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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13077 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 62887 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 19.05.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI PEIO FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, per procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
E
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, in nome e per conto di CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO LONGO BIFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Conca d'Oro n. 289, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6267/2021, depositata dal Giudice di pace di
Roma in data 16.03.2021.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in nome e per Controparte_1
conto di conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di CP_2 Parte_1
pace di Roma, esponendo che la rappresentata AC aveva acquistato un biglietto aereo per il volo CA949 dell'8 gennaio 2020, avente tratta Pechino-Milano Malpensa, giunto a destinazione con un ritardo di 6 ore e 48 minuti.
Chiedeva, quindi, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di la condanna di quest'ultima al pagamento della Parte_1
somma di € 600,00, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 19 della
Convenzione di Montreal del 1999, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Si costituiva in giudizio deducendo: in via pregiudiziale, il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di risultando il solo passeggero Controparte_1
legittimato a richiedere la compensazione pecuniaria;
nel merito l'infondatezza della domanda in quanto il ritardo lamentato era dipeso dalle avverse condizioni atmosferiche presso l'aeroporto di destinazione e la conseguente ridotta visibilità della pista, al di sotto dei minimi consenti dal Regolamento di volo dell'Aviazione
Civile Cinese, che non avrebbe consentito l'atterraggio in sicurezza.
Con sentenza n. 6267/2021 il Giudice di pace di Roma accoglieva la domanda, condannando al pagamento dell'importo di € 600,00 in favore della Parte_1
società attrice, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE.
261/2004.
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo: in via preliminare, Parte_1
l'omesso esame dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della al nel merito, l'erroneità della sentenza di primo grado poiché: CP_1 CP_1
i) il Giudice di pace aveva applicato alla controversia la disciplina prevista dal
Regolamento CE 261/2004, anziché la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 che, al contrario della prima, non prevede alcun meccanismo indennitario automatico in caso di cancellazioni o ritardi, stabilendo solo un limite massimo all'obbligazione risarcitoria, regolata tuttavia, quanto a contenuto e modalità di prova,
2 dall'ordinamento di ciascuno Stato aderente alla convenzione;
ii) il riconoscimento, con detta pronuncia, di un risarcimento del tutto slegato dall'effettiva prova (e finanche allegazione) di un qualche concreto pregiudizio subito dalla passeggera in conseguenza del ritardato arrivo a destinazione.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società
[...]
in relazione alle domande tutte formulate in giudizio in nome e per CP_1
conto della Sig.ra e, per l'effetto, riformare integralmente la CP_2
sentenza n. 6267/2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma (cfr. doc. n. 24),
Dott.ssa Anna Condò, in data 2 marzo 2021, pubblicata in data 16 marzo 2021, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 43285/2020;
NEL MERITO:
- riformare integralmente la sentenza n. 6267/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Roma (cfr. doc. n. 24), Dott.ssa Anna Condò, in data 2 marzo 2021, pubblicata in data 16 marzo 2021, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n.
43285/2020, in quanto erronea e ingiusta per i motivi indicati nel presente atto di appello e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in atti, nonché sfornita di prova;
IN OGNI CASO:
- condannare la società l pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari dei due gradi del presente giudizio;
- condannare la società alla restituzione degli importi Controparte_1
già refusi a titolo di quantum (cfr. doc. n. 45) con la sentenza n. 6267/2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma (cfr. doc. n. 24), Dott.ssa Anna Condò, in data 2 marzo
2021, pubblicata in data 16 marzo 2021, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 43285/2020”.
3 Si costituiva in nome e per conto di Controparte_1 CP_2
eccependo, in via preliminare: i) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.; ii) la propria carenza di legittimazione passiva nel grado di appello per aver ricevuto dalla passeggera un mandato di rappresentanza esclusivamente processuale, valido solo nel procedimento davanti al Giudice di pace ex art. 317 c.p.c.
(lex specialis), non anche in grado di appello, in ragione della previsione di cui all'art. 77 c.p.c., secondo cui la rappresentanza processuale non può essere scissa dalla rappresentanza sostanziale. Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto del gravame, deducendo che: a) la Convenzione di Montreal non prevede specifiche regole in tema di riparto dell'onere probatorio dell'inadempimento e che, quindi, trattandosi di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inesatto adempimento della controparte, su cui invece grava la prova dell'esatto adempimento o il ricorrere di un eventuale diverso fatto estintivo dell'altrui pretesa;
b) la risarcibilità dei disagi sofferti dal passeggero, indipendentemente dalla prova dell'esistenza di violazioni di diritti costituzionalmente inviolabili e che il nesso eziologico tra ritardo e danno deve ritenersi presunto dalla legge;
c) la mancata prova da parte di dell'eccezionalità delle condizioni metereologiche e, Parte_1
comunque, di aver adottato tutte le possibili misure per limitare il danno patito dai viaggiatori.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare, rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello avversario siccome proposto avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c.;
- in via parimenti preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto, rigettare l'appello; Controparte_1
- nel merito, rigettare l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
4 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.05.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data
08.09.2025.
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Eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c.
Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile l'odierno appello, proposto avverso la sentenza del Giudice di pace pronunciata, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria e come tale appellabile esclusivamente per i motivi indicati al 3° comma dell'art. 339 c.p.c., alla luce del principio espresso dalla Cassazione con sentenza n. 27384 del 19.09.2022, secondo cui per “norme sul procedimento” devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio. La Cassazione, inoltre, già con sentenza a sez. unite n. 27339 del 18.11.08
(seguite da molteplici pronunce conformi quali: n. 6410/2013; 27356/2017;
34524/2021; 24898/2023) ha evidenziato come, nella formula generale di violazione delle norme sul procedimento, vadano ricompresi anche i motivi attinenti al difetto di motivazione qui eccepito. ha infatti lamentato, tra l'altro, l'omesso esame dell'eccezione di carenza Parte_1
di legittimazione attiva in capo alla società appellata, attinente quindi alle norme sul procedimento, così da risultare l'appello ammissibile in base all'ultimo comma dell'art. 339 c.p.c.
Eccezione di difetto di legittimazione di Controparte_1
La Suprema Corte ha statuito che il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra) presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale (art. 75 c.p.c.), un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con
5 riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio. Il principio di cui all'art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto (Cassazione civile sez. I, 24/05/2004, n.9893).
L'appellata ha prodotto, nel giudizio di primo grado, l'atto denominato “mandato passeggeri maggiorenni” (fascicolo cartaceo di primo grado di Rimborso al Volo), sottoscritto da da cui emerge chiaramente come quest'ultima abbia CP_2
inteso conferire alla al in relazione al volo CA949, mandato CP_1 CP_1
scritto per procedere – in nome e per conto della passeggera – “alla presentazione del reclamo diretto ad ottenere dalla Compagnia aerea la "compensazione pecuniaria" prevista dal regolamento UE n. 261/04 e/o di ogni altra diversa somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale ed internazionale applicabile” (art. 2) e a svolgere “ogni ulteriore attività collegata e conseguente, ivi compresa l'eventuale proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del vettore tenuto al pagamento delle predette somme” (art. 2).
In forza del mandato rappresentativo ricevuto ai sensi dell'art. 1387 c.c., deve quindi ritenersi sussistere la legittimazione di a stare in giudizio in nome e Controparte_1
per conto di così risultando infondata l'eccezione di carenza di CP_2
legittimazione sollevata sin dal primo grado dalla odierna appellante.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva di nel Controparte_1
presente grado di appello.
L'eccezione, sollevata dall'appellata, si fonda sull'assunto secondo cui, avendo ricevuto dalla parte sostanziale un mandato per la rappresentanza esclusivamente processuale, la propria legittimazione sussisteva esclusivamente con riguardo al procedimento davanti al Giudice di Pace ex art. 317 c.p.c. (norma di carattere
6 eccezionale, non applicabile analogicamente), non anche in grado di appello, dove trova applicazione l'art. 77 c.p.c., secondo cui il potere rappresentativo processuale può essere conferito soltanto a soggetti muniti anche della rappresentanza sostanziale.
L'eccezione trova tuttavia smentita nel testo del mandato ricevuto dalla passeggera, avente ad oggetto non solo la proposizione della domanda giudiziale (prevista soltanto in via eventuale) bensì anche la richiesta in via stragiudiziale dell'indennizzo per la cancellazione del volo alla compagnia aerea e lo svolgimento di tutte le pratiche relative a tale richiesta di rimborso, tale quindi da integrare un vero e proprio mandato con rappresentanza avente ad oggetto la gestione del diritto sostanziale al risarcimento danni e al rimborso spese scaturente dal contratto di trasporto aereo.
Deve quindi ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 77 c.p.c. e l'eccezione infondata.
Merito della controversia e normativa applicabile.
Il giudice di pace ha accolto la domanda ritenendo applicabile il Regolamento CE
261/2004.
Il detto Regolamento europeo costituisce, tuttavia, una disciplina speciale che trova applicazione nei soli casi espressamente previsti dall'art. 3, paragrafo 1, così individuati: “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”.
Il viaggio aereo per cui è causa, operato da un vettore aereo extracomunitario e con partenza da un aeroporto fuori dal territorio dell'UE, deve invece considerarsi volo extraUE, con conseguente inapplicabilità del Regolamento CE 261/2004, trovando invece applicazione la Convenzione di Montreal del 28.05.1999 (ratificata in Italia, con Legge 10.01.2004, n. 12).
7 L'art. 1 della predetta Convenzione, prevede infatti, "1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti
o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato".
Le discipline previste dalla Convenzione internazionale e del Regolamento europeo, benché non confliggenti, sono tuttavia del tutto autonome, l'una speciale rispetto all'altra, senza possibilità di integrazione reciproca (Cassazione civile sez. III -
26/07/2024, n. 20941).
La tutela dei passeggeri di voli aerei delineata dal Regolamento CE n. 261 del 2004 si fonda su un sistema di indennizzi forfettari automatici in caso di cancellazione di voli
(e, in base alla giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore) secondo importi predeterminati, in base alla distanza coperta dal volo cancellato o ritardato (cfr. Cass. sez. 3, n. 4427 del 20.02.2024); si tratta, come è evidente, di una tutela rafforzata, dal momento che esonera totalmente il passeggero dall'onere di dimostrare un effettivo pregiudizio.
Al contrario, la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, disponendo all'art. 19 che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”, non prevede indennizzi forfettari, ma la mera possibilità di un risarcimento del danno, con indicazione di un importo massimo.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai assolutamente consolidato, ha chiarito che il Regolamento eurounitario, in quanto norma speciale e di carattere
8 eccezionale, non può trovare applicazione, nemmeno analogica, al di fuori del suo ambito applicativo, come delineato dall'art. 3.
La Cassazione ha, infatti, statuito che “da un lato la disciplina del Regolamento non è analogicamente estensibile alla fattispecie in esame. Dall'altro, la disciplina della
Convenzione non costituisce il fondamento normativo diretto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardo, se ritardo si è verificato, a prescindere dalla prova del danno stesso” (Cass. sez. 3, n. 20941 del 26/07/2024).
Non può quindi ritenersi che la Convezione riconosca il diritto del viaggiatore ad un risarcimento automatico, per il solo fatto che vi sia stato un ritardo o una cancellazione del volo imputabile al vettore.
L'art. 22 della Convenzione fissa, infatti, il limite della responsabilità risarcitoria senza indicare gli elementi della relativa fattispecie, con conseguente rinvio, per la identificazione delle condizioni di risarcibilità, agli ordinamenti interni degli Stati membri.
Devono, quindi, trovare applicazione i principi generali del nostro ordinamento in materia di onere probatorio del danno nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui, esclusa l'esistenza della categoria del danno in re ipsa (giurisprudenza assolutamente granitica in tema di danno da ritardo aereo, v. Cass. sez. 3, n. 15352 del 31/05/2024), grava su chi agisce per il risarcimento del danno dimostrare, oltre alla fonte del proprio diritto, l'esistenza del danno ed il suo ammontare, oltre che il nesso causale tra danno e condotta inadempiente dell'altro contraente ex art. 1223 c.c. Grava, invece, sulla controparte la prova dell'esatto adempimento o il ricorrere di un eventuale diverso fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Responsabilità e danno nell'odierna fattispecie
Nel caso odierno, è incontestato sia il rapporto contrattuale in essere tra le parti, sia il ritardo di oltre 6 ore nell'arrivo del volo per la tratta Pechino - Milano Malpensa. ha dedotto la non imputabilità del ritardo (che assume dovuto a condizioni Parte_1
meteorologiche avverse, tali da impedire l'atterraggio in sicurezza) e, comunque la
9 mancata allegazione e prova di eventuali danni subiti dall'appellata in conseguenza del ritardo.
In merito alle cause del ritardo, l'appellante si è limitata a produrre i report dell CP_3
sulle condizioni meteo, senza tuttavia provato, come era suo onere, che le dette condizioni meteo abbiano di fatto impedimento l'atterraggio e l'arrivo in orario, né, comunque, che il ritardo di oltre sei ore (che non è contestato sia seguito ad una partenza ritardata dalle h 2,00 alle h 8,56), sia dipeso esclusivamente dalle dette condizioni meteo, tali da integrare una situazione di eccezionalità che abbia ostacolato il regolare traffico aereo.
Ciò nonostante, la domanda risarcitoria risulta infondata laddove la prova del ritardo ed anche eventualmente la sua imputabilità non sono sufficiente a dimostrare anche l'effettiva esistenza di un conseguente danno risarcibile, in difetto dell'ulteriore prova cui è tenuto l'eventuale danneggiato e, ancora prima, di specifica allegazione dei danni patiti in conseguenza del detto ritardo.
Con la già citata sentenza n. 20941 del 26.07.2024, la Cassazione afferma che:
“L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ossia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto
a fare. Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente)”.
Nel caso odierno, l'appellata non ha provato, né, ancor prima, Controparte_1
allegato, alcun elemento specifico e concreto, utile a fornire la prova, anche solo
10 presuntiva, di un effettivo pregiudizio, patrimoniale e non, subito dalla passeggera, svolgendo deduzioni assolutamente generiche sui disagi sopportati.
Difetta quindi del tutto la prova ed anche la deduzione di possibili danni, patrimoniale e/o non patrimoniale eventualmente subito dall'appellata in conseguenza del ritardo.
Peraltro, per giurisprudenza consolidata, sono esclusi dall'ambito della risarcibilità i meri fastidi o disagi, o tutte quelle situazioni, pur sgradevoli o stressanti, che però non incidono su diritti fondamentali, né superano una certa soglia di rilevanza (ex multis, Cass., Sez. Un. n. 26972 dell'11/11/2008; Cass. civ, sez. III, n. 14667 del
14/07/2015; Cass. civ., sez. III, n. 15352 del 31/05/2024).
Difettando la prova dell'esistenza di un danno, neppure c'è spazio per una eventuale liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non avendo assolto Controparte_1
all'onere, su di lei gravante, di provare e - ancor prima - di indicare con precisione e specificità i fatti costitutivi della domanda formulata, e, in particolare, i danni concretamente subiti in conseguenza del pacifico ritardo di circa sei ore del volo, non può ritenersi sussistente alcuna lesione, patrimoniale e non patrimoniale, meritevole di ristoro.
L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma integrale della sentenza gravata, respinta la domanda risarcitoria formulata in primo grado da Controparte_1
in nome e per conto di CP_2
Deve altresì essere accolta la domanda, formulata da con l'atto di Parte_1
appello, di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, qui integralmente riformata.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
11 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Accoglie l'appello proposto da e, in integrale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6267/2021, resa nel procedimento
R.G. n. 43285/2020 e depositata in data 16.03.2021, respinge la domanda risarcitoria proposta da in nome e per conto di Controparte_1 [...]
; CP_2
• Condanna quale mandataria di alla CP_1 CP_1 CP_2
restituzione in favore di di quanto ricevuto dall'appellante in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oggetto dell'odierna integrale riforma;
• Condanna al in nome e per conto di al CP_1 CP_1 CP_2
pagamento in favore di delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, che liquida: quanto al primo grado in € 250,00 per compensi, quanto al secondo grado, in € 91,50 per spese e € 450,00 per compensi, con maggiorazione dei compensi del 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente Provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Federica Fralleoni.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 62887 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 19.05.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI PEIO FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, per procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
E
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, in nome e per conto di CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO LONGO BIFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Conca d'Oro n. 289, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6267/2021, depositata dal Giudice di pace di
Roma in data 16.03.2021.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in nome e per Controparte_1
conto di conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di CP_2 Parte_1
pace di Roma, esponendo che la rappresentata AC aveva acquistato un biglietto aereo per il volo CA949 dell'8 gennaio 2020, avente tratta Pechino-Milano Malpensa, giunto a destinazione con un ritardo di 6 ore e 48 minuti.
Chiedeva, quindi, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di la condanna di quest'ultima al pagamento della Parte_1
somma di € 600,00, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 19 della
Convenzione di Montreal del 1999, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Si costituiva in giudizio deducendo: in via pregiudiziale, il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di risultando il solo passeggero Controparte_1
legittimato a richiedere la compensazione pecuniaria;
nel merito l'infondatezza della domanda in quanto il ritardo lamentato era dipeso dalle avverse condizioni atmosferiche presso l'aeroporto di destinazione e la conseguente ridotta visibilità della pista, al di sotto dei minimi consenti dal Regolamento di volo dell'Aviazione
Civile Cinese, che non avrebbe consentito l'atterraggio in sicurezza.
Con sentenza n. 6267/2021 il Giudice di pace di Roma accoglieva la domanda, condannando al pagamento dell'importo di € 600,00 in favore della Parte_1
società attrice, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE.
261/2004.
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo: in via preliminare, Parte_1
l'omesso esame dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della al nel merito, l'erroneità della sentenza di primo grado poiché: CP_1 CP_1
i) il Giudice di pace aveva applicato alla controversia la disciplina prevista dal
Regolamento CE 261/2004, anziché la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 che, al contrario della prima, non prevede alcun meccanismo indennitario automatico in caso di cancellazioni o ritardi, stabilendo solo un limite massimo all'obbligazione risarcitoria, regolata tuttavia, quanto a contenuto e modalità di prova,
2 dall'ordinamento di ciascuno Stato aderente alla convenzione;
ii) il riconoscimento, con detta pronuncia, di un risarcimento del tutto slegato dall'effettiva prova (e finanche allegazione) di un qualche concreto pregiudizio subito dalla passeggera in conseguenza del ritardato arrivo a destinazione.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società
[...]
in relazione alle domande tutte formulate in giudizio in nome e per CP_1
conto della Sig.ra e, per l'effetto, riformare integralmente la CP_2
sentenza n. 6267/2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma (cfr. doc. n. 24),
Dott.ssa Anna Condò, in data 2 marzo 2021, pubblicata in data 16 marzo 2021, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 43285/2020;
NEL MERITO:
- riformare integralmente la sentenza n. 6267/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Roma (cfr. doc. n. 24), Dott.ssa Anna Condò, in data 2 marzo 2021, pubblicata in data 16 marzo 2021, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n.
43285/2020, in quanto erronea e ingiusta per i motivi indicati nel presente atto di appello e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in atti, nonché sfornita di prova;
IN OGNI CASO:
- condannare la società l pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari dei due gradi del presente giudizio;
- condannare la società alla restituzione degli importi Controparte_1
già refusi a titolo di quantum (cfr. doc. n. 45) con la sentenza n. 6267/2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma (cfr. doc. n. 24), Dott.ssa Anna Condò, in data 2 marzo
2021, pubblicata in data 16 marzo 2021, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 43285/2020”.
3 Si costituiva in nome e per conto di Controparte_1 CP_2
eccependo, in via preliminare: i) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.; ii) la propria carenza di legittimazione passiva nel grado di appello per aver ricevuto dalla passeggera un mandato di rappresentanza esclusivamente processuale, valido solo nel procedimento davanti al Giudice di pace ex art. 317 c.p.c.
(lex specialis), non anche in grado di appello, in ragione della previsione di cui all'art. 77 c.p.c., secondo cui la rappresentanza processuale non può essere scissa dalla rappresentanza sostanziale. Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto del gravame, deducendo che: a) la Convenzione di Montreal non prevede specifiche regole in tema di riparto dell'onere probatorio dell'inadempimento e che, quindi, trattandosi di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inesatto adempimento della controparte, su cui invece grava la prova dell'esatto adempimento o il ricorrere di un eventuale diverso fatto estintivo dell'altrui pretesa;
b) la risarcibilità dei disagi sofferti dal passeggero, indipendentemente dalla prova dell'esistenza di violazioni di diritti costituzionalmente inviolabili e che il nesso eziologico tra ritardo e danno deve ritenersi presunto dalla legge;
c) la mancata prova da parte di dell'eccezionalità delle condizioni metereologiche e, Parte_1
comunque, di aver adottato tutte le possibili misure per limitare il danno patito dai viaggiatori.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare, rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello avversario siccome proposto avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c.;
- in via parimenti preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto, rigettare l'appello; Controparte_1
- nel merito, rigettare l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
4 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.05.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data
08.09.2025.
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Eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c.
Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile l'odierno appello, proposto avverso la sentenza del Giudice di pace pronunciata, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria e come tale appellabile esclusivamente per i motivi indicati al 3° comma dell'art. 339 c.p.c., alla luce del principio espresso dalla Cassazione con sentenza n. 27384 del 19.09.2022, secondo cui per “norme sul procedimento” devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio. La Cassazione, inoltre, già con sentenza a sez. unite n. 27339 del 18.11.08
(seguite da molteplici pronunce conformi quali: n. 6410/2013; 27356/2017;
34524/2021; 24898/2023) ha evidenziato come, nella formula generale di violazione delle norme sul procedimento, vadano ricompresi anche i motivi attinenti al difetto di motivazione qui eccepito. ha infatti lamentato, tra l'altro, l'omesso esame dell'eccezione di carenza Parte_1
di legittimazione attiva in capo alla società appellata, attinente quindi alle norme sul procedimento, così da risultare l'appello ammissibile in base all'ultimo comma dell'art. 339 c.p.c.
Eccezione di difetto di legittimazione di Controparte_1
La Suprema Corte ha statuito che il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra) presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale (art. 75 c.p.c.), un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con
5 riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio. Il principio di cui all'art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto (Cassazione civile sez. I, 24/05/2004, n.9893).
L'appellata ha prodotto, nel giudizio di primo grado, l'atto denominato “mandato passeggeri maggiorenni” (fascicolo cartaceo di primo grado di Rimborso al Volo), sottoscritto da da cui emerge chiaramente come quest'ultima abbia CP_2
inteso conferire alla al in relazione al volo CA949, mandato CP_1 CP_1
scritto per procedere – in nome e per conto della passeggera – “alla presentazione del reclamo diretto ad ottenere dalla Compagnia aerea la "compensazione pecuniaria" prevista dal regolamento UE n. 261/04 e/o di ogni altra diversa somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale ed internazionale applicabile” (art. 2) e a svolgere “ogni ulteriore attività collegata e conseguente, ivi compresa l'eventuale proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del vettore tenuto al pagamento delle predette somme” (art. 2).
In forza del mandato rappresentativo ricevuto ai sensi dell'art. 1387 c.c., deve quindi ritenersi sussistere la legittimazione di a stare in giudizio in nome e Controparte_1
per conto di così risultando infondata l'eccezione di carenza di CP_2
legittimazione sollevata sin dal primo grado dalla odierna appellante.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva di nel Controparte_1
presente grado di appello.
L'eccezione, sollevata dall'appellata, si fonda sull'assunto secondo cui, avendo ricevuto dalla parte sostanziale un mandato per la rappresentanza esclusivamente processuale, la propria legittimazione sussisteva esclusivamente con riguardo al procedimento davanti al Giudice di Pace ex art. 317 c.p.c. (norma di carattere
6 eccezionale, non applicabile analogicamente), non anche in grado di appello, dove trova applicazione l'art. 77 c.p.c., secondo cui il potere rappresentativo processuale può essere conferito soltanto a soggetti muniti anche della rappresentanza sostanziale.
L'eccezione trova tuttavia smentita nel testo del mandato ricevuto dalla passeggera, avente ad oggetto non solo la proposizione della domanda giudiziale (prevista soltanto in via eventuale) bensì anche la richiesta in via stragiudiziale dell'indennizzo per la cancellazione del volo alla compagnia aerea e lo svolgimento di tutte le pratiche relative a tale richiesta di rimborso, tale quindi da integrare un vero e proprio mandato con rappresentanza avente ad oggetto la gestione del diritto sostanziale al risarcimento danni e al rimborso spese scaturente dal contratto di trasporto aereo.
Deve quindi ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 77 c.p.c. e l'eccezione infondata.
Merito della controversia e normativa applicabile.
Il giudice di pace ha accolto la domanda ritenendo applicabile il Regolamento CE
261/2004.
Il detto Regolamento europeo costituisce, tuttavia, una disciplina speciale che trova applicazione nei soli casi espressamente previsti dall'art. 3, paragrafo 1, così individuati: “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”.
Il viaggio aereo per cui è causa, operato da un vettore aereo extracomunitario e con partenza da un aeroporto fuori dal territorio dell'UE, deve invece considerarsi volo extraUE, con conseguente inapplicabilità del Regolamento CE 261/2004, trovando invece applicazione la Convenzione di Montreal del 28.05.1999 (ratificata in Italia, con Legge 10.01.2004, n. 12).
7 L'art. 1 della predetta Convenzione, prevede infatti, "1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti
o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato".
Le discipline previste dalla Convenzione internazionale e del Regolamento europeo, benché non confliggenti, sono tuttavia del tutto autonome, l'una speciale rispetto all'altra, senza possibilità di integrazione reciproca (Cassazione civile sez. III -
26/07/2024, n. 20941).
La tutela dei passeggeri di voli aerei delineata dal Regolamento CE n. 261 del 2004 si fonda su un sistema di indennizzi forfettari automatici in caso di cancellazione di voli
(e, in base alla giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore) secondo importi predeterminati, in base alla distanza coperta dal volo cancellato o ritardato (cfr. Cass. sez. 3, n. 4427 del 20.02.2024); si tratta, come è evidente, di una tutela rafforzata, dal momento che esonera totalmente il passeggero dall'onere di dimostrare un effettivo pregiudizio.
Al contrario, la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, disponendo all'art. 19 che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”, non prevede indennizzi forfettari, ma la mera possibilità di un risarcimento del danno, con indicazione di un importo massimo.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai assolutamente consolidato, ha chiarito che il Regolamento eurounitario, in quanto norma speciale e di carattere
8 eccezionale, non può trovare applicazione, nemmeno analogica, al di fuori del suo ambito applicativo, come delineato dall'art. 3.
La Cassazione ha, infatti, statuito che “da un lato la disciplina del Regolamento non è analogicamente estensibile alla fattispecie in esame. Dall'altro, la disciplina della
Convenzione non costituisce il fondamento normativo diretto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardo, se ritardo si è verificato, a prescindere dalla prova del danno stesso” (Cass. sez. 3, n. 20941 del 26/07/2024).
Non può quindi ritenersi che la Convezione riconosca il diritto del viaggiatore ad un risarcimento automatico, per il solo fatto che vi sia stato un ritardo o una cancellazione del volo imputabile al vettore.
L'art. 22 della Convenzione fissa, infatti, il limite della responsabilità risarcitoria senza indicare gli elementi della relativa fattispecie, con conseguente rinvio, per la identificazione delle condizioni di risarcibilità, agli ordinamenti interni degli Stati membri.
Devono, quindi, trovare applicazione i principi generali del nostro ordinamento in materia di onere probatorio del danno nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui, esclusa l'esistenza della categoria del danno in re ipsa (giurisprudenza assolutamente granitica in tema di danno da ritardo aereo, v. Cass. sez. 3, n. 15352 del 31/05/2024), grava su chi agisce per il risarcimento del danno dimostrare, oltre alla fonte del proprio diritto, l'esistenza del danno ed il suo ammontare, oltre che il nesso causale tra danno e condotta inadempiente dell'altro contraente ex art. 1223 c.c. Grava, invece, sulla controparte la prova dell'esatto adempimento o il ricorrere di un eventuale diverso fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Responsabilità e danno nell'odierna fattispecie
Nel caso odierno, è incontestato sia il rapporto contrattuale in essere tra le parti, sia il ritardo di oltre 6 ore nell'arrivo del volo per la tratta Pechino - Milano Malpensa. ha dedotto la non imputabilità del ritardo (che assume dovuto a condizioni Parte_1
meteorologiche avverse, tali da impedire l'atterraggio in sicurezza) e, comunque la
9 mancata allegazione e prova di eventuali danni subiti dall'appellata in conseguenza del ritardo.
In merito alle cause del ritardo, l'appellante si è limitata a produrre i report dell CP_3
sulle condizioni meteo, senza tuttavia provato, come era suo onere, che le dette condizioni meteo abbiano di fatto impedimento l'atterraggio e l'arrivo in orario, né, comunque, che il ritardo di oltre sei ore (che non è contestato sia seguito ad una partenza ritardata dalle h 2,00 alle h 8,56), sia dipeso esclusivamente dalle dette condizioni meteo, tali da integrare una situazione di eccezionalità che abbia ostacolato il regolare traffico aereo.
Ciò nonostante, la domanda risarcitoria risulta infondata laddove la prova del ritardo ed anche eventualmente la sua imputabilità non sono sufficiente a dimostrare anche l'effettiva esistenza di un conseguente danno risarcibile, in difetto dell'ulteriore prova cui è tenuto l'eventuale danneggiato e, ancora prima, di specifica allegazione dei danni patiti in conseguenza del detto ritardo.
Con la già citata sentenza n. 20941 del 26.07.2024, la Cassazione afferma che:
“L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ossia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto
a fare. Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente)”.
Nel caso odierno, l'appellata non ha provato, né, ancor prima, Controparte_1
allegato, alcun elemento specifico e concreto, utile a fornire la prova, anche solo
10 presuntiva, di un effettivo pregiudizio, patrimoniale e non, subito dalla passeggera, svolgendo deduzioni assolutamente generiche sui disagi sopportati.
Difetta quindi del tutto la prova ed anche la deduzione di possibili danni, patrimoniale e/o non patrimoniale eventualmente subito dall'appellata in conseguenza del ritardo.
Peraltro, per giurisprudenza consolidata, sono esclusi dall'ambito della risarcibilità i meri fastidi o disagi, o tutte quelle situazioni, pur sgradevoli o stressanti, che però non incidono su diritti fondamentali, né superano una certa soglia di rilevanza (ex multis, Cass., Sez. Un. n. 26972 dell'11/11/2008; Cass. civ, sez. III, n. 14667 del
14/07/2015; Cass. civ., sez. III, n. 15352 del 31/05/2024).
Difettando la prova dell'esistenza di un danno, neppure c'è spazio per una eventuale liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non avendo assolto Controparte_1
all'onere, su di lei gravante, di provare e - ancor prima - di indicare con precisione e specificità i fatti costitutivi della domanda formulata, e, in particolare, i danni concretamente subiti in conseguenza del pacifico ritardo di circa sei ore del volo, non può ritenersi sussistente alcuna lesione, patrimoniale e non patrimoniale, meritevole di ristoro.
L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma integrale della sentenza gravata, respinta la domanda risarcitoria formulata in primo grado da Controparte_1
in nome e per conto di CP_2
Deve altresì essere accolta la domanda, formulata da con l'atto di Parte_1
appello, di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, qui integralmente riformata.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
11 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Accoglie l'appello proposto da e, in integrale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6267/2021, resa nel procedimento
R.G. n. 43285/2020 e depositata in data 16.03.2021, respinge la domanda risarcitoria proposta da in nome e per conto di Controparte_1 [...]
; CP_2
• Condanna quale mandataria di alla CP_1 CP_1 CP_2
restituzione in favore di di quanto ricevuto dall'appellante in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oggetto dell'odierna integrale riforma;
• Condanna al in nome e per conto di al CP_1 CP_1 CP_2
pagamento in favore di delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, che liquida: quanto al primo grado in € 250,00 per compensi, quanto al secondo grado, in € 91,50 per spese e € 450,00 per compensi, con maggiorazione dei compensi del 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente Provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Federica Fralleoni.
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