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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 131 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/01/2023 ed iscritto al n 131 - 2023 RG , vertente tra
- C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Annunziata Modafferi (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Taurianova (RC) alla via G. Pepe, I traversa, n. 3, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela Fazio ( ), Dario C.F._3 C.F._4
DO , nonché dal nuovo difensore costituitosi C.F._5
l'avv. ETTORE TRIOLO ); C.F._6
, in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante in carica con sede in Roma Via Giuseppe Grezar 14 (CF E
1 PI ) e per esso, l'Avv.to Francesco Lupi, nella qualità di P.IVA_3 responsabile Contenzioso Calabria a ciò autorizzato per procura speciale con atto per Notaio dott. in Roma n. Rep. 177893, racc.11776 Persona_3 del 28/4/22, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Calabrò (C.F.:
, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria C.F._7
Via Spagnolio 1/h;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 16.01.2023, parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. n. 09420229007137376000, notificatagli via pec in data 14.12.2022 da , limitando espressamente Controparte_4 la domanda agli avvisi di addebito di seguito specificati:
- n.39420160002233050000, notificato l'11.10.2016, per l'omesso pagamento di somme relative a 10, per gli anni 2015 e 2016, CP_5 per un importo pari ad € 9.594,52;
- n.39420170000702169000, notificato il 10.08.2017, per l'omesso pagamento di somme relative a per gli anni 2016 e 2017, CP_5 Pt_2 per un importo pari ad € 16.876,52;
- n. 39420170000702270000, notificato il 10.08.2017, per l'omesso pagamento di somme relative a Modello DM 10, per l'anno 2016, per un importo pari ad € 24,14;
- n. 39420170003397553000, notificato il 01/12/2017, per l'omesso pagamento di somme relative a Modello DM 10, per l'anno 2016, per un importo pari ad € 29,32;
- n. 39420180001538647000, notificato il 30.08.2018, per l'omesso pagamento di somme relative a per l'anno 2015, per un CP_5 Pt_2 importo pari ad € 201,89. Eccepisce che dalla presunta notifica degli avvisi di addebito suddetti, presupposti all'intimazione di pagamento oggi impugnata, risultano ampiamente decorsi i termini di decadenza e i termini prescrizionali quinquennali. Eccepisce inoltre presunti vizi formali dell'intimazione lamentando la mancata indicazione dell'iscrizione a ruolo e dell'esecutività degli avvisi di addebito, la mancata allegazione all'intimazione della prova della notifica degli avvisi di addebito presupposti, inesistenza della motivazione. Il valore complessivo della causa è di € 26.726,39.
2 § 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di , eccepisce, inoltre che il CP_1 CP_2 credito non è stato ceduto a quest'ultima con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e parte ricorrente.
§ 2.2. Sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. SU. n.7514/2022), nonché quella del concessionario per i dedotti vizi formali propri dell'intimazione di pagamento.
§ 3. Il ricorso è risultato solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. I motivi di ricorso con i quali si fanno valere presunti vizi formali dell'intimazione di pagamento impugnata sono inammissibili perché tardivamente proposti. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, infatti deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi allorché si lamentino vizi attenenti la regolarità formale del procedimento esattoriale, ivi comprese le censure strettamente attinenti alla omessa notifica dell'atto propedeutico (cfr. tra le altre, Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008). Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27019 del 12/11/2008). Nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata il 14.12.2022 ed il ricorso è stato proposto il 16.01.2023, ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
§ 3.2. L'eccezione di prescrizione risulta solo parzialmente fondata. In primo luogo si rileva che per l'atto interruttivo prodotto dal concessionario, precisamente sollecito di pagamento n.0942019900690230900 relativo a tutti gli avvisi di addebito, il procedimento di notificazione non risulta validamente perfezionato, come anche eccepito dalla difesa del ricorrente. Più precisamente la predetta notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non si è validamente perfezionata in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non risulta compilato nella parte relativa alle ragioni della mancata consegna del plico al domicilio. Infatti: “In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla
3 raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).” (Cass. 2683/2019).
§ 3.3. Deve darsi atto che parte ricorrente eccepisce la prescrizione solo con riferimento al periodo successivo alla presunta notifica degli avvisi di addebito. Così testualmente: “Dal dettaglio del debito e da quanto sopra descritto ed evidenziato risulta che dalla presunta notifica degli avvisi di addebito suddescritti, presupposti all'intimazione di pagamento oggi impugnata, risultano ampiamente decorsi i termini di decadenza e i termini prescrizionali quinquennali sia del contributo che dell'intero avviso di addebito” e oltre sempre nel ricorso “tra la presunta notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento oggi impugnata e la data di notifica dell'intimazione stessa del 14/12/2022 sono trascorsi oltre 5 anni senza la presenza o dimostrazione di atto interruttivo alcuno.”. Invero rispetto alla notifica il 14.12.2022 dell'intimazione impugnata, risulta prescritto solo l'avviso di addebito n. 39420160002233050000. Invece la notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di giudizio, notificata in data 14.12.2022 ha interrotto il termine di prescrizione per i restanti avvisi di addebito, dovendosi considerare anche la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), complessivamente 311 giorni.
§ 4. In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso le spese legali seguono la soccombenza, ma quanto allo scaglione di riferimento deve considerarsi l'importo pari ad € 9.594,52 portato dall'avviso di addebito n.39420160002233050000 per il quale solo è stata accertata la prescrizione ed accolto il ricorso.
§ 5. Deve darsi atto che il ricorrente è stato ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con delibera n. 50/2023 del 19.01.2023, al patrocinio a spese dello Stato.
4 Per effetto dell'art. 83 comma 3-bis, del D.P.R. n.115/2002, il decreto di pagamento - pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza - deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito della rituale istanza del difensore che nel caso di specie è stata versata in atti. Non risultano motivi ostativi all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta dal locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati. Pertanto il compenso spettante, ai sensi dell'art.82 del DPR 115/2002, al difensore del ricorrente (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) viene liquidato come da separato decreto e posto a carico dello Stato. Nel dispositivo deve disporsi la condanna dei convenuti in solido ed CP_1
, parte soccombente non ammessa al Controparte_4 patrocinio, al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002).
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 39420160002233050000, e dichiara l'inefficacia in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 09420229007137376000;
-rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 39420170000702169000, n.39420170000702270000, n.39420170003397553000, n.39420180001538647000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420229007137376000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa CP_2 interamente le spese legali tra il ricorrente e la stessa;
CP_2
- condanna in solido i resistenti Controparte_6
, in persona
[...] Controparte_4 del rispettivo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro 2.695,50 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA come per legge;
- con separato decreto di pagamento ai sensi dell'art.82 del DPR 115/2002 liquida nella stessa misura il compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 18/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 131 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/01/2023 ed iscritto al n 131 - 2023 RG , vertente tra
- C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Annunziata Modafferi (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Taurianova (RC) alla via G. Pepe, I traversa, n. 3, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela Fazio ( ), Dario C.F._3 C.F._4
DO , nonché dal nuovo difensore costituitosi C.F._5
l'avv. ETTORE TRIOLO ); C.F._6
, in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante in carica con sede in Roma Via Giuseppe Grezar 14 (CF E
1 PI ) e per esso, l'Avv.to Francesco Lupi, nella qualità di P.IVA_3 responsabile Contenzioso Calabria a ciò autorizzato per procura speciale con atto per Notaio dott. in Roma n. Rep. 177893, racc.11776 Persona_3 del 28/4/22, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Calabrò (C.F.:
, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria C.F._7
Via Spagnolio 1/h;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 16.01.2023, parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. n. 09420229007137376000, notificatagli via pec in data 14.12.2022 da , limitando espressamente Controparte_4 la domanda agli avvisi di addebito di seguito specificati:
- n.39420160002233050000, notificato l'11.10.2016, per l'omesso pagamento di somme relative a 10, per gli anni 2015 e 2016, CP_5 per un importo pari ad € 9.594,52;
- n.39420170000702169000, notificato il 10.08.2017, per l'omesso pagamento di somme relative a per gli anni 2016 e 2017, CP_5 Pt_2 per un importo pari ad € 16.876,52;
- n. 39420170000702270000, notificato il 10.08.2017, per l'omesso pagamento di somme relative a Modello DM 10, per l'anno 2016, per un importo pari ad € 24,14;
- n. 39420170003397553000, notificato il 01/12/2017, per l'omesso pagamento di somme relative a Modello DM 10, per l'anno 2016, per un importo pari ad € 29,32;
- n. 39420180001538647000, notificato il 30.08.2018, per l'omesso pagamento di somme relative a per l'anno 2015, per un CP_5 Pt_2 importo pari ad € 201,89. Eccepisce che dalla presunta notifica degli avvisi di addebito suddetti, presupposti all'intimazione di pagamento oggi impugnata, risultano ampiamente decorsi i termini di decadenza e i termini prescrizionali quinquennali. Eccepisce inoltre presunti vizi formali dell'intimazione lamentando la mancata indicazione dell'iscrizione a ruolo e dell'esecutività degli avvisi di addebito, la mancata allegazione all'intimazione della prova della notifica degli avvisi di addebito presupposti, inesistenza della motivazione. Il valore complessivo della causa è di € 26.726,39.
2 § 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di , eccepisce, inoltre che il CP_1 CP_2 credito non è stato ceduto a quest'ultima con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e parte ricorrente.
§ 2.2. Sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. SU. n.7514/2022), nonché quella del concessionario per i dedotti vizi formali propri dell'intimazione di pagamento.
§ 3. Il ricorso è risultato solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. I motivi di ricorso con i quali si fanno valere presunti vizi formali dell'intimazione di pagamento impugnata sono inammissibili perché tardivamente proposti. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, infatti deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi allorché si lamentino vizi attenenti la regolarità formale del procedimento esattoriale, ivi comprese le censure strettamente attinenti alla omessa notifica dell'atto propedeutico (cfr. tra le altre, Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008). Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27019 del 12/11/2008). Nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata il 14.12.2022 ed il ricorso è stato proposto il 16.01.2023, ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
§ 3.2. L'eccezione di prescrizione risulta solo parzialmente fondata. In primo luogo si rileva che per l'atto interruttivo prodotto dal concessionario, precisamente sollecito di pagamento n.0942019900690230900 relativo a tutti gli avvisi di addebito, il procedimento di notificazione non risulta validamente perfezionato, come anche eccepito dalla difesa del ricorrente. Più precisamente la predetta notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non si è validamente perfezionata in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non risulta compilato nella parte relativa alle ragioni della mancata consegna del plico al domicilio. Infatti: “In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla
3 raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).” (Cass. 2683/2019).
§ 3.3. Deve darsi atto che parte ricorrente eccepisce la prescrizione solo con riferimento al periodo successivo alla presunta notifica degli avvisi di addebito. Così testualmente: “Dal dettaglio del debito e da quanto sopra descritto ed evidenziato risulta che dalla presunta notifica degli avvisi di addebito suddescritti, presupposti all'intimazione di pagamento oggi impugnata, risultano ampiamente decorsi i termini di decadenza e i termini prescrizionali quinquennali sia del contributo che dell'intero avviso di addebito” e oltre sempre nel ricorso “tra la presunta notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento oggi impugnata e la data di notifica dell'intimazione stessa del 14/12/2022 sono trascorsi oltre 5 anni senza la presenza o dimostrazione di atto interruttivo alcuno.”. Invero rispetto alla notifica il 14.12.2022 dell'intimazione impugnata, risulta prescritto solo l'avviso di addebito n. 39420160002233050000. Invece la notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di giudizio, notificata in data 14.12.2022 ha interrotto il termine di prescrizione per i restanti avvisi di addebito, dovendosi considerare anche la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), complessivamente 311 giorni.
§ 4. In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso le spese legali seguono la soccombenza, ma quanto allo scaglione di riferimento deve considerarsi l'importo pari ad € 9.594,52 portato dall'avviso di addebito n.39420160002233050000 per il quale solo è stata accertata la prescrizione ed accolto il ricorso.
§ 5. Deve darsi atto che il ricorrente è stato ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con delibera n. 50/2023 del 19.01.2023, al patrocinio a spese dello Stato.
4 Per effetto dell'art. 83 comma 3-bis, del D.P.R. n.115/2002, il decreto di pagamento - pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza - deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito della rituale istanza del difensore che nel caso di specie è stata versata in atti. Non risultano motivi ostativi all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta dal locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati. Pertanto il compenso spettante, ai sensi dell'art.82 del DPR 115/2002, al difensore del ricorrente (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) viene liquidato come da separato decreto e posto a carico dello Stato. Nel dispositivo deve disporsi la condanna dei convenuti in solido ed CP_1
, parte soccombente non ammessa al Controparte_4 patrocinio, al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002).
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 39420160002233050000, e dichiara l'inefficacia in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 09420229007137376000;
-rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 39420170000702169000, n.39420170000702270000, n.39420170003397553000, n.39420180001538647000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420229007137376000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa CP_2 interamente le spese legali tra il ricorrente e la stessa;
CP_2
- condanna in solido i resistenti Controparte_6
, in persona
[...] Controparte_4 del rispettivo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro 2.695,50 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA come per legge;
- con separato decreto di pagamento ai sensi dell'art.82 del DPR 115/2002 liquida nella stessa misura il compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 18/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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