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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4680/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
Parte_1
), con sede in alla Via L.do Mazzella n. 34/36, in persona P.IVA_1 Pt_1
del liquidatore unico e legale rappresentante dott. rapp.tato e Parte_2
difeso dall'avv. Vittorio Di Meglio ), come da deliberazione C.F._1
n. 9 del 6.11.2020 e mandato conferito per entrambi i gradi a margine di ciascuna delle citazioni introduttive dei due giudizi riuniti, con il quale elett.te domicilia in alla Via L.do Mazzella n. 162. Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.tata e P.IVA_2
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
(ADS80030620639), domiciliata ex lege in lla Via A. Diaz n. 11. CP_1
APPELLATA
NONCHÉ Pag. 1 a 13 ( ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, dott. , dom.to per la carica presso il Palazzo Persona_1
Municipale sito in alla Via Principessa Margherita n. 62, Controparte_2
rapp.tato e difeso dall'avv. Giuseppe Poli ), come da C.F._2
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.5.2021 e procura rilasciata su foglio separato, con il quale elett.te domicilia in alla Via Seminario n. 34. Pt_1
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: conclude per l'accoglimento dell'appello e per il rigetto di ogni avversa richiesta ed eccezione. Spese del doppio grado con attribuzione.
Per l'appellata : l'Amministrazione convenuta si riporta alle Controparte_1
conclusioni rese in comparsa di costituzione e risposta di cui chiede l'accoglimento.
Per l'appellato :
1. in via preliminare, ai sensi Controparte_2
dell'art. 348 bis, comma 1°, c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione;
2. nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
[...]
, in persona del liquidatore unico e Parte_1
legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.ro2527/2020 del Tribunale di
Napoli n.ro2527/2020 del Tribunale di Napoli. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il giudizio di primo grado discende da due distinti procedimenti che il tribunale riunì in prima udienza, riconoscendo profili di connessione oggettiva e soggettiva.
Il procedimento nr. 502/2009 era stato introdotto a seguito della determinazione dirigenziale n. 1458 del 20.1.2008, con la quale il Comune di , Controparte_2
quale ente delegato alla gestione dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, aveva intimato al il pagamento della somma di € Pt_1
353.517,12, quale importo liquidato dall' con Controparte_1
Pag. 2 a 13 provvedimento prot. n. 10954 del 14.6.2007, a titolo di indennità per occupazione abusiva, dal 1997 al 2006, con impianti fognari dell'area demaniale marittima di mq 405, sita in alla località Marina, riportata in catasto con i Controparte_2
numeri 432/p, 444 e 456 del foglio 12.
Il procedimento nr. 503/2009 era stato introdotto a seguito della nota dirigenziale n. 14166 del 25.10.2007, con la quale il Comune Controparte_2
nella stessa qualità di ente delegato alla gestione dei beni del demanio
[...]
marittimo, aveva trasmesso al il provvedimento dell' Pt_1 Controparte_1
prot. n. 10955 del 14.6.2007, che aveva determinato in € 47.132,62, l'indennità dovuta per l'occupazione abusiva, dal 1997 al 2006, con impianti fognari di area demaniale marittima sita in alla località Marina, riportata in Controparte_2
catasto con i numeri 433/p, 434, 439 e 457 del foglio 12.
1.1. A tal fine, con due distinti atti di citazione, entrambi notificati il 31.8.2009, il
(C.I.S.I.) convenne in giudizio il Parte_1 [...]
e l' , filiale deducendo a Controparte_2 Controparte_1 CP_1
fondamento:
- che i cespiti indicati, in precedenza gestiti dal Controparte_2
con deliberazione n. 136 del 29.11.1990, erano stati assunti in gestione CP_3
( ), poi trasformato in
[...] Controparte_4 Pt_1
unitamente a tutti gli altri impianti fognari dello stesso comune e degli altri cinque comuni dell'isola;
- che il Comune di aveva trasferito gli impianti esistenti nel Controparte_2
suo territorio (compresi quelli installati nelle aree identificate con le particelle catastali riportate nei provvedimenti dell' ) al C.A.F.I., con Controparte_1
verbale del 28.8.1991, in cui non si faceva menzione della natura demaniale marittima delle zone interessate;
- che gli impianti in gestione occupavano lo spazio interno di un antico manufatto, il cui solaio di copertura, dotato di opere di protezione autorizzate dall'autorità marittima e recintato con parapetto-ringhiera per affaccio, costituiva il Pag. 3 a 13 prolungamento del marciapiede laterale della strada carrabile pubblica ed era utilizzato da decenni dalla collettività come belvedere;
- che i detti impianti non appartenevano al demanio marittimo, anche per effetto del rilascio di autorizzazioni, da parte dell'Autorità Marittima, per l'installazione di scogli di protezione del manufatto nello specchio d'acqua antistante, per cui era impossibile utilizzarli per asservire ai pubblici usi del mare (navigazione, porto);
- che, in caso di accertamento della demanialità dell'area, la richiesta di indennizzo non poteva essere rivolta al , quale gestore dell'impianto Parte_1
fognario del comune nell'interesse della collettività, ma all'ente che aveva realizzato il manufatto destinandolo a pertinenza stradale (ANAS) o che ne manteneva la conformazione attuale (Ente proprietario della strada, Regione o
Provincia) o, ancora, che lo utilizzava come arredo urbano ( . CP_2
Tanto premesso, il chiese, previo accertamento della non appartenenza Parte_1
degli impianti in questione ai beni demaniali marittimi, di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia degli atti dell'Agenzia del e del Comune di;
in CP_1 CP_2
via subordinata, in caso di accertata demanialità, di dichiarare che il , Parte_1
quale detentore degli impianti affidatigli dal al fine di gestire il servizio CP_2
fognario, non era tenuto al pagamento di alcun canone o indennità di occupazione;
in via ancora più gradata, di dichiarare nulla ed inefficace la pretesa di pagamento indirizzata soltanto nei suoi confronti per l'asserita occupazione di area demaniale e, in ogni caso, di dichiarare che il era tenuto a garantire la CP_2
gratuità dell'uso degli impianti fognari e a tenerlo indenne da pagamenti di qualsiasi natura.
1.2. Costituitosi, il eccepì l'infondatezza delle Controparte_2
domande avversarie, deducendo, tra l'altro, che la natura demaniale dell'area in questione emergeva dalla cartografia S.I.D. e che, in base alla Convenzione stipulata con il erano state trasferite al le attività gestionali ed Pt_1 Parte_1
organizzative del ciclo integrato delle acque che si svolgevano nel territorio di competenza, con le annesse opere di presidio, per cui risultava conforme alla Pag. 4 a 13 legge la contestazione per l'occupazione abusiva, anche soltanto all'utilizzatore di opere su beni demaniali, non costruite direttamente da lui. Aggiunse che il era tenuto al pagamento e alla regolarizzazione delle somme, anche a Parte_1
fronte della delibera n. 71 del 6.5.2009 di sospensione del procedimento di sgombero, stante la sussistenza dell'interesse pubblico del servizio fognario concesso in gestione, e concluse chiedendo il rigetto delle domande.
1.3. Si costituì anche l' che eccepì l'appartenenza dell'area al Controparte_1
demanio marittimo e concluse per il rigetto delle avverse pretese.
1.4. Il tribunale, riuniti i giudizi, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e disposta istruttoria tecnica, rigettò le domande e, disattendendo gli esiti peritali, riconobbe l'appartenenza al demanio marittimo dell'area in questione, sulla base dei princìpi vigenti in materia, della configurazione dei luoghi, che ritenne assimilabili al concetto di lido, della documentazione allegata alla c.t.u., della distanza dalla scogliera, nonché della circostanza che la copertura del manufatto benché diventata una terrazza di uso pertinenziale della strada pubblica, non aveva mutato la natura demaniale del bene, in assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione.
Il tribunale rigettò anche la domanda con cui il aveva chiesto di disattendere Pt_1
la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione nei propri confronti, ritenendo che il bene era “in uso esclusivamente alla società attrice, che ne trae utile” e, infine, ritenne corretta la somma richiesta, in quanto commisurata ai valori di mercato del bene
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia nr.
2527/2020 del 23.3.2020 è stata impugnata dal Parte_1
( .
[...] Pt_1
2.1. Il lamenta: Parte_1
- la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione alla mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza e all'omesso esame delle domande proposte contro il e segnatamente: CP_2
Pag. 5 a 13 1) dichiarare che il - quale socio del e Controparte_2 Pt_1
concedente degli impianti al al fine della gestione del servizio fognario Parte_1
comunale – è obbligato a garantire la gratuità di tale uso ed a tenere indenne l'affidatario da pretese di pagamenti di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza;
2) dichiarare che il , quale detentore degli impianti Parte_1
affidatigli dal allo scopo di gestire il servizio Controparte_2
fognario nell'interesse dello stesso non è tenuto al pagamento di alcun CP_2
canone o indennità di occupazione o per qualsiasi altra causale a favore di chicchessia, tanto meno a favore del stesso, né in proprio, né quale ente CP_2
delegato al e/o dell' e/o di qualsiasi altro Ente.; CP_1 Controparte_1
- l'incongruenza dell'accertamento sulla natura demaniale dei beni in contestazione con le risultanze peritali che l'avevano, invece, esclusa e con il principio di non contestazione, non avendo l' ed il Controparte_1 CP_2
contestato l'esito della perizia;
- la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla circostanza che il tribunale ha esaminato “ex officio modi ed aspetti della demanialità diversi dall'intestazione catastale allegata dai convenuti”, affermando che gli impianti fognari sono stati costruiti sulle scogliere e sul lido del mare, mentre i convenuti l'affermavano in relazione all'intestazione catastale;
- l'erroneità del riparto dell'onere probatorio deducendo, a fondamento, che il e l' non hanno fornito prova della demanialità dei CP_2 Controparte_1
beni, risultando inidonea a tal fine l'intestazione catastale.
2.2. Costituitasi, l' ha contestato, nel merito, l'avverso Controparte_1
dedotto per manifesta infondatezza, chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
2.3. Si è costituito anche il che ha eccepito Controparte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che il tribunale ha correttamente
Pag. 6 a 13 affermato l'appartenenza dell'area al demanio marittimo, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali vigenti.
§.
3. La Corte, all'esito dell'udienza del 22.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60+20).
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dalla norma invocata, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo, evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla
Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
3.2. Tanto considerato in via preliminare, il motivo di gravame concernente il profilo formale della mancata trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti e l'omesso esame delle domande, proposte contro il di nullità e/o CP_2
inefficacia della richiesta di pagamento per l'occupazione abusiva e di manleva da pagamenti di qualsiasi natura, è infondato, in quanto la sentenza contiene in motivazione la dichiarazione espressa di rigetto delle menzionate domande.
In proposito, trova applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre – se dalla Pag. 7 a 13 motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione – il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza”
(cfr., ex multis, Cass. 10465/2024; Cass. 12864/2015; Cass. 4208/2007).
Nel caso di specie, l'incompleta indicazione delle conclusioni delle parti non ha comportato un'omissione di pronuncia da parte del tribunale, sicché la censura va disattesa.
La statuizione di rigetto delle domande sopra richiamate, infatti, è stata motivata, quanto alla debenza dell'indennità, in base all'accertamento condotto, allo stato degli atti, sulla natura demaniale dell'area occupata senza titolo dall'impianto fognario e, quanto alla richiesta manleva nei confronti del sull'utilizzo CP_2
esclusivo dell'impianto da parte del , che ha condotto il primo giudice Parte_1
ad escludere che il dovesse tenere indenne il “essendo il bene in uso CP_2 Pt_1
esclusivamente alla società attrice, che ne trae utile”.
Ne consegue che la censura dell'appellante erronea si fonda sull'omissione di pronuncia, laddove il primo giudice, sia pure sinteticamente si è pronunciato, e non tiene conto in alcun modo delle ragioni della decisione, non censurando affatto tale passaggio della motivazione. Sicché sotto tale profilo, la doglianza è inammissibile.
3.3. Appaiono ugualmente infondati gli altri connessi motivi, con i quali l'appellante denuncia che la sentenza impugnata è viziata da erronea e contraddittoria motivazione, in ordine all'appartenenza demaniale dell'area in questione, assumendo, in proposito, che il tribunale, disattendo le risultanze peritali e le prove acquisite attraverso il principio di non contestazione, aveva accertato ex officio caratteri della demanialità diversi da quelli dedotti dai convenuti.
Invero, in ordine all'accertamento dell'appartenenza o meno di un bene al demanio marittimo, la Suprema Corte ha chiarito che i titoli esibiti e la non contestazione, costituiscono solo elementi indiziari, mentre assume preminente Pag. 8 a 13 rilievo l'indagine diretta, da parte del primo giudice, sui caratteri oggettivi del bene in questione. Indagine che, ovviamente, può condurre anche ad esiti difformi da quelli cui possa essere pervenuto il CTU, sostituendole con proprie diverse conclusioni, tratte da personali cognizioni tecniche, purché ne dia adeguata motivazione, sulla scorta del principio “judex peritus peritorum” (cfr. Cass.
30733/2017).
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che “qualora venga in discussione
l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865” (Cass. 21566/2020).
Nel caso in esame non solo i titoli prodotti in atti, che sono valutabili a prescindere dalla parte che li abbia prodotti, per il principio di acquisizione della prova, dimostrano la natura demaniale dei beni in esame ma tale natura è risultata confermata soprattutto dall'esame dei caratteri obiettivi degli stessi.
Quanto ai titoli, oltre all'intestazione catastale degli stessi come beni demaniali, rileva la Corte, che in atti vi è anche l'atto di concessione -da parte della
Capitaneria di Porto in favore del Comune di , in accoglimento CP_2
dell'istanza formulata da quest'ultimo in data 05.04.1985- di uno Parte_3
di metri quadrati 1.620 nel litorale di , per mantenere
[...] Controparte_2
su 521 mq un manufatto in muratura, per l'impianto di depurazione delle acque fecali, e su 1000 mq una tubazione sottomarina, per lo scarico a mare delle acque depurate, al canone di 340.000 lire dal 1979 al 1984, della durata di un anno sino al 31/12/1985.
Da tale atto si evince chiaramente che i beni erano di natura demaniale. Pag. 9 a 13 Quanto all'esame dei caratteri obiettivi del bene è stato anche chiarito che “per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie;
2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo;
3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale” (Cass. 18511/2018;
Cass. 10304/2004).
Nella specie, il tribunale ha riconosciuto che l'area occupata dall'impianto fognario aveva sicura natura demaniale, sulla base di una pluralità di elementi coerenti con i principi sopra richiamati, quali: a) la documentazione allegata alla c.t.u. e la relazione peritale che evidenziano la realizzazione del manufatto “sopra una scogliera al ridosso del mare”; b) l'esame della pianta del manufatto da cui si evince che la scogliera “circonda l'intera struttura, estendendosi sia alla destra che alla sinistra del manufatto, arrivando al ridosso del muro che delimita la sede stradale”; c) l'osservazione dello stato dei luoghi da cui discende che l'area su cui si erge il manufatto rientra nel concetto di lido “in quanto tratto di terra prossimo al mare sottoposto a mareggiate straordinarie, oltre che al naturale ritirarsi delle acque”; d) la considerazione che la zona in questione non ha mai perso
“l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare”.
A ciò il tribunale ha aggiunto che la natura demaniale dell'area in questione non è venuta meno per effetto dell'avvenuta copertura di essa mediante una terrazza a livello stradale, in uso a chi frequenta il marciapiede, evidenziando che questa circostanza non vale a conferire ad un bene la natura di pertinenza della sede stradale.
A tale ricostruzione l'appellante obietta che “sin da epoca remota, di molti anni antecedente alla cessione degli impianti al ”, l'area in questione non Parte_1 Pag. 10 a 13 aveva mai mutato la morfologia e la sua destinazione, evidenziando, a sostegno,
l'esistenza di fatti storici avvenuti nel passato, quali i provvedimenti legislativi emanati in seguito al terremoto di del 1883 e la convenzione CP_2
stipulata con il Comune nel 1990 di concessione in uso, seguita dal verbale di consegna del 1991, che contrastavano con la pretesa natura demaniale dell'area e la riscontrata destinazione agli usi pubblici del mare.
In questi termini la censura appare destituita di fondamento, in quanto inidonea a contraddire la ricostruzione operata dal primo giudice che, in linea con i princìpi espressi, è riferita, come detto sopra, alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, come desumibile dal corredo documentale e fotografico allegato alla relazione peritale, non assumendo – come detto innanzi- alcuna rilevanza, ai fini dell'accertamento della natura demaniale, i titoli esibiti dalle parti, potendo gli stessi costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, liberamente apprezzabili (cfr. Cass. 17737/2009).
A ciò va aggiunta un'ulteriore considerazione circa la mancata contestazione della qualifica, data dal tribunale, all'area in questione come lido del mare che è naturalmente e necessariamente incluso nel demanio marittimo, anche per effetto della sua corrispondenza con i beni normativamente elencati negli artt. 822 c.c. e
28 del Codice della Navigazione (cfr. Cass. 8872/2024), e che, conseguentemente, non può essere coinvolto neppure in un'eventuale vicenda di sdemanializzazione tacita, dovendo in proposito ricordarsi che “a differenza di quanto previsto dall'art.
829 cod. civ. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell'arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., l'adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo” (Cass. 10817/2009; Cass. 26655/2019).
Pag. 11 a 13 Tenuto conto delle doglianze spiegate dall'appellante e in applicazione del principio secondo cui l'oggetto del giudizio di gravame risulta inevitabilmente condizionato dai motivi di impugnazione, per cui ogni statuizione non oggetto di analitica e specifica impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato, va ritenuto che il tribunale abbia correttamente accertato la natura demaniale del bene in questione pervenendo al rigetto delle domande attoree.
Né può ritenersi che la pronuncia impugnata sia viziata nella parte in cui il giudice di prime cure ha disatteso le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto il tribunale, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie, comprensive non solo della consulenza d'ufficio ma anche della documentazione ad essa allegata, ha fornito adeguata motivazione in ordine alla natura demaniale del bene in questione, facendo richiamo dei princìpi vigenti in materia e corredandoli con la situazione concreta.
Orbene, a fronte di una congrua valutazione degli elementi adottati e di quelli probatori utilizzati ai fini della decisione nonché di sua specifica argomentazione delle ragioni per le quali il tribunale, come già espresso sopra, ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., l'appellante ha formulato censure che non colgono nel segno e non consentono, dunque, di scalfire la pronuncia impugnata che va, per l'effetto, confermata.
§.
4. L'appello proposto dal C.I.S.I. va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito per il avv. Poli, Controparte_2
dichiaratosi antistatario;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 12 a 13 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ( avverso Parte_1 Pt_1
la sentenza n. 2527/2020 del 25.3.2020, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna il ( al pagamento in Parte_1 Pt_1
favore del e dell' Controparte_2 Controparte_1
sede di delle spese di lite, che liquida in favore di ognuno di
[...] CP_1
essi, in complessivi € 10.060,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al
15%, con distrazione in favore dell'avv. Poli dichiaratosi antistatario;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 09.10.2025
Il Cons. Est. La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4680/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
Parte_1
), con sede in alla Via L.do Mazzella n. 34/36, in persona P.IVA_1 Pt_1
del liquidatore unico e legale rappresentante dott. rapp.tato e Parte_2
difeso dall'avv. Vittorio Di Meglio ), come da deliberazione C.F._1
n. 9 del 6.11.2020 e mandato conferito per entrambi i gradi a margine di ciascuna delle citazioni introduttive dei due giudizi riuniti, con il quale elett.te domicilia in alla Via L.do Mazzella n. 162. Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.tata e P.IVA_2
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
(ADS80030620639), domiciliata ex lege in lla Via A. Diaz n. 11. CP_1
APPELLATA
NONCHÉ Pag. 1 a 13 ( ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, dott. , dom.to per la carica presso il Palazzo Persona_1
Municipale sito in alla Via Principessa Margherita n. 62, Controparte_2
rapp.tato e difeso dall'avv. Giuseppe Poli ), come da C.F._2
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.5.2021 e procura rilasciata su foglio separato, con il quale elett.te domicilia in alla Via Seminario n. 34. Pt_1
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: conclude per l'accoglimento dell'appello e per il rigetto di ogni avversa richiesta ed eccezione. Spese del doppio grado con attribuzione.
Per l'appellata : l'Amministrazione convenuta si riporta alle Controparte_1
conclusioni rese in comparsa di costituzione e risposta di cui chiede l'accoglimento.
Per l'appellato :
1. in via preliminare, ai sensi Controparte_2
dell'art. 348 bis, comma 1°, c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione;
2. nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
[...]
, in persona del liquidatore unico e Parte_1
legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.ro2527/2020 del Tribunale di
Napoli n.ro2527/2020 del Tribunale di Napoli. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il giudizio di primo grado discende da due distinti procedimenti che il tribunale riunì in prima udienza, riconoscendo profili di connessione oggettiva e soggettiva.
Il procedimento nr. 502/2009 era stato introdotto a seguito della determinazione dirigenziale n. 1458 del 20.1.2008, con la quale il Comune di , Controparte_2
quale ente delegato alla gestione dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, aveva intimato al il pagamento della somma di € Pt_1
353.517,12, quale importo liquidato dall' con Controparte_1
Pag. 2 a 13 provvedimento prot. n. 10954 del 14.6.2007, a titolo di indennità per occupazione abusiva, dal 1997 al 2006, con impianti fognari dell'area demaniale marittima di mq 405, sita in alla località Marina, riportata in catasto con i Controparte_2
numeri 432/p, 444 e 456 del foglio 12.
Il procedimento nr. 503/2009 era stato introdotto a seguito della nota dirigenziale n. 14166 del 25.10.2007, con la quale il Comune Controparte_2
nella stessa qualità di ente delegato alla gestione dei beni del demanio
[...]
marittimo, aveva trasmesso al il provvedimento dell' Pt_1 Controparte_1
prot. n. 10955 del 14.6.2007, che aveva determinato in € 47.132,62, l'indennità dovuta per l'occupazione abusiva, dal 1997 al 2006, con impianti fognari di area demaniale marittima sita in alla località Marina, riportata in Controparte_2
catasto con i numeri 433/p, 434, 439 e 457 del foglio 12.
1.1. A tal fine, con due distinti atti di citazione, entrambi notificati il 31.8.2009, il
(C.I.S.I.) convenne in giudizio il Parte_1 [...]
e l' , filiale deducendo a Controparte_2 Controparte_1 CP_1
fondamento:
- che i cespiti indicati, in precedenza gestiti dal Controparte_2
con deliberazione n. 136 del 29.11.1990, erano stati assunti in gestione CP_3
( ), poi trasformato in
[...] Controparte_4 Pt_1
unitamente a tutti gli altri impianti fognari dello stesso comune e degli altri cinque comuni dell'isola;
- che il Comune di aveva trasferito gli impianti esistenti nel Controparte_2
suo territorio (compresi quelli installati nelle aree identificate con le particelle catastali riportate nei provvedimenti dell' ) al C.A.F.I., con Controparte_1
verbale del 28.8.1991, in cui non si faceva menzione della natura demaniale marittima delle zone interessate;
- che gli impianti in gestione occupavano lo spazio interno di un antico manufatto, il cui solaio di copertura, dotato di opere di protezione autorizzate dall'autorità marittima e recintato con parapetto-ringhiera per affaccio, costituiva il Pag. 3 a 13 prolungamento del marciapiede laterale della strada carrabile pubblica ed era utilizzato da decenni dalla collettività come belvedere;
- che i detti impianti non appartenevano al demanio marittimo, anche per effetto del rilascio di autorizzazioni, da parte dell'Autorità Marittima, per l'installazione di scogli di protezione del manufatto nello specchio d'acqua antistante, per cui era impossibile utilizzarli per asservire ai pubblici usi del mare (navigazione, porto);
- che, in caso di accertamento della demanialità dell'area, la richiesta di indennizzo non poteva essere rivolta al , quale gestore dell'impianto Parte_1
fognario del comune nell'interesse della collettività, ma all'ente che aveva realizzato il manufatto destinandolo a pertinenza stradale (ANAS) o che ne manteneva la conformazione attuale (Ente proprietario della strada, Regione o
Provincia) o, ancora, che lo utilizzava come arredo urbano ( . CP_2
Tanto premesso, il chiese, previo accertamento della non appartenenza Parte_1
degli impianti in questione ai beni demaniali marittimi, di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia degli atti dell'Agenzia del e del Comune di;
in CP_1 CP_2
via subordinata, in caso di accertata demanialità, di dichiarare che il , Parte_1
quale detentore degli impianti affidatigli dal al fine di gestire il servizio CP_2
fognario, non era tenuto al pagamento di alcun canone o indennità di occupazione;
in via ancora più gradata, di dichiarare nulla ed inefficace la pretesa di pagamento indirizzata soltanto nei suoi confronti per l'asserita occupazione di area demaniale e, in ogni caso, di dichiarare che il era tenuto a garantire la CP_2
gratuità dell'uso degli impianti fognari e a tenerlo indenne da pagamenti di qualsiasi natura.
1.2. Costituitosi, il eccepì l'infondatezza delle Controparte_2
domande avversarie, deducendo, tra l'altro, che la natura demaniale dell'area in questione emergeva dalla cartografia S.I.D. e che, in base alla Convenzione stipulata con il erano state trasferite al le attività gestionali ed Pt_1 Parte_1
organizzative del ciclo integrato delle acque che si svolgevano nel territorio di competenza, con le annesse opere di presidio, per cui risultava conforme alla Pag. 4 a 13 legge la contestazione per l'occupazione abusiva, anche soltanto all'utilizzatore di opere su beni demaniali, non costruite direttamente da lui. Aggiunse che il era tenuto al pagamento e alla regolarizzazione delle somme, anche a Parte_1
fronte della delibera n. 71 del 6.5.2009 di sospensione del procedimento di sgombero, stante la sussistenza dell'interesse pubblico del servizio fognario concesso in gestione, e concluse chiedendo il rigetto delle domande.
1.3. Si costituì anche l' che eccepì l'appartenenza dell'area al Controparte_1
demanio marittimo e concluse per il rigetto delle avverse pretese.
1.4. Il tribunale, riuniti i giudizi, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e disposta istruttoria tecnica, rigettò le domande e, disattendendo gli esiti peritali, riconobbe l'appartenenza al demanio marittimo dell'area in questione, sulla base dei princìpi vigenti in materia, della configurazione dei luoghi, che ritenne assimilabili al concetto di lido, della documentazione allegata alla c.t.u., della distanza dalla scogliera, nonché della circostanza che la copertura del manufatto benché diventata una terrazza di uso pertinenziale della strada pubblica, non aveva mutato la natura demaniale del bene, in assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione.
Il tribunale rigettò anche la domanda con cui il aveva chiesto di disattendere Pt_1
la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione nei propri confronti, ritenendo che il bene era “in uso esclusivamente alla società attrice, che ne trae utile” e, infine, ritenne corretta la somma richiesta, in quanto commisurata ai valori di mercato del bene
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia nr.
2527/2020 del 23.3.2020 è stata impugnata dal Parte_1
( .
[...] Pt_1
2.1. Il lamenta: Parte_1
- la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione alla mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza e all'omesso esame delle domande proposte contro il e segnatamente: CP_2
Pag. 5 a 13 1) dichiarare che il - quale socio del e Controparte_2 Pt_1
concedente degli impianti al al fine della gestione del servizio fognario Parte_1
comunale – è obbligato a garantire la gratuità di tale uso ed a tenere indenne l'affidatario da pretese di pagamenti di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza;
2) dichiarare che il , quale detentore degli impianti Parte_1
affidatigli dal allo scopo di gestire il servizio Controparte_2
fognario nell'interesse dello stesso non è tenuto al pagamento di alcun CP_2
canone o indennità di occupazione o per qualsiasi altra causale a favore di chicchessia, tanto meno a favore del stesso, né in proprio, né quale ente CP_2
delegato al e/o dell' e/o di qualsiasi altro Ente.; CP_1 Controparte_1
- l'incongruenza dell'accertamento sulla natura demaniale dei beni in contestazione con le risultanze peritali che l'avevano, invece, esclusa e con il principio di non contestazione, non avendo l' ed il Controparte_1 CP_2
contestato l'esito della perizia;
- la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla circostanza che il tribunale ha esaminato “ex officio modi ed aspetti della demanialità diversi dall'intestazione catastale allegata dai convenuti”, affermando che gli impianti fognari sono stati costruiti sulle scogliere e sul lido del mare, mentre i convenuti l'affermavano in relazione all'intestazione catastale;
- l'erroneità del riparto dell'onere probatorio deducendo, a fondamento, che il e l' non hanno fornito prova della demanialità dei CP_2 Controparte_1
beni, risultando inidonea a tal fine l'intestazione catastale.
2.2. Costituitasi, l' ha contestato, nel merito, l'avverso Controparte_1
dedotto per manifesta infondatezza, chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
2.3. Si è costituito anche il che ha eccepito Controparte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che il tribunale ha correttamente
Pag. 6 a 13 affermato l'appartenenza dell'area al demanio marittimo, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali vigenti.
§.
3. La Corte, all'esito dell'udienza del 22.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60+20).
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dalla norma invocata, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo, evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla
Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
3.2. Tanto considerato in via preliminare, il motivo di gravame concernente il profilo formale della mancata trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti e l'omesso esame delle domande, proposte contro il di nullità e/o CP_2
inefficacia della richiesta di pagamento per l'occupazione abusiva e di manleva da pagamenti di qualsiasi natura, è infondato, in quanto la sentenza contiene in motivazione la dichiarazione espressa di rigetto delle menzionate domande.
In proposito, trova applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre – se dalla Pag. 7 a 13 motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione – il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza”
(cfr., ex multis, Cass. 10465/2024; Cass. 12864/2015; Cass. 4208/2007).
Nel caso di specie, l'incompleta indicazione delle conclusioni delle parti non ha comportato un'omissione di pronuncia da parte del tribunale, sicché la censura va disattesa.
La statuizione di rigetto delle domande sopra richiamate, infatti, è stata motivata, quanto alla debenza dell'indennità, in base all'accertamento condotto, allo stato degli atti, sulla natura demaniale dell'area occupata senza titolo dall'impianto fognario e, quanto alla richiesta manleva nei confronti del sull'utilizzo CP_2
esclusivo dell'impianto da parte del , che ha condotto il primo giudice Parte_1
ad escludere che il dovesse tenere indenne il “essendo il bene in uso CP_2 Pt_1
esclusivamente alla società attrice, che ne trae utile”.
Ne consegue che la censura dell'appellante erronea si fonda sull'omissione di pronuncia, laddove il primo giudice, sia pure sinteticamente si è pronunciato, e non tiene conto in alcun modo delle ragioni della decisione, non censurando affatto tale passaggio della motivazione. Sicché sotto tale profilo, la doglianza è inammissibile.
3.3. Appaiono ugualmente infondati gli altri connessi motivi, con i quali l'appellante denuncia che la sentenza impugnata è viziata da erronea e contraddittoria motivazione, in ordine all'appartenenza demaniale dell'area in questione, assumendo, in proposito, che il tribunale, disattendo le risultanze peritali e le prove acquisite attraverso il principio di non contestazione, aveva accertato ex officio caratteri della demanialità diversi da quelli dedotti dai convenuti.
Invero, in ordine all'accertamento dell'appartenenza o meno di un bene al demanio marittimo, la Suprema Corte ha chiarito che i titoli esibiti e la non contestazione, costituiscono solo elementi indiziari, mentre assume preminente Pag. 8 a 13 rilievo l'indagine diretta, da parte del primo giudice, sui caratteri oggettivi del bene in questione. Indagine che, ovviamente, può condurre anche ad esiti difformi da quelli cui possa essere pervenuto il CTU, sostituendole con proprie diverse conclusioni, tratte da personali cognizioni tecniche, purché ne dia adeguata motivazione, sulla scorta del principio “judex peritus peritorum” (cfr. Cass.
30733/2017).
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che “qualora venga in discussione
l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865” (Cass. 21566/2020).
Nel caso in esame non solo i titoli prodotti in atti, che sono valutabili a prescindere dalla parte che li abbia prodotti, per il principio di acquisizione della prova, dimostrano la natura demaniale dei beni in esame ma tale natura è risultata confermata soprattutto dall'esame dei caratteri obiettivi degli stessi.
Quanto ai titoli, oltre all'intestazione catastale degli stessi come beni demaniali, rileva la Corte, che in atti vi è anche l'atto di concessione -da parte della
Capitaneria di Porto in favore del Comune di , in accoglimento CP_2
dell'istanza formulata da quest'ultimo in data 05.04.1985- di uno Parte_3
di metri quadrati 1.620 nel litorale di , per mantenere
[...] Controparte_2
su 521 mq un manufatto in muratura, per l'impianto di depurazione delle acque fecali, e su 1000 mq una tubazione sottomarina, per lo scarico a mare delle acque depurate, al canone di 340.000 lire dal 1979 al 1984, della durata di un anno sino al 31/12/1985.
Da tale atto si evince chiaramente che i beni erano di natura demaniale. Pag. 9 a 13 Quanto all'esame dei caratteri obiettivi del bene è stato anche chiarito che “per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie;
2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo;
3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale” (Cass. 18511/2018;
Cass. 10304/2004).
Nella specie, il tribunale ha riconosciuto che l'area occupata dall'impianto fognario aveva sicura natura demaniale, sulla base di una pluralità di elementi coerenti con i principi sopra richiamati, quali: a) la documentazione allegata alla c.t.u. e la relazione peritale che evidenziano la realizzazione del manufatto “sopra una scogliera al ridosso del mare”; b) l'esame della pianta del manufatto da cui si evince che la scogliera “circonda l'intera struttura, estendendosi sia alla destra che alla sinistra del manufatto, arrivando al ridosso del muro che delimita la sede stradale”; c) l'osservazione dello stato dei luoghi da cui discende che l'area su cui si erge il manufatto rientra nel concetto di lido “in quanto tratto di terra prossimo al mare sottoposto a mareggiate straordinarie, oltre che al naturale ritirarsi delle acque”; d) la considerazione che la zona in questione non ha mai perso
“l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare”.
A ciò il tribunale ha aggiunto che la natura demaniale dell'area in questione non è venuta meno per effetto dell'avvenuta copertura di essa mediante una terrazza a livello stradale, in uso a chi frequenta il marciapiede, evidenziando che questa circostanza non vale a conferire ad un bene la natura di pertinenza della sede stradale.
A tale ricostruzione l'appellante obietta che “sin da epoca remota, di molti anni antecedente alla cessione degli impianti al ”, l'area in questione non Parte_1 Pag. 10 a 13 aveva mai mutato la morfologia e la sua destinazione, evidenziando, a sostegno,
l'esistenza di fatti storici avvenuti nel passato, quali i provvedimenti legislativi emanati in seguito al terremoto di del 1883 e la convenzione CP_2
stipulata con il Comune nel 1990 di concessione in uso, seguita dal verbale di consegna del 1991, che contrastavano con la pretesa natura demaniale dell'area e la riscontrata destinazione agli usi pubblici del mare.
In questi termini la censura appare destituita di fondamento, in quanto inidonea a contraddire la ricostruzione operata dal primo giudice che, in linea con i princìpi espressi, è riferita, come detto sopra, alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, come desumibile dal corredo documentale e fotografico allegato alla relazione peritale, non assumendo – come detto innanzi- alcuna rilevanza, ai fini dell'accertamento della natura demaniale, i titoli esibiti dalle parti, potendo gli stessi costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, liberamente apprezzabili (cfr. Cass. 17737/2009).
A ciò va aggiunta un'ulteriore considerazione circa la mancata contestazione della qualifica, data dal tribunale, all'area in questione come lido del mare che è naturalmente e necessariamente incluso nel demanio marittimo, anche per effetto della sua corrispondenza con i beni normativamente elencati negli artt. 822 c.c. e
28 del Codice della Navigazione (cfr. Cass. 8872/2024), e che, conseguentemente, non può essere coinvolto neppure in un'eventuale vicenda di sdemanializzazione tacita, dovendo in proposito ricordarsi che “a differenza di quanto previsto dall'art.
829 cod. civ. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell'arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., l'adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo” (Cass. 10817/2009; Cass. 26655/2019).
Pag. 11 a 13 Tenuto conto delle doglianze spiegate dall'appellante e in applicazione del principio secondo cui l'oggetto del giudizio di gravame risulta inevitabilmente condizionato dai motivi di impugnazione, per cui ogni statuizione non oggetto di analitica e specifica impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato, va ritenuto che il tribunale abbia correttamente accertato la natura demaniale del bene in questione pervenendo al rigetto delle domande attoree.
Né può ritenersi che la pronuncia impugnata sia viziata nella parte in cui il giudice di prime cure ha disatteso le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto il tribunale, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie, comprensive non solo della consulenza d'ufficio ma anche della documentazione ad essa allegata, ha fornito adeguata motivazione in ordine alla natura demaniale del bene in questione, facendo richiamo dei princìpi vigenti in materia e corredandoli con la situazione concreta.
Orbene, a fronte di una congrua valutazione degli elementi adottati e di quelli probatori utilizzati ai fini della decisione nonché di sua specifica argomentazione delle ragioni per le quali il tribunale, come già espresso sopra, ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., l'appellante ha formulato censure che non colgono nel segno e non consentono, dunque, di scalfire la pronuncia impugnata che va, per l'effetto, confermata.
§.
4. L'appello proposto dal C.I.S.I. va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito per il avv. Poli, Controparte_2
dichiaratosi antistatario;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 12 a 13 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ( avverso Parte_1 Pt_1
la sentenza n. 2527/2020 del 25.3.2020, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna il ( al pagamento in Parte_1 Pt_1
favore del e dell' Controparte_2 Controparte_1
sede di delle spese di lite, che liquida in favore di ognuno di
[...] CP_1
essi, in complessivi € 10.060,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al
15%, con distrazione in favore dell'avv. Poli dichiaratosi antistatario;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 09.10.2025
Il Cons. Est. La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 13 a 13