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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/09/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1547/2024 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “RICORSO PER INTERDIZIONE (EX ART. 476 BIC C.P.C.)”, promosso da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , ivi residente in [...] C.F._1
Pietro Mascagni nr. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Spano, (C.F.: ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Andrea Pozzo nr. 1/A;
ricorrente
pagina 1 di 8 nei confronti di:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Via Pietro Mascagni nr. 5;
convenuta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
Conclusioni
per la parte ricorrente: come da ricorso introduttivo;
per il PM: non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario che il Tribunale, espletata la fase preliminare di cui all'art. 714 c.p.c. ed espletati i mezzi istruttori che saranno ritenuti opportuni, pronunci l'interdizione della madre , in quanto totalmente incapace di Controparte_1 intendere e di volere, con ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge e che nel suo interesse:
a) il sig. venga nominato con cortese sollecitudine tutore provvisorio Parte_1 dell'interdicenda; b) il sig. si dichiara, altresì, disponibile ad assumere Parte_1 definitivamente l'incarico di tutore dell'interdicenda”.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente rilevava:
- di essere figlio dell'interessata, , con la quale conviveva da sempre, dapprima Controparte_1 insieme ai nonni materni, proprietari dell'immobile adibito a residenza familiare, poi deceduti senza lasciare testamento;
pagina 2 di 8 - che, sin dalla nascita, la madre era affetta da infermità di mente abituale, con permanente alterazione delle facoltà psichiche, patologie tali da determinare, nella , uno stato di disorientamento, nel Parte_1 tempo e nello spazio, con grave compromissione della sua vita di relazione e sociale;
- l'incapacità dell'interessata di provvedere autonomamente alla gestione dei propri interessi patrimoniali, e di compiere, in maniera autonoma, anche semplici atti della vita quotidiana;
- la necessità di fronteggiare questioni correlate alla successione ereditaria dei genitori della , Parte_1 in nome e per conto della stessa, nonché di provvedere all'amministrazione delle sue risorse.
All'udienza del 20 marzo 2025, comparivano la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore, i fratelli dell'interessata, e la stessa , per cui si procedeva al suo esame. Controparte_1
All'esito, il Giudice disponeva procedersi a CTU, avente il seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti ed eseguiti tutti gli opportuni accertamenti, compreso l'esame delle cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri dell'interessata, acquisita tutta la documentazione necessaria presso enti pubblici o privati, esaminata la parte, assunte eventuali informazioni anche presso i presidi sanitari, i servizi e gli uffici territorialmente competenti: a) se l'interessata sia affetta da un'infermità (in tal caso ne indichi la natura) e/o da una menomazione fisica o psichica;
b) in caso di infermità mentale, se questa sia temporanea o permanente, e ne indichi entità e gravità; c) in ogni caso, dica il CTU se la parte sia in tutto, o solo in parte, incapace di provvedere ai propri interessi;
d) quali atti, di natura ordinaria e/o straordinaria, la parte sia in grado di compiere senza l'assistenza di una terza persona;
e) in quali atti, anche nell'ipotesi in cui la parte si trovi nell'impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, a causa di menomazione fisica o psichica, la parte debba essere rappresentata o assistita;
f) se abbia coscienza di malattia, se sia in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari, se assuma terapia farmacologica;
g) se sia in grado o meno di determinarsi in merito al luogo in cui vivere, ed alle modalità di gestione del quotidiano”.
Contestualmente, il Giudice nominava quale tutore provvisorio di Parte_1 CP_1
.
[...]
All'udienza dell'11 settembre 2025, parte ricorrente chiedeva di trattenere la causa in decisione, e di accogliere la domanda di interdizione già rassegnata con il ricorso introduttivo, nominando
[...]
quale tutore della madre. Parte_1
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio in camera di consiglio.
****** pagina 3 di 8 Nel caso in questione, come esposto in premessa, si è posta all'attenzione del Collegio l'esigenza di assumere una forma di protezione adeguata a salvaguardare la salute ed il patrimonio dell'interessata,
, la quale, per le patologie che presenta, non è in grado di curare la propria persona, e Controparte_1 di compiere gli atti di amministrazione del proprio patrimonio.
Dalla documentazione in atti, si evince che la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile ha riconosciuto l'interessata quale soggetto “INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, nonché “persona handicappata in situazione di gravità, in quanto la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”; mentre il certificato del 18 ottobre 2024, redatto dal personale medico in servizio presso il Centro di Salute Mentale - ASL Gallura di Olbia, acclara una condizione di “Ritardo Mentale Moderato con turbe comportamentali e dell'umore, e persistenti sintomi extrapiramidali”.
All'esito dell'accertamento disposto dal Tribunale, il CTU ha valutato la sussistenza di “una menomazione psichica consistente in un Ritardo Mentale in Epilessia Generalizzata in remissione farmacologica;
- tale menomazione è a carattere permanente ed è di grado moderato/grave; - per tali motivi la periziata è in gran parte incapace di provvedere ai propri interessi”.
Detta grave condizione di salute giustifica l'adozione di un provvedimento di protezione.
Nel delimitare le condizioni dell'amministrazione di sostegno rispetto a quelle dell'interdizione, l'art. 414 c.c., pur confermando i presupposti dell'interdizione secondo la previgente normativa, esplicita il criterio di adeguatezza: il Giudice sceglierà l'interdizione quando ciò è necessario per assicurare un'adeguata protezione all'interessato.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 3584/06) e la Corte Costituzionale (sentenza n. 440/2005), hanno premesso l'assoluta necessità di "perimetrare" i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del Codice Civile, quali l'amministrazione di sostegno, l'inabilitazione e l'interdizione. Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure, al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti, laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata) ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà ed autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2, 3, e 4 della Costituzione, nonché pagina 4 di 8 violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità. Nella sentenza della Cassazione nr.
3584/06, sono stati posti due principi di diritto:
a) il primo, secondo il quale l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire, a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi in minor misura possibile la capacità di agire, in ciò distinguendosi dagli altri istituti di protezione (interdizione e inabilitazione), non soppressi, bensì novellati;
b) il secondo, in base al quale l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato con riguardo non al diverso, e meno intenso, grado di infermità, o di impossibilità di provvedere ai propri interessi, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla flessibilità del provvedimento, ed alla maggiore informalità della procedura.
La Corte osserva che la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze deve essere effettuata tenuto conto, essenzialmente (criterio c.d. finalistico), del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, considerate anche la gravità e la durata della malattia, la natura e durata dell'impedimento, e tutte le altre circostanze della fattispecie.
La valutazione è rimessa all'apprezzamento di merito, e non è censurabile dal Giudice di legittimità.
Viene, in questo modo, rimessa al Giudice una discrezionalità nella scelta dell'istituto che meglio si adatta al caso concreto e, in questa valutazione, verranno in considerazione il tipo di infermità, la condizione patrimoniale, il grado di apparente autonomia che l'interessato manifesta nei rapporti con terzi, il grado di collaborazione che presta con le persone che l'aiutano (si pensi a quelle situazioni di forte conflittualità e reattività dell'infermo con il mondo esterno) e, soprattutto, la situazione ambientale in cui vive il soggetto, e la presenza di una persona “vicina” al beneficiato, quale, appunto, un familiare.
Del resto, la capacità di interagire dell'amministrato appare presupposta dalla recente legge, laddove nell'art. 410 c.c., indica che “nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”.
Considerata la situazione nel senso sopra descritto, questo Collegio ritiene l'interdizione misura sproporzionata rispetto alle complessive esigenze di protezione della , per i motivi che Parte_1 seguono.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, la è apparsa autonoma nei Parte_1 movimenti e nella deambulazione e, in sede di esame, la stessa è apparsa collaborativa nei confronti del pagina 5 di 8 Giudice, provando, pur con le difficoltà tipiche delle patologie che presenta, a dare risposta a tutte le domande che le sono state poste. Ebbene, l'interessata non è apparsa del tutto disorientata, considerato che ha saputo riferire il proprio nome e cognome, il proprio indirizzo di residenza, ha risposto correttamente quando le si è chiesto in quale anno siamo, ha compreso di trovarsi in Tribunale, ed ha dimostrato di riconoscere i propri familiari presenti, ed il figlio, con il quale la stessa ha dichiarato di abitare.
Nell'ambito dell'accertamento disposto dal Tribunale, il CTU, pur riconoscendo “una condizione psichica di deficit cognitivo moderato/grave derivante da un ritardo mentale sviluppatosi verosimilmente per una condizione di asfissia neonatale”, al contempo, ha rilevato che “Il deterioramento cognitivo si trova certamente ad un livello definibile moderato/grave, ma sicuramente non gravissimo. Presenta quindi i segni ed i sintomi caratteristici di quel livello di gravità: decremento delle facoltà mnesiche, perdita della memoria particolarmente per i fatti remoti e meno per i fatti recenti, che possono essere ritenuti e rievocati meglio;
difficoltà dell'orientamento. Non presenta invece certamente la disgregazione della personalità, le gravi amnesie, la grave condizione di disorientamento, le marcate ed evidenti modificazioni del comportamento, la perdita totale dell'autonomia che sono sempre rilevabili nelle forme gravissime di ritardo” e che, seppure in maniera approssimativa, la ha cognizione del denaro, almeno limitatamente ai piccoli acquisti. Parte_1
In sostanza, pare che le maggiori difficoltà che l'interessata incontra nella gestione dei propri interessi siano correlate alla sfera dell'amministrazione straordinaria delle proprie risorse patrimoniali e, più in generale, al compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché alla gestione degli aspetti sanitari, non apparendo la stessa “in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari, in particolare poiché assume terapia farmacologica” (vedi elaborato peritale).
D'altra parte, pare avere buoni rapporti con il nucleo familiare di riferimento, presente nella CP_1 sua vita, ed è curata ed assistita dalla parte ricorrente, figlio della medesima, che vive con la Parte_1
e, da sempre, si occupa della madre, e provvede a garantirle tutte le cure e l'assistenza di cui necessita
(“Sono io che da sempre mi occupo di mia madre, io ho sempre vissuto con mia nonna e mia madre, ma è come se fossi io il padre di mia mamma. Sono io che penso alle sue necessità da sempre, anche da quando ero minore di età. Abbiamo fatto sempre in maniera ufficiosa quello che oggi chiediamo di ufficializzare”, cfr. verbale dell'udienza del 20 marzo 2025).
Peraltro, dall'istruttoria del procedimento, non emerge che l'interessata sia titolare di un ingente patrimonio, ma di risorse di facile gestione e di modesta entità; infatti, come dedotto dalla parte pagina 6 di 8 ricorrente stessa, la è titolare di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento, e Parte_1 risulta chiamata all'eredità dei genitori, entrambi deceduti.
In applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte, e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze, nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, si ritiene che l'amministrazione di sostegno, vista la particolare duttilità della predetta misura, rappresenti l'istituto idoneo ad assicurare un'adeguata protezione alla beneficiaria, in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Pertanto, deve essere rigettata la richiesta di interdizione, e disposta, con separata ordinanza, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente per l'apertura di amministrazione di sostegno, previa nomina, in via provvisoria, di amministratore di sostegno, da individuarsi nella figura del figlio,
, già nominato tutore provvisorio nel presente procedimento, che ha manifestato la Parte_1 propria disponibilità a continuare a prendersi cura della madre, e che già se ne fa carico.
Non occorre pronuncia sulle spese di lite, in considerazione della natura della causa, e della mancata opposizione dell'interessata; né occorre provvedere sulle spese di CTU in questa sede, vista la mancata formalizzazione di un'istanza di liquidazione da parte dell'ausiliario nominato dal Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di interdizione;
DISPONE, con separata ordinanza, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo
Tribunale, per l'apertura di amministrazione di sostegno;
NULLA per spese.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 pagina 7 di 8 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1547/2024 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “RICORSO PER INTERDIZIONE (EX ART. 476 BIC C.P.C.)”, promosso da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , ivi residente in [...] C.F._1
Pietro Mascagni nr. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Spano, (C.F.: ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Andrea Pozzo nr. 1/A;
ricorrente
pagina 1 di 8 nei confronti di:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Via Pietro Mascagni nr. 5;
convenuta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
Conclusioni
per la parte ricorrente: come da ricorso introduttivo;
per il PM: non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario che il Tribunale, espletata la fase preliminare di cui all'art. 714 c.p.c. ed espletati i mezzi istruttori che saranno ritenuti opportuni, pronunci l'interdizione della madre , in quanto totalmente incapace di Controparte_1 intendere e di volere, con ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge e che nel suo interesse:
a) il sig. venga nominato con cortese sollecitudine tutore provvisorio Parte_1 dell'interdicenda; b) il sig. si dichiara, altresì, disponibile ad assumere Parte_1 definitivamente l'incarico di tutore dell'interdicenda”.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente rilevava:
- di essere figlio dell'interessata, , con la quale conviveva da sempre, dapprima Controparte_1 insieme ai nonni materni, proprietari dell'immobile adibito a residenza familiare, poi deceduti senza lasciare testamento;
pagina 2 di 8 - che, sin dalla nascita, la madre era affetta da infermità di mente abituale, con permanente alterazione delle facoltà psichiche, patologie tali da determinare, nella , uno stato di disorientamento, nel Parte_1 tempo e nello spazio, con grave compromissione della sua vita di relazione e sociale;
- l'incapacità dell'interessata di provvedere autonomamente alla gestione dei propri interessi patrimoniali, e di compiere, in maniera autonoma, anche semplici atti della vita quotidiana;
- la necessità di fronteggiare questioni correlate alla successione ereditaria dei genitori della , Parte_1 in nome e per conto della stessa, nonché di provvedere all'amministrazione delle sue risorse.
All'udienza del 20 marzo 2025, comparivano la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore, i fratelli dell'interessata, e la stessa , per cui si procedeva al suo esame. Controparte_1
All'esito, il Giudice disponeva procedersi a CTU, avente il seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti ed eseguiti tutti gli opportuni accertamenti, compreso l'esame delle cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri dell'interessata, acquisita tutta la documentazione necessaria presso enti pubblici o privati, esaminata la parte, assunte eventuali informazioni anche presso i presidi sanitari, i servizi e gli uffici territorialmente competenti: a) se l'interessata sia affetta da un'infermità (in tal caso ne indichi la natura) e/o da una menomazione fisica o psichica;
b) in caso di infermità mentale, se questa sia temporanea o permanente, e ne indichi entità e gravità; c) in ogni caso, dica il CTU se la parte sia in tutto, o solo in parte, incapace di provvedere ai propri interessi;
d) quali atti, di natura ordinaria e/o straordinaria, la parte sia in grado di compiere senza l'assistenza di una terza persona;
e) in quali atti, anche nell'ipotesi in cui la parte si trovi nell'impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, a causa di menomazione fisica o psichica, la parte debba essere rappresentata o assistita;
f) se abbia coscienza di malattia, se sia in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari, se assuma terapia farmacologica;
g) se sia in grado o meno di determinarsi in merito al luogo in cui vivere, ed alle modalità di gestione del quotidiano”.
Contestualmente, il Giudice nominava quale tutore provvisorio di Parte_1 CP_1
.
[...]
All'udienza dell'11 settembre 2025, parte ricorrente chiedeva di trattenere la causa in decisione, e di accogliere la domanda di interdizione già rassegnata con il ricorso introduttivo, nominando
[...]
quale tutore della madre. Parte_1
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio in camera di consiglio.
****** pagina 3 di 8 Nel caso in questione, come esposto in premessa, si è posta all'attenzione del Collegio l'esigenza di assumere una forma di protezione adeguata a salvaguardare la salute ed il patrimonio dell'interessata,
, la quale, per le patologie che presenta, non è in grado di curare la propria persona, e Controparte_1 di compiere gli atti di amministrazione del proprio patrimonio.
Dalla documentazione in atti, si evince che la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile ha riconosciuto l'interessata quale soggetto “INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, nonché “persona handicappata in situazione di gravità, in quanto la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”; mentre il certificato del 18 ottobre 2024, redatto dal personale medico in servizio presso il Centro di Salute Mentale - ASL Gallura di Olbia, acclara una condizione di “Ritardo Mentale Moderato con turbe comportamentali e dell'umore, e persistenti sintomi extrapiramidali”.
All'esito dell'accertamento disposto dal Tribunale, il CTU ha valutato la sussistenza di “una menomazione psichica consistente in un Ritardo Mentale in Epilessia Generalizzata in remissione farmacologica;
- tale menomazione è a carattere permanente ed è di grado moderato/grave; - per tali motivi la periziata è in gran parte incapace di provvedere ai propri interessi”.
Detta grave condizione di salute giustifica l'adozione di un provvedimento di protezione.
Nel delimitare le condizioni dell'amministrazione di sostegno rispetto a quelle dell'interdizione, l'art. 414 c.c., pur confermando i presupposti dell'interdizione secondo la previgente normativa, esplicita il criterio di adeguatezza: il Giudice sceglierà l'interdizione quando ciò è necessario per assicurare un'adeguata protezione all'interessato.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 3584/06) e la Corte Costituzionale (sentenza n. 440/2005), hanno premesso l'assoluta necessità di "perimetrare" i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del Codice Civile, quali l'amministrazione di sostegno, l'inabilitazione e l'interdizione. Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure, al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti, laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata) ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà ed autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2, 3, e 4 della Costituzione, nonché pagina 4 di 8 violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità. Nella sentenza della Cassazione nr.
3584/06, sono stati posti due principi di diritto:
a) il primo, secondo il quale l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire, a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi in minor misura possibile la capacità di agire, in ciò distinguendosi dagli altri istituti di protezione (interdizione e inabilitazione), non soppressi, bensì novellati;
b) il secondo, in base al quale l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato con riguardo non al diverso, e meno intenso, grado di infermità, o di impossibilità di provvedere ai propri interessi, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla flessibilità del provvedimento, ed alla maggiore informalità della procedura.
La Corte osserva che la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze deve essere effettuata tenuto conto, essenzialmente (criterio c.d. finalistico), del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, considerate anche la gravità e la durata della malattia, la natura e durata dell'impedimento, e tutte le altre circostanze della fattispecie.
La valutazione è rimessa all'apprezzamento di merito, e non è censurabile dal Giudice di legittimità.
Viene, in questo modo, rimessa al Giudice una discrezionalità nella scelta dell'istituto che meglio si adatta al caso concreto e, in questa valutazione, verranno in considerazione il tipo di infermità, la condizione patrimoniale, il grado di apparente autonomia che l'interessato manifesta nei rapporti con terzi, il grado di collaborazione che presta con le persone che l'aiutano (si pensi a quelle situazioni di forte conflittualità e reattività dell'infermo con il mondo esterno) e, soprattutto, la situazione ambientale in cui vive il soggetto, e la presenza di una persona “vicina” al beneficiato, quale, appunto, un familiare.
Del resto, la capacità di interagire dell'amministrato appare presupposta dalla recente legge, laddove nell'art. 410 c.c., indica che “nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”.
Considerata la situazione nel senso sopra descritto, questo Collegio ritiene l'interdizione misura sproporzionata rispetto alle complessive esigenze di protezione della , per i motivi che Parte_1 seguono.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, la è apparsa autonoma nei Parte_1 movimenti e nella deambulazione e, in sede di esame, la stessa è apparsa collaborativa nei confronti del pagina 5 di 8 Giudice, provando, pur con le difficoltà tipiche delle patologie che presenta, a dare risposta a tutte le domande che le sono state poste. Ebbene, l'interessata non è apparsa del tutto disorientata, considerato che ha saputo riferire il proprio nome e cognome, il proprio indirizzo di residenza, ha risposto correttamente quando le si è chiesto in quale anno siamo, ha compreso di trovarsi in Tribunale, ed ha dimostrato di riconoscere i propri familiari presenti, ed il figlio, con il quale la stessa ha dichiarato di abitare.
Nell'ambito dell'accertamento disposto dal Tribunale, il CTU, pur riconoscendo “una condizione psichica di deficit cognitivo moderato/grave derivante da un ritardo mentale sviluppatosi verosimilmente per una condizione di asfissia neonatale”, al contempo, ha rilevato che “Il deterioramento cognitivo si trova certamente ad un livello definibile moderato/grave, ma sicuramente non gravissimo. Presenta quindi i segni ed i sintomi caratteristici di quel livello di gravità: decremento delle facoltà mnesiche, perdita della memoria particolarmente per i fatti remoti e meno per i fatti recenti, che possono essere ritenuti e rievocati meglio;
difficoltà dell'orientamento. Non presenta invece certamente la disgregazione della personalità, le gravi amnesie, la grave condizione di disorientamento, le marcate ed evidenti modificazioni del comportamento, la perdita totale dell'autonomia che sono sempre rilevabili nelle forme gravissime di ritardo” e che, seppure in maniera approssimativa, la ha cognizione del denaro, almeno limitatamente ai piccoli acquisti. Parte_1
In sostanza, pare che le maggiori difficoltà che l'interessata incontra nella gestione dei propri interessi siano correlate alla sfera dell'amministrazione straordinaria delle proprie risorse patrimoniali e, più in generale, al compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché alla gestione degli aspetti sanitari, non apparendo la stessa “in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari, in particolare poiché assume terapia farmacologica” (vedi elaborato peritale).
D'altra parte, pare avere buoni rapporti con il nucleo familiare di riferimento, presente nella CP_1 sua vita, ed è curata ed assistita dalla parte ricorrente, figlio della medesima, che vive con la Parte_1
e, da sempre, si occupa della madre, e provvede a garantirle tutte le cure e l'assistenza di cui necessita
(“Sono io che da sempre mi occupo di mia madre, io ho sempre vissuto con mia nonna e mia madre, ma è come se fossi io il padre di mia mamma. Sono io che penso alle sue necessità da sempre, anche da quando ero minore di età. Abbiamo fatto sempre in maniera ufficiosa quello che oggi chiediamo di ufficializzare”, cfr. verbale dell'udienza del 20 marzo 2025).
Peraltro, dall'istruttoria del procedimento, non emerge che l'interessata sia titolare di un ingente patrimonio, ma di risorse di facile gestione e di modesta entità; infatti, come dedotto dalla parte pagina 6 di 8 ricorrente stessa, la è titolare di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento, e Parte_1 risulta chiamata all'eredità dei genitori, entrambi deceduti.
In applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte, e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze, nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, si ritiene che l'amministrazione di sostegno, vista la particolare duttilità della predetta misura, rappresenti l'istituto idoneo ad assicurare un'adeguata protezione alla beneficiaria, in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Pertanto, deve essere rigettata la richiesta di interdizione, e disposta, con separata ordinanza, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente per l'apertura di amministrazione di sostegno, previa nomina, in via provvisoria, di amministratore di sostegno, da individuarsi nella figura del figlio,
, già nominato tutore provvisorio nel presente procedimento, che ha manifestato la Parte_1 propria disponibilità a continuare a prendersi cura della madre, e che già se ne fa carico.
Non occorre pronuncia sulle spese di lite, in considerazione della natura della causa, e della mancata opposizione dell'interessata; né occorre provvedere sulle spese di CTU in questa sede, vista la mancata formalizzazione di un'istanza di liquidazione da parte dell'ausiliario nominato dal Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di interdizione;
DISPONE, con separata ordinanza, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo
Tribunale, per l'apertura di amministrazione di sostegno;
NULLA per spese.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 pagina 7 di 8 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8