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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5339 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2064 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], con cod. fisc. Parte_1 [...]
, e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
28.04.1963, con cod. fisc. , entrambi residenti in CodiceFiscale_2
EC (FR) alla via per Frosinone n.328, rappresentati e difesi, in forza della procura conferita in calce all'atto di citazione di appello, dall'Avv. Ivo
Baldassini (cod. fisc. ), del Foro di CA (FR), tutti CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati presso e nello Studio dell'Avv. Egidio Canestrato in
00139 Roma (RM) alla via Mario Soldati n.31, con espressa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.133, 134 e 176 c.p.c., novellati dalla Legge
n.80/2005, nonché dal D.P.R. n.115 del 30/05/2002, modificato dall'art.37 del
D.L. n.98 del 06.07.2011, di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni a mezzo fax al numero 0775.823107 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec Email_1
così indicati ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.P.R. n.68 del 11 febbraio
2005.
r.g. n. 1 APPELLANTI
E
(CF Controparte_1
) con sede in via Sardegna 129 in persona del Presidente P.IVA_1 Pt_1
dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Mattei (CF Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di C.F._4
quest'ultimo, in via Orazio n. 31 – pec Pt_1
, giusta delega redatta in calce al Email_2
presente atto. L'Avv. Giuseppe Mattei dichiara che le notifiche e le comunicazioni relative al presente processo, potranno avvenire al proprio indirizzo di posta elettronica certificata mentre le sole comunicazioni anche al Email_2
proprio numero fax 06.686780
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Frosinone n. 841/2018, pubblicata in data 18.09.2018.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Frosinone così provvedeva, rigettata ogni altra istanza ed eccezione:
Rigetta l'opposizione;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che liquida in euro 13.430,00 per compensi legali oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per Legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti r.g. n. 2 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, in accoglimento del proposto gravame, previa totale riforma della sentenza n. 841/2018 – R.G.
n.1156/2017 – Repert. n. 1691/2018 del 20.09.2018 – emessa dal Tribunale di Frosinone – nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Simona Di
Nicola – in data 18.09.2018, pubblicata in pari data e non notificata, e dunque 1) in via preliminare: accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario del 03.12.2009 intervenuto tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, da una parte e nelle rispettive qualità, e la
[...] [...]
in persona del legale rapp.te p.t. , dall'altra, a Controparte_3
rogito del Notaio Dott. di EC – Rep. n.42695 – Racc. Persona_1
n.11565 – registrato in Frosinone il 04.12.2009 al n.90523 Serie 1T, per la somma complessiva di € 130.000,00, difetta dei requisiti previsti dall'art.474, comma 1, n.
2. c.p.c. e dunque accertare e l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di precetto opposto insussistente un valido titolo esecutivo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e successivo al predetto contratto di mutuo, e conseguentemente accertare e dichiarare non dovute tutte le somme che l'Istituto di credito appellato, in persona del legale rapp.te p.t., intende recuperare in virtù dell'atto di precetto notificato poiché il contratto di mutuo risulta sprovvisto dei requisiti di cui all'art.474, comma 1, n.2 c.p.c. per inesistenza del credito stesso nella sua interezza. Con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
2) nel merito: accogliere tutte le domande introduttive del giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano testualmente;
“2) In via preliminare: accertare e dichiarare la mancata indicazione nell'atto di precetto opposto della data di apposizione della formula esecutiva e/o per mancata notifica del titolo esecutivo e dunque, in r.g. n. 3 violazione di quanto espressamente disposto dall'art.480 c.p.c., dichiarare la nullità insanabile dell'atto di precetto opposto;
3) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri e , da una parte e nelle rispettive qualità, e la Parte_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. , dall'altra, in data 03.12.2009 è intervenuto un contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Dott. di EC – Rep. n.42695 – Persona_1
Racc. n.11565 – registrato in Frosinone il 04.12.2009 al n.90523 Serie 1T, per la somma complessiva di € 130.000,00, con specifica pattuizione e successiva applicazione nel corso del rapporto di tassi di interesse di natura usuraria e dunque, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto del presente atto, disporre la derubricazione del contratto di mutuo de quo, intervenuto tra le parti in causa, a prestito a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art.1815, comma 2, c.c. e, per l'effetto, determinare l'effettivo dare avere tra la parte mutuataria e la parte mutuante, con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 08.03.2017 alle odierne parti attrici in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge;
4) Sempre in via principale e nel merito: accertato quanto sopra, ritenuta operante l'exceptio nullitatis o l'exceptio doli, atteso che l'istituto di credito convenuto opposto ha contrattualizzato ab origine tassi di interesse di natura usuraria, peraltro applicati nel corso del rapporto, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità della fideiussione prestata in favore della
AN opposta dal fideiussore sig.ra in favore del Parte_2
medesimo Istituto di credito, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
r.g. n. 4 e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 08.03.2017 alla sig.ra , per tutti i motivi Parte_2
di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge;
5) In via subordinata e nel merito: accertato quanto sopra, in relazione al contratto di mutuo intervenuto tra le parti in causa in data 03.12.2009, giusto atto a rogito del Notaio Dott. di EC, – Rep. n.42695 Persona_1
– Racc. n.11565 – registrato in Frosinone il 04.12.2009 al n.90523 Serie 1T, per la somma complessiva di € 130.000,00, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. contabile, con rimessione nei termini in favore della parte mutuataria per il pagamento rateale del mutuo e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data
08.03.2017 alle odierne parti attrici in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge;
6) In via ulteriormente graduata e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri e , da una parte e nelle rispettive Parte_1 Parte_2
qualità, e la in persona del Controparte_3
legale rapp.te p.t., dall'altra, in data 03.12.2009 è intervenuto un contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Dott. – Rep. n.42695 – Persona_1
Racc. n.11565 – registrato in Frosinone il 04.12.2009 al n.90523 Serie 1T, per la somma complessiva di € 130.000,00, con assoluta indeterminatezza delle condizioni contrattuali in ordine all' così come dichiarato CP_4
dall'Istituto di credito convenuto nell'art.3 del contratto di mutuo e quello r.g. n. 5 effettivamente applicato nel corso del rapporto, e dunque in dispregio di quanto espressamente previsto dall'art.117 T.U.B. e, per l'effetto, ai sensi del comma 6 dell'art.117 T.U.B. dichiarare la nullità dell'art.3 del contratto per cui è causa e per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte mutuataria per il pagamento rateale del mutuo e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data
08.03.2017 alle odierne parti attrici in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge;
7) Sempre in via principale e nel merito, previo accertamento dei fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto, illegittimo e doloso della in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., convenuta nel presente giudizio nella stipula del contratto di mutuo del 03.12.2009, giusto atto a rogito del Notaio Per_2 [...]
– Repertorio n.42695 – Raccolta n.11565 – registrato in Frosinone Per_1
il 04.12.2009 al n.90523 Serie 1T per la somma di € 130.000,00, intervenuto con i sig.ri e nelle rispettive qualità, e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, in accoglimento della domanda degli attori in opposizione, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali derivati dalla condotta perptrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta usuraria ed anche per l'indeterminatezza delle condizioni r.g. n. 6 contrattuali così come invocate, ai danni degli odierni attori in opposizione, mediante il pagamento in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
della somma che verrà determinata in corso di causa e comunque ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a titolo di danno morale e non patrimoniale, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
8) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipatario”;
9) in ogni caso: con vittoria nelle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
Si costituiva per Controparte_1
rassegnare le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell'appellata:
a) in via preliminare dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo all'appellante e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da;
Controparte_5
b) nel merito rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto e, comunque, non
[...]
provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
c) con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio.
In data 04.01.2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 22.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
r.g. n. 7 Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca appellata ex art. 342 c. p. c.
L' eccezione deve ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie gli appellanti hanno comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione seguente.
Gli appellanti hanno dedotto quattro motivi di gravame.
Con il primo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 480, 479 e 654, e di cui all'art. 474, comma 1, n. 2 c.p.c.
Ove il Tribunale avesse correttamente applicato il combinato disposto degli artt.474, 475, 479, 480 e 654 c.p.c., avrebbe dovuto svolgere, anche d'ufficio, un'attenta verifica sull'esistenza e sulla validità del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva, attività che secondo la giurisprudenza di legittimità sarebbe possibile in ogni stato e grado del r.g. n. 8 giudizio, ivi inclusa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione;
il
Tribunale avrebbe dovuto rilevare che l'atto di precetto notificato ai signori appellanti era viziato da nullità insanabile, poiché privo degli elementi essenziali previsti ex art. 480 c.p.c.: in particolare, sarebbe mancata la trascrizione del titolo esecutivo, la data della sua eventuale notificazione e, soprattutto, l'indicazione della formula esecutiva che avrebbe dovuto legittimare l'azione coattiva.
Inoltre, ove fosse stata considerata correttamente la disciplina del TUB, si sarebbe dovuto affermare che l'art. 41 TUB esonera la CP_3
esclusivamente dall'obbligo di notificazione del titolo contrattuale, ma non anche dal rispetto delle formalità imposte dal c.p.c., né dall'onere di corredare il precetto di un titolo esecutivo munito della relativa formula.
Ed ove il Tribunale si fosse soffermato con maggior rigore sul contenuto del contratto di mutuo allegato avrebbe constatato che la somma indicata non era stata immediatamente erogata al mutuatario, ma trattenuta in deposito cauzionale con vincolo rispetto all'adempimento di specifiche condizioni, e soggetta a successive trattenute per spese, imposte ed oneri.
Di conseguenza, il contratto non avrebbe potuto essere qualificato come titolo esecutivo, mancando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art.474 c.p.c.
Se fosse stata adeguatamente valutata la natura “reale” del contratto di mutuo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il
Tribunale avrebbe dovuto escludere la validità esecutiva del contratto medesimo, non risultando perfezionato tramite un'effettiva traditio, né supportato da un'autonoma quietanza di erogazione, e se fosse stata condotta un'analisi più puntuale sulle eccezioni di parte opponente, in particolare riguardo alla dedotta usurarietà, all'anatocismo ed all'indeterminatezza delle clausole contrattuali, si sarebbe potuto rilevare che il contratto di mutuo era stato stipulato in violazione di norme imperative, con conseguente nullità ex r.g. n. 9 art. 1418 c.c., e dunque inidoneità dello stesso a fondare alcuna pretesa esecutiva.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che nel caso di specie gli appellanti non hanno contestato la sussistenza dell'obbligazione sostanziale nascente dal contratto di mutuo, né hanno dedotto l'estinzione del rapporto, il pagamento o l'inesistenza del credito, ma hanno censurato l'atto di precetto sotto il profilo formale, deducendo: la mancata indicazione o trascrizione della formula esecutiva;
la non allegazione del titolo esecutivo;
l'applicazione errata dell'art. 41 T.U.B.
Tali doglianze non investono la legittimità dell'azione esecutiva in sé, ma la validità formale dell'atto di precetto, e deve quindi ritenersi che del tutto correttamente il Tribunale abbia qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), rilevandone la tempestività ed ammissibilità, salvo poi rigettarla per infondatezza nel merito.
Inoltre, dall'esame documentale, risulta che il contratto di mutuo è stato munito di formula esecutiva, ai sensi dell'art.475 c.p.c., e che la relativa copia esecutiva è stata allegata all'atto di precetto, sebbene non notificata separatamente, in virtù di quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 385/1993
T.U.B., secondo cui nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
Quindi, la norma, pacificamente applicabile nel caso di specie (mutuo fondiario garantito da ipoteca), esonera la parte creditrice dalla notificazione del titolo, ma non dalla sua esistenza e validità, che risultano comunque documentalmente provate.
Ne consegue che l'atto di precetto non è nullo, non essendo richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo in caso di esonero ex art. 41 T.U.B.,
e la formula esecutiva risulta comunque apposta sul titolo depositato.
r.g. n. 10 Deve quindi essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale che ha affermato: “per quanto attiene all'omessa indicazione nell'atto di precetto della data di apposizione al contratto di mutuo fondiario della formula esecutiva o alla sua integrale trascrizione in difetto di notifica al debitore, è noto che l'art. 41 T.U.B. che nell'esecuzione riguardante i crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sicché nel processo esecutivo per la soddisfazione di un credito fondiario, ex art.41 T.U.B., la banca non ha quindi né l'obbligo di notificare il titolo, né quello di trascriverlo integralmente, ma solo quello di indicare compiutamente il titolo esecutivo da cui il credito è assistito, in quanto la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno senza che possa insorgere incertezza al debitore sul diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata (ex plurimis Cass.,
n.10495/2004; Cass., n. 5213/98; Cass., n. 12084/92; Cass., n. 1737/81;
Cass., n.352/72; Cass. Civ., Sez. III 06/07/2006 n.15378)".
Infine, rispetto alla pretesa mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, deve rilevarsi che il credito precettato è fondato su un contratto di mutuo fondiario regolarmente stipulato, che ha dato luogo ad un debito certo, liquido ed esigibile, come risulta dal piano di ammortamento sottoscritto dalle parti, e la mancata contestazione formale dell'estratto cronologico o del piano rateale, nonché l'assenza di una prova puntuale dell'eventuale mancata erogazione, esclude la fondatezza dell'eccezione.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 112, 115 e 116, c.p.c., ed hanno sostenuto l'applicabilità della disciplina antiusura e la corretta interpretazione dell'art.644 c.p. alla luce della funzione nomofilattica
r.g. n. 11 della Corte di Cassazione.
Secondo gli appellanti, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente i dati contrattuali ed i risultati della perizia tecnico-contabile che avrebbero evidenziato, sin dalla stipula, la presenza di interessi usurari.
Il contratto di mutuo stipulato nel 2009, che prevedeva un'erogazione di
€ 130.000 a fronte di un effettivo importo ricevuto di € 125.346,07 conterrebbe interessi corrispettivi e moratori, ed in particolare si sarebbe dovuto considerare che il tasso di mora contrattualizzato (8,65%) avrebbe superato la soglia d'usura vigente all'epoca della stipula (7,785%), e quindi sarebbe stato usurario ab origine, anche senza necessità di sommare gli interessi corrispettivi.
Inoltre, ove fossero state incluse tutte le spese e commissioni previste nel contratto, come stabilito dalla legge e ribadito da consolidata giurisprudenza, il Tasso Effettivo Globale (TEG) avrebbe superato il limite consentito dalla normativa antiusura.
La Suprema Corte, nella sua funzione nomofilattica, avrebbe più volte ribadito che gli interessi moratori devono essere considerati nel calcolo del
TEG, e che la loro semplice pattuizione oltre soglia renderebbe nulla la clausola e farebbe scattare l'applicazione dell'art.1815, co. 2 c.c., con conseguente restituzione del solo capitale.
La giurisprudenza di legittimità avrebbe anche chiarito che l'usura si consumerebbe nel momento della pattuizione degli interessi e non della loro applicazione, laddove il Tribunale si sarebbe limitato ad una motivazione sommaria, concentrandosi solo sul tasso di mora, ma senza disporre alcuna istruttoria tecnica, né tener conto della giurisprudenza consolidata in materia, disattendendo così i principi elaborati dalla Corte Suprema.
Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del contratto per violazione di norma imperativa (art. 644 c.p.), come previsto dall'art.1421 c.c., e disporre CT;
il contratto di mutuo stipulato r.g. n. 12 con la banca avrebbe dovuto essere qualificato come contratto a titolo gratuito, ai sensi dell'art.1815, co. 2, c. c. perché viziato dalla presenza di interessi usurari sin dalla sua origine, e quindi sarebbe dovuto solo il capitale erogato, mentre tutti gli interessi, corrispettivi e moratori, non sarebbero dovuti.
Il secondo motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione seguente.
La Corte per sopperire alle lacune istruttorie del giudizio di primo grado ha disposto CT contabile, conferita al Prof. il quale ha Persona_3
risposto in modo puntuale ed esaustivo ai quesiti formulati dal Giudice, con motivazioni tecniche coerenti e metodologicamente corrette.
Dalla relazione della CT è emerso quanto segue.
Il tasso degli interessi corrispettivi pattuito (5,65%) non risultava superiore al tasso -soglia d'usura vigente alla data stipulata (7,785%), sicché non poteva essere ravvisata usurarietà sotto tale profilo.
Il tasso degli interessi moratori (8,65%) risultava effettivamente superiore alla soglia di usura ex art.2 l. 108/96, ma, come chiarito dal consulente tecnico di ufficio, nessuna somma risultava effettivamente corrisposta a tale titolo dalla parte mutuataria, dal momento che il consulente, rispondendo ai quesiti d), e), f), g) ha accertato che, dall'inizio dell'inadempimento (rata n. 40 – aprile 2013) fino all'ultima rata (aprile
2020), nessun pagamento era stato effettuato a titolo di interessi moratori, essendosi limitata parte mutuataria a pagare le prime 39 rate.
Al riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
Civile, sez. I, sent. n. 145 del 4/1/2023) ha statuito che all'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori consegue l'applicazione dell'art. 1815
c. c., comma 2 (“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), di modo che gli interessi moratori non sono dovuti alla banca nella misura usuraria pattuita in contratto, bensì in quella degli r.g. n. 13 interessi corrispettivi legittimamente convenuti.
Il mutuatario che sia consumatore ha però diritto, per quanto lo riguardi, di domandare la nullità della clausola relativa agli interessi moratori, in quanto vessatoria, nulla dovendo in tal caso a titolo di interessi moratori. Ed il mutuatario, consumatore o meno, ha in ogni caso diritto all'azione anche in regolarità di rapporto, ossia anche senza che abbia debito attuale a titolo di interessi moratori, al fine di ottenere la pronunzia di nullità in suo vantaggio, ad uso futuro.
Tale pronuncia si pone in una linea di continuità rispetto alla pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte (v. sentenza n. 19597/20) che ha stabilito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato;
qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti;
e dall'accertamento dell'usurarietà discende dunque l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224
c.c., comma 1; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la r.g. n. 14 tutela prevista dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33 (clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore), comma 2 (vessatorietà fino a prova contraria), lett. f) e art. 36 (nullità di protezione), comma 1 (nullità parziale delle clausole considerate vessatorie), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
E nel caso in cui il rapporto sia in corso e non si sia prodotta mora, comunque sussiste l'interesse ad agire per sentire accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori, dal momento che l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, perché risponde a un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no (a differenza del caso in cui l'azione sia stata proposta in esito all'integrale adempimento del contratto, e dunque al cospetto della definitiva mancanza di mora, ipotesi in cui va esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire – v. Cass. n. 1818/21).
Qualora, tuttavia, l'inadempimento non sia attuale, il giudicato di accertamento dell'usurarietà del tasso comporterà l'esclusione che l'interesse pattuito sia dovuto, di modo che se il finanziato agisce in accertamento in corso di regolare rapporto, e ottiene sentenza di nullità della clausola, egli è comunque tenuto ad adempiere con l'applicazione degli interessi corrispettivi.
Se e quando si determina l'inadempimento, è destinato a rilevare soltanto il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore;
e la sentenza di accertamento della nullità del tasso usurario già ottenuta sarà applicabile se quel tasso sia effettivamente utilizzato dal finanziatore”.
Rispetto al caso di specie, pur emergendo la nullità del tasso usurario deve quindi escludersi che il contratto di mutuo in questione possa considerarsi a titolo gratuito, come invocato dagli appellanti, mancando la prova del versamento di interessi usurari.
r.g. n. 15 Inoltre, deve ritenersi infondata l'affermazione secondo cui il contratto sarebbe nullo per indeterminatezza delle clausole contrattuali, atteso che: il Con contratto indica chiaramente il TAN (5,65%) e l' (6,00%); non è stata dimostrata l'indeterminatezza del tasso ai sensi dell'art. 117 TUB;
non è provato che il TAEG effettivamente applicato fosse difforme da quello dichiarato, con effetti tali da incidere sulla validità delle pattuizioni.
Né può operare alcuna automatica nullità per effetto della formula di ammortamento “alla francese”, dal momento che la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U., sentenza n. 15130 del 29. 5. 2024) ha affermato che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le Sezioni Unite hanno in tal modo risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione del potere officioso del giudice di cui all'art. 1421 c. c. deve osservarsi che il giudice di primo grado ha esaminato le deduzioni al riguardo ed ha ritenuto correttamente infondata la pretesa di nullità dell'intero contratto poiché non era stata dimostrata l'effettiva corresponsione di interessi moratori e l'usurarietà degli interessi corrispettivi.
r.g. n. 16 Infine, l'asserita sommatoria di interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento della soglia, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nella giurisprudenza della Cassazione, che ha invece chiarito come i due tassi debbano essere valutati separatamente, trattandosi di interessi aventi natura e finalità diverse (v. Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n.
13144).
In conclusione, la CT ha escluso l'usurarietà degli interessi corrispettivi, mentre ha accertato che gli interessi moratori, anche se superiori alla soglia, non sono mai stati corrisposti, e quindi non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.1815, co.2, c.c.; comunque, va dichiarata la nullità della relativa clausola, con l'eventuale conseguenza, in caso di pagamento, della loro commisurazione a quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c. c.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione che precede.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 1283 c.c. anche per violazione dell'art. 3 della delibera CICR del 09.02.2000 ed in virtù del piano di ammortamento imposto dalla
AN che genera il cosiddetto anatocismo occulto che, a sua volta, genera l'usurarietà ab origine del contratto di mutuo.
Il Tribunale, pur avendo trattato la questione, avrebbe potuto esaminare in modo più approfondito e specifico, anche sotto il profilo tecnico, le doglianze sollevate, evitando richiami generici a giurisprudenza non pertinente o superata.
Il piano alla francese, infatti, non sarebbe stato oggetto di libera scelta contrattuale, ma imposto dalla banca, con conseguente squilibrio in danno del mutuatario. Tale piano prevedeva inizialmente rate con prevalenza di interessi, a fronte di quote capitali minime e crescenti. Questa struttura, come r.g. n. 17 dimostrato matematicamente, potrebbe implicare una capitalizzazione nascosta degli interessi, violando così il divieto dell'art. 1283 c.c., che consente l'anatocismo solo a condizioni molto restrittive.
Il piano alla francese dovrebbe essere considerato illegittimo in presenza di più di una rata, dovendosi riconoscervi un meccanismo occulto di addebito di interessi su interessi, cioè anatocismo non autorizzato e dunque vietato. Sarebbe, inoltre emerso che, una volta giunto alla rata n. 150 il mutuatario non avrebbe ancora restituito la metà del capitale originato, circostanza che rafforzerebbe l'ipotesi di un effetto anatocistico.
Comparando tale sistema con un piano all'italiana, il capitale residuo avrebbe dovuto essere esattamente la metà, essendo le quote capitali costanti;
inoltre, l'effetto della capitalizzazione composta derivante dal piano alla francese potrebbe aver inciso sul TEG effettivo, portandolo oltre la soglia di usura già al momento della stipula.
In questo caso, si avrebbe un'usura ab origine, con tutte le conseguenze civili e penali previste dagli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c., con conseguente nullità della clausola di interessi e la restituzione degli interessi indebitamente percepiti.
Anche per quanto riguarda gli interessi moratori, la clausola contrattuale non avrebbe escluso espressamente la capitalizzazione, ed anzi l'analisi contabile avrebbe mostrato che gli interessi di mora sarebbero stati applicati sull'intera rata scaduta, comprensiva anche della quota interessi, con ulteriore violazione dell'art.1283 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità tale prassi costituirebbe anatocismo, in quanto gli interessi corrispettivi non perderebbero la loro natura nella rata e non potrebbero produrre ulteriori interessi se non nei limiti consentiti dalla legge.
Inoltre, il Tasso Effettivo di Mora (T.E.MO.), calcolato secondo i criteri stabiliti dalla AN d'AL e dalla Cassazione, potrebbe aver superato la r.g. n. 18 soglia di usura, sia secondo i parametri normativi (art. 644 c.p.) sia anche secondo quelli, pur discutibili, proposti dalla stessa AN d'AL (soglia mora aumentata di 2,1 punti).
Si sarebbe quindi resa necessaria la verifica tramite CT tecnico- contabile per accertare il reale costo del mutuo e gli eventuali superamenti del tasso soglia, tenendo conto anche delle spese di sollecito e accessorie legate ai ritardi nei pagamenti.
La Corte d'Appello, in accoglimento delle istanze istruttorie, dovrebbe ordinare una rimodulazione del piano di ammortamento, con sostituzione del tasso contrattuale con quello legale, espungendo l'effetto anatocistico e l'eventuale usura;
e qualora fosse accertato l'effetto anatocistico illegittimo si dovrebbe procedere a ricalcolare l'effettivo rapporto di dare-avere, compensando le somme versate in eccesso e riconoscendo al mutuatario il diritto alla restituzione degli interessi non dovuti.
In definitiva, se le circostanze sopra esposte trovassero conferma, il contratto di mutuo risulterebbe affetto da gravi profili di illegittimità, e si giustificherebbe l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1815, co. 2
c.c., nonché un'eventuale responsabilità per usura ai sensi dell'art.644 c.p.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
S.U., sentenza n. 15130 del 29. 5. 2024) “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le Sezioni Unite hanno in tal modo risolto l'annoso contrasto r.g. n. 19 giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.
Rispetto al caso di specie deve rilevarsi che la CT ha evidenziato una serie di punti rilevanti.
Innanzitutto, il tasso degli interessi corrispettivi pattuito in contratto
(5,65% nominale annuo, ISC 6,00%) non superava il tasso soglia dell'usura vigente al momento della stipula del contratto (7,785%), e quindi doveva escludersi ogni usurarietà ab origine con riferimento agli interessi corrispettivi.
In secondo luogo, il tasso di mora pattuito (5,65% + 3 punti = 8,65%) risultava superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 L. 108/96, calcolato senza incrementi (v. Cass. n. 27442/2018); tuttavia, è stato accertato che nessun importo è stato effettivamente corrisposto da parte appellante a titolo di interessi moratori, come esplicitamente riportato nella CT, e lo stesso consulente tecnico di ufficio, in applicazione dei principi giurisprudenziali, ha ricalcolato gli interessi moratori secondo due ipotesi (sull'intera rata o sulla sola quota capitale), indicando gli importi potenzialmente dovuti al tasso legale (€ 1.034,92 o € 344,98) oppure al tasso contrattuale degli interessi corrispettivi (€ 13.619,63 o € 4.562,88), ma sempre in via teorica, data l'assenza di pagamenti di mora da parte del mutuatario, e si deve quindi pervenire alla soluzione adottata nell'ambito dell'esame del secondo motivo di gravame.
Infine, è stato escluso che la mutuataria avesse corrisposto importi superiori ai tassi pattuiti, né risultava alcuna forma di capitalizzazione non autorizzata degli interessi corrispettivi.
Quanto alle doglianze sull'anatocismo occulto, come detto, la r.g. n. 20 giurisprudenza di legittimità ha escluso che il piano di ammortamento alla francese integri di per sé una violazione dell'art. 1283 c.c., trattandosi di una modalità di restituzione del capitale e degli interessi caratterizzata da un criterio matematico-finanziario trasparente, basato su quote capitali crescenti ed interessi decrescenti, con la conseguenza che non è rinvenibile, in tale schema, alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi, essendo il calcolo del piano effettuato ex ante, e non sulla base di interessi già maturati e non corrisposti, e quindi l'ammortamento alla francese non comporta produzione di interessi su interessi scaduti, né viola il disposto dell'art.1283 c.c., il quale vieta l'anatocismo se non per effetto di convenzione successiva o domanda giudiziale.
Inoltre, la scelta del piano di ammortamento non è stata imposta in modo arbitrario o vessatorio, risultando espressamente accettata dalla parte mutuataria con la sottoscrizione del contratto, né è stato dimostrato che tale meccanismo abbia portato ad un TAEG superiore a quello pubblicizzato
(ISC 6%), né, soprattutto, superiore alla soglia di usura.
Il richiamo alla sentenza del Tribunale di Napoli da parte degli appellanti (sentenza n. 1558/2018) non può ritenersi dirimente, trattandosi di un isolato precedente di merito, superato da orientamenti più recenti e consolidati della Suprema Corte che escludono l'illegittimità del piano alla francese per anatocismo occulto, (v. da ultimo Cass., ordinanza n.
21817/2025).
Va quindi rilevato che la CT ha pienamente risposto ai quesiti tecnici, escludendo le ipotesi di indeterminatezza contrattuale, usura effettiva e capitalizzazione vietata degli interessi corrispettivi;
non è emersa alcuna illiceità delle condizioni contrattuali, né alcun effetto anatocistico produttivo di effetti sanzionatori ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c. c.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 21 Con il quarto motivo gli appellanti hanno lamentato
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per incongruenza tra
l' dichiarato in contratto ed il TAEG effettivamente applicato nel CP_4
corso del rapporto in evidente violazione dell'art. 9 della delibera CICR del 04.03.2003.
L'I.S.C. contrattuale sarebbe stato indicato nella misura del 6,00%, mentre il TAEG calcolato sulla base degli effettivi oneri applicati sarebbe risultato pari al 6,2394%, come emergerebbe dalla perizia tecnico-contabile di parte.
Il Tribunale ha ritenuto che tale difformità non fosse idonea a comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 117, comma 7,
TUB, potendo, al più, configurare un'ipotesi di responsabilità contrattuale della banca, ma secondo gli appellanti il Tribunale non avrebbe indagato su tale responsabilità, né disposto accertamenti istruttori al riguardo.
In contrasto con la decisione del Tribunale, parte appellante ha sostenuto che l non rappresenterebbe un semplice elemento CP_4
informativo, ma una condizione essenziale del contratto, da indicare obbligatoriamente in sede contrattuale, ai sensi della Delibera CICR citata, applicabile anche ai mutui e non solo ai finanziamenti al consumo. La mancata corrispondenza tra l'I.S.C. contrattuale ed il TAEG effettivo avrebbe comportato, ad avviso degli appellanti, l'indeterminatezza del tasso applicato, con conseguente nullità parziale del contratto ed applicazione automatica della sanzione prevista dall'art. 117, comma 7, TUB, ovvero la sostituzione del tasso contrattuale con quello BOT o in subordine con il tasso legale.
In tale contesto si sarebbe dovuto procedere, mediante CT, alla ricostruzione degli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti, anche attraverso la compensazione degli interessi indebitamente percepiti dalla banca.
r.g. n. 22 In via istruttoria, parte appellante ha richiesto l'ammissione di C.T.U. tecnico-contabile per verificare non solo la predetta difformità, ma anche le ulteriori anomalie contrattuali già denunciate, tra cui l'usurarietà,
l'anatocismo derivante dal piano di ammortamento e, appunto, la mancanza di determinatezza di tassi, costi e condizioni contrattuali.
La Corte d'Appello dovrebbe rivalutare in fatto ed in diritto la questione, ricostruendo correttamente la volontà contrattuale, applicando i principi di trasparenza e determinatezza dettati dal TUB e dalla normativa secondaria di settore.
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte, alla luce della documentazione contrattuale e delle risultanze della CT disposta in questa sede ritiene di dover condividere integralmente le conclusioni cui è giunto il Tribunale.
Infatti, la CT ha confermato che: il tasso degli interessi corrispettivi pattuito (5,65% nominale annuo, ISC 6,00%) non superava il tasso soglia usura (7,785%) alla data della stipulazione (03/12/2009); nessuna somma era stata effettivamente versata a titolo di interessi moratori dalla mutuataria;
non risultavano corrisposti interessi in misura superiore a quanto pattuito in contratto. Con In merito alla presunta difformità tra e TAEG, la Corte osserva che Con l' non ha valore vincolante come elemento determinante del contenuto economico del contratto, ma rappresenta un indicatore sintetico di costo con funzione meramente informativa. Eventuali differenze minime tra l'ISC ed il
TAEG effettivo, ove riscontrate, non integrano di per sé una violazione della trasparenza contrattuale tale da determinare la nullità per indeterminatezza del tasso d'interesse, a meno che non emergano mancanze gravi di informazione od ambiguità essenziali, che nel caso di specie non risultano ravvisabili.
La CT, inoltre, ha escluso qualsiasi applicazione di interessi non r.g. n. 23 pattuiti, rigettando implicitamente anche la tesi degli appellanti circa la presenza di oneri occulti o non dichiarati e non ha rilevato alcuna divergenza significativa tra gli oneri contrattuali e quelli effettivamente applicati.
Rispetto alla richiesta di accertamento della responsabilità contrattuale della per asserita violazione di obblighi informativi, la Corte osserva CP_3
che gli appellanti non hanno articolato alcuna specifica allegazione, né hanno fornito la prova relativa ad un danno effettivo patito in conseguenza della pretesa difformità, così come non risulta provato alcun concreto affidamento Con incolpevole ingenerato dalla differenza tra e TAEG.
In assenza di prova di un danno o di comportamenti dolosi o gravemente colposi della banca, nessuna responsabilità contrattuale può dirsi integrata.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione che precede.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata, ma vanno compensate, in ragione del parziale accoglimento dell'appello nella misura di un terzo.
Le spese di CT vanno poste definitivamente a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Frosinone n. 841/2018, pubblicata in data
18.09.2018., così provvede:
r.g. n. 24 A) In parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della clausola relativa agli interessi moratori;
B) Condanna gli appellanti e in solido, a Parte_1 Parte_2
rifondere a Controparte_1
le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, già
[...]
tenuto conto della diminuzione di un terzo per la compensazione, quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 10.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado in complessivi € 10.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido, le spese di
CT.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 25