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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 24697/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. MAZZOCCHI LEONORA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MAZZOCCHI LEONORA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) la casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie, come da accordo di cui alla separazione e da rogito notarile alle condizioni nel medesimo accordo raggiunto è assegnata alla stessa dove vi vivrà anche il figlio 2) Per_1
affido condiviso del figlio con residenza presso la madre. Frequentazioni con il padre Per_1
senza pernotto sino ai 4 anni del minore. Durante la settimana, da lunedì a venerdì, starà Per_1
con il padre due sere dalle 18 alle 21 ed il fine settimana, in modo alternato, il sabato o la domenica dalle 9 alle 19. Eventuali sere aggiuntive con il padre saranno da concordare tra le parti. Dopo i 4 anni il padre terrà il figlio con sé ogni 15 giorni dal sabato alla domenica con pernottamento, nella settimana in cui avrà il figlio nel weekend lo vedrà un pomeriggio alla settimana dalle ore 18 alle
1 ore 20,45 ritirandolo e riportandolo a casa della madre o nel luogo che verrà indicato dalla madre stessa e nella settimana in cui non ha il weekend lo terrà con sé due pomeriggi alla settimana dalle ore 18 alle 20,45 ritirandolo e riportandolo a casa della madre o nel luogo che verrà indicato dalla madre stessa. Il padre nel periodo estivo terrà con sé il figlio per 1 settimana, nonché per un pernotto infrasettimanale in uno dei pomeriggi che sta con il papà e di cui sopra indicato, da concordare con la mamma. Dai sei anni del bambino il padre nel periodo estivo potrà tenerlo con sé per 15 giorni anche non consecutivi. Durante i fine settimana i genitori nel periodo in cui il minore starà presso di loro faranno delle videochiamate dalle ore 18 alle 20,30 all'altro genitore, affinché il figlio possa vederlo e parlargli, così pure durante le vacanze estive. Rispetto alla frequenza scolastica la madre o la nonna materna si occuperanno di portare e andare a prendere rispetto agli impegni Per_1
ludici la madre si occuperà di accompagnare e riprendere il figlio. La madre, in caso di propria assenza/impedimento ritiene di delegare per prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludici i nonni;
il padre ritiene che possano essere delegati in sua sostituzione i nonni e/o gli zii della mamma. Per quanto riguarda le vacanze estive, queste dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ogni anno;
Natale, Pasqua e i ponti infra-annuali verranno trascorsi in modo alternativo fra ciascun genitore. 3) Il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile per il figlio minore pari ad € 350,00 (trecentocinquanta) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, dando atto che verrà sostenuto tra i genitori anche il 50% delle spese per la mensa scolastica. 4)
L'assegno unico che viene ad oggi interamente percepito dalla moglie rimarrà di sua esclusiva pertinenza ed il marito nulla avrà a che pretendere in merito. 5) Le parti nulla avranno a pretendere a titolo di assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti. 6) Le parti dichiarano di avere già risolto ogni questione economica e patrimoniale in sede di separazione e nulla avranno più a pretendere reciprocamente a titolo economico e patrimoniale. 7) Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione della sentenza. 8) Spese di causa interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/06/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TRAVAGLIATO (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2021), risultano separate dal 10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND TI ND MA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 24697/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. MAZZOCCHI LEONORA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MAZZOCCHI LEONORA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) la casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie, come da accordo di cui alla separazione e da rogito notarile alle condizioni nel medesimo accordo raggiunto è assegnata alla stessa dove vi vivrà anche il figlio 2) Per_1
affido condiviso del figlio con residenza presso la madre. Frequentazioni con il padre Per_1
senza pernotto sino ai 4 anni del minore. Durante la settimana, da lunedì a venerdì, starà Per_1
con il padre due sere dalle 18 alle 21 ed il fine settimana, in modo alternato, il sabato o la domenica dalle 9 alle 19. Eventuali sere aggiuntive con il padre saranno da concordare tra le parti. Dopo i 4 anni il padre terrà il figlio con sé ogni 15 giorni dal sabato alla domenica con pernottamento, nella settimana in cui avrà il figlio nel weekend lo vedrà un pomeriggio alla settimana dalle ore 18 alle
1 ore 20,45 ritirandolo e riportandolo a casa della madre o nel luogo che verrà indicato dalla madre stessa e nella settimana in cui non ha il weekend lo terrà con sé due pomeriggi alla settimana dalle ore 18 alle 20,45 ritirandolo e riportandolo a casa della madre o nel luogo che verrà indicato dalla madre stessa. Il padre nel periodo estivo terrà con sé il figlio per 1 settimana, nonché per un pernotto infrasettimanale in uno dei pomeriggi che sta con il papà e di cui sopra indicato, da concordare con la mamma. Dai sei anni del bambino il padre nel periodo estivo potrà tenerlo con sé per 15 giorni anche non consecutivi. Durante i fine settimana i genitori nel periodo in cui il minore starà presso di loro faranno delle videochiamate dalle ore 18 alle 20,30 all'altro genitore, affinché il figlio possa vederlo e parlargli, così pure durante le vacanze estive. Rispetto alla frequenza scolastica la madre o la nonna materna si occuperanno di portare e andare a prendere rispetto agli impegni Per_1
ludici la madre si occuperà di accompagnare e riprendere il figlio. La madre, in caso di propria assenza/impedimento ritiene di delegare per prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludici i nonni;
il padre ritiene che possano essere delegati in sua sostituzione i nonni e/o gli zii della mamma. Per quanto riguarda le vacanze estive, queste dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ogni anno;
Natale, Pasqua e i ponti infra-annuali verranno trascorsi in modo alternativo fra ciascun genitore. 3) Il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile per il figlio minore pari ad € 350,00 (trecentocinquanta) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, dando atto che verrà sostenuto tra i genitori anche il 50% delle spese per la mensa scolastica. 4)
L'assegno unico che viene ad oggi interamente percepito dalla moglie rimarrà di sua esclusiva pertinenza ed il marito nulla avrà a che pretendere in merito. 5) Le parti nulla avranno a pretendere a titolo di assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti. 6) Le parti dichiarano di avere già risolto ogni questione economica e patrimoniale in sede di separazione e nulla avranno più a pretendere reciprocamente a titolo economico e patrimoniale. 7) Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione della sentenza. 8) Spese di causa interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/06/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TRAVAGLIATO (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2021), risultano separate dal 10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND TI ND MA
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