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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/10/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MI NT Presidente
AR IA PU IU
MA VA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 26.06.2025 al n. 2357 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Manica, nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Monte Suzza n. 10,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione necessaria dell' Controparte_2
(C. F. ), nella persona del Presidente pro tempore, cui gli atti in-
[...] P.IVA_1
troduttivi del giudizio sono stati ritualmente notificati a mezzo p. e. c. in data 27.06.2025.
OGGETTO: Attribuzione di quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto ai sen- si dell'art. 9 legge 898/1970.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note scritte depositate in da- ta 30.10.2025 di seguito riportate per esteso.
Per parte ricorrente:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito,
In principalità: determinare e attribuire il 100% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge signor CP_3
[...] [...]
n. 06701408. Cat. VOCUM alla signora
[...] Parte_1
In subordine: in ogni caso, determinare e attribuire alla signora la quota di pensione di rever- Parte_1
sibilità dell'ex coniuge signor in concorso con la signora moglie superstite, Controparte_3 Controparte_1
in misura non inferiore al 99%, o in quella diversa percentuale ritenuta di giustizia;
con ordine all nella sua articolazione competente per territorio, di versare a favore della ricorrente la quota CP_2
della pensione di reversibilità spettante a decorrere dal mese successivo al decesso del signor avvenuto il CP_3
17/12/2024 e gli arretrati maturati sulla carta Postepay Evolution a lei intestata IBAN
[...]; nulla disporre sulle spese, diritti e onorari di causa, stante la contumacia dei resistenti e la rinuncia della ricorren- te alla refusione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 23.06.2025 la ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio dinanzi al Ministro di culto dell'Associazione Cristiana dei Testimoni di Geova con
(C.F. ) in TO FO (MI) il Controparte_3 C.F._3
29/04/1978, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di TO FO anno 1978 Atto
n. 19, Parte II, Seria A;
che dall'unione coniugale nascevano i figli e maggio- Per_1 Per_2
renni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi, separati in forza della sentenza di questo
Tribunale n. 2519/2014 del 12.06.2014, confermavano l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 29.06.2015 concluso in data 28.05.2015 avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dairago;
che l'ex coniuge è pensionato dal febbraio 2019 (Pensione/prestazione n. 06701408. Cat. VOCUM); che a mezzo del decreto reso in data 22.06.2020 questo Tribunale le riconosceva il diritto all'assegno divorzile dell'importo mensile di € 300,00, rivalutabile an- nualmente secondo gli indici Istat;
che l'ex coniuge, trasferitosi a Siracusa, nel giugno 2022 con- traeva nuovo matrimonio con e, quindi, decedeva in data 17.12.2024 in Sira- Controparte_1
cusa; di essere stata licenziata dalla società in data 01.02.2025; di non avere con- CP_4
tratto nuove nozze e di vivere da sola;
di avere chiesto in data 07.02.2025 all' la liquidazio- CP_2
ne della quota di pensione di reversibilità di competenza;
che in data 28.04.2025 l' respin- CP_2
geva detta domanda con il seguente motivo: “prestazione non erogabile in attesa di attribuzione quota reversibilità” e che la pensione del Maieroni, n. 06701408. Cat. VOCUM, per quanto consta, am- monta a circa € 1.500,00 mensili netti e ha chiesto “In principalità: in assenza di richiesta della quota di pensione di reversibilità da parte della signora determini e attribuisca il 100% della pensione Controparte_1
di reversibilità dell'ex coniuge signor alla signora In subordine: in ogni Controparte_3 Parte_1
caso, determini e attribuisca alla signora la quota di pensione di reversibilità dell'ex coniuge Parte_1
signor in concorso con la signora moglie superstite, in misura non inferio- Controparte_3 Controparte_1
re al 95%, o in quella diversa percentuale ritenuta di giustizia;
- con ordine all' nella sua articolazione CP_2
competente per territorio, di versare a favore della ricorrente la quota della pensione di reversibilità spettante a de- correre dal mese successivo al decesso del signor avvenuto il 17/12/2024 e gli arretrati maturati”. CP_3
A mezzo della memoria depositata in data 04.09.2025, dopo la rituale instaurazione del contrad- dittorio con le controparti, la ricorrente ha allegato sub doc. n. 15 che la resistente “ha reso Dichia- razione ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 di rinuncia alla propria quota di pensione di reversibilità, di rinuncia a costituirsi nel presente giudizio e di rinuncia a partecipare alle udienze (doc. 15 Dichiarazione CP_1
17/07/2025)” e ha chiesto, “in principalità, vista la dichiarazione di rinuncia e di assenza di richiesta della quota di pensione di reversibilità da parte della signora determini e attribuisca il 100% della Controparte_1
pensione di reversibilità dell'ex coniuge signor n. 06701408. Cat. VOCUM alla signora Controparte_3
. Parte_1
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 20.09.2025, nella contumacia dei resistenti, “ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 12-quater della Legge n. 898/1970, visto il doc.
n. 15 offerto dalla ricorrente in data 04.09.2025 datato 17.07.2025 (i.e. formato successivamente la notifica- zione, in data 11.07.2025, a mani della resistente del ricorso e del decreto reso in data 26.06.2025), ritenutane la necessità, letto e applicato l'art. 292 c.p.c. [il giudice istruttore ha disposto] che la ricorrente notifichi alla resistente il doc. n. 15 depositato in data 04.09.2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Controparte_1
215 c.p.c. [assegnando] all'uopo termine sino al 22.10.2025 [e fissando] per le verifiche l'udienza con trat- tazione scritta del 30.10.2025 che costituirà per le parti il termine perentorio entro cui depositare note scritte (av- vertendole che all'esito la causa verrà rimessa in decisione)”.
In data 17.10.2025 la ricorrente ha documentato la rituale notificazione in data 02/11.10.2025 della predetta ordinanza e del predetto documento alla resistente contumace . Controparte_1 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.10.2025 la causa è stata rimessa in decisio- ne sulle conclusioni in epigrafe precisate.
IN DIRITTO SI OSSERVA
In primis va affermata la competenza territoriale del Tribunale adito dalla ricorrente, residente nel
Comune di TO FO, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 3, e 12- quater della legge n. 898/1970 a tenore del quale: “per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui al- la presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudi- zio”.
È già stato autorevolmente affermato che “in presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità, ai sensi del- la L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13 dell'ex coniuge de- ceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite avente - in quanto tale - natu- ra e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura, invece, ai sensi del comma 2 del citato art. 9, allorché man- chi un coniuge superstite il quale abbia i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l'ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite, con la sola peculiarità per cui tale diritto è limitato, quantitativamente, dall'omologo diritto spettante all'anzidetto coniuge superstite. Onde sia il coniuge divorziato sia il coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità (diritto autonomo e concorrente, in pari grado, che si qualifica per l'appunto come diritto ad una quota della pensione di reversibilità).
Il coniuge superstite, pertanto, non è più l'unico naturale destinatario della pensione di reversibilità che spetta al coniuge sopravvissuto (Cass. Sezioni Unite 12 gennaio 1998, n. 159). Il diritto al trattamento di reversibilità del coniuge divorziato in concorso con il coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore
(Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837) ed è dunque a carico di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamen- to di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divor- ziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge […] resta tuttavia integro il […] diritto [dell'Ente pre- videnziale] a ripetere le somme indebitamente pagate in eccesso sulla quota effettivamente spettante al coniuge superstite […] la norma contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 9, nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge superstite sia all'ex coniuge un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il Tribunale ravvisi l'esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto. Che si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relati-va normativa previdenziale che espres- samente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo gior- no del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato. […] Che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in ec- cesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (cfr. in que- sto senso Cass. 2007 n. 2092) [si verte] in una ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c.
[ovvero] della mancanza di una originaria causa giustificativa del pagamento”1.
Nella fattispecie che qui ci occupa, risulta per tabulas che la pretesa azionata dall'ex coniuge del de cuius, titolare di assegno divorzile dal mese di giugno dell'anno 2020 è fondata nell'an e nel quan- tum.
Infatti, in data 17.07.2025 la coniuge superstite del de cuius ha testualmente dichiarato quanto se- gue:
La scrittura privata offerta dalla ricorrente sub doc. n. 15 “si ha per riconosciuta” ai sensi del combi- 1 Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013 nato disposto di cui agli artt. 215, comma 1 n. 1) e 292 c.p.c. per effetto della notificazione per- fezionatasi in data 02/11.10.2025 e della perdurante contumacia della parte “alla quale la scrittura è attribuita”.
Ne consegue che la domanda formulata dalla ricorrente “in principalità” volta a ottenere il 100% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deve essere accolta.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili tenuto conto delle conclusioni da ultimo sul punto precisate.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DISPONE CHE, dal mese di gennaio 2025 compreso, l' corrisponda alla ricorrente il CP_2
100% della pensione di reversibilità di (C.F. Controparte_3
), deceduto in data 17.12.2024, rivalutata come per legge;
C.F._3
2) DICHIARA non ripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in TO Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
31/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MA VA MI NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MI NT Presidente
AR IA PU IU
MA VA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 26.06.2025 al n. 2357 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Manica, nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Monte Suzza n. 10,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione necessaria dell' Controparte_2
(C. F. ), nella persona del Presidente pro tempore, cui gli atti in-
[...] P.IVA_1
troduttivi del giudizio sono stati ritualmente notificati a mezzo p. e. c. in data 27.06.2025.
OGGETTO: Attribuzione di quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto ai sen- si dell'art. 9 legge 898/1970.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note scritte depositate in da- ta 30.10.2025 di seguito riportate per esteso.
Per parte ricorrente:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito,
In principalità: determinare e attribuire il 100% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge signor CP_3
[...] [...]
n. 06701408. Cat. VOCUM alla signora
[...] Parte_1
In subordine: in ogni caso, determinare e attribuire alla signora la quota di pensione di rever- Parte_1
sibilità dell'ex coniuge signor in concorso con la signora moglie superstite, Controparte_3 Controparte_1
in misura non inferiore al 99%, o in quella diversa percentuale ritenuta di giustizia;
con ordine all nella sua articolazione competente per territorio, di versare a favore della ricorrente la quota CP_2
della pensione di reversibilità spettante a decorrere dal mese successivo al decesso del signor avvenuto il CP_3
17/12/2024 e gli arretrati maturati sulla carta Postepay Evolution a lei intestata IBAN
[...]; nulla disporre sulle spese, diritti e onorari di causa, stante la contumacia dei resistenti e la rinuncia della ricorren- te alla refusione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 23.06.2025 la ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio dinanzi al Ministro di culto dell'Associazione Cristiana dei Testimoni di Geova con
(C.F. ) in TO FO (MI) il Controparte_3 C.F._3
29/04/1978, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di TO FO anno 1978 Atto
n. 19, Parte II, Seria A;
che dall'unione coniugale nascevano i figli e maggio- Per_1 Per_2
renni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi, separati in forza della sentenza di questo
Tribunale n. 2519/2014 del 12.06.2014, confermavano l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 29.06.2015 concluso in data 28.05.2015 avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dairago;
che l'ex coniuge è pensionato dal febbraio 2019 (Pensione/prestazione n. 06701408. Cat. VOCUM); che a mezzo del decreto reso in data 22.06.2020 questo Tribunale le riconosceva il diritto all'assegno divorzile dell'importo mensile di € 300,00, rivalutabile an- nualmente secondo gli indici Istat;
che l'ex coniuge, trasferitosi a Siracusa, nel giugno 2022 con- traeva nuovo matrimonio con e, quindi, decedeva in data 17.12.2024 in Sira- Controparte_1
cusa; di essere stata licenziata dalla società in data 01.02.2025; di non avere con- CP_4
tratto nuove nozze e di vivere da sola;
di avere chiesto in data 07.02.2025 all' la liquidazio- CP_2
ne della quota di pensione di reversibilità di competenza;
che in data 28.04.2025 l' respin- CP_2
geva detta domanda con il seguente motivo: “prestazione non erogabile in attesa di attribuzione quota reversibilità” e che la pensione del Maieroni, n. 06701408. Cat. VOCUM, per quanto consta, am- monta a circa € 1.500,00 mensili netti e ha chiesto “In principalità: in assenza di richiesta della quota di pensione di reversibilità da parte della signora determini e attribuisca il 100% della pensione Controparte_1
di reversibilità dell'ex coniuge signor alla signora In subordine: in ogni Controparte_3 Parte_1
caso, determini e attribuisca alla signora la quota di pensione di reversibilità dell'ex coniuge Parte_1
signor in concorso con la signora moglie superstite, in misura non inferio- Controparte_3 Controparte_1
re al 95%, o in quella diversa percentuale ritenuta di giustizia;
- con ordine all' nella sua articolazione CP_2
competente per territorio, di versare a favore della ricorrente la quota della pensione di reversibilità spettante a de- correre dal mese successivo al decesso del signor avvenuto il 17/12/2024 e gli arretrati maturati”. CP_3
A mezzo della memoria depositata in data 04.09.2025, dopo la rituale instaurazione del contrad- dittorio con le controparti, la ricorrente ha allegato sub doc. n. 15 che la resistente “ha reso Dichia- razione ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 di rinuncia alla propria quota di pensione di reversibilità, di rinuncia a costituirsi nel presente giudizio e di rinuncia a partecipare alle udienze (doc. 15 Dichiarazione CP_1
17/07/2025)” e ha chiesto, “in principalità, vista la dichiarazione di rinuncia e di assenza di richiesta della quota di pensione di reversibilità da parte della signora determini e attribuisca il 100% della Controparte_1
pensione di reversibilità dell'ex coniuge signor n. 06701408. Cat. VOCUM alla signora Controparte_3
. Parte_1
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 20.09.2025, nella contumacia dei resistenti, “ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 12-quater della Legge n. 898/1970, visto il doc.
n. 15 offerto dalla ricorrente in data 04.09.2025 datato 17.07.2025 (i.e. formato successivamente la notifica- zione, in data 11.07.2025, a mani della resistente del ricorso e del decreto reso in data 26.06.2025), ritenutane la necessità, letto e applicato l'art. 292 c.p.c. [il giudice istruttore ha disposto] che la ricorrente notifichi alla resistente il doc. n. 15 depositato in data 04.09.2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Controparte_1
215 c.p.c. [assegnando] all'uopo termine sino al 22.10.2025 [e fissando] per le verifiche l'udienza con trat- tazione scritta del 30.10.2025 che costituirà per le parti il termine perentorio entro cui depositare note scritte (av- vertendole che all'esito la causa verrà rimessa in decisione)”.
In data 17.10.2025 la ricorrente ha documentato la rituale notificazione in data 02/11.10.2025 della predetta ordinanza e del predetto documento alla resistente contumace . Controparte_1 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.10.2025 la causa è stata rimessa in decisio- ne sulle conclusioni in epigrafe precisate.
IN DIRITTO SI OSSERVA
In primis va affermata la competenza territoriale del Tribunale adito dalla ricorrente, residente nel
Comune di TO FO, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 3, e 12- quater della legge n. 898/1970 a tenore del quale: “per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui al- la presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudi- zio”.
È già stato autorevolmente affermato che “in presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità, ai sensi del- la L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13 dell'ex coniuge de- ceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite avente - in quanto tale - natu- ra e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura, invece, ai sensi del comma 2 del citato art. 9, allorché man- chi un coniuge superstite il quale abbia i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l'ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite, con la sola peculiarità per cui tale diritto è limitato, quantitativamente, dall'omologo diritto spettante all'anzidetto coniuge superstite. Onde sia il coniuge divorziato sia il coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità (diritto autonomo e concorrente, in pari grado, che si qualifica per l'appunto come diritto ad una quota della pensione di reversibilità).
Il coniuge superstite, pertanto, non è più l'unico naturale destinatario della pensione di reversibilità che spetta al coniuge sopravvissuto (Cass. Sezioni Unite 12 gennaio 1998, n. 159). Il diritto al trattamento di reversibilità del coniuge divorziato in concorso con il coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore
(Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837) ed è dunque a carico di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamen- to di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divor- ziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge […] resta tuttavia integro il […] diritto [dell'Ente pre- videnziale] a ripetere le somme indebitamente pagate in eccesso sulla quota effettivamente spettante al coniuge superstite […] la norma contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 9, nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge superstite sia all'ex coniuge un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il Tribunale ravvisi l'esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto. Che si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relati-va normativa previdenziale che espres- samente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo gior- no del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato. […] Che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in ec- cesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (cfr. in que- sto senso Cass. 2007 n. 2092) [si verte] in una ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c.
[ovvero] della mancanza di una originaria causa giustificativa del pagamento”1.
Nella fattispecie che qui ci occupa, risulta per tabulas che la pretesa azionata dall'ex coniuge del de cuius, titolare di assegno divorzile dal mese di giugno dell'anno 2020 è fondata nell'an e nel quan- tum.
Infatti, in data 17.07.2025 la coniuge superstite del de cuius ha testualmente dichiarato quanto se- gue:
La scrittura privata offerta dalla ricorrente sub doc. n. 15 “si ha per riconosciuta” ai sensi del combi- 1 Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013 nato disposto di cui agli artt. 215, comma 1 n. 1) e 292 c.p.c. per effetto della notificazione per- fezionatasi in data 02/11.10.2025 e della perdurante contumacia della parte “alla quale la scrittura è attribuita”.
Ne consegue che la domanda formulata dalla ricorrente “in principalità” volta a ottenere il 100% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deve essere accolta.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili tenuto conto delle conclusioni da ultimo sul punto precisate.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DISPONE CHE, dal mese di gennaio 2025 compreso, l' corrisponda alla ricorrente il CP_2
100% della pensione di reversibilità di (C.F. Controparte_3
), deceduto in data 17.12.2024, rivalutata come per legge;
C.F._3
2) DICHIARA non ripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in TO Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
31/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MA VA MI NT