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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 834/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 834/2014, promossa da:
La – in Controparte_1
sigla , , con sede in Catanzaro, via Pugliese 30, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vibo Marina (V.V.), via Sen. Parodi 4, presso lo studi dell'avv. Maria
NI OZ, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolino Zaffina, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._1 CP_4
), e (C.F. C.F._2 Controparte_5
, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via G. Boccaccio 7, presso lo C.F._3
studio dell'avv- Bruno Ganino, che li rappresenta e difenda, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.6.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale i coniugi e e la figlia Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, disattesa e
[...]
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) accertare e dichiarare la simulazione dell'atto
di compravendita rogato in data 15.05.2009 per Notaio (Rep. 116.821 – Persona_1
Racc. 25.281), trascritto in Vibo Valentia in data 20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125); 2)
conseguentemente e per l'effetto dichiararne la nullità ovvero l'inefficacia nei confronti di
ed ordinare al Conservatore dei RR. II. territorialmente competente di provvedere, Controparte_2
con esonero da sua responsabilità, alle necessarie e conseguenti trascrizioni e/o annotazioni;
3) in
ogni caso e comunque, in via alternativa e/o subordinata, previo accertamento del pregiudizio
arrecato alle ragioni creditorie di dichiarare la ricorrenza delle condizioni di cui Controparte_2
all'art. 2901 c.c.; 4) conseguentemente e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti di
l'atto in parola ed ordinare al Conservatore dei RR. II. territorialmente competente Controparte_2
di provvedere, con esonero da sua responsabilità, alle necessarie e conseguenti trascrizioni e/o
annotazioni. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario come
per legge”.
Deduceva al riguardo parte attrice:
- che negli anni 2002 – 2005 ha rivestito la carica di sindaco effettivo Controparte_3
componente del Collegio Sindacale della Controparte_2
- che per atti e comportamenti assunti nella suddetta veste è stato Controparte_3
sottoposto al procedimento penale n. 2057/2006 e ritenuto responsabile del reato di cui CP_6
all'art. 323 c.p. con sentenza n. 445/2012 del Tribunale di Catanzaro, depositata in data 23.1.2013,
che lo ha anche condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della ritualmente costituitasi parte civile (v. all. 4 al fascicolo di parte attrice;
Controparte_2
- che con dispositivo emesso in data 21.02.2014 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza sopra menzionata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di per CP_3 intervenuta prescrizione del reato, e tuttavia confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado (v. all. 5 al fascicolo di parte attrice);
- che con atto rogato in data 15.05.2009 per Notaio (Rep. 116.821 – Persona_1
Racc. 25.281), trascritto in Vibo Valentia in data 20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125), CP_3
e la moglie hanno disposto in favore della figlia ,
[...] CP_4 Controparte_5
dell'immobile sito in Vibo Valentia, Corso Vittorio Emanuele, III, 87, distinto al Catasto Fabbricati
al foglio 32, p.lla 1150, sub 6, con modalità idonee a depauperare la consistenza del proprio patrimonio;
- che risulta evidente che il negozio è frutto di una simulazione relativa (dissimulando un atto di donazione) finalizzata a sottrarre il bene alla garanzia del credito sopra indicato, considerato il rapporto di parentela tra le parti, quale padre e figlia esercenti entrambi l'attività di dottori commercialisti nello stesso studio professionale (vincolo familiare e comunanza di interessi), le modalità pattuite in merito alla corresponsione del prezzo, nonché il momento in cui è stato stipulato il contratto di compravendita, ovvero tra la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (quando l'esercizio dell'azione penale assumeva contorni più concreti);
- che in ogni caso sussistono i requisiti dell'azione revocatoria, anche considerando che la maggior parte del patrimonio del è vincolato in un fondo patrimoniale costituito con atto CP_3
pubblico rogato in data 24.12.1993.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti del suddetto atto di compravendita, ritenendolo pregiudizievole e dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del suo credito.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda ex adverso formulata, contestando l'insussistenza dell'eccepita simulazione dell'atto di compravendita e tutti i presupposti dell'azione revocatoria proposta, con particolare riferimento alla scientia damni del debitore ed al consilium fraudis del terzo acquirente (all'uopo allegando contratto di mutuo ipotecario stipulato da in data 15.5.2009, coevo Controparte_5
all'atto di compravendita), evidenziando in ogni caso che la vendita risale ad epoca antecedente alla sentenza n. 445/2012 del Tribunale di Catanzaro.
Alla prima udienza del 4.12.2014 il Got concedeva i termini di cui all'art 183, co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 22.5.2015, ove rimetteva gli atti al Presidente, stante la propria incompetenza per valore. Il Giudice togato designato, quindi, fissava l'udienza del 19.1.2016 per la prosecuzione del giudizio. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 6.3.2017 il Giudice precedente titolare rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, e istruita la causa mediante la produzione documentale delle parti e, considerata matura per la decisione, fissava l'udienza del 9.04.2018 per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, in data 24.1.2024 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che all'udienza del 30.6.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti, come da verbale in atti, con provvedimento emesso fuori udienza tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve rilevarsi che nelle more del giudizio parte attrice con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.2.2023, ha depositato copia della sentenza integrale della Corte di Appello
di Catanzaro, n. 246 del 21.2.2014; e con note di trattazione scritta per l'udienza del 18.9.2023 ha depositato copia della sentenza n. 6968/2023 emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio n. 9943/2019 R.G., relativamente l'azione di risarcimento del danno esercitata da c/ Controparte_2
+ altri, che ha condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno Controparte_3
quantificato in “€ 3.845.847,11 oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo pagamento”. Parte
convenuta, per quanto qui di interesse, unitamente alle memorie di replica ex art 190 c.p.c. ha depositato la sentenza n. 7104 pronunciata dalla Sesta Sez. della Corte di Cassazione il 24.1.2025,
che si è pronunciata sul ricorso presentato dal sig. e altri (già in atti, depositato in data CP_3
30.4.2024) e che ha annullato senza rinvio la sentenza n. 246/2014 emessa dalla Corte di Appello di
Catanzaro il 21.2.2014, travolgendo anche le statuizioni civili;
nonchè la rinuncia agli atti esecutivi resa da nella esecuzione mobiliare presso terzi in danno di CP_2 Controparte_3 Occorre rilevare l'impatto prodotto dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione sulle domande proposte nel presente giudizio.
Ebbene, alla luce degli ultimi accadimenti processuali in sede penale, allo stato non sussiste un credito vantato dall'odierna attrice, sicché è intangibile l'atto di compravendita di cui si chiede la revoca.
Procedendo alla disamina delle domande proposte da parte attrice, con riferimento all'azione revocatoria, deve rammentarsi, che la stessa (art. 2901 c.c.) costituisce uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., la cui finalità è far dichiarare inefficaci, nei confronti del creditore che agisce in giudizio (c.d. inefficacia relativa), gli atti di disposizione con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
L'azione revocatoria, infatti, è annoverata dal codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, poiché è diretta ad evitare che il debitore (o i suoi fideiussori), si spoglino fraudolentemente dei propri beni mediante atti a carattere dispositivo diretti a depauperare la consistenza della garanzia patrimoniale dovuta, per ogni creditore, dal patrimonio intero del debitore a norma dell'art.2740 cod.civ. Ha, dunque, una finalità cautelare del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti di esso creditore.
Presupposti dell'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono pertanto:
1) l'esistenza di un credito in capo al revocante al momento della proposizione della domanda,
trattandosi di condizione dell'azione la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata (Cass. n. 2347/2019). In tal senso, ai fini dell'esperibilità dell'azione non è necessario per il creditore essere titolare di un credito certo ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile. Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, infatti, è
sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
9855/2014);
2) il c.d. eventus damni, ossia un atto dispositivo posto in essere dal debitore che si traduca in una menomazione del patrimonio del disponente, tale da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo (ex multis Cass. civ. n. 12770/2007). In tal senso non è tuttavia richiesta la sussistenza di un danno concreto ed effettivo né la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo invero sufficiente il pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass.civ. n. 15880/2007; Cass. civ. n.2651/2013);
3) la scientia damni, ossia la consapevolezza del pregiudizio che l'atto reca alle ragioni del creditore;
ovvero, in caso di anteriorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito, il c.d. consilium fraudis, ossia, la dolosa preordinazione a pregiudicare le ragioni del creditore. Inoltre, ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, i richiamati requisiti soggettivi devono altresì sussistere in capo al terzo, avente causa del debito.
L'esito vittorioso dell'esercizio di detta azione determina non già il travolgimento dell'atto,
ma la sua inefficacia relativa nei confronti del solo creditore, per consentirgli di esercitare, sul bene che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva per la realizzazione del credito che sia eventualmente rimasto insoddisfatto (Cass. Civ. n.791 del 25-01-2000).
L'azione revocatoria non ha, dunque, un contenuto recuperatorio del bene oggetto dell'atto impugnato, in quanto la sentenza che l'accoglie non determina il “ritorno” del bene nel patrimonio del debitore che lo aveva alienato in pregiudizio del proprio creditore, come invece potrebbe fare una domanda di simulazione assoluta (non proposta da parte attrice in questo giudizio).
Da tanto discende una ulteriore conseguenza: l'accoglimento della domanda revocatoria, non producendo effetti traslativi od obbligatori immediati, lascia intatta la capacità di resistenza del debitore che, se vittorioso nel giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della esistenza del proprio debito, renderà inutile il giudicato formatosi nel giudizio in cui è stata esercitata l'azione revocatoria. L'atto impugnato sarà dichiarato inefficace nei confronti del supposto creditore, ma questi non potrà agire in executivis se il giudizio relativo all'accertamento del credito si concluda con un'esclusione della esistenza di tale pretesa creditoria.
Tanto premesso quanto al rapporto tra dell'azione revocatoria ed azione diretta all'accertamento del credito vantato, appare evidente l'assenza del fumus boni iuris nella domanda proposta da nei confronti degli odierni convenuti. Controparte_2
Invero la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore dell'odierna attrice,
inflitta con la sentenza n. 445/2012 del Tribunale di Catanzaro, è individuata dalla stessa parte attrice come presupposto del presente giudizio, è stata annullata dalla sentenza n. 7104 pronunciata dalla
Sesta Sez. della Corte di Cassazione il 24.1.2025.
È così venuto a difettare il presupposto stesso per l'esperimento dell'azione revocatoria,
ovvero lo status di creditore, espressamente richiesto dall' art. 2901 cc.
La predetta autonomia dell'azione revocatoria rispetto all'azione diretta ad accertare il credito
(che di quella costituisce il presupposto e, anzi, la condizione) non può essere interpretata come esonero dell'attore in revocatoria dall'onere di provare la sussistenza di un credito vantato nei confronti dell'autore dell'atto di cui si assume la pregiudizialità, prova che parte attrice aveva affidato esclusivamente al giudizio di fondatezza della domanda risarcitoria profilatosi all'interno del giudizio conclusosi con la sentenza n. 246/2014 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il
21.2.2014, annullata dalla S.C.
Ugualmente deve dirsi per l'azione di simulazione relativa proposta da parte attrice contro la compravendita stipulata in data 15.05.2009 per Notaio (Rep. 116.821 – Persona_1
Racc. 25.281), trascritta in Vibo Valentia in data 20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125), con cui
Con e la moglie hanno disposto in favore della figlia Controparte_3 CP_4 [...]
, dell'immobile sito in Vibo Valentia, Corso Vittorio Emanuele, III, 87. CP_5 Infatti, l'assenza dello status di creditore di parte attrice esclude la presenza di un interesse ad agire giuridicamente rilevante in capo alla stessa, considerato che l'accoglimento della domanda di accertamento della simulazione relativa rappresenterebbe una statuizione inutile per gli interessi e diritti della parte attrice, in quanto non immediatamente produttiva di una situazione giuridica di vantaggio nella sfera dell'attore.
Né d'altra parte può assumere valore determinante in senso contrario la sentenza n. 6968/2023
emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio n. 9943/2019 R.G., relativamente l'azione di risarcimento del danno esercitata da c/ + altri, ove nel testo Controparte_2 Controparte_3
della stessa si legge “…. nulla quaestio in ordine alla sussistenza delle condotte antigiuridiche poste
in essere dagli odierni convenuti, il cui an debeatur è stato già accertato in via definitiva dal Giudice
penale. Orbene, alla stregua delle suesposte premesse, nel presente giudizio si farà riferimento alla
sola determinazione del quantum debeatur”, dando per presupposto l'accertamento in via definitiva dell'an dell'azione risarcitoria nell'ambito del processo penale, e occupandosi solamente della liquidazione del danno rispetto alle statuizioni civili contenute nella sentenza n. 445/2012 del
31.07.2012 del Tribunale di Catanzaro Sentenza e confermate dalla sentenza n. 246/2014 della Corte
di Appello di Catanzaro.
La particolarità della lite integra grave motivo, nel senso voluto dalle disposizioni che regolano la materia della soccombenza ed applicabili ratione temporis, per compensare interamente tra le parti le spese processuali, considerando che il fumus boni iuris dello status di creditore della
è venuto meno solo con la sentenza n. 7104 pronunciata dalla Sesta Sez. della Corte Controparte_2
di Cassazione il 24.1.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 834/2014 R.G.;
1) rigetta la domanda diretta a far dichiarare l'inefficacia relativa nei confronti della l'atto di compravendita stipulata in data 15.05.2009 per Notaio Controparte_2 [...] (Rep. 116.821 – Racc. 25.281), trascritto in Vibo Valentia in data Persona_1
20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125) con il quale e Controparte_3 CP_4
alienavano a l'immobile sito in Vibo Valentia, Corso Controparte_7
Vittorio Emanuele, III, 87;
2) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire la domanda diretta ad accertare la simulazione relativa l'atto di compravendita stipulata in data 15.05.2009
per Notaio (Rep. 116.821 – Racc. 25.281), trascritto in Vibo Persona_1
Valentia in data 20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125) con il quale e Controparte_3
alienavano a l'immobile sito in Vibo Valentia, CP_4 Controparte_5
Corso Vittorio Emanuele, III, 87;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Catania, il 20 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 834/2014, promossa da:
La – in Controparte_1
sigla , , con sede in Catanzaro, via Pugliese 30, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vibo Marina (V.V.), via Sen. Parodi 4, presso lo studi dell'avv. Maria
NI OZ, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolino Zaffina, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._1 CP_4
), e (C.F. C.F._2 Controparte_5
, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via G. Boccaccio 7, presso lo C.F._3
studio dell'avv- Bruno Ganino, che li rappresenta e difenda, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.6.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale i coniugi e e la figlia Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, disattesa e
[...]
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) accertare e dichiarare la simulazione dell'atto
di compravendita rogato in data 15.05.2009 per Notaio (Rep. 116.821 – Persona_1
Racc. 25.281), trascritto in Vibo Valentia in data 20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125); 2)
conseguentemente e per l'effetto dichiararne la nullità ovvero l'inefficacia nei confronti di
ed ordinare al Conservatore dei RR. II. territorialmente competente di provvedere, Controparte_2
con esonero da sua responsabilità, alle necessarie e conseguenti trascrizioni e/o annotazioni;
3) in
ogni caso e comunque, in via alternativa e/o subordinata, previo accertamento del pregiudizio
arrecato alle ragioni creditorie di dichiarare la ricorrenza delle condizioni di cui Controparte_2
all'art. 2901 c.c.; 4) conseguentemente e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti di
l'atto in parola ed ordinare al Conservatore dei RR. II. territorialmente competente Controparte_2
di provvedere, con esonero da sua responsabilità, alle necessarie e conseguenti trascrizioni e/o
annotazioni. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario come
per legge”.
Deduceva al riguardo parte attrice:
- che negli anni 2002 – 2005 ha rivestito la carica di sindaco effettivo Controparte_3
componente del Collegio Sindacale della Controparte_2
- che per atti e comportamenti assunti nella suddetta veste è stato Controparte_3
sottoposto al procedimento penale n. 2057/2006 e ritenuto responsabile del reato di cui CP_6
all'art. 323 c.p. con sentenza n. 445/2012 del Tribunale di Catanzaro, depositata in data 23.1.2013,
che lo ha anche condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della ritualmente costituitasi parte civile (v. all. 4 al fascicolo di parte attrice;
Controparte_2
- che con dispositivo emesso in data 21.02.2014 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza sopra menzionata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di per CP_3 intervenuta prescrizione del reato, e tuttavia confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado (v. all. 5 al fascicolo di parte attrice);
- che con atto rogato in data 15.05.2009 per Notaio (Rep. 116.821 – Persona_1
Racc. 25.281), trascritto in Vibo Valentia in data 20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125), CP_3
e la moglie hanno disposto in favore della figlia ,
[...] CP_4 Controparte_5
dell'immobile sito in Vibo Valentia, Corso Vittorio Emanuele, III, 87, distinto al Catasto Fabbricati
al foglio 32, p.lla 1150, sub 6, con modalità idonee a depauperare la consistenza del proprio patrimonio;
- che risulta evidente che il negozio è frutto di una simulazione relativa (dissimulando un atto di donazione) finalizzata a sottrarre il bene alla garanzia del credito sopra indicato, considerato il rapporto di parentela tra le parti, quale padre e figlia esercenti entrambi l'attività di dottori commercialisti nello stesso studio professionale (vincolo familiare e comunanza di interessi), le modalità pattuite in merito alla corresponsione del prezzo, nonché il momento in cui è stato stipulato il contratto di compravendita, ovvero tra la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (quando l'esercizio dell'azione penale assumeva contorni più concreti);
- che in ogni caso sussistono i requisiti dell'azione revocatoria, anche considerando che la maggior parte del patrimonio del è vincolato in un fondo patrimoniale costituito con atto CP_3
pubblico rogato in data 24.12.1993.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti del suddetto atto di compravendita, ritenendolo pregiudizievole e dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del suo credito.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda ex adverso formulata, contestando l'insussistenza dell'eccepita simulazione dell'atto di compravendita e tutti i presupposti dell'azione revocatoria proposta, con particolare riferimento alla scientia damni del debitore ed al consilium fraudis del terzo acquirente (all'uopo allegando contratto di mutuo ipotecario stipulato da in data 15.5.2009, coevo Controparte_5
all'atto di compravendita), evidenziando in ogni caso che la vendita risale ad epoca antecedente alla sentenza n. 445/2012 del Tribunale di Catanzaro.
Alla prima udienza del 4.12.2014 il Got concedeva i termini di cui all'art 183, co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 22.5.2015, ove rimetteva gli atti al Presidente, stante la propria incompetenza per valore. Il Giudice togato designato, quindi, fissava l'udienza del 19.1.2016 per la prosecuzione del giudizio. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 6.3.2017 il Giudice precedente titolare rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, e istruita la causa mediante la produzione documentale delle parti e, considerata matura per la decisione, fissava l'udienza del 9.04.2018 per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, in data 24.1.2024 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che all'udienza del 30.6.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti, come da verbale in atti, con provvedimento emesso fuori udienza tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve rilevarsi che nelle more del giudizio parte attrice con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.2.2023, ha depositato copia della sentenza integrale della Corte di Appello
di Catanzaro, n. 246 del 21.2.2014; e con note di trattazione scritta per l'udienza del 18.9.2023 ha depositato copia della sentenza n. 6968/2023 emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio n. 9943/2019 R.G., relativamente l'azione di risarcimento del danno esercitata da c/ Controparte_2
+ altri, che ha condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno Controparte_3
quantificato in “€ 3.845.847,11 oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo pagamento”. Parte
convenuta, per quanto qui di interesse, unitamente alle memorie di replica ex art 190 c.p.c. ha depositato la sentenza n. 7104 pronunciata dalla Sesta Sez. della Corte di Cassazione il 24.1.2025,
che si è pronunciata sul ricorso presentato dal sig. e altri (già in atti, depositato in data CP_3
30.4.2024) e che ha annullato senza rinvio la sentenza n. 246/2014 emessa dalla Corte di Appello di
Catanzaro il 21.2.2014, travolgendo anche le statuizioni civili;
nonchè la rinuncia agli atti esecutivi resa da nella esecuzione mobiliare presso terzi in danno di CP_2 Controparte_3 Occorre rilevare l'impatto prodotto dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione sulle domande proposte nel presente giudizio.
Ebbene, alla luce degli ultimi accadimenti processuali in sede penale, allo stato non sussiste un credito vantato dall'odierna attrice, sicché è intangibile l'atto di compravendita di cui si chiede la revoca.
Procedendo alla disamina delle domande proposte da parte attrice, con riferimento all'azione revocatoria, deve rammentarsi, che la stessa (art. 2901 c.c.) costituisce uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., la cui finalità è far dichiarare inefficaci, nei confronti del creditore che agisce in giudizio (c.d. inefficacia relativa), gli atti di disposizione con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
L'azione revocatoria, infatti, è annoverata dal codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, poiché è diretta ad evitare che il debitore (o i suoi fideiussori), si spoglino fraudolentemente dei propri beni mediante atti a carattere dispositivo diretti a depauperare la consistenza della garanzia patrimoniale dovuta, per ogni creditore, dal patrimonio intero del debitore a norma dell'art.2740 cod.civ. Ha, dunque, una finalità cautelare del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti di esso creditore.
Presupposti dell'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono pertanto:
1) l'esistenza di un credito in capo al revocante al momento della proposizione della domanda,
trattandosi di condizione dell'azione la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata (Cass. n. 2347/2019). In tal senso, ai fini dell'esperibilità dell'azione non è necessario per il creditore essere titolare di un credito certo ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile. Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, infatti, è
sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
9855/2014);
2) il c.d. eventus damni, ossia un atto dispositivo posto in essere dal debitore che si traduca in una menomazione del patrimonio del disponente, tale da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo (ex multis Cass. civ. n. 12770/2007). In tal senso non è tuttavia richiesta la sussistenza di un danno concreto ed effettivo né la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo invero sufficiente il pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass.civ. n. 15880/2007; Cass. civ. n.2651/2013);
3) la scientia damni, ossia la consapevolezza del pregiudizio che l'atto reca alle ragioni del creditore;
ovvero, in caso di anteriorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito, il c.d. consilium fraudis, ossia, la dolosa preordinazione a pregiudicare le ragioni del creditore. Inoltre, ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, i richiamati requisiti soggettivi devono altresì sussistere in capo al terzo, avente causa del debito.
L'esito vittorioso dell'esercizio di detta azione determina non già il travolgimento dell'atto,
ma la sua inefficacia relativa nei confronti del solo creditore, per consentirgli di esercitare, sul bene che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva per la realizzazione del credito che sia eventualmente rimasto insoddisfatto (Cass. Civ. n.791 del 25-01-2000).
L'azione revocatoria non ha, dunque, un contenuto recuperatorio del bene oggetto dell'atto impugnato, in quanto la sentenza che l'accoglie non determina il “ritorno” del bene nel patrimonio del debitore che lo aveva alienato in pregiudizio del proprio creditore, come invece potrebbe fare una domanda di simulazione assoluta (non proposta da parte attrice in questo giudizio).
Da tanto discende una ulteriore conseguenza: l'accoglimento della domanda revocatoria, non producendo effetti traslativi od obbligatori immediati, lascia intatta la capacità di resistenza del debitore che, se vittorioso nel giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della esistenza del proprio debito, renderà inutile il giudicato formatosi nel giudizio in cui è stata esercitata l'azione revocatoria. L'atto impugnato sarà dichiarato inefficace nei confronti del supposto creditore, ma questi non potrà agire in executivis se il giudizio relativo all'accertamento del credito si concluda con un'esclusione della esistenza di tale pretesa creditoria.
Tanto premesso quanto al rapporto tra dell'azione revocatoria ed azione diretta all'accertamento del credito vantato, appare evidente l'assenza del fumus boni iuris nella domanda proposta da nei confronti degli odierni convenuti. Controparte_2
Invero la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore dell'odierna attrice,
inflitta con la sentenza n. 445/2012 del Tribunale di Catanzaro, è individuata dalla stessa parte attrice come presupposto del presente giudizio, è stata annullata dalla sentenza n. 7104 pronunciata dalla
Sesta Sez. della Corte di Cassazione il 24.1.2025.
È così venuto a difettare il presupposto stesso per l'esperimento dell'azione revocatoria,
ovvero lo status di creditore, espressamente richiesto dall' art. 2901 cc.
La predetta autonomia dell'azione revocatoria rispetto all'azione diretta ad accertare il credito
(che di quella costituisce il presupposto e, anzi, la condizione) non può essere interpretata come esonero dell'attore in revocatoria dall'onere di provare la sussistenza di un credito vantato nei confronti dell'autore dell'atto di cui si assume la pregiudizialità, prova che parte attrice aveva affidato esclusivamente al giudizio di fondatezza della domanda risarcitoria profilatosi all'interno del giudizio conclusosi con la sentenza n. 246/2014 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il
21.2.2014, annullata dalla S.C.
Ugualmente deve dirsi per l'azione di simulazione relativa proposta da parte attrice contro la compravendita stipulata in data 15.05.2009 per Notaio (Rep. 116.821 – Persona_1
Racc. 25.281), trascritta in Vibo Valentia in data 20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125), con cui
Con e la moglie hanno disposto in favore della figlia Controparte_3 CP_4 [...]
, dell'immobile sito in Vibo Valentia, Corso Vittorio Emanuele, III, 87. CP_5 Infatti, l'assenza dello status di creditore di parte attrice esclude la presenza di un interesse ad agire giuridicamente rilevante in capo alla stessa, considerato che l'accoglimento della domanda di accertamento della simulazione relativa rappresenterebbe una statuizione inutile per gli interessi e diritti della parte attrice, in quanto non immediatamente produttiva di una situazione giuridica di vantaggio nella sfera dell'attore.
Né d'altra parte può assumere valore determinante in senso contrario la sentenza n. 6968/2023
emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio n. 9943/2019 R.G., relativamente l'azione di risarcimento del danno esercitata da c/ + altri, ove nel testo Controparte_2 Controparte_3
della stessa si legge “…. nulla quaestio in ordine alla sussistenza delle condotte antigiuridiche poste
in essere dagli odierni convenuti, il cui an debeatur è stato già accertato in via definitiva dal Giudice
penale. Orbene, alla stregua delle suesposte premesse, nel presente giudizio si farà riferimento alla
sola determinazione del quantum debeatur”, dando per presupposto l'accertamento in via definitiva dell'an dell'azione risarcitoria nell'ambito del processo penale, e occupandosi solamente della liquidazione del danno rispetto alle statuizioni civili contenute nella sentenza n. 445/2012 del
31.07.2012 del Tribunale di Catanzaro Sentenza e confermate dalla sentenza n. 246/2014 della Corte
di Appello di Catanzaro.
La particolarità della lite integra grave motivo, nel senso voluto dalle disposizioni che regolano la materia della soccombenza ed applicabili ratione temporis, per compensare interamente tra le parti le spese processuali, considerando che il fumus boni iuris dello status di creditore della
è venuto meno solo con la sentenza n. 7104 pronunciata dalla Sesta Sez. della Corte Controparte_2
di Cassazione il 24.1.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 834/2014 R.G.;
1) rigetta la domanda diretta a far dichiarare l'inefficacia relativa nei confronti della l'atto di compravendita stipulata in data 15.05.2009 per Notaio Controparte_2 [...] (Rep. 116.821 – Racc. 25.281), trascritto in Vibo Valentia in data Persona_1
20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125) con il quale e Controparte_3 CP_4
alienavano a l'immobile sito in Vibo Valentia, Corso Controparte_7
Vittorio Emanuele, III, 87;
2) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire la domanda diretta ad accertare la simulazione relativa l'atto di compravendita stipulata in data 15.05.2009
per Notaio (Rep. 116.821 – Racc. 25.281), trascritto in Vibo Persona_1
Valentia in data 20.05.2009 (R.G. 2758; R.P. 2125) con il quale e Controparte_3
alienavano a l'immobile sito in Vibo Valentia, CP_4 Controparte_5
Corso Vittorio Emanuele, III, 87;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Catania, il 20 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Eugenia Di Bella