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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. TO TO CC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IA SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1036 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. TO Gebbia per procura in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Peloso per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Appellata
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Lentini e Marianna CodiceFiscale_3
Conforto giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellati
(p. iva CP_3 Parte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
in linea principale, ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti, in solido tra loro, per i danni (fisici e materiali subiti) dalla appellante in conseguenza del sinistro per cui è causa;
in subordine, ritenere e dichiarare la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei convenuti, in solido tra loro, per i danni (fisici e materiali subiti) dalla appellante in conseguenza del sinistro;
per l'effetto, comunque condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 15.982,68 o di quell'altra minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce delle conclusioni cui perviene il C.t.u. Dr.
[...]
nel suo elaborato peritale, a cui si aderisce per i danni fisici subiti, oltre al danno Per_1
morale ed esistenziale (per i disagi subiti) da valutarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
2 condannare, inoltre, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese generali, ex art. 15 L.P., nonché al rimborso delle spese di c.t.u. anticipate (sostenute e documentate).
Conclusioni dell'appellata Parte_2
in via principale, rigettare le domande spiegate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare parte avversa al pagamento delle spese, competenze ed onorari per il presente giudizio;
ancora in via principale, ritenere e dichiarare la responsabilità dei sigg. e Controparte_1
, proprietari dei cavi di cui alla strumentazione nonché responsabili del loro CP_2
posizionamento all'interno della sala banchetti;
in subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare in ogni caso la colpa concorrente della sig.ra nella causazione del danno e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento tenendo Pt_1
conto dell'apporto causale fornito dalla stessa nella verificazione del presunto sinistro;
ancora in subordine e senza recesso, nella denegata ipotesi in cui dovesse configurarsi una responsabilità in capo all'odierna convenuta, ritenere e dichiarare il diritto della Parte_2
ad essere manlevata e tenuta indenne di ogni e qualsivoglia obbligo risarcitorio in forza della polizza di assicurazione dalla stessa sottoscritta con e, per Controparte_4
l'effetto, condannare quest'ultima a corrispondere l'eventuale risarcimento che verrà
riconosciuto in favore dell'attrice;
3 con vittoria in tutti i casi, di spese, onorari e competenze per il presente giudizio.
Conclusione degli appellati CP_1
in via principale, confermare la sentenza di I grado, rigettando l'appello proposto dalla sig.ra poiché infondato in fatto e in diritto;
Pt_1
in via subordinata, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo 1);
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di disponendo CP_2
l'estromissione dello stesso dal giudizio;
nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto;
rigettare la richiesta risarcitoria in quanto non provata nel quantum;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 969 del 13 novembre 2019, il Tribunale di Marsala ha rigettato le domande coltivate da volte alla condanna solidale di Parte_1 Parte_2
e al pagamento di € 15.982,68, oltre interessi, a titolo
[...] Controparte_1 CP_2
di risarcimento ex art. 2051 c.c. e, in linea gradata, ex art. 2043 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito della caduta, verificatasi il giorno 23 agosto 2016 intorno alle ore 23,30 a Marsala, all'interno del locale gestito dalla società convenuta entro il quale avevano avuto luogo i festeggiamento per le nozze del figlio dell'attrice.
4 Ha ritenuto il Tribunale non raggiunta la prova in ordine al nesso casuale, imprescindibile presupposto applicativo della responsabilità aquiliana, tanto rispetto alla previsione generale di cui all'art. 2043 c.c., tanto rispetto all'ipotesi contemplata dall'art. 2051 c.c., “apparendo,
per un verso, dubbia, anche all'esito delle prove orali espletate, la stessa ricostruzione della
dinamica dell'incidente e, sotto altro profilo, configurabile, piuttosto, una condotta della
danneggiata atta ad assorbire il profilo eziologico dell'evento” (pag. 7 della sentenza appellata).
Dato atto della genericità della deposizioni di alcuni dei testimoni escussi ( e Testimone_1
e della dissonanza delle dichiarazioni più circostanziate rese invece dai testi Testimone_2
, e , incongruenza in ragione delle quali non Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
era dato ricostruire con esattezza le modalità del fatto, ovvero se l'infortunata fosse inciampata sui cavi di alimentazione della strumentazione in uso al complesso musicale incaricato di intrattenere gli ospiti, o per aver urtato una delle casse di amplificazione del suono, o ancora perché impegnata in un ballo di gruppo, ha evidenziato il Tribunale che
“indicazioni precise e oggettive sulla … collocazione della strumentazione musicale si
evincono dal video (dvd) offerto in comunicazione dalla stessa ” (pag. 8 della Pt_1
sentenza impugnata), il cui deposito in formato digitale era stato autorizzato con ordinanza del 6 marzo 2018. Dal video, osserva il primo giudice, si trae conferma:
- dell'ampiezza dell'area del locale in cui si svolse il trattenimento nuziale mantenuta libera davanti al complesso musicale in quanto destinata al ballo degli ospiti;
5 - del posizionamento dei cavi elettrici collegati alla strumentazione musicale “nello spazio
retrostante le due casse anteriori a terra e, in particolare, tra le dette due casse anteriori più
piccole e la ulteriore strumentazione musicale (composta dalle due casse più grandi sui
piedistalli –una adiacente ad un pilastro della sala e l'altra più sposata in avanti, ma sempre
dietro la cassa più piccola a terra– e la tastiera) sistemata più indietro” (pag. 9 della sentenza impugnata);
- della condizioni di piena visibilità, favorite dalla buona illuminazione del locale e della discromia del pavimento, dei cavi elettrici e della strumentazione musicale, quest'ultima peraltro di non esigue dimensioni, tali da escludere la ricorrenza di un pericolo occulto e da lasciar ritenere che “la situazione di eventuale danno poteva comunque essere prevista ed
evitata / superata attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso” (pag. 9 sentenza appellata).
Ha quindi concluso che la caduta di fosse del tutto indipendente dalla Parte_1
presenza della strumentazione in uso al complesso canoro e, ritenuta assorbita nel rigetto della domanda la questione afferente alla legittimazione passiva di ha regolato le CP_2
spese di lite in conformità al canone della soccombenza.
ha proposto appello avverso la pronunzia dolendosi del Parte_1
mancato riconoscimento del nesso di derivazione causale del pregiudizio sofferto rispetto alla
res custodita dai convenuti, segnatamente i cavi di alimentazione elettrica delle casse di amplificazione del suono in uso al complesso musicale. Denunzia l'errore di lettura del
6 materiale probatorio acquisito in fase istruttoria, esente dai profili di contraddittorietà
ravvisati dal primo giudice nelle dichiarazioni dei testi -il quale aveva riferito che Tes_3
l'attrice era inciampata sui cavi-, e -il quale aveva dichiarato che la madre era Tes_4
inciampata sulla cassa-, avendo quest'ultimo inteso riferirsi con il termine “cassa” al
“complesso filo collegato alla cassa” (pag. 14 dell'atto di appello). Adduce che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'esame del filmato “dimostra proprio che il
complesso “cavi casse di amplificazione” era posizionato al centro della sala;
che i cavi si
confondevano con il colore del pavimento (contraddistinto da strisce di mattoni bianchi e
neri) e che il contesto è quello che vede gente ballare in uno spazio ristretto” (pag. 16 dell'atto di appello).
Si sono ritualmente costituiti in giudizio:
- che ha contestato il fondamento nel merito dell'appello, sollecitando la Parte_2
conferma della sentenza impugnata;
- e che, eccepiti, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 CP_2
legittimazione passiva di nonché l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della CP_2
domanda di risarcimento del danno morale proposta per la prima volta in appello, hanno contestato il gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
L'appellata cui risulta regolarmente notificato l'atto di Controparte_4
appello, non si è costituita, così che deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
7 L'azione proposta da si ascrive entro il perimetro Parte_1
disegnato dall'art. 2051 c.c., invocato in via principale da parte appellante.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva (sulla quale, per tutte, Cass. Sez. Un., 30.6.2022, n. 20943) a motivo del suo basarsi sul solo nesso causale tra "res" custodita e danno. Costituiscono,
invero, presupposti applicativi del regime di responsabilità ex art. 2051 c.c. unicamente “la
sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la
cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo
che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. 17.1.2008 n. 858; Cass.
12.7.2006 n. 15119), ovvero “una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale
da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa
stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale” (Cass. 2.12. 2021 n. 38089; Cass. n. 2480
del 2018), nonché il nesso eziologico e non di mera occasionalità tra res e danno.
Tale ricostruzione condiziona e orienta la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio risarcitorio, onerando il danneggiato della dimostrazione del rapporto di derivazione eziologica tra cosa custodita ed evento dannoso (“in materia di responsabilità ex art. 2051
cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione
del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la
propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” Cass.
8.7.2024 n. 18518), anche accedendo al criterio ricostruttivo del "più probabile che non" (così Cass. civ. 13.11.2015 n.
8 23201 e, più di recente Cass. civ. 26.4.2023 n. 10978), nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (Cass.7.9.2023, n. 26142).
Ne discende che “l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità
eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova –gravante
sull'attore– del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della
responsabilità del custode.” (Cass. 18.12.2024 n. 33129 e, conforme, Cass. n. 20986/2023).
Solo una volta accertato il nesso causale, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva -in quanto si fonda
unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già
su una presunzione di colpa del custode- e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento
soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla
produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria
dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.
(bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o,
indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole. Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato
di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la
sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che
9 si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi
dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento
(così, in motivazione, Cass. n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024)” Cass. 14.12.2024 n.
32544.
Questa la cornice teorica entro cui ascrivere la fattispecie dedotta in giudizio, non può che confermarsi la decisione di primo grado.
Il compendio probatorio raccolto, correttamente valutato in prime cure, non consente, invero,
di ritenere assolto l'onere della dimostrazione del nesso causale tra res oggetto di custodia -i cavi elettrici di una cassa di amplificazione facente parte della strumentazione musicale dei componenti del duo musicale “ e collocati sul pavimento del locale CP_1 CP_2
gestito da in posizione, in tesi, interferente con l'area destinata al ballo- e Parte_2
la caduta dell'appellante.
Le deposizioni dei testi escussi su iniziativa delle parti non sono idonee a dimostrare che la caduta dell'attrice sia stata provocata dalla presenza di cavi elettrici sul pavimento.
Il teste , “amico di famiglia della signora ” presente, dunque, al Testimone_3 Pt_1
ricevimento nuziale del figlio di costei, ha sì riferito che “al centro della sala c'era il gruppo
musicale non su una pedana, e la signora è inciampata su uno dei fili per terra che Pt_1
erano collegati alla cassa di amplificazione, riportando una lesione al polso (…)” ma,
sostanzialmente annullando il valore probatorio della dichiarazione, ha soggiunto “non ho
10 visto la signora inciampare nei fili ma quando la signora è caduta, è caduta anche la cassa;
ho visto la che era sul cavalletto cadere (…)”. Pt_4
Non solo dunque il teste non può confermare, per non averlo osservato direttamente, che sia inciampata su dei cavi elettrici, ma neppure l'argomento deduttivo cui Parte_1
è affidata la ricostruzione degli eventi è dotato di univoca pregnanza logica , giacché la caduta della è evenienza compatibile sia con lo strattonamento del cavo che la collega agli Pt_4
strumenti musicali e alla presa della corrente elettrica (questo sottende il teste), sia con un urto diretto con il corpo dell'attrice, anche durante la caduta a terra di costei dovuta a cause del tutto indipendenti dalla presenza nel locale della strumentazione musicale.
Il teste , figlio dell'appellante, in risposta al capitolo di prova n. 18, ha riferito Tes_4
“mia madre è inciampata sulla cassa”, e di seguito più volte ribadito tale assunto, anche in risposta alle domande a chiarimento rivoltegli su iniziativa dei difensori, riferendo “stavamo
facendo un ballo di gruppo eravamo a cerchio e mia madre non vedendo il filo e la cassa è
inciampata; quella sera più di una persona è inciampata sulla cassa, io stesso entrato in sala;
… mi trovavo al centro della pista, ma ho visto mia madre cadere …; ho visto mia madre che
è inciampata sulla cassa … ho visto materialmente mia madre inciampare sulla cassa”; con ciò identificando dunque senza incertezze nella cassa, un oggetto di non piccolo ingombro e dimensioni, il componente della strumentazione musicale contro il quale la madre ebbe a urtare.
Se a ciò si aggiunge che:
11 - il teste , il quale aveva lavorato “come cameriere, durante il banchetto Testimone_1
nuziale degli sposi e ”) ha riferito “la cantante era Tes_4 Persona_2
accanto alla tastiera. Davanti alla tastiera c'erano due casse. I cavi elettrici erano
dietro le casse e la tastiera”;
- il teste , che si trovava nella sala ricevimenti “per Testimone_5 Parte_2
ascoltare ( , la cantante, per poi assumerla nella struttura che CP_1 CP_1
gestisco”, ha confermato il capitolo di prova con il quale, su richiesta dei convenuti,
gli si richiedeva esser “vero che l'area immediatamente davanti le casse di
amplificazione anteriori era libera da ingombri di fili elettrici stante che gli stessi
erano situati nella parte retrostante delle casse anteriori, che formavano un
rettangolo ben delimitato”;
- lo stesso , teste addotto da parte attrice, ha dato atto che, al momento Testimone_3
della caduta dell'appellante, si stava svolgendo un ballo di gruppo in cui gli ospiti circondavano gli sposi al centro della pista -“stavamo facendo un cerchio chiuso
intorno agli sposi”- e ha fornito indicazioni riguardo alla posizione propria e della entro la sala e rispetto al complesso canoro “al momento del sinistro io ero Pt_1
di fronte ai musicisti e la signora era fianco a me di tre posizioni spostate sulla mia
sinistro, quasi frontale al gruppo musicale … la cassa era leggermente spostata;
io
ero a tre o quattro metri dai fili ma ovviamente non guardavo a terra;
ci muovevamo
12 in cerchio, non ricordo dove fossero i fili”, con ciò fornendo conferma dell'ampiezza dell'area destinata ad accogliere i ballerini;
- il dvd prodotto nel primo grado di giudizio, contenente un filmato ritraente lo stato dei luoghi come si presentava durante il trattenimento nuziale, non è stato depositato in grado di appello, evenienza che definisce l'inottemperanza dell'appellante all'onere probatorio nella peculiare declinazione che esso assume nel giudizio di gravame;
- pur contestando l'esito dell'esame visivo del filmato condotto dal Tribunale (il quale aveva osservato che il video “consente di apprezzare, innanzi tutto, pur a fronte di un
posizionamento latero-centrale della indicata strumentazione, l'ampiezza dell'area
mantenuta presente dinanzi al gruppo musicale, tanto da consentire agli invitati di
sostare e ballare davanti la strumentazione medesima … Dallo stesso video, poi, è
dato ricavare il collocamento dei cavi elettrici collegati alla strumentazione musicale,
rivelandosi detti cavi posizionati nello spazio retrostante le due casse anteriori a terra
e, in particolare, tra le dette due casse anteriori più piccole e la ulteriore
strumentazione musicale (composta dalle due casse più grandi sui piedistalli – una
adiacente ad un pilastro della sala e l'altra più sposata in avanti, ma sempre dietro
la cassa più piccola a terra – e la tastiera) sistemata più indietro … dalle menzionate
immagini pure si evincono il colore prevalentemente chiaro (con strisce scure) della
pavimentazione della sala e le condizioni di chiara illuminazione presente nel corso
del ricevimento”), l'appellante non si spinge ad affermare la presenza di cavi nell'area
13 antistante il gruppo musicale destinato a ospitare i ballerini, ma solo a valutare come inadeguate le dimensioni di tale spazio, che dunque resta confermato libero dalla presenza di cavi, collocati alle spalle della cassa di amplificazione;
risulta evidente l'impossibilità di porre in correlazione diretta la presenza di cavi sul pavimento della sala con la caduta di . Parte_1
Dal che il rigetto dell'appello, posto che “ai fini del riconoscimento della responsabilità
oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un
effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la
dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi
fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si
collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre
necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei
fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un
evento.” (Cass. Ord. 9 maggio 2024 n. 12760).
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate, in favore di ciascuno degli appellati, in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, in €
3.600,00 -di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva e € 1.800,00
per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico di . Parte_1
14 Infine, deve disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori di e CP_1 CP_2
avvocati Giovanni Lentini e Marianna Conforto, dichiarati antistatari.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, nella contumacia, qui dichiarata, di definitivamente pronunciando, così provvede: Controparte_4
rigetta l'appello proposto da atto di citazione notificato il Parte_1
17 luglio 2020 a , e Parte_2 Controparte_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 969 del 13 novembre Controparte_4
2019;
condanna l'appellante a rifondere a e le Parte_2 Controparte_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuno degli appellati, in € 3.600,00,
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione in favore degli avvocati Giovanni Lentini e Marianna
Conforto, dichiaratisi antistatari, delle spese liquidate in favore di e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione della stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 25 settembre 2025.
15 Il Consigliere est. Il Presidente
IA SA TO TO CC
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. TO TO CC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IA SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1036 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. TO Gebbia per procura in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Peloso per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Appellata
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Lentini e Marianna CodiceFiscale_3
Conforto giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellati
(p. iva CP_3 Parte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
in linea principale, ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti, in solido tra loro, per i danni (fisici e materiali subiti) dalla appellante in conseguenza del sinistro per cui è causa;
in subordine, ritenere e dichiarare la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei convenuti, in solido tra loro, per i danni (fisici e materiali subiti) dalla appellante in conseguenza del sinistro;
per l'effetto, comunque condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 15.982,68 o di quell'altra minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce delle conclusioni cui perviene il C.t.u. Dr.
[...]
nel suo elaborato peritale, a cui si aderisce per i danni fisici subiti, oltre al danno Per_1
morale ed esistenziale (per i disagi subiti) da valutarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
2 condannare, inoltre, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese generali, ex art. 15 L.P., nonché al rimborso delle spese di c.t.u. anticipate (sostenute e documentate).
Conclusioni dell'appellata Parte_2
in via principale, rigettare le domande spiegate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare parte avversa al pagamento delle spese, competenze ed onorari per il presente giudizio;
ancora in via principale, ritenere e dichiarare la responsabilità dei sigg. e Controparte_1
, proprietari dei cavi di cui alla strumentazione nonché responsabili del loro CP_2
posizionamento all'interno della sala banchetti;
in subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare in ogni caso la colpa concorrente della sig.ra nella causazione del danno e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento tenendo Pt_1
conto dell'apporto causale fornito dalla stessa nella verificazione del presunto sinistro;
ancora in subordine e senza recesso, nella denegata ipotesi in cui dovesse configurarsi una responsabilità in capo all'odierna convenuta, ritenere e dichiarare il diritto della Parte_2
ad essere manlevata e tenuta indenne di ogni e qualsivoglia obbligo risarcitorio in forza della polizza di assicurazione dalla stessa sottoscritta con e, per Controparte_4
l'effetto, condannare quest'ultima a corrispondere l'eventuale risarcimento che verrà
riconosciuto in favore dell'attrice;
3 con vittoria in tutti i casi, di spese, onorari e competenze per il presente giudizio.
Conclusione degli appellati CP_1
in via principale, confermare la sentenza di I grado, rigettando l'appello proposto dalla sig.ra poiché infondato in fatto e in diritto;
Pt_1
in via subordinata, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo 1);
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di disponendo CP_2
l'estromissione dello stesso dal giudizio;
nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto;
rigettare la richiesta risarcitoria in quanto non provata nel quantum;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 969 del 13 novembre 2019, il Tribunale di Marsala ha rigettato le domande coltivate da volte alla condanna solidale di Parte_1 Parte_2
e al pagamento di € 15.982,68, oltre interessi, a titolo
[...] Controparte_1 CP_2
di risarcimento ex art. 2051 c.c. e, in linea gradata, ex art. 2043 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito della caduta, verificatasi il giorno 23 agosto 2016 intorno alle ore 23,30 a Marsala, all'interno del locale gestito dalla società convenuta entro il quale avevano avuto luogo i festeggiamento per le nozze del figlio dell'attrice.
4 Ha ritenuto il Tribunale non raggiunta la prova in ordine al nesso casuale, imprescindibile presupposto applicativo della responsabilità aquiliana, tanto rispetto alla previsione generale di cui all'art. 2043 c.c., tanto rispetto all'ipotesi contemplata dall'art. 2051 c.c., “apparendo,
per un verso, dubbia, anche all'esito delle prove orali espletate, la stessa ricostruzione della
dinamica dell'incidente e, sotto altro profilo, configurabile, piuttosto, una condotta della
danneggiata atta ad assorbire il profilo eziologico dell'evento” (pag. 7 della sentenza appellata).
Dato atto della genericità della deposizioni di alcuni dei testimoni escussi ( e Testimone_1
e della dissonanza delle dichiarazioni più circostanziate rese invece dai testi Testimone_2
, e , incongruenza in ragione delle quali non Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
era dato ricostruire con esattezza le modalità del fatto, ovvero se l'infortunata fosse inciampata sui cavi di alimentazione della strumentazione in uso al complesso musicale incaricato di intrattenere gli ospiti, o per aver urtato una delle casse di amplificazione del suono, o ancora perché impegnata in un ballo di gruppo, ha evidenziato il Tribunale che
“indicazioni precise e oggettive sulla … collocazione della strumentazione musicale si
evincono dal video (dvd) offerto in comunicazione dalla stessa ” (pag. 8 della Pt_1
sentenza impugnata), il cui deposito in formato digitale era stato autorizzato con ordinanza del 6 marzo 2018. Dal video, osserva il primo giudice, si trae conferma:
- dell'ampiezza dell'area del locale in cui si svolse il trattenimento nuziale mantenuta libera davanti al complesso musicale in quanto destinata al ballo degli ospiti;
5 - del posizionamento dei cavi elettrici collegati alla strumentazione musicale “nello spazio
retrostante le due casse anteriori a terra e, in particolare, tra le dette due casse anteriori più
piccole e la ulteriore strumentazione musicale (composta dalle due casse più grandi sui
piedistalli –una adiacente ad un pilastro della sala e l'altra più sposata in avanti, ma sempre
dietro la cassa più piccola a terra– e la tastiera) sistemata più indietro” (pag. 9 della sentenza impugnata);
- della condizioni di piena visibilità, favorite dalla buona illuminazione del locale e della discromia del pavimento, dei cavi elettrici e della strumentazione musicale, quest'ultima peraltro di non esigue dimensioni, tali da escludere la ricorrenza di un pericolo occulto e da lasciar ritenere che “la situazione di eventuale danno poteva comunque essere prevista ed
evitata / superata attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso” (pag. 9 sentenza appellata).
Ha quindi concluso che la caduta di fosse del tutto indipendente dalla Parte_1
presenza della strumentazione in uso al complesso canoro e, ritenuta assorbita nel rigetto della domanda la questione afferente alla legittimazione passiva di ha regolato le CP_2
spese di lite in conformità al canone della soccombenza.
ha proposto appello avverso la pronunzia dolendosi del Parte_1
mancato riconoscimento del nesso di derivazione causale del pregiudizio sofferto rispetto alla
res custodita dai convenuti, segnatamente i cavi di alimentazione elettrica delle casse di amplificazione del suono in uso al complesso musicale. Denunzia l'errore di lettura del
6 materiale probatorio acquisito in fase istruttoria, esente dai profili di contraddittorietà
ravvisati dal primo giudice nelle dichiarazioni dei testi -il quale aveva riferito che Tes_3
l'attrice era inciampata sui cavi-, e -il quale aveva dichiarato che la madre era Tes_4
inciampata sulla cassa-, avendo quest'ultimo inteso riferirsi con il termine “cassa” al
“complesso filo collegato alla cassa” (pag. 14 dell'atto di appello). Adduce che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'esame del filmato “dimostra proprio che il
complesso “cavi casse di amplificazione” era posizionato al centro della sala;
che i cavi si
confondevano con il colore del pavimento (contraddistinto da strisce di mattoni bianchi e
neri) e che il contesto è quello che vede gente ballare in uno spazio ristretto” (pag. 16 dell'atto di appello).
Si sono ritualmente costituiti in giudizio:
- che ha contestato il fondamento nel merito dell'appello, sollecitando la Parte_2
conferma della sentenza impugnata;
- e che, eccepiti, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 CP_2
legittimazione passiva di nonché l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della CP_2
domanda di risarcimento del danno morale proposta per la prima volta in appello, hanno contestato il gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
L'appellata cui risulta regolarmente notificato l'atto di Controparte_4
appello, non si è costituita, così che deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
7 L'azione proposta da si ascrive entro il perimetro Parte_1
disegnato dall'art. 2051 c.c., invocato in via principale da parte appellante.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva (sulla quale, per tutte, Cass. Sez. Un., 30.6.2022, n. 20943) a motivo del suo basarsi sul solo nesso causale tra "res" custodita e danno. Costituiscono,
invero, presupposti applicativi del regime di responsabilità ex art. 2051 c.c. unicamente “la
sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la
cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo
che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. 17.1.2008 n. 858; Cass.
12.7.2006 n. 15119), ovvero “una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale
da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa
stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale” (Cass. 2.12. 2021 n. 38089; Cass. n. 2480
del 2018), nonché il nesso eziologico e non di mera occasionalità tra res e danno.
Tale ricostruzione condiziona e orienta la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio risarcitorio, onerando il danneggiato della dimostrazione del rapporto di derivazione eziologica tra cosa custodita ed evento dannoso (“in materia di responsabilità ex art. 2051
cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione
del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la
propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” Cass.
8.7.2024 n. 18518), anche accedendo al criterio ricostruttivo del "più probabile che non" (così Cass. civ. 13.11.2015 n.
8 23201 e, più di recente Cass. civ. 26.4.2023 n. 10978), nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (Cass.7.9.2023, n. 26142).
Ne discende che “l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità
eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova –gravante
sull'attore– del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della
responsabilità del custode.” (Cass. 18.12.2024 n. 33129 e, conforme, Cass. n. 20986/2023).
Solo una volta accertato il nesso causale, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva -in quanto si fonda
unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già
su una presunzione di colpa del custode- e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento
soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla
produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria
dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.
(bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o,
indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole. Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato
di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la
sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che
9 si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi
dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento
(così, in motivazione, Cass. n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024)” Cass. 14.12.2024 n.
32544.
Questa la cornice teorica entro cui ascrivere la fattispecie dedotta in giudizio, non può che confermarsi la decisione di primo grado.
Il compendio probatorio raccolto, correttamente valutato in prime cure, non consente, invero,
di ritenere assolto l'onere della dimostrazione del nesso causale tra res oggetto di custodia -i cavi elettrici di una cassa di amplificazione facente parte della strumentazione musicale dei componenti del duo musicale “ e collocati sul pavimento del locale CP_1 CP_2
gestito da in posizione, in tesi, interferente con l'area destinata al ballo- e Parte_2
la caduta dell'appellante.
Le deposizioni dei testi escussi su iniziativa delle parti non sono idonee a dimostrare che la caduta dell'attrice sia stata provocata dalla presenza di cavi elettrici sul pavimento.
Il teste , “amico di famiglia della signora ” presente, dunque, al Testimone_3 Pt_1
ricevimento nuziale del figlio di costei, ha sì riferito che “al centro della sala c'era il gruppo
musicale non su una pedana, e la signora è inciampata su uno dei fili per terra che Pt_1
erano collegati alla cassa di amplificazione, riportando una lesione al polso (…)” ma,
sostanzialmente annullando il valore probatorio della dichiarazione, ha soggiunto “non ho
10 visto la signora inciampare nei fili ma quando la signora è caduta, è caduta anche la cassa;
ho visto la che era sul cavalletto cadere (…)”. Pt_4
Non solo dunque il teste non può confermare, per non averlo osservato direttamente, che sia inciampata su dei cavi elettrici, ma neppure l'argomento deduttivo cui Parte_1
è affidata la ricostruzione degli eventi è dotato di univoca pregnanza logica , giacché la caduta della è evenienza compatibile sia con lo strattonamento del cavo che la collega agli Pt_4
strumenti musicali e alla presa della corrente elettrica (questo sottende il teste), sia con un urto diretto con il corpo dell'attrice, anche durante la caduta a terra di costei dovuta a cause del tutto indipendenti dalla presenza nel locale della strumentazione musicale.
Il teste , figlio dell'appellante, in risposta al capitolo di prova n. 18, ha riferito Tes_4
“mia madre è inciampata sulla cassa”, e di seguito più volte ribadito tale assunto, anche in risposta alle domande a chiarimento rivoltegli su iniziativa dei difensori, riferendo “stavamo
facendo un ballo di gruppo eravamo a cerchio e mia madre non vedendo il filo e la cassa è
inciampata; quella sera più di una persona è inciampata sulla cassa, io stesso entrato in sala;
… mi trovavo al centro della pista, ma ho visto mia madre cadere …; ho visto mia madre che
è inciampata sulla cassa … ho visto materialmente mia madre inciampare sulla cassa”; con ciò identificando dunque senza incertezze nella cassa, un oggetto di non piccolo ingombro e dimensioni, il componente della strumentazione musicale contro il quale la madre ebbe a urtare.
Se a ciò si aggiunge che:
11 - il teste , il quale aveva lavorato “come cameriere, durante il banchetto Testimone_1
nuziale degli sposi e ”) ha riferito “la cantante era Tes_4 Persona_2
accanto alla tastiera. Davanti alla tastiera c'erano due casse. I cavi elettrici erano
dietro le casse e la tastiera”;
- il teste , che si trovava nella sala ricevimenti “per Testimone_5 Parte_2
ascoltare ( , la cantante, per poi assumerla nella struttura che CP_1 CP_1
gestisco”, ha confermato il capitolo di prova con il quale, su richiesta dei convenuti,
gli si richiedeva esser “vero che l'area immediatamente davanti le casse di
amplificazione anteriori era libera da ingombri di fili elettrici stante che gli stessi
erano situati nella parte retrostante delle casse anteriori, che formavano un
rettangolo ben delimitato”;
- lo stesso , teste addotto da parte attrice, ha dato atto che, al momento Testimone_3
della caduta dell'appellante, si stava svolgendo un ballo di gruppo in cui gli ospiti circondavano gli sposi al centro della pista -“stavamo facendo un cerchio chiuso
intorno agli sposi”- e ha fornito indicazioni riguardo alla posizione propria e della entro la sala e rispetto al complesso canoro “al momento del sinistro io ero Pt_1
di fronte ai musicisti e la signora era fianco a me di tre posizioni spostate sulla mia
sinistro, quasi frontale al gruppo musicale … la cassa era leggermente spostata;
io
ero a tre o quattro metri dai fili ma ovviamente non guardavo a terra;
ci muovevamo
12 in cerchio, non ricordo dove fossero i fili”, con ciò fornendo conferma dell'ampiezza dell'area destinata ad accogliere i ballerini;
- il dvd prodotto nel primo grado di giudizio, contenente un filmato ritraente lo stato dei luoghi come si presentava durante il trattenimento nuziale, non è stato depositato in grado di appello, evenienza che definisce l'inottemperanza dell'appellante all'onere probatorio nella peculiare declinazione che esso assume nel giudizio di gravame;
- pur contestando l'esito dell'esame visivo del filmato condotto dal Tribunale (il quale aveva osservato che il video “consente di apprezzare, innanzi tutto, pur a fronte di un
posizionamento latero-centrale della indicata strumentazione, l'ampiezza dell'area
mantenuta presente dinanzi al gruppo musicale, tanto da consentire agli invitati di
sostare e ballare davanti la strumentazione medesima … Dallo stesso video, poi, è
dato ricavare il collocamento dei cavi elettrici collegati alla strumentazione musicale,
rivelandosi detti cavi posizionati nello spazio retrostante le due casse anteriori a terra
e, in particolare, tra le dette due casse anteriori più piccole e la ulteriore
strumentazione musicale (composta dalle due casse più grandi sui piedistalli – una
adiacente ad un pilastro della sala e l'altra più sposata in avanti, ma sempre dietro
la cassa più piccola a terra – e la tastiera) sistemata più indietro … dalle menzionate
immagini pure si evincono il colore prevalentemente chiaro (con strisce scure) della
pavimentazione della sala e le condizioni di chiara illuminazione presente nel corso
del ricevimento”), l'appellante non si spinge ad affermare la presenza di cavi nell'area
13 antistante il gruppo musicale destinato a ospitare i ballerini, ma solo a valutare come inadeguate le dimensioni di tale spazio, che dunque resta confermato libero dalla presenza di cavi, collocati alle spalle della cassa di amplificazione;
risulta evidente l'impossibilità di porre in correlazione diretta la presenza di cavi sul pavimento della sala con la caduta di . Parte_1
Dal che il rigetto dell'appello, posto che “ai fini del riconoscimento della responsabilità
oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un
effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la
dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi
fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si
collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre
necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei
fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un
evento.” (Cass. Ord. 9 maggio 2024 n. 12760).
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate, in favore di ciascuno degli appellati, in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, in €
3.600,00 -di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva e € 1.800,00
per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico di . Parte_1
14 Infine, deve disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori di e CP_1 CP_2
avvocati Giovanni Lentini e Marianna Conforto, dichiarati antistatari.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, nella contumacia, qui dichiarata, di definitivamente pronunciando, così provvede: Controparte_4
rigetta l'appello proposto da atto di citazione notificato il Parte_1
17 luglio 2020 a , e Parte_2 Controparte_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 969 del 13 novembre Controparte_4
2019;
condanna l'appellante a rifondere a e le Parte_2 Controparte_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuno degli appellati, in € 3.600,00,
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione in favore degli avvocati Giovanni Lentini e Marianna
Conforto, dichiaratisi antistatari, delle spese liquidate in favore di e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione della stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 25 settembre 2025.
15 Il Consigliere est. Il Presidente
IA SA TO TO CC
16