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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 152/2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023
, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. DELL'AMICO Parte_1 P.IVA_1
ERMINIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per procura in atti
Attrice contro rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Gallini ìe CP_1 P.IVA_2
Gabriele Dazzi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito, ACCOGLIERE le ragioni sopra esposte e DICHIARARE insussistente il credito ingiunto, e conseguentemente DICHIARARE NULLO e/o REVOCARE e/o ANNULLARE e/o DICHIARARE PRIVO di il decreto ingiuntivo N. 762/2022 (R.G.N. 2296/2022) emesso dall'intestato CP_2 Tribunale ad istanza della convenuta opposta, oltre a CONDANNARE l risarcimento di tutti danni anche alla luce della CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;- Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge. PARTE CONVENUTA: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Preliminarmente: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che la causa non si presenta di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Nel merito, in via principale: respingere la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e di conseguenza condannare in persona del legale rappresentante, al pagamento delle somme ingiunte oltre alle spese, diritti ed Parte_2 onorari come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari, relativi al presente procedimento, con attribuzione in distrazione ai sottoscritti Procuratori;
Nel merito, sempre in via principale: respingere la richiesta di condanna per temerarietà della lite, non sussistendone i presupposti, con condanna alle spese. Nel merito, in subordine: accertati i fatti, e nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria risultasse fondata – pur anche in parte – l'opposizione avversaria, condannare controparte
1 al pagamento degli importi che risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria, con vittoria delle spese di causa e con attribuzione in distrazione al sottoscritto Procuratore ex art. 93 C.p.c. In via istruttoria si fa esplicito riferimento a quanto prodotto in sede monitoria, con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria in prefiggendo termine come per legge”. AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è risultata infondata e non provata e deve essere respinta.
Risulta documentalmente provato che i blocchi oggetto di causa siano stati forniti da parte opposta a (DDT 16/2020), e che siano di proprietà di Parte_1
(all. B, II memoria istruttoria . CP_1 CP_1
Ciò emerge dai documenti di trasporto in atti, così come la circostanza che materiale lapideo sia stato consegnato alla odierna opponente è circostanza riconosciuta dalla stessa.
Era dunque suo onere dar prova, ex art 2697 comma II c.c., degli eventuali fatti impeditivi e/o modificativi, ovvero della circostanza che si trattasse di materiale non idoneo (le foto prodotte, sotto tale profilo, nulla attestano).
Sul punto parte opponente non ha dedotto prove, posto che la terza memoria istruttoria risulta tardivamente depositata in data 5.12.2023, mentre il termine ex art 183 comma VI c.p.c. scadeva ex lege il giorno 4.12.2023.
Va ancora rilevato, anche a mente di Cass. 3581/2024, che da pare di Parte_1
non vi è stata alcuna contestazione della fattura (sul punto non ha addotto
[...]
alcun documento), non risulta richiesta nota di credito e il materiale oggetto di fornitura risulta ceduto da questa a terzi, tutte circostanze che inducono a ritenere, per facta concludentia, che la fornitura sia stata accettata, che le relative fatture e DDT possano ritenersi prova della stessa.
A maggior ragione appare destituita di ogni fondamento la domanda di risarcimento danni, non meglio articolata, avanzata dall'opponente
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo i valori emdi di Scaglione ex DM 147/2022
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge l'opposizione e ogni domanda dell'opponente, conferma il decreto ingiuntivo 762/2022 emesso da questo Tribunale
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida Parte_1
in € 5.077,00 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge, spese così
determinate in forza del D.M. 55/2014
Così deciso dal Tribunale di Massa il 16/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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