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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente
dott. Giovanna Ferrero Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2474/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCE Parte_1 P.IVA_1
ES AR, elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. PESCE ES AR
APPELLANTE/I
contro
” Controparte_1 Controparte_2 [...]
” (C.F. , con il patrocinio dell'avv. IU LI, CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 20122 MILANO presso il difensore avv.
IU LI
APPELLATO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Per Parte_1
“ In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1455/2024,
1) respingere ogni domanda della e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'intero CP_3 importo di € 29.689,32, oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 dlgs n.231/2002 con decorrenza dal
4 luglio 2020, oltre le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
2) e, per l'effetto, condannare la a rimborsare all'appellante la somma di € 8.298,02 CP_3 versatale per quanto statuito nella sentenza del primo grado, oltre interessi di mora;
3) spese del giudizio rifuse all'appellante per i due gradi del giudizio. “
Per “ ” OVVERO IN FORMA ABBREVIATA Controparte_1 [...]
” Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
NEL MERITO
- rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'attrice appellante, confermando la sentenza n. 1455/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa
Avancini in data 06/02/2024 - R.G. 5698/2021, e pubblicata in data 07/02/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(d'ora in avanti ”) ha ottenuto il decreto ingiuntivo, per euro Parte_1 Pt_1
29.689,32 oltre interessi, nei confronti di Anheuser- Bush IN IA SP (d'ora in avanti BE
IA”), per corrispettivi di trasporti, eseguiti a favore di quest'ultima. L'ingiunta si è opposta, eccependo di avere un controcredito di natura risarcitoria, pari a euro 28.613,22, sorto a seguito di danni asseritamente subiti nel corso di trasporto, affidato alla convenuta opposta, di 26 europallet di birra, trasportati da Monaco di Baviera ad Albairate.
Il Tribunale, con sentenza numero 1455/2024, pubblicata il 7.2.2024, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto (d.i. 19745/2020 del 12 dicembre 2020); ha condannato l'opponente a versare all'opposta la somma di euro 24.269,37, oltre interessi di cui all'articolo 1284, 4° comma c.c., calcolati dal 20
pagina 2 di 9 gennaio 2021 sino al saldo. Ha compensato parzialmente tra le parti le spese di lite, nella misura di metà, e condannato l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, della restante metà, liquidata in euro 2600,00, per compensi, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha osservato che la debenza dell'importo ingiunto non è stata contestata dall'opponente.
Quanto all'asserito credito risarcitorio, vantato dall'opponente, ha accertato che la legittimazione attiva dell'opponente, e la titolarità del credito, discendono da cessione del credito, a suo favore, con scrittura privata datata 10.1.2020, effettuata dalla Anheuser-Busch IN Deutschland GmbH & co. Kg, mittente del trasporto, la cui consegna è stata rifiutata dal destinatario, essendo il carico danneggiato. Il
Tribunale, infatti, ha rigettato l'eccezione, svolta da , relativa all' efficacia di tale scrittura, Pt_1 perché priva di data certa, sulla scorta di un' analisi della documentazione in atti, non contestata dall'opposta, e del fatto che il termine della resa della merce, secondo la lettera di vettura, era “EXW
Brewery”, con conseguente ricaduta nella sfera patrimoniale della sola opponente di qualsiasi pregiudizio derivante dal danneggiamento della merce trasportata.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione dell'opposta di prescrizione del credito risarcitorio, vantato dall'opponente, per decorso del termine annuale;
l'opposta ha fatto valere la circostanza che il sinistro sarebbe avvenuto in data 19 dicembre 2019, mentre l'atto di citazione, primo atto interruttivo del decorso del termine, sarebbe stato notificato il 19 gennaio 2021. Il Tribunale, in primo luogo, ha affermato essere applicabile il termine triennale di prescrizione, di cui all'art. 32 della Convenzione sul
Contratto di Trasporto Internazionale (o C.M.R. del 1956), sia perché si verte in materia di trasporto di merci internazionale su strada, sia perché la CMR è richiamata nella lettera di vettura come normativa applicabile;
in secondo luogo, che il termine annuale, indicato dall'opposta non sarebbe decorso inutilmente, perché il credito risarcitorio è stato richiesto alla con la fattura nr 200002732, e Pt_1 poi con lettera del 28.7.2020 (non contestata dall'opposta sotto alcun profilo).
Nel merito, il Giudice di prime cure ha accertato che il mezzo, con cui la merce, relativamente alla quale l'opponente ha chiesto il riconoscimento di credito risarcitorio, è stata trasportata, si era guastato durante il trasporto, essendo il tetto crollato;
tale crollo aveva a sua volta causato la rottura di tre lattine di birra;
inoltre, il crollo e l'esposizione alla pioggia avevano fatto sì che circa metà del carico si era bagnato, con ammaloramento delle basi in cartone ondulato delle confezioni. Ha ritenuto, alla luce di quanto previsto dagli artt. 17, 18, 29 CMR, che non abbia assolto all'onere, che sulla stessa Pt_1 incombe, di provare la sua assenza di responsabilità, per la presenza di condizioni meteorologiche eccezionali, non avendo provato né queste né l'adozione di cautele idonee a impedire la verificazione di eventi dannosi di quel genere. Ha altresì ritenuto provata la colpa grave del vettore per l'evento pagina 3 di 9 dannoso, essendo il trasporto affidato ad un sub-vettore, ai sensi dell'art. 29 CMR. Pertanto, il
Tribunale ha affermato la responsabilità della convenuta opposta per la parziale avaria subita dal carico;
ha quantificato il danno, tenuto conto del prezzo di mercato della merce, come risultante dalla perizia di parte in atti, e in assenza di contestazioni al riguardo, in euro 7.965,36, con esclusione delle voci relative ad “accise” ed “iva”, esposte nella fattura nr 20000002732; la somma è stata rivalutata anno per anno, e su tale somma sono stati applicati interessi al tasso legale, per il periodo dal 19.12.2019 al
19.1.2021, di talché il credito risarcitorio dell'opponente è stato determinato, in sentenza, in complessivi euro 8.003,33. Operata la compensazione, il Tribunale ha determinato la somma, dovuta dalla opponente alla opposta, in euro 24.269,37, oltre interessi ex art. 1284 co 4 c.c., dal 20.1.21 al saldo.
Ha impugnato la sentenza , articolando 4 motivi di appello. Si è costituita l'appellata, che ha Pt_1 chiesto il rigetto dell'impugnazione di , e la conferma integrale della sentenza impugnata, con Pt_1 vittoria di spese di lite per il presente grado del giudizio.
All'udienza del 7.1.2025, il Consigliere Istruttore ha assegnato i termini previsti dall'articolo 352 cpc, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell' 11.3.2025, poi differita al 24.6.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'articolo 352 cpc, e le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc. La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio nella camera di consiglio del 2.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata, perché non avrebbe Pt_1 deciso sull' eccezione di inammissibilità dell'eccezione di compensazione, svolta dall'opponente in primo grado. La compensazione legale sarebbe infondata ed inammissibile, dato che il credito, liquido ed esigibile, dell'opposta non poteva essere compensato con una pretesa per risarcimento danni incerta, ai sensi dell' art. 1243 I comma c.c.. Ha poi contestato la sentenza, affermando che la compensazione giudiziale, effettuata dal Tribunale, non poteva essere effettuata, poiché, ai sensi dell'articolo 1243 comma 2 c.c., essa può essere effettuata qualora il credito sia di facile e pronta liquidazione, circostanza che non sussisterebbe nel caso di specie. In assenza di domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento, l'eccezione di compensazione sarebbe stata da respingere per inammissibilità.
L' appellata ha affermato che la sua pretesa creditoria, documentalmente provata, non sarebbe mai stata contestata da , che si è limitata a non corrispondere quanto richiesto. Il Tribunale Pt_1
pagina 4 di 9 correttamente avrebbe affermato la titolarità attiva dell'opponente rispetto al credito risarcitorio eccepito. L'eccezione di quindi non solo sarebbe tardiva ma anche infondata e dovrebbe Pt_1 essere rigettata.
La Corte osserva che non ha tempestivamente, e cioè nella comparsa di costituzione e Pt_1 risposta in primo grado, sollevato eccezione di inammissibilità della compensazione (legale o giudiziale) richiesta dalla odierna appellata (attrice opponente in primo grado). Infatti, non vi è traccia di tale eccezione nella comparsa di costituzione e risposta, dove invece si richiede la reiezione della domanda dell'opponente. In secondo luogo, l'eccezione riconvenzionale di compensazione, svolta da
AB IA, tempestivamente, nell'atto di citazione in opposizione, a differenza della domanda riconvenzionale, non mira a conseguire un'utilità bensì solamente a paralizzare la domanda attrice mediante un controcredito vantato dal convenuto. Risulta, pertanto, irrilevante la circostanza che non abbia svolto autonoma domanda riconvenzionale, essendo la sua eccezione di CP_4 compensazione sufficiente a fare accertare nel merito, dal Giudice, i fatti, allegati dalla odierna appellata, al fine di statuire sulla sussistenza del relativo credito, e successivamente sulla eventuale compensazione con il credito della opposta. Pertanto, correttamente il Tribunale ha vagliato le circostanze addotte da AB IA a fondamento della sua eccezione, e ha compensato giudizialmente, in modo parziale, le somme a credito di con quelle accertate come a credito di Pt_1
AB IA, avendo ritenuto di facile e pronta liquidazione, ai sensi dell'art. 1243 co 2 c.c., parte del credito vantato da quest'ultima.
Il motivo di appello è pertanto infondato e deve essere respinto
Con il secondo motivo di appello, la sentenza impugnata è stata censurata da , perché l'atto di Pt_1 cessione del credito all'odierna appellata, privo di data certa, è stato ritenuto efficace ed opponibile all'appellante. L'opponente in primo grado non avrebbe allegato, né provato, l'esistenza di fatti idonei ad attribuire certezza alla data del 10 gennaio 2020, apposta alla cessione, ed a dimostrare che la
AB IA l'avesse accettata. Il ricorso alle presunzioni semplici, effettuato dal Giudice di prime cure, sarebbe errato, non sussistendo alcun elemento nella documentazione, prodotta dalla odierna appellata, idoneo ad attestare l'anteriorità dell'atto di cessione rispetto alla data dell'introduzione del giudizio. Secondo l'appellante, alla data della notificazione della citazione in opposizione, avvenuta il
19 gennaio 2021, AB IA non aveva né titolo né interesse, ai sensi degli articoli 81 e 100 cpc, a far valere la pretesa al credito risarcitorio, e quindi la causa di merito sarebbe improcedibile. Inoltre, ogni atto interruttivo della prescrizione, compiuto fino al 19 gennaio 2021 dalla AB IA, sarebbe inefficace, perché prima di quella data non sarebbe stata legittimata. pagina 5 di 9 L'appellata ha ribadito la sua legittimazione attiva, poiché, in data 10 gennaio 2020, la
[...]
avrebbe ceduto alla AB IA tutti i diritti e azioni nei confronti di , Controparte_5 Pt_1 in relazione al trasporto del 19 dicembre 2019. Di conseguenza, in data 27 gennaio 2020, l'appellata avrebbe emesso la fattura 2000002732 nei confronti di per l'intero valore della merce, fattura
Pt_1 trasmessa in pari data a mezzo pec. , a conoscenza della cessione del credito sin dal
Pt_1 Pt_1 gennaio 2020, non ha mai contestato la legittimazione attiva della appellata, tanto che ha cercato, come da perizia depositata da , di trovare una soluzione di compromesso con l'odierna appellata
Pt_1 sulla questione. L'appellata ha altresì rilevato come sia stata la stessa a chiederle l'emissione
Pt_1 del documento contabile, allegato alla perizia di , per quantificare e risarcire i danni occorsi
Pt_1 alla merce. Correttamente il Tribunale avrebbe richiamato la documentazione versata in atti, per evidenziare che, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, risultano specifici elementi fattuali, che inducono a ritenere effettuata la cessione del credito, senza sostanziali contestazioni da parte di in fase stragiudiziale. Pt_1
La Corte osserva che, sebbene l'atto di cessione del credito ad AB IA, di cui al motivo di appello che precede, sia priva di data certa, correttamente il Tribunale ha ritenuto, ai sensi dell'art. 116 cpc, sussistere sufficienti elementi di prova per ritenere che la cessione sia intervenuta prima dell'introduzione del giudizio di primo grado. Infatti, la cessione dei diritti, relativi al trasporto del
19.12.2019, sarebbe avvenuta in data 10.1.2020, secondo quanto traSPre dal documento relativo alla cessione stessa. Le conversazioni a mezzo posta elettronica, intervenute tra le parti nel gennaio 2020, che non sono state contestate da né quanto alla provenienza né quanto al contenuto, Pt_1 dimostrano che già nel gennaio 2020 AB IA ha richiesto a il risarcimento del danno Pt_1 occorso il 19 12.2019, senza che abbia negato la legittimazione della odierna appellata. Pt_1
Inoltre, AB IA ha inviato, in data 26.1.2020, a , la fattura relativa alle somme richieste Pt_1
a titolo risarcitorio, senza che abbia contestato l'invio della fattura. Non risulta, né è stato Pt_1 allegato o provato da , su cui incombe il relativo onere, che richieste risarcitorie siano state Pt_1 avanzate dal cedente del credito ad AB IA. Inoltre, risulta che abbia riconosciuto, in Pt_1 fase stragiudiziale, la legittimazione di AB IA relativamente al credito risarcitorio, avendo cercato con tale soggetto una soluzione transattiva. Pertanto si ritiene provato che la legittimazione attiva di ABinbev IA sia sorta precedentemente all'instaurazione del giudizio, con la conseguenza che il motivo di appello deve essere dichiarato infondato.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata, per non avere tenuto in considerazione il fatto che la colpa grave non era stata invocata dall'opponente. Infatti, l'odierna pagina 6 di 9 appellata avrebbe allegato la sussistenza di colpa grave solo per resistere all'eccezione di prescrizione, senza riferirla al grado di responsabilità del vettore. Perciò, l'accertamento della colpa grave, da parte del Tribunale, sarebbe arbitraria;
essa non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal Giudice, perché avrebbe dovuto essere allegata dalla controparte. Ha affermato che il danno all'automezzo, che a sua volta avrebbe determinato il danno alla merce, sarebbe dovuto ad una tempesta improvvisa, seguita da pioggia torrenziale, cioè un evento che non poteva essere né previsto né evitato.
L'appellata ha ribadito che, in ogni caso, il decorso del termine prescrizionale sarebbe stato interrotto sia dallo scambio di mail tra le parti, a partire dal 10 gennaio 2020, sia dalla comunicazione trasmessa a mezzo pec, in data 28 luglio 2020, dall'appellata, con cui veniva sollecitato il pagamento della fattura numero 2000002732. In quanto alla sussistenza di colpa grave, in capo al subvettore incaricato dalla
, essa sarebbe provata dal fatto che il crollo del tetto del rimorchio ha pacificamente causato il Pt_1 danneggiamento della merce, e che il subvettore, anche a fronte di condizioni meteorologiche di pioggia, non sia preoccupato di verificare che le condizioni del tetto del mezzo fossero idonee a permettere il trasporto. Inoltre, non ha dimostrato l'allegata presenza di condizioni Pt_1 meteorologiche eccezionali, non avendo prodotto alcun documento a riguardo, pur essendo l'onere della prova su di essa incombente. Essendo la condotta di connotata da colpa grave, sarebbe Pt_1 applicabile al termine prescrizionale di tre anni, previsto dalla CMR, termine abbondantemente interrotto dall'appellata.
La Corte, al riguardo, osserva che correttamente il Tribunale ha identificato il termine prescrizionale in quello triennale di cui all'art. 32 CMR, essendo la Convenzione CMR applicabile (sia perché si verte in materia di trasporto internazionale via terra, sia perché la lettera di vettura richiama espressamente la
CMR). L'appellata ha invocato tale norma, ritenendo sussistente la colpa grave del subvettore. Si ritiene che la colpa grave sia provata sia per le modalità in cui il sinistro è avvenuto (collasso del tetto del mezzo mentre questo viaggiava, seppure in condizioni di pioggia intensa, senza che sia intervenuto un urto o un altro evento che possa giustificare un tale grave cedimento della struttura dell'automezzo); sia perché , su cui grava l'onere probatorio, non ha provato la sussistenza di condizioni Pt_1 metereologiche di tale gravità da giustificare un tale catastrofico collasso della struttura dell'automezzo. , infatti, pur avendo affermato l'eccezionalità e la gravità delle condizioni Pt_1 metereologiche esistenti in occasione del trasporto, nulla ha offerto a riprova delle stesse;
inoltre, in considerazione della stagione in cui il trasporto è avvenuto (tardo autunno) e dei luoghi (tra Monaco di
Baviera e la provincia di Milano), la circostanza che il mezzo possa avere trovato condizioni di pioggia, anche intensa, deve essere ritenuta prevedibile. Rientra, tra le obbligazioni di chi effettua pagina 7 di 9 professionalmente attività di trasporto di merce su strada, assicurarsi che l'automezzo utilizzato possa sopportare condizioni meteorologiche abituali per il luogo e il periodo dell'anno.
Pertanto, avendo, pacificamente, AB IA sollecitato, a mezzo pec, il pagamento della fattura relativa alle somme richieste a titolo risarcitorio al più tardi il 28.7.2020, pertanto molto prima del decorso del termine prescrizionale di cui sopra (essendo dies a quo per il decorso prescrizionale il giorno dell'evento dannoso, e cioè il 19.12.2019), si deve ritener interrotto il decorso del termine prescrizionale;
si deve altresì ritenere provata la colpa grave del subvettore, e, di conseguenza del vettore . Pt_1
Con il quarto motivo d'appello, ha allegato che la documentazione, versata in atti Pt_1 dall'appellata, e cioè la fattura relativa alla compravendita della merce danneggiata, emessa dalla società mittente (AB Belgium), e la fattura che la AB IA ha emesso dopo un mese dalla conclusione trasporto, non costituirebbe prova del danno. Inoltre, il danno risarcibile sarebbe solo quello subito dalla merce (limitato perciò alle tre lattine di birra rotte) e non quello subito dagli imballi.
Pertanto, in subordine rispetto all'accoglimento dei primi tre motivi di impugnazione, ha Pt_1 chiesto che venga riformata la sentenza impugnata, sotto il profilo del quantum, nel senso che sia riconosciuto il risarcimento solo per le tre lattine di birra rotte.
L'appellata ha replicato che correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato come il danneggiamento abbia riguardato circa la metà del carico, essendo rilevante anche il danneggiamento degli imballi di cartone, e non solo quello delle tre lattine.
La Corte, al riguardo, osserva che la prova del danno, sia nell'an che nel quantum, è stata raggiunta dal
Tribunale, utilizzando, ai sensi dell' art. 116 cpc, diversi elementi indiziari, ivi inclusa la perizia di parte, prodotta da , secondo la quale il danno ha riguardato almeno la metà del carico, anche Pt_1 se, per la maggior parte, limitatamente agli imballaggi di cartone. Pertanto, si deve ritenere provata l'entità del danno in tal senso.
Quanto al valore di mercato della merce danneggiata, le fatture prodotte dalla appellata risultano idonee a provare il valore commerciale della merce, anche alla luce del fatto che le contestazioni di Pt_1 al riguardo sono generiche, ed inidonee a smentire quanto affermato dalla odierna appellata.
Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che l'appello è infondato e deve essere respinto.
L' appellante, secondo il principio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore dell'appellata, da liquidarsi ai sensi del DM 147/22,
pagina 8 di 9 sulla base della domanda, nei valori medi, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che non è stata svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta così statuisce:
rigetta l'appello;
conferma integralmente la sentenza numero 1455/2024, pubblicata il 7.2.2024, del Tribunale di Milano;
condanna l' appellante a rifondere all'appellata, Parte_1 [...]
, le spese di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
3.966,00, per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente
dott. Giovanna Ferrero Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2474/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCE Parte_1 P.IVA_1
ES AR, elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. PESCE ES AR
APPELLANTE/I
contro
” Controparte_1 Controparte_2 [...]
” (C.F. , con il patrocinio dell'avv. IU LI, CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 20122 MILANO presso il difensore avv.
IU LI
APPELLATO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Per Parte_1
“ In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1455/2024,
1) respingere ogni domanda della e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'intero CP_3 importo di € 29.689,32, oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 dlgs n.231/2002 con decorrenza dal
4 luglio 2020, oltre le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
2) e, per l'effetto, condannare la a rimborsare all'appellante la somma di € 8.298,02 CP_3 versatale per quanto statuito nella sentenza del primo grado, oltre interessi di mora;
3) spese del giudizio rifuse all'appellante per i due gradi del giudizio. “
Per “ ” OVVERO IN FORMA ABBREVIATA Controparte_1 [...]
” Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
NEL MERITO
- rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'attrice appellante, confermando la sentenza n. 1455/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa
Avancini in data 06/02/2024 - R.G. 5698/2021, e pubblicata in data 07/02/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(d'ora in avanti ”) ha ottenuto il decreto ingiuntivo, per euro Parte_1 Pt_1
29.689,32 oltre interessi, nei confronti di Anheuser- Bush IN IA SP (d'ora in avanti BE
IA”), per corrispettivi di trasporti, eseguiti a favore di quest'ultima. L'ingiunta si è opposta, eccependo di avere un controcredito di natura risarcitoria, pari a euro 28.613,22, sorto a seguito di danni asseritamente subiti nel corso di trasporto, affidato alla convenuta opposta, di 26 europallet di birra, trasportati da Monaco di Baviera ad Albairate.
Il Tribunale, con sentenza numero 1455/2024, pubblicata il 7.2.2024, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto (d.i. 19745/2020 del 12 dicembre 2020); ha condannato l'opponente a versare all'opposta la somma di euro 24.269,37, oltre interessi di cui all'articolo 1284, 4° comma c.c., calcolati dal 20
pagina 2 di 9 gennaio 2021 sino al saldo. Ha compensato parzialmente tra le parti le spese di lite, nella misura di metà, e condannato l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, della restante metà, liquidata in euro 2600,00, per compensi, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha osservato che la debenza dell'importo ingiunto non è stata contestata dall'opponente.
Quanto all'asserito credito risarcitorio, vantato dall'opponente, ha accertato che la legittimazione attiva dell'opponente, e la titolarità del credito, discendono da cessione del credito, a suo favore, con scrittura privata datata 10.1.2020, effettuata dalla Anheuser-Busch IN Deutschland GmbH & co. Kg, mittente del trasporto, la cui consegna è stata rifiutata dal destinatario, essendo il carico danneggiato. Il
Tribunale, infatti, ha rigettato l'eccezione, svolta da , relativa all' efficacia di tale scrittura, Pt_1 perché priva di data certa, sulla scorta di un' analisi della documentazione in atti, non contestata dall'opposta, e del fatto che il termine della resa della merce, secondo la lettera di vettura, era “EXW
Brewery”, con conseguente ricaduta nella sfera patrimoniale della sola opponente di qualsiasi pregiudizio derivante dal danneggiamento della merce trasportata.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione dell'opposta di prescrizione del credito risarcitorio, vantato dall'opponente, per decorso del termine annuale;
l'opposta ha fatto valere la circostanza che il sinistro sarebbe avvenuto in data 19 dicembre 2019, mentre l'atto di citazione, primo atto interruttivo del decorso del termine, sarebbe stato notificato il 19 gennaio 2021. Il Tribunale, in primo luogo, ha affermato essere applicabile il termine triennale di prescrizione, di cui all'art. 32 della Convenzione sul
Contratto di Trasporto Internazionale (o C.M.R. del 1956), sia perché si verte in materia di trasporto di merci internazionale su strada, sia perché la CMR è richiamata nella lettera di vettura come normativa applicabile;
in secondo luogo, che il termine annuale, indicato dall'opposta non sarebbe decorso inutilmente, perché il credito risarcitorio è stato richiesto alla con la fattura nr 200002732, e Pt_1 poi con lettera del 28.7.2020 (non contestata dall'opposta sotto alcun profilo).
Nel merito, il Giudice di prime cure ha accertato che il mezzo, con cui la merce, relativamente alla quale l'opponente ha chiesto il riconoscimento di credito risarcitorio, è stata trasportata, si era guastato durante il trasporto, essendo il tetto crollato;
tale crollo aveva a sua volta causato la rottura di tre lattine di birra;
inoltre, il crollo e l'esposizione alla pioggia avevano fatto sì che circa metà del carico si era bagnato, con ammaloramento delle basi in cartone ondulato delle confezioni. Ha ritenuto, alla luce di quanto previsto dagli artt. 17, 18, 29 CMR, che non abbia assolto all'onere, che sulla stessa Pt_1 incombe, di provare la sua assenza di responsabilità, per la presenza di condizioni meteorologiche eccezionali, non avendo provato né queste né l'adozione di cautele idonee a impedire la verificazione di eventi dannosi di quel genere. Ha altresì ritenuto provata la colpa grave del vettore per l'evento pagina 3 di 9 dannoso, essendo il trasporto affidato ad un sub-vettore, ai sensi dell'art. 29 CMR. Pertanto, il
Tribunale ha affermato la responsabilità della convenuta opposta per la parziale avaria subita dal carico;
ha quantificato il danno, tenuto conto del prezzo di mercato della merce, come risultante dalla perizia di parte in atti, e in assenza di contestazioni al riguardo, in euro 7.965,36, con esclusione delle voci relative ad “accise” ed “iva”, esposte nella fattura nr 20000002732; la somma è stata rivalutata anno per anno, e su tale somma sono stati applicati interessi al tasso legale, per il periodo dal 19.12.2019 al
19.1.2021, di talché il credito risarcitorio dell'opponente è stato determinato, in sentenza, in complessivi euro 8.003,33. Operata la compensazione, il Tribunale ha determinato la somma, dovuta dalla opponente alla opposta, in euro 24.269,37, oltre interessi ex art. 1284 co 4 c.c., dal 20.1.21 al saldo.
Ha impugnato la sentenza , articolando 4 motivi di appello. Si è costituita l'appellata, che ha Pt_1 chiesto il rigetto dell'impugnazione di , e la conferma integrale della sentenza impugnata, con Pt_1 vittoria di spese di lite per il presente grado del giudizio.
All'udienza del 7.1.2025, il Consigliere Istruttore ha assegnato i termini previsti dall'articolo 352 cpc, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell' 11.3.2025, poi differita al 24.6.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'articolo 352 cpc, e le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc. La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio nella camera di consiglio del 2.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata, perché non avrebbe Pt_1 deciso sull' eccezione di inammissibilità dell'eccezione di compensazione, svolta dall'opponente in primo grado. La compensazione legale sarebbe infondata ed inammissibile, dato che il credito, liquido ed esigibile, dell'opposta non poteva essere compensato con una pretesa per risarcimento danni incerta, ai sensi dell' art. 1243 I comma c.c.. Ha poi contestato la sentenza, affermando che la compensazione giudiziale, effettuata dal Tribunale, non poteva essere effettuata, poiché, ai sensi dell'articolo 1243 comma 2 c.c., essa può essere effettuata qualora il credito sia di facile e pronta liquidazione, circostanza che non sussisterebbe nel caso di specie. In assenza di domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento, l'eccezione di compensazione sarebbe stata da respingere per inammissibilità.
L' appellata ha affermato che la sua pretesa creditoria, documentalmente provata, non sarebbe mai stata contestata da , che si è limitata a non corrispondere quanto richiesto. Il Tribunale Pt_1
pagina 4 di 9 correttamente avrebbe affermato la titolarità attiva dell'opponente rispetto al credito risarcitorio eccepito. L'eccezione di quindi non solo sarebbe tardiva ma anche infondata e dovrebbe Pt_1 essere rigettata.
La Corte osserva che non ha tempestivamente, e cioè nella comparsa di costituzione e Pt_1 risposta in primo grado, sollevato eccezione di inammissibilità della compensazione (legale o giudiziale) richiesta dalla odierna appellata (attrice opponente in primo grado). Infatti, non vi è traccia di tale eccezione nella comparsa di costituzione e risposta, dove invece si richiede la reiezione della domanda dell'opponente. In secondo luogo, l'eccezione riconvenzionale di compensazione, svolta da
AB IA, tempestivamente, nell'atto di citazione in opposizione, a differenza della domanda riconvenzionale, non mira a conseguire un'utilità bensì solamente a paralizzare la domanda attrice mediante un controcredito vantato dal convenuto. Risulta, pertanto, irrilevante la circostanza che non abbia svolto autonoma domanda riconvenzionale, essendo la sua eccezione di CP_4 compensazione sufficiente a fare accertare nel merito, dal Giudice, i fatti, allegati dalla odierna appellata, al fine di statuire sulla sussistenza del relativo credito, e successivamente sulla eventuale compensazione con il credito della opposta. Pertanto, correttamente il Tribunale ha vagliato le circostanze addotte da AB IA a fondamento della sua eccezione, e ha compensato giudizialmente, in modo parziale, le somme a credito di con quelle accertate come a credito di Pt_1
AB IA, avendo ritenuto di facile e pronta liquidazione, ai sensi dell'art. 1243 co 2 c.c., parte del credito vantato da quest'ultima.
Il motivo di appello è pertanto infondato e deve essere respinto
Con il secondo motivo di appello, la sentenza impugnata è stata censurata da , perché l'atto di Pt_1 cessione del credito all'odierna appellata, privo di data certa, è stato ritenuto efficace ed opponibile all'appellante. L'opponente in primo grado non avrebbe allegato, né provato, l'esistenza di fatti idonei ad attribuire certezza alla data del 10 gennaio 2020, apposta alla cessione, ed a dimostrare che la
AB IA l'avesse accettata. Il ricorso alle presunzioni semplici, effettuato dal Giudice di prime cure, sarebbe errato, non sussistendo alcun elemento nella documentazione, prodotta dalla odierna appellata, idoneo ad attestare l'anteriorità dell'atto di cessione rispetto alla data dell'introduzione del giudizio. Secondo l'appellante, alla data della notificazione della citazione in opposizione, avvenuta il
19 gennaio 2021, AB IA non aveva né titolo né interesse, ai sensi degli articoli 81 e 100 cpc, a far valere la pretesa al credito risarcitorio, e quindi la causa di merito sarebbe improcedibile. Inoltre, ogni atto interruttivo della prescrizione, compiuto fino al 19 gennaio 2021 dalla AB IA, sarebbe inefficace, perché prima di quella data non sarebbe stata legittimata. pagina 5 di 9 L'appellata ha ribadito la sua legittimazione attiva, poiché, in data 10 gennaio 2020, la
[...]
avrebbe ceduto alla AB IA tutti i diritti e azioni nei confronti di , Controparte_5 Pt_1 in relazione al trasporto del 19 dicembre 2019. Di conseguenza, in data 27 gennaio 2020, l'appellata avrebbe emesso la fattura 2000002732 nei confronti di per l'intero valore della merce, fattura
Pt_1 trasmessa in pari data a mezzo pec. , a conoscenza della cessione del credito sin dal
Pt_1 Pt_1 gennaio 2020, non ha mai contestato la legittimazione attiva della appellata, tanto che ha cercato, come da perizia depositata da , di trovare una soluzione di compromesso con l'odierna appellata
Pt_1 sulla questione. L'appellata ha altresì rilevato come sia stata la stessa a chiederle l'emissione
Pt_1 del documento contabile, allegato alla perizia di , per quantificare e risarcire i danni occorsi
Pt_1 alla merce. Correttamente il Tribunale avrebbe richiamato la documentazione versata in atti, per evidenziare che, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, risultano specifici elementi fattuali, che inducono a ritenere effettuata la cessione del credito, senza sostanziali contestazioni da parte di in fase stragiudiziale. Pt_1
La Corte osserva che, sebbene l'atto di cessione del credito ad AB IA, di cui al motivo di appello che precede, sia priva di data certa, correttamente il Tribunale ha ritenuto, ai sensi dell'art. 116 cpc, sussistere sufficienti elementi di prova per ritenere che la cessione sia intervenuta prima dell'introduzione del giudizio di primo grado. Infatti, la cessione dei diritti, relativi al trasporto del
19.12.2019, sarebbe avvenuta in data 10.1.2020, secondo quanto traSPre dal documento relativo alla cessione stessa. Le conversazioni a mezzo posta elettronica, intervenute tra le parti nel gennaio 2020, che non sono state contestate da né quanto alla provenienza né quanto al contenuto, Pt_1 dimostrano che già nel gennaio 2020 AB IA ha richiesto a il risarcimento del danno Pt_1 occorso il 19 12.2019, senza che abbia negato la legittimazione della odierna appellata. Pt_1
Inoltre, AB IA ha inviato, in data 26.1.2020, a , la fattura relativa alle somme richieste Pt_1
a titolo risarcitorio, senza che abbia contestato l'invio della fattura. Non risulta, né è stato Pt_1 allegato o provato da , su cui incombe il relativo onere, che richieste risarcitorie siano state Pt_1 avanzate dal cedente del credito ad AB IA. Inoltre, risulta che abbia riconosciuto, in Pt_1 fase stragiudiziale, la legittimazione di AB IA relativamente al credito risarcitorio, avendo cercato con tale soggetto una soluzione transattiva. Pertanto si ritiene provato che la legittimazione attiva di ABinbev IA sia sorta precedentemente all'instaurazione del giudizio, con la conseguenza che il motivo di appello deve essere dichiarato infondato.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata, per non avere tenuto in considerazione il fatto che la colpa grave non era stata invocata dall'opponente. Infatti, l'odierna pagina 6 di 9 appellata avrebbe allegato la sussistenza di colpa grave solo per resistere all'eccezione di prescrizione, senza riferirla al grado di responsabilità del vettore. Perciò, l'accertamento della colpa grave, da parte del Tribunale, sarebbe arbitraria;
essa non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal Giudice, perché avrebbe dovuto essere allegata dalla controparte. Ha affermato che il danno all'automezzo, che a sua volta avrebbe determinato il danno alla merce, sarebbe dovuto ad una tempesta improvvisa, seguita da pioggia torrenziale, cioè un evento che non poteva essere né previsto né evitato.
L'appellata ha ribadito che, in ogni caso, il decorso del termine prescrizionale sarebbe stato interrotto sia dallo scambio di mail tra le parti, a partire dal 10 gennaio 2020, sia dalla comunicazione trasmessa a mezzo pec, in data 28 luglio 2020, dall'appellata, con cui veniva sollecitato il pagamento della fattura numero 2000002732. In quanto alla sussistenza di colpa grave, in capo al subvettore incaricato dalla
, essa sarebbe provata dal fatto che il crollo del tetto del rimorchio ha pacificamente causato il Pt_1 danneggiamento della merce, e che il subvettore, anche a fronte di condizioni meteorologiche di pioggia, non sia preoccupato di verificare che le condizioni del tetto del mezzo fossero idonee a permettere il trasporto. Inoltre, non ha dimostrato l'allegata presenza di condizioni Pt_1 meteorologiche eccezionali, non avendo prodotto alcun documento a riguardo, pur essendo l'onere della prova su di essa incombente. Essendo la condotta di connotata da colpa grave, sarebbe Pt_1 applicabile al termine prescrizionale di tre anni, previsto dalla CMR, termine abbondantemente interrotto dall'appellata.
La Corte, al riguardo, osserva che correttamente il Tribunale ha identificato il termine prescrizionale in quello triennale di cui all'art. 32 CMR, essendo la Convenzione CMR applicabile (sia perché si verte in materia di trasporto internazionale via terra, sia perché la lettera di vettura richiama espressamente la
CMR). L'appellata ha invocato tale norma, ritenendo sussistente la colpa grave del subvettore. Si ritiene che la colpa grave sia provata sia per le modalità in cui il sinistro è avvenuto (collasso del tetto del mezzo mentre questo viaggiava, seppure in condizioni di pioggia intensa, senza che sia intervenuto un urto o un altro evento che possa giustificare un tale grave cedimento della struttura dell'automezzo); sia perché , su cui grava l'onere probatorio, non ha provato la sussistenza di condizioni Pt_1 metereologiche di tale gravità da giustificare un tale catastrofico collasso della struttura dell'automezzo. , infatti, pur avendo affermato l'eccezionalità e la gravità delle condizioni Pt_1 metereologiche esistenti in occasione del trasporto, nulla ha offerto a riprova delle stesse;
inoltre, in considerazione della stagione in cui il trasporto è avvenuto (tardo autunno) e dei luoghi (tra Monaco di
Baviera e la provincia di Milano), la circostanza che il mezzo possa avere trovato condizioni di pioggia, anche intensa, deve essere ritenuta prevedibile. Rientra, tra le obbligazioni di chi effettua pagina 7 di 9 professionalmente attività di trasporto di merce su strada, assicurarsi che l'automezzo utilizzato possa sopportare condizioni meteorologiche abituali per il luogo e il periodo dell'anno.
Pertanto, avendo, pacificamente, AB IA sollecitato, a mezzo pec, il pagamento della fattura relativa alle somme richieste a titolo risarcitorio al più tardi il 28.7.2020, pertanto molto prima del decorso del termine prescrizionale di cui sopra (essendo dies a quo per il decorso prescrizionale il giorno dell'evento dannoso, e cioè il 19.12.2019), si deve ritener interrotto il decorso del termine prescrizionale;
si deve altresì ritenere provata la colpa grave del subvettore, e, di conseguenza del vettore . Pt_1
Con il quarto motivo d'appello, ha allegato che la documentazione, versata in atti Pt_1 dall'appellata, e cioè la fattura relativa alla compravendita della merce danneggiata, emessa dalla società mittente (AB Belgium), e la fattura che la AB IA ha emesso dopo un mese dalla conclusione trasporto, non costituirebbe prova del danno. Inoltre, il danno risarcibile sarebbe solo quello subito dalla merce (limitato perciò alle tre lattine di birra rotte) e non quello subito dagli imballi.
Pertanto, in subordine rispetto all'accoglimento dei primi tre motivi di impugnazione, ha Pt_1 chiesto che venga riformata la sentenza impugnata, sotto il profilo del quantum, nel senso che sia riconosciuto il risarcimento solo per le tre lattine di birra rotte.
L'appellata ha replicato che correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato come il danneggiamento abbia riguardato circa la metà del carico, essendo rilevante anche il danneggiamento degli imballi di cartone, e non solo quello delle tre lattine.
La Corte, al riguardo, osserva che la prova del danno, sia nell'an che nel quantum, è stata raggiunta dal
Tribunale, utilizzando, ai sensi dell' art. 116 cpc, diversi elementi indiziari, ivi inclusa la perizia di parte, prodotta da , secondo la quale il danno ha riguardato almeno la metà del carico, anche Pt_1 se, per la maggior parte, limitatamente agli imballaggi di cartone. Pertanto, si deve ritenere provata l'entità del danno in tal senso.
Quanto al valore di mercato della merce danneggiata, le fatture prodotte dalla appellata risultano idonee a provare il valore commerciale della merce, anche alla luce del fatto che le contestazioni di Pt_1 al riguardo sono generiche, ed inidonee a smentire quanto affermato dalla odierna appellata.
Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che l'appello è infondato e deve essere respinto.
L' appellante, secondo il principio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore dell'appellata, da liquidarsi ai sensi del DM 147/22,
pagina 8 di 9 sulla base della domanda, nei valori medi, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che non è stata svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta così statuisce:
rigetta l'appello;
conferma integralmente la sentenza numero 1455/2024, pubblicata il 7.2.2024, del Tribunale di Milano;
condanna l' appellante a rifondere all'appellata, Parte_1 [...]
, le spese di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
3.966,00, per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
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