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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 29635/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29635 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
13.1.2025 e vertente
TRA
in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1
- ATTORE -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- CONVENUTA CONTUMACE-
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rapp.te pro tempore
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attore: “… in accoglimento della presente opposizione annullare il provvedimento del 30 settembre 2020, pubblicato in data 09 ottobre 2020, comunicato in pari data, reso a definizione del procedimento R.G.E.
27268/19, dal Tribunale Civile di Roma, sezione Es. Mob. per i motivi indicati in narrativa, disponendo per l'effetto: 1) l'assegnazione della complessiva somma di € 748,27 in luogo di quella erroneamente indicata di € 728,27; 2) 1 dr. Alessandro CENTO n. 29635/2022 R.G.A.C.C.
che il pagamento ad opera del terzo della somma assegnata, nel limite delle somme effettivamente vincolate, debba valere a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito azionato;
2) che le spese del processo esecutivo vengano liquidate nella misura pari al valore medio di cui ai parametri vigenti, previsti in Euro 330,00, ed in ogni caso in misura non inferiore ad Euro 165,00 oltre spese (pari ad € 83,56), spese generali ed accessori di legge …”;
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.4.2022
[...]
– premesso di avere promosso, ai danni di Parte_1 CP_1
(debitore esecutato) e presso la (terzo pignorato) espropriazione CP_2 di crediti e che, all'esito dell'esecuzione forzata, il G.E., con ordinanza del 30.9.2020, gli assegnava il credito di € 728,27 anziché quello di € 748,27 (€
468,27 per capitale + 280,00 per spese legali) – tanto premesso, proponeva opposizione agli atti esecutivi e conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, (debitore esecutato) e la (terza CP_1 CP_2 pignorata) per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
Pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio i convenuti e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 13.1.2025
………….
Considerato:
che con ordinanza del 30.9.2020 il G.E. assegnava all'odierno opponente, quale creditore procedente, la somma di € 468,27 per capitale, interesse e spese di precetto;
che, con la medesima ordinanza liquidava, a titolo di spese di esecuzione, la somma di € 280,00 “compresi esborsi, contributo Cassa Avvocato, Iva e spese generali”
che, tuttavia, il compenso, così liquidato, era inferiore ai minimi tabellari ed andava, per contro, liquidato nella misura minima di € 252,43 (comprensivo di accessori), oltre € 83,56 per spese non imponibili e quindi nella complessiva somma di € 335,99
2 dr. Alessandro CENTO n. 29635/2022 R.G.A.C.C.
che, pertanto, il credito da assegnare ammontava a complessivi € 804,26 (€ 468,27 + € 335,99) e non già alla maggiore somma (di € 1.078,27) invocata dal creditore in sede di precisazione delle conclusioni (€ 748,27 + € 330,00)
Considerato che il terzo pignorato ( rilasciava la dichiarazione CP_2 positiva per € 719,42 (cui va detratta la somma di € 20,00 corrisposta al terzo in prededuzione)
che la parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;
spese compensate nei riguardi del terzo chiamato nei cui confronti non sono state spiegate domande
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
in parziale riforma dell'ordinanza di assegnazione opposta,
ASSEGNA
in pagamento, salvo esazione, all'avv.to la somma di € Parte_1
699,42, oltre agli interessi legali sulla sorte capitale successivi al precetto e fino alla data del pagamento, oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e notificazione del presente provvedimento;
il tutto entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito azionato;
ORDINA
alla quale terzo pignorato, di corrispondere le somme indicate agli CP_2
assegnatari entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della presente ordinanza – ovvero nel termine di 120 giorni, di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e successive modificazioni, in favore degli enti in esso indicati – con l'avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, gli assegnatari potranno procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta.
DISPONE
la compensazione delle spese di lite.
3 dr. Alessandro CENTO n. 29635/2022 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma il 8.2.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29635 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
13.1.2025 e vertente
TRA
in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1
- ATTORE -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- CONVENUTA CONTUMACE-
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rapp.te pro tempore
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attore: “… in accoglimento della presente opposizione annullare il provvedimento del 30 settembre 2020, pubblicato in data 09 ottobre 2020, comunicato in pari data, reso a definizione del procedimento R.G.E.
27268/19, dal Tribunale Civile di Roma, sezione Es. Mob. per i motivi indicati in narrativa, disponendo per l'effetto: 1) l'assegnazione della complessiva somma di € 748,27 in luogo di quella erroneamente indicata di € 728,27; 2) 1 dr. Alessandro CENTO n. 29635/2022 R.G.A.C.C.
che il pagamento ad opera del terzo della somma assegnata, nel limite delle somme effettivamente vincolate, debba valere a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito azionato;
2) che le spese del processo esecutivo vengano liquidate nella misura pari al valore medio di cui ai parametri vigenti, previsti in Euro 330,00, ed in ogni caso in misura non inferiore ad Euro 165,00 oltre spese (pari ad € 83,56), spese generali ed accessori di legge …”;
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.4.2022
[...]
– premesso di avere promosso, ai danni di Parte_1 CP_1
(debitore esecutato) e presso la (terzo pignorato) espropriazione CP_2 di crediti e che, all'esito dell'esecuzione forzata, il G.E., con ordinanza del 30.9.2020, gli assegnava il credito di € 728,27 anziché quello di € 748,27 (€
468,27 per capitale + 280,00 per spese legali) – tanto premesso, proponeva opposizione agli atti esecutivi e conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, (debitore esecutato) e la (terza CP_1 CP_2 pignorata) per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
Pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio i convenuti e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 13.1.2025
………….
Considerato:
che con ordinanza del 30.9.2020 il G.E. assegnava all'odierno opponente, quale creditore procedente, la somma di € 468,27 per capitale, interesse e spese di precetto;
che, con la medesima ordinanza liquidava, a titolo di spese di esecuzione, la somma di € 280,00 “compresi esborsi, contributo Cassa Avvocato, Iva e spese generali”
che, tuttavia, il compenso, così liquidato, era inferiore ai minimi tabellari ed andava, per contro, liquidato nella misura minima di € 252,43 (comprensivo di accessori), oltre € 83,56 per spese non imponibili e quindi nella complessiva somma di € 335,99
2 dr. Alessandro CENTO n. 29635/2022 R.G.A.C.C.
che, pertanto, il credito da assegnare ammontava a complessivi € 804,26 (€ 468,27 + € 335,99) e non già alla maggiore somma (di € 1.078,27) invocata dal creditore in sede di precisazione delle conclusioni (€ 748,27 + € 330,00)
Considerato che il terzo pignorato ( rilasciava la dichiarazione CP_2 positiva per € 719,42 (cui va detratta la somma di € 20,00 corrisposta al terzo in prededuzione)
che la parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;
spese compensate nei riguardi del terzo chiamato nei cui confronti non sono state spiegate domande
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
in parziale riforma dell'ordinanza di assegnazione opposta,
ASSEGNA
in pagamento, salvo esazione, all'avv.to la somma di € Parte_1
699,42, oltre agli interessi legali sulla sorte capitale successivi al precetto e fino alla data del pagamento, oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e notificazione del presente provvedimento;
il tutto entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito azionato;
ORDINA
alla quale terzo pignorato, di corrispondere le somme indicate agli CP_2
assegnatari entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della presente ordinanza – ovvero nel termine di 120 giorni, di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e successive modificazioni, in favore degli enti in esso indicati – con l'avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, gli assegnatari potranno procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta.
DISPONE
la compensazione delle spese di lite.
3 dr. Alessandro CENTO n. 29635/2022 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma il 8.2.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO