Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 12.5.2025, alle ore 11:17 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. MANCINI Marco in sostituzione dell'Avv. TAVELLA Luigi per la parte ricorrente e l'Avv. Paolo PULVIRENTI, in sostituzione dell'Avv. GUALTIERI STEFANIA, per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede all'assistenza Persona_1 del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.21.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 39/2023 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Luigi TAVELLA Parte_1
C o n t r o
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 12.1.2023 rappresentando di aver Parte_1 lavorato come dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della presso l'Ospedale Parte_2
Versilia, con mansioni di addetta alle pulizie, lamentava di aver contratto, in ragione della lunga esposizione, la malattia sindrome del tunnel carpale bilaterale di origine tecnopatica.
Narrava e documentava di essere stata sottoposta a due interventi di liberazione del tunnel carpale, senza che gli stessi avessero avuto efficacia risolutiva.
Aveva dunque presentato domanda di malattia professionale all' in data 18.2.2020 e CP_1 in data 17.10.2020, pur riconoscendo l'origine tecnopatica della malattia contratta, CP_1 negava il diritto all'indennizzo del danno trattandosi di menomazione pari al 2% e pertanto inferiore al minimo indennizzabile. Effettuato nuovo intervento chirurgico proponeva ricorso amministrativo, definito dallo spirare del termine di 60 giorni senza che avesse dato risposta, sì che depositava ricorso di fronte all'A.g. formulando le CP_1 seguenti conclusioni:
a)accertare e dichiarare che il ricorrente, per effetto dell'esposizione al rischio accertare e dichiarare che la ricorrente, per effetto dell'attività lavorativa di cui alla parte espositiva, ha contratto la malattia professionale “sindrome del tunnel carpale bilaterale” riportando grado di menomazione pari a 7 punti percentuali ovvero pari al diverso ed eventualmente maggior punteggio di invalidità che, all'esito dell'istruttoria, dovesse essere riconosciuto sussistente a carico della Sig.ra Pt_1 b) Per l'effetto, condannare l'Ente convenuto alla liquidazione dell'indennizzo dovuto alla ricorrente a fronte della menomazione conseguente all'anzidetta patologia tecnopatica, il cui importo, al solo fine di scongiurare pretestuose eccezioni di genericità della domanda, viene indicato in € 6.857,20 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, il tutto a far data dalla domanda amministrativa ovvero dalla diversa data di decorrenza che all'esito dell'istruttoria dovesse risultare di giustizia, oltre al pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che a tal fine di dichiara antistatario.
Si costituiva in data 3.3.2023 rappresentando che la ricorrente aveva presentato CP_1 domanda di riconoscimento di malattia professionale dapprima solo con riguardo alla mano destra: successivamente era stata informata anche dell'intervento sulla mano CP_1 sinistra che aveva dunque ricompreso nella sua valutazione. Argomentava circa la correttezza della valutazione svolta e dell'attribuzione di menomazioni permanenti nella misura del 2% in quanto la visita neurologica aveva evidenziato che con gli interventi
2 chirurgici si era ottenuta una buona risoluzione della clinica e la parte ricorrente non aveva fornito elementi idonei a sostegno della richiesta valutazione -nel massimo concedibile del 7%- dei postumi permanenti.
Così concludeva:
Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere la domanda proposta dalla sig.ra , in Parte_1 quanto non provata e comunque infondata, per l'effetto confermando la valutazione dei postumi CP_ nella misura del 2%, come effettuata da per la patologia professionale di cui si tratta. Con vittoria di compensi legali, oltre oneri riflessi del 23,81% in luogo di IVA e CPA..
La causa veniva fissata per la prima udienza alla data del 22.3.2023 in cui veniva disposta
CTU medica, conferita nell'udienza del 14.4.2023 nel contraddittorio delle parti. Deposita la CTU la causa veniva fissata per la discussione da ultimo all'udienza del 12.5.2025.
Il ricorso merita accoglimento.
Pur in presenza di un avvenuto riconoscimento della origine tecnopatica della malattia, operata da prima della proposizione del ricorso, il quesito conferito al CTU CP_1 medico legale nominato ha avuto ad oggetto sia la necessaria premessa relativa al fatto che la ricorrente avesse contratto la malattia professionale sia l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore al minimo indennizzabile con indicazione, in tal caso, dell'epoca di insorgenza nonché della decorrenza della rendita.
Il Ctu, che ha svolto le operazioni nel contraddittorio delle parti che avevano entrambe nominato proprio consulente tecnica di parte, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“la pz e' affetta da esiti di intervento chirurgico per Sindrome del tunnel carpale bilaterale con residua riduzione della velocita' di conduzione sensitiva sul nervo mediano a dx compatibile con le parestesie riferite . Pertanto ai sensi della legge 38\2000 voce 163, il danno biologico puo' essere quantizzato nella misura del 6% (seipercento), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
nelle note conclusive contestava la valutazione operata dal CTU richiamando le CP_1 considerazioni che il proprio consulente tecnico di parte aveva operato riguardo alla discussione della bozza trasmessa al medesimo dal Ctu con particolare riguardo alla contestazione della quantificazione tenuto conto del disposto di cui alla seconda parte della voce 163 della tabella.
3 Occorre tuttavia rilevare che le osservazioni critiche operate dal Consulente tecnico di sono state criticamente valutate dal Ctu che ha ritenuto di confermare le conclusioni CP_1 già rese avendo riguardo alla circostanza, valutata dirimente, che un danno motorio e sintomatologia sfumata sono elementi determinanti della voce tabellare 163 che prevede una percentuale di danno fino al 7%.
Ritiene questo giudice di doversi conformare alle conclusioni del CTU tenuto conto che la voce tabellata ha specifico riguardo alle situazioni “con sfumata compromissione funzionale”, quale quella effettivamente riscontrata sulla ricorrente.
Quanto alla decorrenza deve individuarsi, secondo le indicazioni offerte dal CTU nominato, quella della domanda amministrativa, successivamente agli interventi chirurgici che hanno riguardato entrambi gli arti e a seguito della stabilizzazione degli esiti degli interventi medesimi.
Con riguardo alla domanda di rivalutazione ed interessi, ritiene il giudicante applicabile al caso di specie del disposto di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/1991, comportante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Con riguardo infine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono valutate secondo valore, nei minimi -attesa la semplicità del ricorso- e compensate nella misura del 25% tra le parti attesa la parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte
1. accertare e dichiarare che la ricorrente, per effetto dell'attività lavorativa svolta, ha contratto la malattia professionale “sindrome del tunnel carpale bilaterale” riportando grado di menomazione pari a 6 punti percentuali;
2. per l'effetto, condanna alla liquidazione dell'indennizzo nella misura CP_1 indicata nell'apposita tabella, dovuto alla ricorrente a fronte della menomazione conseguente all'anzidetta patologia tecnopatica, ed a corrispondere gli interessi di legge, decorrenti dalla data dalla domanda amministrativa, oppure la rivalutazione monetaria, se maggiore.
4 3. pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate;
4. liquida le spese di lite in €. 2.697,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 25% tra le parti e ponendo il restante 75% a carico del resistente con distrazione a favore del difensore dichiaratosi tale.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 12 maggio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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