Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 172/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
5947/18 del Tribunale di Napoli depositata in data 15.06.2018, vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
28.08.1956 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Antonello Ciro Spinelli (C.F. ) e dall'Avv. Claudio C.F._2
Spinelli (C.F. , C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Spinelli C.F._4
(C.F. C.F._3
APPELLANTI
E
Pagina 1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Teodora Teofilatto (C.F. ) C.F._5
APPELLATA
NONCHE'
(P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t.,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.6.2009, Parte_1
e proponevano opposizione avverso il Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 298/2009, emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, in data 01.04.2009. Con tale decreto veniva ingiunto alle opponenti, solidalmente tra loro, il pagamento dell'importo pari ad €
20.377,14, oltre spese ed interessi, in ragione del credito vantato dalla per il contratto di finanziamento n. 598595 stipulato con le Controparte_2
debitrici.
e deducevano, tra i Parte_2 Parte_1
motivi di opposizione, in primo luogo la mancata sottoscrizione di qualsivoglia contratto e, quindi, la mancata instaurazione di qualsiasi rapporto contrattuale, in secondo luogo l'inesistenza e invalidità di un rapporto di garanzia accessorio, nonché delle obbligazioni assunte.
Pagina 2 Entrambe eccepivano, in ogni caso, l'invalida determinazione degli importi richiesti e, in particolare, dell'ammontare degli interessi richiesti e/o applicati in misura eccessiva e di presunta natura anatocistica e/o usuraria.
Veniva disposta una prima consulenza tecnica d'ufficio per verificare la paternità delle sottoscrizioni del contratto di finanziamento, le cui conclusioni avevano esito positivo. Ulteriore consulenza tecnica d'ufficio veniva disposta per risolvere le contestazioni sollevate dalle opponenti in relazione al computo degli interessi applicati da parte di Controparte_2
al contratto di finanziamento oggetto del giudizio.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta creditrice contestando le avverse argomentazioni delle parti opponenti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio, cedeva il proprio credito a Controparte_2 [...]
, che si costituiva con atto di intervento Controparte_1
all'udienza del 14.10.2016, facendo proprie, con la propria comparsa di costituzione e risposta, le difese della medesima.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale emanava la sentenza n. 5947/18, che accoglieva in parte l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.
298/2009, condannando le opponenti al pagamento di € 19.661,00 in favore della società cessionaria, oltre interessi e spese processuali.
Con atto di appello notificato il 17.7.2018, e Parte_2
impugnavano la predetta sentenza gravandola Parte_1
nella parte in cui il giudice di prime cure:
1. aveva escluso il carattere usurario del contratto di finanziamento;
2. aveva determinato il quantum debeatur senza scomputare i pagamenti effettuati dalle debitrici;
3. aveva applicato le risultanze perito-calligrafiche della ctu che avevano accertato, senza alcun margine di dubbio, l'infondatezza della eccezione di
Pagina 3 disconoscimento della firma sollevata da Di Parte_2
talché, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“ 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
2) Dichiarare nullo o inesistente il contratto di Finanziamento per difetto di paternità della sottoscrizione nei confronti della SI.ra
[...]
; 3) Dichiarare la nullità del contratto di mutuo oneroso Parte_2
intercorso tra le parti per violazione di norma imperativa, quale la pattuizione di interessi e vantaggi usurari ex art. 644 c.p. e per l'effetto dichiarare la gratuità del contratto di mutuo intercorso ex art. 1815, comma 2, c.c.; 4) Dichiarare estinto il credito della
[...]
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp. pro tempore come ceduto dalla Controparte_2
(CF ) in persona del legale rapp. pro
[...] P.IVA_2
tempore e non dovuta alcuna somma dalle appellanti Parte_2
e nei confronti della
[...] Parte_1 [...]
e della Controparte_1 Controparte_2
(CF ); 5) Dichiarare esistente un importo
[...] P.IVA_2
da recuperare in favore dalle opponenti e Parte_2
pari ad euro 712,58 e per l'effetto condannare la Parte_1
n persona del l.r.p.t. alla restituzione della somma di euro CP_1
712,58 in favore della SI.ra e la SI.ra Parte_2
; 6) In subordine rideterminare l'importo dovuto Parte_1
dalle SI.ra e SI.ra Parte_2 Parte_1
in favore della soc. previa Controparte_1
decurtazione delle somme già pagate ed eliminando interessi usurari;
7) condannare la soc. in Controparte_1
persona del legale rapp. P.t., in solido con Controparte_2
Pagina 4 LIQUIDAZIONE in p.l.r.p.t.,al pagamento delle spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
si costituiva nei termini di Controparte_1
legge, eccependo l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello, e concludendo per la conferma della sentenza del Tribunale di
Napoli n.139/2019 e del decreto ingiuntivo esecutivo n. 298/2009.
Non si costituiva l'altra società appellata.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta solo parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti di seguito precisati.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale
Pagina 5 mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato con sufficiente puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza il rigetto della domanda.
2. Con il terzo motivo di appello, che assume carattere preliminare rispetto alle altre censure, viene criticata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha recepito le risultanze perito-calligrafiche che hanno accertato, senza alcun margine di dubbio, l'infondatezza dell'eccezione di disconoscimento della firma, sollevata da Parte_2
Parte appellante ha sostenuto che la relazione tecnica del consulente non consente di ritenere chiarita la questione della riconducibilità delle firme contestate a presentando profili di manifesta Parte_2
contraddittorietà e illogicità.
La censura sul punto è infondata, pertanto, va respinta per i motivi di seguito esposti.
Il consulente grafologico nominato in primo grado ha condotto un'analitica disamina “dell'impronta stilistica globale e del tratto come traccia spontanea ed originale, che delinea e caratterizza lo stile grafico
Pagina 6 personale”; dall'analisi e dal confronto tra le firme contestate e quelle comparative ha, poi, individuato un solo modus scribendi. La conclusione cui è pervenuto il consulente è che la grafia delle firme apposte sulla richiesta di finanziamento della è rapportabile a quelle Parte_3
delle firme comparative, di talché le firme disconosciute sono, invece, certamente autografe.
A fronte di tali precise ed approfondite argomentazioni, le contestazioni dell'appellante risultano del tutto atecniche, perché basate sul susseguirsi di affermazioni formulate in forma interrogativa o, comunque, su considerazioni non inerenti alla scienza calligrafica.
Peraltro, come osservato dalla controparte, parte appellante non ha neppure corroborato le proprie difese con una consulenza di parte, né ha formulato una specifica richiesta di rinnovazione della c.t.u. al fine di ottenere il riesame delle valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di prime cure.
Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
3. Con il primo motivo di gravame, poi, gli appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui ha escluso il carattere usurario del contratto di finanziamento. La decisione del giudice di primo grado è basata sulla inattendibilità della relazione tecnica del CTU, il quale ha provveduto al computo del TEG, per la verifica della usurarietà del tasso applicato, includendo nel costo complessivo del contratto la penale di estinzione anticipata, pari all'1%. Solo dopo aver effettuato tale calcolo il consulente giungeva alla conclusione della presunta usurarietà originaria del contratto.
Il giudice di primo grado ha evidenziato che le risultanze del CTU sono difformi dagli orientamenti interpretativi in tema di verifica antiusura,
Pagina 7 secondo i quali la indennità per anticipata estinzione del credito non può valere a comporre il costo dell'operazione di finanziamento essendo un costo non fisiologico e la cui incidenza sul costo complessivo del credito non è determinabile a priori.
Parte appellante ha, invece, sostenuto che “la mancata considerazione degli interessi moratori e della commissione di estinzione anticipata del mutuo tra le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese praticate nei confronti della clientela degli intermediari finanziari, è causa di illegittimità del procedimento di rilevazione del TEGM” (Tribunale di
Lecco sent. n. 19344/2018), essendo inaccettabile depurare il credito da tutti i costi che hanno natura eventuale, straordinaria o patologica.
La censura sul punto è infondata, e, pertanto, va respinta per i motivi di seguito esposti.
La Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi " (Cass. n. 7352 del 07/03/2022).
Si è acutamente osservato, a sostegno di detta conclusione, che la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare,
Pagina 8 viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
Gli interessi moratori, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, insita nella commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi alla pattuizione negoziale.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ribadito tale principio che può ormai ritenersi consolidato anche nella giurisprudenza di merito
(cfr. Cass. 08/07/2024, n.18497; Cass. 29/12/2023, n.36404; Corte appello
Ancona 17/01/2024, n.98).
Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della l. n. 108 del 1996 emanate dalla Banca d'Italia escludono, poi, dal calcolo del TEG gli interessi di mora, nonché tutti gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto: ciò significa che la legge antiusura, nel prevedere il tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti vanno considerati usurari, riguarda sì gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ma al fine della verifica del
Pagina 9 superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi, né delle altre condizioni contrattuali.
Dall'applicazione dei summenzionati principi al caso che ci occupa, ne deriva che correttamente la sentenza di prime cure aveva escluso la commissione di estinzione anticipata tra i costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione ai fini del calcolo dell'usurarietà degli interessi.
Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
3.1 Per quanto riguarda, poi, la circostanza che parte appellante non ha depositato i decreti ministeriali rilevativi dei tassi soglia, è divenuto ormai costante in giurisprudenza il principio secondo cui i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Si è, dunque, riconosciuto il valore di fonte normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all'incertezza originata da alcune pronunce che si erano espresse in senso opposto (cfr. Cass. 5 agosto 2002, n. 11706; Cass. 20 giugno 2001, n. 8742), nonché dal precedente rappresentato da Cass. 3 maggio 2020, n. 8883, il quale, pur affermando l'insussistenza dell'onere della parte che alleghi il superamento dei cd. tassi soglia di produrre i relativi decreti, ha escluso che il giudice fosse "tenuto a conoscere in via autonoma" del loro contenuto.
Pagina 10 Il fatto, evidenziato in tale ultima pronuncia, che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio iura novit curia. Da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 c.p.c. (pt. Cass.
31/07/2024, n.21427; Cass. 24/04/2024, n. 11108).
Tuttavia, benché l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei Decreti Ministeriali, non può escludersi che in capo alla parte sussista, comunque, un preciso onere di allegazione al riguardo, di guisa che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tasso concordato, quello che ritiene effettivamente praticato, il tipo contrattuale, la clausola negoziale, l'eventuale qualità di consumatore, la misura dei tassi soglia nel periodo considerato (cfr. Cass. 14/04/2023, n.10036; Sez. Unite 18.9.2020
n.19597).
E tale onere nel caso di specie, non risulta essere stato assolto, posto che l'appellante si è limitato a dedurre che non aveva l'obbligo di produrre i
D.M. di fissazione delle soglie d'usura, senza nulla allegare rispetto a tutti gli altri aspetti della pretesa usurarietà degli interessi.
4. Fondata, invece, è la censura successiva relativa alla determinazione del quantum debeatur. Il giudice di primo grado ha condannato le appellanti al pagamento di € 19.662,00, sostenendo che il consulente abbia così quantificato l'effettiva somma dovuta dalle debitrici, a fronte del credito vantato di € 20.706,00.
Pagina 11 Parte appellante ha, invece, sostenuto che nella sentenza di primo grado il credito riconosciuto alla doveva Controparte_1
essere depurato dai pagamenti effettuati dalle debitrici e accertati dal c.t.u.
Sul punto, nella relazione tecnica è precisato che “l'importo complessivo richiesto a fronte di un'erogazione del Mutuo di euro 14.750,00 risulta pari ad euro 19.661,13 esattamente pari alla somma fra il capitale erogato, gli interessi richiesti e le spese contrattualmente previste” (cfr. pag. 11 della relazione). Inoltre, il c.t.u. riconosce che “alla luce della documentazione fornita, i pagamenti effettuati dalle debitrici risultano pari ad euro
12.101,62, comprensivi di quota capitale e quota interessi” (cfr. pag. 13 della relazione).
Emerge, allora, come il giudice di primo grado, nel determinare il quantum debeatur, non abbia sottratto dal totale del credito (corrispondente ad euro
€ 19.661,00) la somma di € 12.101,62 già erogata dalle debitrici in favore dell'appellata.
I pagamenti effettuati, inoltre, non sono stati specificamente contestati da parte appellante, che, anzi, ha prodotto l'elenco delle rate pagate, e sono stati anche riscontrati dal c.t.u. Ne consegue che è stata erroneamente trascurata dal giudice di prime cure la prova dell'avvenuta corresponsione delle somme da parte delle debitrici ed il riconoscimento da parte del creditore di quanto è stato pagato.
Pertanto, per i suddetti motivi, l'importo oggetto di condanna va rideterminato e decurtato tenendo conto dei pagamenti già eseguiti dalle appellanti pari a € 12.101,62.
Restano assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.
Pagina 12 5. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e per l'effetto, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le appellanti vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 7.559,38, in favore della oltre gli interessi al tasso Controparte_1
convenzionale dalla ricezione della messa in mora (16.9.2008) al soddisfo.
L'accoglimento parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma – totale o parziale – della sentenza del giudice di prime cure determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuita sulle spese.
Pertanto, valutando in modo unitario l'andamento del giudizio e l'esito finale della lite, la società appellata risulta solo parzialmente vittoriosa e, pertanto, ricorrono valide ragioni che giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione di metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quella della fase monitoria e della c.t.u. contabile espletata in primo grado, con condanna delle appellanti al pagamento della parte residua. Avuto riguardo altresì alla natura delle questioni trattate ed all'impegno difensivo svolto, la liquidazione delle spese può essere effettuata applicando i valori medi dello scaglione di riferimento rapportato alla somma oggetto di condanna, ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Le spese della consulenza grafologica sull'autenticità della sottoscrizione della che è risultata completamente sfavorevole a quest'ultima, Pt_2
devono essere poste interamente a carico della predetta che ne ha dato causa attraverso il disconoscimento della firma rivelatosi infondato.
Deve essere esclusa per il solo grado d'appello la fase istruttoria che non si
è concretamente tenuta.
Pagina 13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5947/18 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 15.06.2018, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 298/2009 reso in data 01.04.2019 dal Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli, condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 7.559,38, in favore della
[...]
oltre gli interessi convenzionali dal 16.9.2008 al Controparte_1
soddisfo;
2) compensa tra le parti metà delle spese processuali e condanna
[...]
e in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1
pagamento della restante parte in favore della Controparte_1
che liquida, quanto al primo grado, in € 67,50 per spese e €
[...]
2.738,00 per compensi professionali, nonché, quanto al secondo grado in €
1.983,00 per compensi professionali, oltre – per entrambi i giudizi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico di per intero Parte_2
le spese della c.t.u. grafologica, mentre quelle della consulenza contabile vanno poste a carico di e Parte_2 Parte_1
, in solido, in ragione di tre quarti, nonché per il quarto residuo a
[...]
carico della Controparte_1
Così deciso nella Camera di consiglio 09.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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