rende legittimo il ribaltamento del reddito accertato in capo al socio in virtù del principio di trasparenza.
Non possono trovare accoglimento le censure relative alla presunta gestione irregolare del liquidatore o all'estraneità del socio Ricorrente_1. Nelle società di persone, il reddito prodotto è imputato ai soci per trasparenza
, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Il fatto che la società fosse in liquidazione non esime i soci dalla responsabilità fiscale per il reddito comunque generato dall'ente. Del resto, come correttamente rilevato dal primo giudice, il socio accomandante dispone di poteri di vigilanza e controllo che l'appellante non ha dimostrato di aver esercitato con la dovuta diligenza per impedire o segnalare eventuali irregolarità gestionali.
Anche l'eccezione relativa alla violazione del litisconsorzio necessario è priva di fondamento giuridico nel caso di specie, poiché non risulta incardinato alcun giudizio da parte della società avverso l'accertamento presupposto. In assenza di una lite pendente riguardante l'accertamento societario, non sussiste alcun obbligo di riunione o di integrazione del contraddittorio.
Le sanzioni risultano applicate in conformità alla legge e conseguono alla violazione per infedele dichiarazione derivante dal reddito di partecipazione accertato. Per tutto quanto sopra esposto, la sentenza di primo grado merita conferma integrale.
Considerata la natura della controversia , si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
LI TO, AT
VALENTE MARIA MICHELA LI, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1711/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2275/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 4
e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK01000817 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello in esame, Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia che aveva rigettato il suo ricorso originario contro l'avviso di accertamento n.
TVK01000817/2020 (anno d'imposta 2016). Tale atto impositivo traeva origine dalla rettifica del reddito della società Società_1, di cui l'appellante era socio accomandante con una quota di partecipazione agli utili pari al 50%.
In particolare, nei confronti della società era stato emesso l'avviso di accertamento n. TVK020101805/2019, con il quale era stato determinato un maggior reddito di € 32.413,00, poi imputato pro-quota ai soci ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/86 e dell'art. 40 del D.P.R. n. 600/73.
L'appellante ha riproposto in sede di gravame i motivi già disattesi in primo grado, lamentando un grave vizio motivazionale della sentenza impugnata, l'errata valutazione della definitività dell'accertamento societario e l'insussistenza della propria responsabilità fiscale, sostenendo che il liquidatore della società avesse agito oltre i propri poteri intraprendendo "nuove operazioni" in violazione degli artt. 2278 e 2279 c.c.
Ha inoltre eccepito la violazione del litisconsorzio necessario.
L'Ufficio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando come la sentenza di primo grado fosse immune da vizi e come l'accertamento societario si fosse cristallizzato per mancata impugnazione da parte della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza di primo grado risulta correttamente motivata e basata su un'attenta analisi dei fatti e dei documenti. Risulta per tabulas che l'avviso di accertamento societario n. TVK020101805/2019 è divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dei soggetti legittimati. L'Ufficio ha inoltre fornito prova documentale della notifica di tale atto sia al liquidatore che al socio Ricorrente_1 (per conoscenza) in data 04/10/2021. La definitività dell'atto presupposto rende legittimo il ribaltamento del reddito accertato in capo al socio in virtù del principio di trasparenza.
Non possono trovare accoglimento le censure relative alla presunta gestione irregolare del liquidatore o all'estraneità del socio Ricorrente_1. Nelle società di persone, il reddito prodotto è imputato ai soci per trasparenza
, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Il fatto che la società fosse in liquidazione non esime i soci dalla responsabilità fiscale per il reddito comunque generato dall'ente. Del resto, come correttamente rilevato dal primo giudice, il socio accomandante dispone di poteri di vigilanza e controllo che l'appellante non ha dimostrato di aver esercitato con la dovuta diligenza per impedire o segnalare eventuali irregolarità gestionali.
Anche l'eccezione relativa alla violazione del litisconsorzio necessario è priva di fondamento giuridico nel caso di specie, poiché non risulta incardinato alcun giudizio da parte della società avverso l'accertamento presupposto. In assenza di una lite pendente riguardante l'accertamento societario, non sussiste alcun obbligo di riunione o di integrazione del contraddittorio.
Le sanzioni risultano applicate in conformità alla legge e conseguono alla violazione per infedele dichiarazione derivante dal reddito di partecipazione accertato. Per tutto quanto sopra esposto, la sentenza di primo grado merita conferma integrale.
Considerata la natura della controversia , si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.