Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 2838/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2838/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 4.6.2025
e vertente
TRA
, c.f.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'1.6.1941 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, in virtù
di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Felice Barbato, c.f.:
, e , c.f.: CodiceFiscale_2 CP_1 Parte_2 C.F._3
, ed elettivamente domiciliata in Cimitile (NA) alla via Mons. Antonio
[...]
Cece n. 13. All'uopo gli avvocati costituiti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax n. 081/ 8235171- 8441743 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del della Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Guido Maria Talarico, c.f.: C.F._4
, dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in
[...]
Napoli alla via Santa Lucia n. 81. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
egione.campania.it e fax n. 081.7963685. Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente come da conclusioni rassegnate Parte_1
con note depositate in data 3.5.2024 e, quindi, riportandosi al ricorso introduttivo ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, accogliere la domanda e così
provvedere:
I- accertare e dichiarare l'esistenza dell'evento verificatosi in data
09/10.02.2021 così come descritto in premessa e i danni prodotti dallo stesso
al fondo di proprietà e condotto dall'attrice;
II- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della CP_4 [...]
per i danni derivati dall'omissione di manutenzione ex art. 2051
[...]
c.c. in ordine all'evento e/o allagamento dei fondi a seguito dello
straripamento - tracimazione del corso d'acqua demaniale Alveo Avella,
denominato “ o lagn' ro' Ruggent” in località Boscofangone del Comune di
Nola;
III- condannare, per l'effetto, la , in persona del Controparte_2
Presidente legale rapp.te p.t. al pagamento della somma complessiva di euro
47.475,00 come sopra determinata, ovvero della maggiore o minore somma
che dovesse diversamente risultare a seguito di ispezione dei luoghi o di
C.T.U., in uno agli interessi legali, svalutazione monetaria dall'evento
all'effettivo soddisfo;
IV- condannare la convenuta al pagamento di Controparte_2
spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione, ai sottoscritti procuratori
anticipatari, oltre il 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Per la resistente in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, come da comparsa di costituzione e risposta, e quindi:
“affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, voglia così provvedere:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale ente, Controparte_2
ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il
carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta
gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come 4
proposta nei
confronti della perchè improcedibile, prescritta, Controparte_2
inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la
responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze consortili e degli
altri enti previste per legge;
- In via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto
inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere
la a prova contraria con gli stessi capi e gli stessi testi, nonché CP_2
accogliere le richieste formulate al capo VI del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente
giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 14.6.2021 alla , in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 7.2.2022, Parte_1
premettendo di essere proprietaria-conduttrice di un fondo rustico sito in agro del Comune di Nola (NA) alla località Montevergine, riportato in catasto al foglio 9, particelle 527, 178 e 528 (cfr. allegato atto notaio Persona_1
trascrizione a S.M.C.V. n.9547/8174 del 15.05.1986), esponeva che in data
9-10.2.2021, a seguito di continue e copiose piogge, si verificava lo straripamento del corso d'acqua demaniale Alveo Avella, denominato “o lagn'
ro' Ruggent”, in località Boscofangone del Comune di Nola, le cui acque e detriti abbattevano la parete dell'argine del menzionato alveo inondando di rifiuti, fango e materiale vario tutti i terreni adiacenti. 5
Precisava che i danni al fondo coltivato riportati in conseguenza dell'esondazione citata ammontavano complessivamente ad € 47.475,00,
come da perizia di stima redatta dall'agrotecnico depositata Persona_2
in atti.
Rappresentava, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione degli argini. Controparte_2
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 25.1.2022, il
Giudice Designato, rilevando la mancata comparizione della CP_2
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176
[...]
R.D. n. 1775/33 nei suoi confronti.
In data 5.10.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del
[...]
, dell'Autorità di Bacino e del Controparte_5
Comune competente per territorio nonché il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Nel merito, la resistente deduceva l'assoluta infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, in quanto non supportata dagli idonei elementi probatori a fondamento della stessa, e chiedeva accertarsi il rispetto della distanza legale dal piede degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 96
lettera f) del R.D. 523/1904.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_2
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria 6
di spese, diritti ed onorari.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, previa delega al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33,
e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 5.11.2025, per poi essere anticipata all'udienza del 4.6.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 19.5.2025, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale all'udienza collegiale del 4.6.2025 riservava la causa in decisione.
***********************
La domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva della ricorrente risulta provata dalla visura catastale depositata in atti e dall'atto di donazione del 3.5.1986, Repertorio n.
3069, registrato in Castellammare di Stabia il 21.5.1986 al numero 3361.
Ciò posto, la legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece,
delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa della ricorrente,
sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_2
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione 7
passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua dell'esame testimoniale, svoltosi all'udienza del 14.12.2023 innanzi al
Tribunale di Nola, delegato ex art. 203 c.p.c. attraverso l'escussione dei testi
, e , ai cui più specifici Testimone_1 Persona_2 Testimone_2
contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dalla ricorrente, che in data 9-10.2.2021 l'alveo Avella, in seguito a precipitazioni atmosferiche, esondava andando ad invadere tutti i fondi circostanti, ivi compreso quello coltivato dalla ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass. 8
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_2
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi (cfr. le sentenze rese da questo TRAP nn. 3298/2019
e 3607/2020).
Va solo aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della CP_2
nella parte in cui assume che la ricorrente, quale proprietaria del fondo allagato, avrebbe potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i 9
proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni la ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitato ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia. 10
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_2
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dall'agrotecnico che, sentito come teste, ne ha confermato il Persona_2
contenuto – oltre che dalle deposizioni dei testi escussi.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, rappresentava che sul proprio fondo Parte_1
agricolo, sito in agro del Comune di Nola (NA) alla località Montevergine,
riportato in catasto al foglio 9, particelle 527, 178 e 528, insisteva una coltivazione di rape.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
47.475,00, tenendo conto di varie voci di danno.
Nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in considerazione le seguenti attività:
1. Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale
all'esecuzione della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della
superficie, sterri ecc.) € 5.000,00;
2. Trattamento insetticida-nematocida con ET € 975,00; 11
3. Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i
seguenti patogeni: AS, UM, TO spp ed altri con
ZO € 1.650,00;
4. Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare €
18.000,00;
5. Perdita della Plv delle cime di rapa € 2.500,00;
6. Perdita scorte custodite in masseria (Entec Kg 300, Velum Kg 3) €
1.350,00;
7. Riduzione media del 30% della Plv per le prossime 5 annualità €
18.000,00.
In ordine alle voci da 1 a 4, può ritenersi che i relativi lavori e trattamenti, a seguito dell'esondazione, si siano resi necessari per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (erpicatura,
ripuntatura, spianamento della superficie, trattamento insetticida e fungicida,
riammonizzazione ed umificazione).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 70%
sull'importo complessivo di € 25.625,00 indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 7.687,50.
Con riferimento alla voce relativa alla perdita delle colture (cime di
rapa), il perito ha stimato il danno determinandone l'ammontare complessivo in € 2.500,00. 12
La cifra indicata dal tecnico per i danni subiti dalle colture non può
essere riconosciuta in toto in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato un determinato prezzo senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del 13
prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo della ricorrente era coltivato a rape e broccoli e che il detto fondo fu completamente allagato,
senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. Tali generiche dichiarazioni non consentono di individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto delle cime di rapa.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente 14
del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, l'importo indicato dal perito per la perdita
delle colture va equitativamente ridotto del 60%, riconoscendo l'importodi €
1.000,00.
Per ciò che concerne la voce perdita scorte custodite in masseria
(Entec Kg 300, Velum Kg 3), sebbene il teste abbia Testimone_2
confermato che “all'interno del terreno insisteva un piccolo deposito di
attrezzi e di concime ed altro materiale per l'agricoltura andato perso a
seguito dell'inondazione”, lo stesso non ha riferito specificamente della loro quantità, della loro specifica tipologia e dello loro grado di danneggiamento;
pertanto, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti il quantitativo delle scorte presenti in masseria preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute, la liquidazione di tale voce di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 70% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 1.350,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 405,00.
Infine, con riguardo all'ultima voce relativa alla riduzione media del
30% della Plv per le prossime 5 annualità, le cifre indicate dal perito non possono essere riconosciute in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'entità della produttività media realizzata negli anni precedenti l'evento esondativo, in mancanza altresì di idonea documentazione contabile sull'attività esercitata.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 9.092,50 (€ 7.687,50 + € 1.000,00 + 15
€ 405,00).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_2
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto alla CP_2
custodia dell'alveo Avella e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 3298/2019 e sentenza n. 3607/2020).
Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei Regi Lagni,
canali realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante.
Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'omessa manutenzione alla quale ente precostituito per legge alla CP_2
conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_2
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato 16
decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque,
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi CP_2
di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2, comma secondo, lett.b), del R.d. n.
215/1933 ed art. 1 lett h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha chiarito che la CP_2
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di
bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia
perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle
acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai CP_7
proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno
1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_2
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_2
va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9- 17
10.2.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 11.466,76.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della ,e si liquida di ufficio come da Controparte_2
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00
e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli avv.ti Felice Barbato e Francesco A.
D'Alessandro, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di 18
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso notificato in data 14.6.2021 alla ,
[...] Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 7.2.2022, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_2
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo Parte_1
di € 11.466,76, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone a carico della in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, liquidando la stessa, in favore di Pt_1
in complessivi € 2.272,50, di cui € 272,50 per spese vive
[...]
ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti Felice Barbato e Francesco A.
D'Alessandro, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo