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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5620/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Clemente, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) in Caserta alla
Via B. Tanucci n. 95, giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunto materialmente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , e per essa Controparte_1 P.IVA_1
la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , rapp.ta CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Giacomo Pignata, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Aversa (CE) alla via Carlo Pisacane n.1, giusta procura generale alle liti del 16/09/2010, repertorio
67575, raccolta 18657 del notaio di Verona. Persona_1
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 810/2018, rubricato al R.G. n. 956/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 13.03.2018 e notificato il 3.05.2018, la società in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva al sig. Controparte_1
il pagamento dell'importo di euro 14.755,48 oltre interessi e spese della Parte_1
procedura monitoria, a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di c/c n. 31058210 stipulato in data 4.03.2005 da con – rispetto al quale Controparte_3 Controparte_4
l'opponente assumeva posizione di garanzia -, trasmesso a mediante Controparte_1
contratto di cessione di credito in blocco, attuata pro soluto ai sensi della Legge n. 130/1999.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. Parte_1
, a fondamento della quale deduceva in via principale l'insussistenza di un rapporto
[...] fideiussorio tra l'opponente e la banca opposta e, in via gradata, lamentava la mancata prova del credito azionato, usura ed anatocismo nonché eccepiva, in sede di comparsa conclusionale, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 14.01.2019 le parti venivano onerate di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo (come da verbale del
7.05.2019 agli atti acquisito). L'iter processuale si sviluppava nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, così come convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
All'udienza del 18.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle
Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momen to in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di comp ulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n.
3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente del presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio il contratto di c/c n. 31058210 stipulato in data Controparte_1
4.03.2005 da con atto di fusione del Controparte_3 Controparte_4
20.10.2008 di e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
fuse per incorporazione in Estratto in G.U. n. 146 del Controparte_4 Controparte_4
11.12.2008 della cessione tra e Aspra Finance S.p.A.; atto di fusione del 14.12.2010 Controparte_4 di Aspra Finance S.p.A., fusa per incorporazione in Controparte_7
Estratto in G.U. n. 139 del 25.11.2014 della cessione tra Controparte_7
e Arena NPL One S.r.l.; Estratto in G.U. n 93 del 8.8.2017 della cessione tra Arena NPL One S.r.l.,
e l'estratto conto dimesso dalla cedente Controparte_4 Controparte_1 CP_4 la lettera fideiussoria del 22.09.2005; la lettera di estensione della fideiussione del 13.04.2007.
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In primo luogo, va evidenziata la mancata produzione dei singoli contratti di cessione da parte dell'opposta società che, come chiarito in precedenza, costituisce imprescindibile onere probatorio dell'intera vicenda traslativa;
in effetti nel caso di specie, avendo l'opponente contestato anche l'esistenza stessa dei contratti di cessione, la produzione degli estratti degli avvisi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale non basta da sola a provare l'avvenuta cessione dei crediti in blocco.
Inoltre, quand'anche la scrivente volesse ritenere astrattamente sufficiente la produzione degli estratti, questi ultimi risultano inidonei a dimostrare in concreto la titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
Infatti, l'Estratto in G.U. n. 146 del 11.12.2008 della cessione tra e Aspra Finance Controparte_4
S.p.A. si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal cessionario giacché contiene un vago ed onnicomprensiva rimando alla cessione a titolo oneroso alla Aspra Finance
S.p.A. di tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (…) ed azioni relative, in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come
Sofferenze (…) compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa , con decorrenza 1° CP_4
novembre 2008, a seguito della fusione per incorporazione di Controparte_4
e di senza alcuna indicazione Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
dei tratti salienti che consentano di tratteggiare le caratteristiche peculiari dei crediti ceduti.
Parimenti vago risulta il riferimento ai crediti ceduti contenuto nell'Estratto in G.U. n. 139 del
25.11.2014 della cessione tra e Arena NPL One S.r.l, nel Controparte_7
quale si dà atto che Arena NPL One S.r.l. acquista da tutti Controparte_7
i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari (i
“Contratti di Finanziamento”) che risultino classificati “in sofferenza”, senza, però, indicare gli elementi essenziali a consentire la verifica dell'inclusione del rapporto de quo nella cessione in blocco.
Soltanto nell'Estratto in G.U. n. 93 del 8.8.2017 della cessione tra Arena NPL One S.r.l., CP_4
è possibile rinvenire il link ipertestuale al quale collegarsi per poter
[...] Controparte_1 constatare l'inclusione del rapporto nella cessione in blocco, precisando che l'elenco complessivo dei crediti ceduti che alla data del 3 luglio 2017 rispettavano i criteri sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore è disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/ info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html nonché presso la sede di
e depositato presso il registro delle imprese di Milano in occasione della Controparte_4
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deposito presso il registro delle imprese del presente avviso di cessione di crediti.
Tuttavia, in caso poi di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (Tribunale di Trani sentenza n. 1210 del 25 luglio 2023).
Tanto preclude già, in considerazione della natura di atto traslativo a titolo particolare della cessione del credito, che presuppone la prova di tutta la sequenza dei trasferimenti senza soluzioni di continuità
(come chiarito, da ultimo, anche da Cass. Civ. n. 19744/2023) di poter ritenere provata la titolarità dello stesso in capo alla odierna opposta.
La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Le spese di c.t.u., come liquidate in via definitiva nella presente sentenza, tenendo conto dell'esito del giudizio, vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 810/2018, rubricato al R.G. n. 956/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 13.03.2018;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in S. Maria C.V., il 22.5.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5620/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Clemente, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) in Caserta alla
Via B. Tanucci n. 95, giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunto materialmente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , e per essa Controparte_1 P.IVA_1
la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , rapp.ta CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Giacomo Pignata, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Aversa (CE) alla via Carlo Pisacane n.1, giusta procura generale alle liti del 16/09/2010, repertorio
67575, raccolta 18657 del notaio di Verona. Persona_1
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 810/2018, rubricato al R.G. n. 956/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 13.03.2018 e notificato il 3.05.2018, la società in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva al sig. Controparte_1
il pagamento dell'importo di euro 14.755,48 oltre interessi e spese della Parte_1
procedura monitoria, a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di c/c n. 31058210 stipulato in data 4.03.2005 da con – rispetto al quale Controparte_3 Controparte_4
l'opponente assumeva posizione di garanzia -, trasmesso a mediante Controparte_1
contratto di cessione di credito in blocco, attuata pro soluto ai sensi della Legge n. 130/1999.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. Parte_1
, a fondamento della quale deduceva in via principale l'insussistenza di un rapporto
[...] fideiussorio tra l'opponente e la banca opposta e, in via gradata, lamentava la mancata prova del credito azionato, usura ed anatocismo nonché eccepiva, in sede di comparsa conclusionale, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 14.01.2019 le parti venivano onerate di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo (come da verbale del
7.05.2019 agli atti acquisito). L'iter processuale si sviluppava nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, così come convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
All'udienza del 18.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle
Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momen to in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di comp ulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n.
3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente del presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio il contratto di c/c n. 31058210 stipulato in data Controparte_1
4.03.2005 da con atto di fusione del Controparte_3 Controparte_4
20.10.2008 di e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
fuse per incorporazione in Estratto in G.U. n. 146 del Controparte_4 Controparte_4
11.12.2008 della cessione tra e Aspra Finance S.p.A.; atto di fusione del 14.12.2010 Controparte_4 di Aspra Finance S.p.A., fusa per incorporazione in Controparte_7
Estratto in G.U. n. 139 del 25.11.2014 della cessione tra Controparte_7
e Arena NPL One S.r.l.; Estratto in G.U. n 93 del 8.8.2017 della cessione tra Arena NPL One S.r.l.,
e l'estratto conto dimesso dalla cedente Controparte_4 Controparte_1 CP_4 la lettera fideiussoria del 22.09.2005; la lettera di estensione della fideiussione del 13.04.2007.
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In primo luogo, va evidenziata la mancata produzione dei singoli contratti di cessione da parte dell'opposta società che, come chiarito in precedenza, costituisce imprescindibile onere probatorio dell'intera vicenda traslativa;
in effetti nel caso di specie, avendo l'opponente contestato anche l'esistenza stessa dei contratti di cessione, la produzione degli estratti degli avvisi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale non basta da sola a provare l'avvenuta cessione dei crediti in blocco.
Inoltre, quand'anche la scrivente volesse ritenere astrattamente sufficiente la produzione degli estratti, questi ultimi risultano inidonei a dimostrare in concreto la titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
Infatti, l'Estratto in G.U. n. 146 del 11.12.2008 della cessione tra e Aspra Finance Controparte_4
S.p.A. si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal cessionario giacché contiene un vago ed onnicomprensiva rimando alla cessione a titolo oneroso alla Aspra Finance
S.p.A. di tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (…) ed azioni relative, in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come
Sofferenze (…) compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa , con decorrenza 1° CP_4
novembre 2008, a seguito della fusione per incorporazione di Controparte_4
e di senza alcuna indicazione Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
dei tratti salienti che consentano di tratteggiare le caratteristiche peculiari dei crediti ceduti.
Parimenti vago risulta il riferimento ai crediti ceduti contenuto nell'Estratto in G.U. n. 139 del
25.11.2014 della cessione tra e Arena NPL One S.r.l, nel Controparte_7
quale si dà atto che Arena NPL One S.r.l. acquista da tutti Controparte_7
i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari (i
“Contratti di Finanziamento”) che risultino classificati “in sofferenza”, senza, però, indicare gli elementi essenziali a consentire la verifica dell'inclusione del rapporto de quo nella cessione in blocco.
Soltanto nell'Estratto in G.U. n. 93 del 8.8.2017 della cessione tra Arena NPL One S.r.l., CP_4
è possibile rinvenire il link ipertestuale al quale collegarsi per poter
[...] Controparte_1 constatare l'inclusione del rapporto nella cessione in blocco, precisando che l'elenco complessivo dei crediti ceduti che alla data del 3 luglio 2017 rispettavano i criteri sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore è disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/ info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html nonché presso la sede di
e depositato presso il registro delle imprese di Milano in occasione della Controparte_4
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deposito presso il registro delle imprese del presente avviso di cessione di crediti.
Tuttavia, in caso poi di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (Tribunale di Trani sentenza n. 1210 del 25 luglio 2023).
Tanto preclude già, in considerazione della natura di atto traslativo a titolo particolare della cessione del credito, che presuppone la prova di tutta la sequenza dei trasferimenti senza soluzioni di continuità
(come chiarito, da ultimo, anche da Cass. Civ. n. 19744/2023) di poter ritenere provata la titolarità dello stesso in capo alla odierna opposta.
La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Le spese di c.t.u., come liquidate in via definitiva nella presente sentenza, tenendo conto dell'esito del giudizio, vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 810/2018, rubricato al R.G. n. 956/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 13.03.2018;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in S. Maria C.V., il 22.5.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente