Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPO2 9 34 / 02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente - R. G. N. 12314/00 - Cron.6828 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA! FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega2001 4862 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 551/00 del Tribunale di BARI, depositata il 29/02/00R.G.N. 529/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. A M E R P U S CAS E N O E M E R -2- R.G. 12314/00 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da AR CO, il quale, esponendo di essere stato esposto all'amianto e di aver contratto asbestosi, aveva chiesto la riliquidazione della propria pensione d'invalidità sulla base del coefficiente 1,5 ai sensi degli artt. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257 e 1 del d.l. 5 giugno 1993 n.169 conv. in legge 4 agosto 1993 n.271. dichiaratamenteAvverso tale pronuncia -che ha fatto applicazione del principio enunciato da questa Corte con la sentenza n.6620 del 7 luglio 1998 (affermativa, fra l'altro, della riconoscibilità del beneficio ai lavoratori titolari di pensione o assegno d'invalidità)- l'INPS ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. Motivi della decisione L'istituto ricorrente -denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi settimo ed ottavo, della legge 1992/n.257, modificati dall'art. 1 del d.l. 1993/n.169, convertito, con тич modificazioni, nella legge 1993/n.271- deduce l'erroneità dell'impugnata pronuncia e sostiene l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori titolari di pensione d'invalidità e non occupati alla data di entrata in vigore della legge. Va rilevata, anzitutto, l'inammissibilità del controricorso (in quanto notificato -1'11 settembre 2000 oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso, avvenuta il 1° giugno 2000) e, conseguentemente, della successiva memoria. Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso è infondato. Infatti, questa Corte, proprio a partire dalla sentenza n.6620 del 7 luglio 1998, ha ritenuto che la fruizione della pensione (o dell'assegno) d'invalidità non osti (come è a dirsi, invece, della pensione di anzianità o di vecchiaia) alla concessione del beneficio contributivo in questione. Tale orientamento giurisprudenziale stato ribadito da numerose pronunce (v., in particolare, Cass. 12 febbraio 2001 n. 1976, 19 aprile 2001 n.5764, 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n.n. 13786), l'ultima delle quali ha (ri) affermato il seguente principio: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13 commi settimo e ottavo della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art. 1 del D.L. 5 giugno 1993 n.271, non compete ai soggetti che, alla data di Filey मं entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità 0 di vecchiaia 0 di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione 0 di assegno di invalidità; il diritto alla riliquidazione spetta altresì ai superstiti ove il medesimo competesse al dante causa". Il Collegio, facendo proprio tale principio e rinviando alle motivazioni che lo sorreggono (nelle quali si argomenta altresì l'irrilevanza del fatto che i titolari di pensione o assegno d'invalidità non fossero occupati al momento di entrata in vigore della legge), deve quindi rigettare il ricorso. Ciò, peraltro, non comporta condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ravvisandosi giusti motivi per disporne la compensazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Cons.-est. Il Presidente Lavay IL CANCELLIERE Depositatean Canceller: Oggi, 27 FEB, 2002 E CANCELLIERE I D