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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa civile iscritta al n. 588/2024 di Ruolo Generale il vertente t r a
- rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO CARLOTTA Parte_1
- parte appellante - e
- rappresentata e difesa dall'avv. FUSCO FRANCESCO e Controparte_1 dall'avv. FRIGNANI FEDERICO ALESSANDRO
- parte appellata -
-rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO Controparte_2
CARLOTTA
- parte appellata -
- Oggetto:Altri istituti e leggi speciali Causa rimessa in decisione all'udienza del 25.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 434/2023 pronunciata in data 11.07.2023, depositata il 24.07.2023 dal Giudice di Pace di in persona della dott.ssa AN MI e, CP_2 per l'effetto, dichiarare valido ed efficacie l'avviso di accertamento esecutivo n. 2210080700386537 emesso dalla Parte_1
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
Per parte appellata Controparte_1
Richiamate le seguenti sentenze di appello:
Tribunale di Bologna, sentenza n. 2853 del 29.10.2024; Tribunale di Padova sentenza n. 2074/2023 del 25.10.2023;Tribunale di Udine, sentenza n. 664 del 11-6- 2024; Tribunale di Ivrea sentenza n. 617 del 17.05.2024; Tribunale di Vercelli sentenza n. 1055 del 17.5.2024; Tribunale di Pavia, sentenza n. 921 del 30.5.2024; Tribunale di Lodi, sentenza n. 456 del 4.6.2024; Tribunale di Genova,sentenza n. 2108 del 16.7.2024; Tribunale di Urbino, sentenza n. 37 del 1.3.2024; Tribunale di Ancona, sentenza n. 601 del 20.4.2024; Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 103 del 7.2.2024; Tribunale di Modena, sentenza n. 369 del 2.3.2023; Tribunale di Fermo, sentenza n. 598 del 10.9.2024.
La hiede accogliersi le seguenti Controparte_1
CONCLUSIONI
In via preliminare
- Dichiarare l'appello avversario inammissibile;
In via principale
- respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
Nel merito
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impiantide quibus al Canone Unico sia da parte del sia da parte della rimettersi alla Corte CP_2 Parte_2
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
2 Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Per parte appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectii in via principale
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 434/2023 pronunciata in data 11.07.2023, depositata il
24.07.2023 dal Giudice di Pace di in persona della dott.ssa AN MI e, CP_2 per l'effetto, dichiarare valido ed efficacie l'avviso di accertamento esecutivo n. 2210080700386537 emesso dalla Parte_1
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Il ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e Controparte_2 delle entrate patrimoniali alla società Concessionaria della Riscossione Parte_1 iscritta al n. 139 dell'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 (docc.
1 -2 fascicolo I grado);
a seguito di tale affidamento, la ha posto in essere attività di accertamento Parte_1 relativamente alla riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dall'art. 1 commi 816-847 della L. 160/2019 (c.d. canone unico). In ragione di tale attività in data 25.07.2022 la notificava alla Parte_1 Controparte_1 avviso di accertamento per il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale riferito all'anno 2022, per l'installazione di impianti pubblicitari ubicati su strada di proprietà della nel territorio del Comune di di Parte_2 CP_2
3 (doc. 3 fascicolo I grado). CP_2
- Tale avviso trae origine dalla presenza di tali impianti nel Comune i quali, secondo la vigente disciplina, sono soggetti al pagamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria verso il medesimo Comune.
Con atto di citazione notificato il 20.10.2022 (doc. 4 fascicoo I grado) la difesa di CP_1 contestava l'avviso di accertamento chiedendo al Giudice di Pace adito la disapplicazione del provvedimento amministrativo rilevando: la carenza di legittimazione attiva (titolarità) del rispetto al “canone CP_2 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” in oggetto per essere l'area di competenza della l'illegittimità Parte_2 dell'atto impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione, tutelato dall'art. 53 Costituzione;
l'incostituzionalità dell'articolo 1, commi 816, 817, 818, 819, 820, 821,
822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per violazione dell'articolo 53 Costituzione e precisamente del divieto di doppia imposizione.
Il si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta del 21.02.2023 nella quale contestava interamente le avverse pretese instando per il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto. Alla prima Udienza il Giudice rilevava la costituzione della e del Parte_1 [...]
Le parti si richiamavano alle difese e alle conclusioni riportate nei CP_2 rispettivi atti. Il Giudice rinviava all'udienza del 13.04.2023 per la precisazione delle conclusioni, concedendo termine alle parti sino all'udienza per il deposito di note autorizzate.
Le parti depositavano note conclusive in udienza e il Giudice tratteneva la causa in decisione. In data 11.07.2023 veniva pronunziata la sentenza n. 434/2023 che accoglieva la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite. La sentenza veniva pubblicata il 24.07.2023. In data 26.02.2024 la notificava all'esponente atto di citazione in appello Parte_1 avverso tale pronunzia.
L'odierna esponente ritiene di condividere la tesi della poiché Parte_3 la sentenza appellata ha erroneamente interpretato la normativa in materia di canone
4 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con conseguente errato accoglimento delle avversarie contestazioni.
II)Pur consapevoli della diversità di opinioni offerte dalla giurisprudenza di merito
(specie onoraria), occorre tenere fermi i principi esposti dai precedenti più persuasivi emersi in secondo grado, secondo cui, in caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il CUP è dovuto soltanto all'ente proprietario della strada (dunque di esso gestore e manutentore), prescindendo dal fatto che la mera attività amministrativa dell'autorizzazione all'esposizione del messaggio pubblicitario spetti all'ente comunale ai sensi degli artt. 23/IV comma e 26/III comma del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992).
Così ad es. Trib. Ivrea n° 617/24, Trib. VC n° 1055/24, Trib. PV n° 921/24, Trib. LO n°
456/24, Trib. MO n° 876/24, Trib. PD n° 2074/23; precedenti tutti liberamente consultabili nella Banca Dati di Merito Pubblica e che si richiamano a motivazione, ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., per la loro completezza e per la totale condivisione del percorso argomentativo da parte di chi scrive.
Le spese possono essere compensate anche per questo grado, vista la portata nazionale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 588/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigettal'appello proposto avverso la sentenza n° 434/23 emessa dal giudice di pace di
CP_2
b)compensa per intero le spese anche di questo grado della lite;
c) dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, come modificato dalla L. n. 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Udine, il 07/04/2025.
Il Giudice (dr.ssa Francesca Clocchiatti)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa civile iscritta al n. 588/2024 di Ruolo Generale il vertente t r a
- rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO CARLOTTA Parte_1
- parte appellante - e
- rappresentata e difesa dall'avv. FUSCO FRANCESCO e Controparte_1 dall'avv. FRIGNANI FEDERICO ALESSANDRO
- parte appellata -
-rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO Controparte_2
CARLOTTA
- parte appellata -
- Oggetto:Altri istituti e leggi speciali Causa rimessa in decisione all'udienza del 25.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 434/2023 pronunciata in data 11.07.2023, depositata il 24.07.2023 dal Giudice di Pace di in persona della dott.ssa AN MI e, CP_2 per l'effetto, dichiarare valido ed efficacie l'avviso di accertamento esecutivo n. 2210080700386537 emesso dalla Parte_1
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
Per parte appellata Controparte_1
Richiamate le seguenti sentenze di appello:
Tribunale di Bologna, sentenza n. 2853 del 29.10.2024; Tribunale di Padova sentenza n. 2074/2023 del 25.10.2023;Tribunale di Udine, sentenza n. 664 del 11-6- 2024; Tribunale di Ivrea sentenza n. 617 del 17.05.2024; Tribunale di Vercelli sentenza n. 1055 del 17.5.2024; Tribunale di Pavia, sentenza n. 921 del 30.5.2024; Tribunale di Lodi, sentenza n. 456 del 4.6.2024; Tribunale di Genova,sentenza n. 2108 del 16.7.2024; Tribunale di Urbino, sentenza n. 37 del 1.3.2024; Tribunale di Ancona, sentenza n. 601 del 20.4.2024; Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 103 del 7.2.2024; Tribunale di Modena, sentenza n. 369 del 2.3.2023; Tribunale di Fermo, sentenza n. 598 del 10.9.2024.
La hiede accogliersi le seguenti Controparte_1
CONCLUSIONI
In via preliminare
- Dichiarare l'appello avversario inammissibile;
In via principale
- respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
Nel merito
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impiantide quibus al Canone Unico sia da parte del sia da parte della rimettersi alla Corte CP_2 Parte_2
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
2 Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Per parte appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectii in via principale
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 434/2023 pronunciata in data 11.07.2023, depositata il
24.07.2023 dal Giudice di Pace di in persona della dott.ssa AN MI e, CP_2 per l'effetto, dichiarare valido ed efficacie l'avviso di accertamento esecutivo n. 2210080700386537 emesso dalla Parte_1
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Il ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e Controparte_2 delle entrate patrimoniali alla società Concessionaria della Riscossione Parte_1 iscritta al n. 139 dell'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 (docc.
1 -2 fascicolo I grado);
a seguito di tale affidamento, la ha posto in essere attività di accertamento Parte_1 relativamente alla riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dall'art. 1 commi 816-847 della L. 160/2019 (c.d. canone unico). In ragione di tale attività in data 25.07.2022 la notificava alla Parte_1 Controparte_1 avviso di accertamento per il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale riferito all'anno 2022, per l'installazione di impianti pubblicitari ubicati su strada di proprietà della nel territorio del Comune di di Parte_2 CP_2
3 (doc. 3 fascicolo I grado). CP_2
- Tale avviso trae origine dalla presenza di tali impianti nel Comune i quali, secondo la vigente disciplina, sono soggetti al pagamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria verso il medesimo Comune.
Con atto di citazione notificato il 20.10.2022 (doc. 4 fascicoo I grado) la difesa di CP_1 contestava l'avviso di accertamento chiedendo al Giudice di Pace adito la disapplicazione del provvedimento amministrativo rilevando: la carenza di legittimazione attiva (titolarità) del rispetto al “canone CP_2 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” in oggetto per essere l'area di competenza della l'illegittimità Parte_2 dell'atto impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione, tutelato dall'art. 53 Costituzione;
l'incostituzionalità dell'articolo 1, commi 816, 817, 818, 819, 820, 821,
822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per violazione dell'articolo 53 Costituzione e precisamente del divieto di doppia imposizione.
Il si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta del 21.02.2023 nella quale contestava interamente le avverse pretese instando per il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto. Alla prima Udienza il Giudice rilevava la costituzione della e del Parte_1 [...]
Le parti si richiamavano alle difese e alle conclusioni riportate nei CP_2 rispettivi atti. Il Giudice rinviava all'udienza del 13.04.2023 per la precisazione delle conclusioni, concedendo termine alle parti sino all'udienza per il deposito di note autorizzate.
Le parti depositavano note conclusive in udienza e il Giudice tratteneva la causa in decisione. In data 11.07.2023 veniva pronunziata la sentenza n. 434/2023 che accoglieva la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite. La sentenza veniva pubblicata il 24.07.2023. In data 26.02.2024 la notificava all'esponente atto di citazione in appello Parte_1 avverso tale pronunzia.
L'odierna esponente ritiene di condividere la tesi della poiché Parte_3 la sentenza appellata ha erroneamente interpretato la normativa in materia di canone
4 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con conseguente errato accoglimento delle avversarie contestazioni.
II)Pur consapevoli della diversità di opinioni offerte dalla giurisprudenza di merito
(specie onoraria), occorre tenere fermi i principi esposti dai precedenti più persuasivi emersi in secondo grado, secondo cui, in caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il CUP è dovuto soltanto all'ente proprietario della strada (dunque di esso gestore e manutentore), prescindendo dal fatto che la mera attività amministrativa dell'autorizzazione all'esposizione del messaggio pubblicitario spetti all'ente comunale ai sensi degli artt. 23/IV comma e 26/III comma del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992).
Così ad es. Trib. Ivrea n° 617/24, Trib. VC n° 1055/24, Trib. PV n° 921/24, Trib. LO n°
456/24, Trib. MO n° 876/24, Trib. PD n° 2074/23; precedenti tutti liberamente consultabili nella Banca Dati di Merito Pubblica e che si richiamano a motivazione, ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., per la loro completezza e per la totale condivisione del percorso argomentativo da parte di chi scrive.
Le spese possono essere compensate anche per questo grado, vista la portata nazionale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 588/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigettal'appello proposto avverso la sentenza n° 434/23 emessa dal giudice di pace di
CP_2
b)compensa per intero le spese anche di questo grado della lite;
c) dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, come modificato dalla L. n. 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Udine, il 07/04/2025.
Il Giudice (dr.ssa Francesca Clocchiatti)
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