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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 4104/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4104/2022 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso
– cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosaria Imbriani, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente-
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Convenuto contumace-
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 09.07.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato in data 20.05.2022 esponeva: - di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 22.10.2005 e che dalla loro unione Controparte_1 nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
10.03.2009); - che, con decreto n. 9557/2020 del 25.05.2020 il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni concordate dalle parti: a) affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso di lei;
b) disciplina del diritto di visita paterno;
c) assegno di mantenimento a carico del padre pari a € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
d) impegno delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità per migliorare il rapporto con i figli;
- che il non aveva mai ottemperato con regolarità al versamento CP_1 del suddetto contributo;
- che dalla data della separazione vivevano separati e che non vi era alcuna possibilità e volontà di riconciliazione.
Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni previste in sede di separazione quanto all'affidamento esclusivo dei minori alla madre e all'esercizio del diritto di visita del padre;
chiedeva, inoltre, l'incremento del contributo di mantenimento a favore di ciascun figlio da € 150,00 a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. All'udienza presidenziale del 07.02.2023 il convenuto non compariva, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto.
La confermava quanto riferito in ricorso, soprattutto in merito al discontinuo Pt_1 versamento del contributo di mantenimento da parte del convenuto.
L'avvocato di parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata ad eseguire verifiche presso l' CP_2 in ordine alla situazione reddituale del . CP_1
Il Giudice autorizzava le parti a vivere separatamente e confermava in via provvisoria ed urgente le condizioni di separazione. Infine, autorizzava parte ricorrente a richiedere certificazione reddituale del e fissava udienza di prima comparizione. CP_1
L'ordinanza presidenziale veniva ritualmente notificata al convenuto che non curava la propria costituzione in giudizio.
All'udienza del 21.03.2024 la ricorrente chiedeva che venissero svolti accertamenti sui redditi del tramite la Guardia di Finanza e il Giudice richiedeva una relazione sulla CP_1 situazione reddituale del convenuto.
All'udienza del 09.07.2024 il Giudice tratteneva la causa per la decisione riservando di riferire al Collegio e trasmettendo gli atti al P.M. per il parere.
**** **** ****
Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.
2 lett. b) L.n.898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Monteroni di Lecce il 22.10.2005, è intervenuta separazione personale omologata con decreto n. 9557/2020 pronunciato dal Tribunale di Lecce in data 25.05.2020.
Dal giorno della comparizione dinanzi al Presidente delegato della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La domanda di affidamento esclusiva della minore alla madre (atteso che nelle Per_2 Per_1 more del procedimento, è divenuto maggiorenne) merita di essere accolta. Tale modalità di esercizio della responsabilità genitoriale era già stata accordata dalle parti in sede di separazione, non è stata modificata e il convenuto non ha fatto alcuna richiesta in tal senso, rimanendo nel presente procedimento contumace. Inoltre, la ricorrente, nei propri scritti difensivi e nelle dichiarazioni rese in udienza, ha esposto che il non è stato puntuale CP_1 nel versamento del contributo di mantenimento, non ha aderito al percorso di sostegno alla genitorialità accordato in sede di separazione e vede i propri figli solo nel fine settimana, ritagliandosi un ruolo del tutto marginale nella loro gestione.
Quanto al diritto di visita, si ritiene conforme all'interesse della minore sedicenne disporre che la stessa gestisca liberamente i propri incontri con la figura paterna, accordando, di volta in volta, giorni ed orari. Passando alle determinazioni di natura economica, la richiesta di rideterminazione del contributo di mantenimento a favore dei figli si ritiene non possa essere accolta atteso che il convenuto ha lavorato, negli anni precedenti, in modo saltuario, avendo percepito per l'anno
2022 un reddito da lavoro dipendente di € 4.324,45 ed avendo continuato a lavorare per la medesima ditta solo fino al maggio dell'anno successivo (cfr. relazione della Guardia di Finanza del 6.07.2024) e che non risulta mutata la situazione di fatto esistente al momento della separazione personale. Pertanto, pare equo confermare il contributo al mantenimento per i figli da parte del , che provvederà al versamento di un importo pari a € 150,00 mensili per CP_1 ciascun figlio, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da individuarsi in base al protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. Tale contributo sarà versato ogni cinque del mese in favore della madre e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
In ultimo, il convenuto, decidendo di non comparire, rimanendo contumace, non ha inteso contestare le argomentazioni proposte dalla ricorrente, comportando, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
19.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monteroni di lecce il
22.10.2005 da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
San Cesario di Lecce il 26.11.1976 (Atto n. 43, Parte II, Serie A, anno 2005);
2) affida in via esclusiva la figlia alla madre con diritto di visita del padre come indicato Per_2 in parte motiva;
3) dispone che il versi alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1 la somma di € 150,00 per ciascuno entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) pone le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nella misura del 50% secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
5) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile di Monteroni di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
6) compensa le spese di lite.
Lecce, 27.11.2024
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
La presente sentenza è stata redatta, sotto la direzione del magistrato affidatario, dalla dott.ssa
Carola Bisanti, magistrato ordinario in tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4104/2022 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso
– cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosaria Imbriani, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente-
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Convenuto contumace-
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 09.07.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato in data 20.05.2022 esponeva: - di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 22.10.2005 e che dalla loro unione Controparte_1 nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
10.03.2009); - che, con decreto n. 9557/2020 del 25.05.2020 il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni concordate dalle parti: a) affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso di lei;
b) disciplina del diritto di visita paterno;
c) assegno di mantenimento a carico del padre pari a € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
d) impegno delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità per migliorare il rapporto con i figli;
- che il non aveva mai ottemperato con regolarità al versamento CP_1 del suddetto contributo;
- che dalla data della separazione vivevano separati e che non vi era alcuna possibilità e volontà di riconciliazione.
Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni previste in sede di separazione quanto all'affidamento esclusivo dei minori alla madre e all'esercizio del diritto di visita del padre;
chiedeva, inoltre, l'incremento del contributo di mantenimento a favore di ciascun figlio da € 150,00 a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. All'udienza presidenziale del 07.02.2023 il convenuto non compariva, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto.
La confermava quanto riferito in ricorso, soprattutto in merito al discontinuo Pt_1 versamento del contributo di mantenimento da parte del convenuto.
L'avvocato di parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata ad eseguire verifiche presso l' CP_2 in ordine alla situazione reddituale del . CP_1
Il Giudice autorizzava le parti a vivere separatamente e confermava in via provvisoria ed urgente le condizioni di separazione. Infine, autorizzava parte ricorrente a richiedere certificazione reddituale del e fissava udienza di prima comparizione. CP_1
L'ordinanza presidenziale veniva ritualmente notificata al convenuto che non curava la propria costituzione in giudizio.
All'udienza del 21.03.2024 la ricorrente chiedeva che venissero svolti accertamenti sui redditi del tramite la Guardia di Finanza e il Giudice richiedeva una relazione sulla CP_1 situazione reddituale del convenuto.
All'udienza del 09.07.2024 il Giudice tratteneva la causa per la decisione riservando di riferire al Collegio e trasmettendo gli atti al P.M. per il parere.
**** **** ****
Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.
2 lett. b) L.n.898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Monteroni di Lecce il 22.10.2005, è intervenuta separazione personale omologata con decreto n. 9557/2020 pronunciato dal Tribunale di Lecce in data 25.05.2020.
Dal giorno della comparizione dinanzi al Presidente delegato della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La domanda di affidamento esclusiva della minore alla madre (atteso che nelle Per_2 Per_1 more del procedimento, è divenuto maggiorenne) merita di essere accolta. Tale modalità di esercizio della responsabilità genitoriale era già stata accordata dalle parti in sede di separazione, non è stata modificata e il convenuto non ha fatto alcuna richiesta in tal senso, rimanendo nel presente procedimento contumace. Inoltre, la ricorrente, nei propri scritti difensivi e nelle dichiarazioni rese in udienza, ha esposto che il non è stato puntuale CP_1 nel versamento del contributo di mantenimento, non ha aderito al percorso di sostegno alla genitorialità accordato in sede di separazione e vede i propri figli solo nel fine settimana, ritagliandosi un ruolo del tutto marginale nella loro gestione.
Quanto al diritto di visita, si ritiene conforme all'interesse della minore sedicenne disporre che la stessa gestisca liberamente i propri incontri con la figura paterna, accordando, di volta in volta, giorni ed orari. Passando alle determinazioni di natura economica, la richiesta di rideterminazione del contributo di mantenimento a favore dei figli si ritiene non possa essere accolta atteso che il convenuto ha lavorato, negli anni precedenti, in modo saltuario, avendo percepito per l'anno
2022 un reddito da lavoro dipendente di € 4.324,45 ed avendo continuato a lavorare per la medesima ditta solo fino al maggio dell'anno successivo (cfr. relazione della Guardia di Finanza del 6.07.2024) e che non risulta mutata la situazione di fatto esistente al momento della separazione personale. Pertanto, pare equo confermare il contributo al mantenimento per i figli da parte del , che provvederà al versamento di un importo pari a € 150,00 mensili per CP_1 ciascun figlio, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da individuarsi in base al protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. Tale contributo sarà versato ogni cinque del mese in favore della madre e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
In ultimo, il convenuto, decidendo di non comparire, rimanendo contumace, non ha inteso contestare le argomentazioni proposte dalla ricorrente, comportando, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
19.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monteroni di lecce il
22.10.2005 da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
San Cesario di Lecce il 26.11.1976 (Atto n. 43, Parte II, Serie A, anno 2005);
2) affida in via esclusiva la figlia alla madre con diritto di visita del padre come indicato Per_2 in parte motiva;
3) dispone che il versi alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1 la somma di € 150,00 per ciascuno entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) pone le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nella misura del 50% secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
5) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile di Monteroni di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
6) compensa le spese di lite.
Lecce, 27.11.2024
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
La presente sentenza è stata redatta, sotto la direzione del magistrato affidatario, dalla dott.ssa
Carola Bisanti, magistrato ordinario in tirocinio.