Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
___________________________________________________________________________
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 240/2024 317/2024
e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
Oggi 12 marzo 2025 all'udienza svoltasi dinnanzi al Giudice dott. Francesco Vigorito sono comparsi per l'Avv. TAVELLA in sostituzione dell'Avv. CUTIGNI ROBERTO;
per Parte_1
l'Avv. PONZIO GEORGIA in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. D'APRILE MARIA GRAZIA.
Il Giudice rilevata la connessione soggettiva e oggettiva del presente giudizio con quello iscritto al n. 317/2024 ne dispone la riunione.
I difensori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi.
Il Giudice dott. Francesco Vigorito trattiene la causa a sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Francesco Vigorito
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 240/2024 R.G. tra
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Alessandrini n. 50, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cutigni C.F._1
(C.F.: , PEC: , elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il di lui studio in Viterbo, Via della Pace n. 63,
- ATTORE/APPONENTE-
e
, in persona del dott. Controparte_2 CP_3 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura CP_4 speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr Persona_1
12348 del 22/06/2023 (all. 1), rilasciata da , con sede in Roma, Controparte_1 alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Avv. Maria Grazia D'Aprile (C.F. PEC: CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2 difensore sito in EL (LE) alla Via Matera n. 2
-CONVENUTA/OPPOSTA
–
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, 1 comma - opposizione agli atti esecutivi art. 617, 1 comma cpc.
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Civitavecchia adito, contrariis reiectis, così voler statuire:-- In via principale, annullare il provvedimento di pignoramento dei crediti verso terzi n. 12584202300000290001, fascicolo n.
125/2023/570 del 29.05.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento in quanto di competenza del G.O., perchè infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui alla narrativa;
In subordine, annullare parzialmente il provvedimento sopra detto, limitatamente alle cartelle di pagamento per le quali il GE ha accertato la presentazione della definizione agevolata. Con vittoria di spese di giudizio”..
Per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Civitavecchia. Sezione Civile:
1. In via preliminare e assorbente, dichiarare la incompetenza per materia nonché il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per le ragioni esposte al punto 1 del presente atto;
2. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare, rigettare
l'opposizione e le domande proposte siccome infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024 il sig. introduceva nei termini Parte_1 assegnatigli dal giudice dell'esecuzione la fase di merito del giudizio di opposizione alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi instaurata dall' innanzi al Tribunale di Civitavecchia CP_5 iscritta al n. R.G.E 125/2023/000000570, la cui fase cautelare si era conclusa con una ordinanza di accoglimento parziale della sospensione depositata in cancelleria in data 11 dicembre 2023.
Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Civitavecchia, aveva così stabilito: “…..previa revoca del decreto in data 21.6.2023, sospende l'esecuzione limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito oggetto di istanza di definizione agevolata;
non sospende l'esecuzione relativamente ai carichi non oggetto di istanza di definizione agevolata, come individuati in parte motiva (Cartella 12520220008144952000 notificata
07/10/2022 • Cartella 12520220010041546000 notificata 26/10/2022 • Avviso di addebito
42520220001054101000 notificato 09/08/2022 • Avviso di addebito 42520220002255013000 notificato
17/01/2023 • Avviso di accertamento TKL01I200230/2020 notificato 29/09/2021)…..”
A sostegno dell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'opponente dopo aver affermato la giurisdizione e la competenza di questo Giudice, deduceva sostanzialmente:
1. la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.P.R. 602/73 e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 1, comma 240, lett. e, L 197/22 in
3 materia di definizione agevolata dei debiti
2. l'illegittimità dell'esecuzione per omessa notifica degli atti presupporti al pignoramento costituiti dalle cartelle di pagamento non oggetto di definizione agevolata.
Con comparsa del 26 aprile 2024, si costituiva in giudizio la deducendo il difetto di CP_5 giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai crediti tributari ed il difetto di competenza di questo Giudice per essere competente il Giudice di Pace, per l'opposizione fondata sui crediti derivanti da sanzioni amministrative ed il Giudice del Lavoro, per l'opposizione fondata sui crediti
CP_6
L'Agente della Riscossione, inoltre, rappresentava la legittimità dell'azione esecutiva sulla base del rilievo che il pignoramento era stato iscritto prima che l'opponente presentasse l'istanza di definizione agevolata del debito e faceva rilevare che le notifiche degli atti precedenti al pignoramento erano avvenute con pec riferibile all CP_5
All'udienza del 5 giugno 2024 questo Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino al 12 febbraio 2025 per note conclusive.
Con ricorso in opposizione depositato in data 8 febbraio 2024 il sig. introduceva nei Parte_1 termini assegnatigli dal giudice, altro giudizio di merito relativo alla opposizione alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi instaurata dall' innanzi al Tribunale di Civitavecchia CP_5 iscritta al n. R.G.E 125/2023/000000571 la cui fase cautelare si era conclusa con una ordinanza di accoglimento parziale della sospensione depositata in cancelleria in data 11 dicembre 2023.
Le domande e le eccezioni delle parti erano identiche.
All'udienza del 12 marzo 2025 i due giudizi erano riuniti stante la connessione soggettiva ed oggettiva ed, all'esito della discussione, le cause riunite erano trattenute a sentenza
2. Oggetto del giudizio
L'opponente lamenta la violazione di cui all'art. 19, D.P.R. 602/73 e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 1, comma 240, lett. e, L 197/22 in materia di definizione agevolata dei debiti, e la illegittimità dell'esecuzione con riferimento alle cartelle di pagamento non oggetto di definizione agevolata per omessa notifica degli atti presupporti al pignoramento (costituiti dalle cartelle di pagamento)
Il primo motivo qualifica l'opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. il secondo qualifica l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 secondo comma c.p.c.
3. Competenza del giudice adito e validità della notifica degli atti esecutivi non oggetto di
4 definizione agevolata
Preliminarmente la parte convenuta ha rappresentato il difetto di giurisdizione di questo giudice, dovendosi ritenere la giurisdizione del Giudice Tributario per i crediti aventi ad oggetto i tributi ed il difetto di competenza per materia per il crediti relativi alle sanzioni amministrative, essendo competente il Giudice di Pace e per i crediti essendo competente il Giudice del Lavoro. CP_6
L'odierno opponente ha invece rilevato in via preliminare la giurisdizione del giudice adito, anche in ordine alle cartelle non oggetto di definizione agevolata, in quanto l'opposizione proposta integrerebbe una opposizione agli atti esecutivi volta a far valere l'omessa notifica degli atti presupposti.
Al riguardo occorre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di
Cassazione- SS UU, Sentenza N. 7822 del 14 aprile 2020) ai fini della individuazione della giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario occorre far riferimento alla tipologia di vizi contestati dal contribuente e al momento in cui essi si verificano.
La giurisdizione tributaria è applicabile per tutti i vizi inerenti alla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, e per tutti i vizi inerenti la pretesa tributaria fino al momento del pignoramento, se la notifica della cartella o dell'intimazione sia mancata o sia avvenuta in modo inesistente o nullo. Nei suddetti casi, il giudice tributario è competente sia per i fatti inerenti i profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa tributaria, sia per i fatti inerenti all'esistenza della pretesa tributaria in senso sostanziale, cioè fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte spetta invece al giudice ordinario la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria sostanziale in executivis successivi rispetto alla regolare notifica della cartella di pagamento, dell'intimazione di pagamento ma anche dell'ingiunzione fiscale ex R.D
639/1910.
La Corte di cassazione con l'ordinanza n.7822/2020 ha ribadito che “… è ammissibile la tutela ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorquando la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione riguardi vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti successivi alla notificazione della cartella o dell'intimazione …”.
Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto in primo luogo la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.P.R. 602/73 e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 1, comma 240, lett. e, L 197/22 in materia di definizione agevolata dei debiti contestando la legittimità dell'azione esecutiva, in quanto l' ha iniziato la procedura esecutiva CP_5 di pignoramento presso terzi per le cartelle su cui era stata azionata preventivamente istanza di definizione agevolata, in violazione di quanto stabilito dalla disciplina in esame.
5 Si tratta di una opposizione volta a far valere il venir meno, dopo la notifica della cartella di pagamento ed a seguito della istanza di definizione agevolata dei crediti, del diritto dell' CP_7
ad agire esecutivamente nei confronti dell'opponente ed ha, quindi, natura di
[...] opposizione all'esecuzione e rientra nella giurisdizione e nella competenza del giudice ordinario.
Infatti si deduce un vizio sopravvenuto alla notifica della cartella di pagamento che si pone “a valle” di tale notifica.
Quanto alle altre cartelle di pagamento l'opponente si duole di aver avuto notizia per la prima volta della esistenza dei crediti con l'atto di pignoramento (si tratta delle cartelle di pagamento n.
12520220008144952000 e n. 12520220010041546000 e dell'avviso di accertamento
TKL01I200230/2020) ed ha eccepito, quindi, un vizio dell'atto di pignoramento presso terzi perché la mancata notifica degli atti presupporti rende illegittimo l'atto di esecuzione.
Il vizio dedotto integra una opposizione agli atti esecutivi in relazione all'atto di pignoramento e tale opposizione rientra nella giurisdizione e nella competenza del giudice ordinario. Peraltro i crediti portati da tali cartelle non sono relativi né a sanzioni amministrative né alla materia previdenziale.
4. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.P.R. 602/73 e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 1, comma 240, lett. e, L 197/22 in materia di definizione agevolata dei debiti.
Con il primo motivo l'attore contesta la legittimità dell'azione esecutiva per violazione della disciplina prevista per la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Controparte_7
L'opposizione è fondata.
Al riguardo, occorre ricordare che la misura di legge sopra richiamata prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
In base al disposto dell'art. 1 comma 240 L. 197/22, a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, non possono essere avviate nuove procedure esecutive, né possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Nel caso in esame, risulta agli atti del fascicolo, come del resto confermato dalla stessa convenuta, che le richieste di definizione agevolata ex art. 1 comma 231 ss. L. 197/22 sono state presentate dal debitore esecutato per una parte dei carichi sottesi al pignoramento esattoriale presso terzi,
6 prima che gli venisse notificato l'atto di pignoramento del 6 giugno 2023. E, infatti, dalla documentazione del fascicolo telematico emerge che il sig. , con riferimento alle cartelle di Pt_1 pagamento, agli avvisi di addebito e agli avvisi di accertamento oggetto della pretesa dell' CP_5 presentava n. 4 istanze di definizione agevolata, di cui una prima il 16 febbraio 2023, due il 30 maggio 2023 e, infine, una il 31 maggio 2023 mentre i due pignoramenti sono stati notificati in data
6 giugno 2023.
Risulta, dunque, pacifico che la presentazione delle richiamate istanze di definizione agevolata sia stata avanzata in epoca anteriore alla notifica del pignoramento e ciò implica che l'azione esecutiva non poteva essere iniziata per le cartelle che ne costituivano oggetto.
Pertanto l'opposizione all'esecuzione deve essere accolta.
5. Opposizione agli atti esecutivi
Con riguardo alle cartelle e agli avvisi per cui il debitore non ha presentato istanza di definizione agevolata ( come si è visto si tratta delle cartelle di pagamento n. 12520220008144952000 e n.
12520220010041546000 e dell'avviso di accertamento TKL01I200230/2020) l'opponente ha eccepito il vizio dell'atto di pignoramento presso terzi perché la mancata notifica degli atti presupporti o la nullità della notifica degli stessi rende illegittimo l'atto di esecuzione successivo.
Il motivo di opposizione è infondato in quanto l' ha rappresentato e dimostrato di aver CP_5 provveduto alla regolare notifica delle cartelle mediante invio effettuato da un indirizzo PEC dell' presente nei registri pubblici all'indirizzo PEC facente capo Controparte_7 all'opponente.
Sul punto, occorre ricordare che, se da un lato, il legislatore all'art. 60 del DPR. 600/73 chiarisce le caratteristiche che, per una valida notifica, deve avere l'indirizzo PEC del destinatario (per i soggetti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nei pubblici registri, mentre per i soggetti diversi la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari), d'altro canto, quanto al mittente, la giurisprudenza, richiamando L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, ritiene che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” che la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula “che la notificazione provenga da un indirizzo Pec (..) a un altro indirizzo Pec, sempre risultante da pubblici elenchi” e che “giunga a compimento il meccanismo telematico che assicura la certezza della procedura di recapito” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile,
Ordinanza n.17346 del 27/06/2019).
7 Nel caso in esame, la notifica effettuata dall' mediante indirizzo di posta elettronica certificata CP_5
“ t” è valida, poiché tale indirizzo è rinvenibile sul Email_3 sito IPA tra gli indirizzi riferibili all' mediante la funzione “cerca”, prevista proprio sul CP_5 portale degli indirizzi digitali della PA.
Del resto, non appare dubbia la riferibilità dell'atto ad anche da altri fattori: la riconducibilità CP_5 del documento alla amministrazione mittente è documentata, oltre che dagli elementi costitutivi tipici della cartella di pagamento, anche dalle buste di trasporto, dalle ricevute, (di accettazione e consegna) e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato che vengono rilasciate dal gestore del dominio con estensione “pec.agenziariscossione.gov.it”.
Alla luce delle considerazioni surriferite, pertanto, le cartelle di pagamento non oggetto di definizione agevolata n. 12520220008144952000 e n. 12520220010041546000 e l'avviso di accertamento TKL01I200230/2020 sono state regolarmente notificate e non sussiste il dedotto vizio del successivo atto di pignoramento.
Pertanto l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata.
5. Decisione della controversia e spese del giudizio
Alla luce delle considerazioni surriferite, considerato che il pignoramento non andava proposto in ordine alle cartelle per le quali erano state avanzate anteriormente istanze di definizione agevolata, mentre risulta legittimamente esercitata l'azione esecutiva in ordine alle cartelle di pagamento non oggetto di definizione agevolata deve accogliersi l'opposizione all'esecuzione e rigettarsi l'opposizione agli atti esecutivi.
La parziale soccombenza reciproca consiglia la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte al n.
R.G. 240 e al n. R.G. 317 dell'anno 2024, disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione alle esecuzioni 125/2023/000000570 e 125/2023/000000571 con riferimento alle cartelle oggetto di Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi con riferimento al pignoramento realizzato per i crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 12520220008144952000 e n. 12520220010041546000;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
8 Civitavecchia, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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