Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 907/2022 R.G.L., vertente TRA
, nato in [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Fabio Giubilo, CF , congiuntamente C.F._2
e disgiuntamente all'Avv. Lucio Pierangelo Furfaro, CF , C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Reggio Calabria alla Via Cardinale Portanova n.27/d, fax 0965/1890110 pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO
, in persone del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle lite, dall'Avv. Dario Cosimo Adornato, CF C.F._4 t Email_3 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 07.01.2020,
esponeva che con domanda del 10.10.2013 aveva chiesto all' Parte_1 CP_1
l'accesso al trattamento di indennità di disoccupazione Mini Aspi. L' , con CP_1 provvedimento del 21.10.2013, aveva ammesso il richiedente al trattamento con decorrenza
11.10.2013 per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei
12 mesi precedenti la data di cessione del rapporto. In data 19.02.2014 aveva proposto domanda di ammissione alla mobilità in deroga, cui era stato ammesso. Con nota del 12.12.2018 l aveva chiesto la restituzione della somma di € CP_1 3.673,02, corrisposta quale prestazione di mobilità cat. Mob n. 2014460365, in quanto ritenuta prestazione indebita: “domanda mobilità indebita presentata in costanza di ASPI”. Il provvedimento veniva gravato da ricorso al Comitato Provinciale di Reggio CP_1
Calabria, che rimaneva silente.
Il trattamento per prestazione di mobilità in deroga per il periodo 30.08.2014 – 31.12.2014 era stato revocato in ragione della presentazione della domanda di accesso al beneficio in costanza di trattamento ASPI e, quindi, di presunta sovrapposizione del trattamento di mobilità all'ASPI. In contrario, egli non aveva mai fruito contemporaneamente del beneficio ASPI e del beneficio della mobilità, atteso che quest'ultima era stata erogata solo successivamente al termine del beneficio ASPI. L' , a distanza di diversi anni, aveva chiesto la restituzione del trattamento in CP_1 Parte_ ragione di un profilo di natura formale, vale a dire che il termine di presentazione della andasse computato dalla data del licenziamento o dalla fine dell'ammortizzatore ordinario. Nella fattispecie in esame, non si era di fronte ad una domanda presentata oltre i termini decadenziali, bensì in costanza di altro ammortizzatore ordinario, sì che l CP_1 avrebbe potuto rigettare la domanda consentendo la sanatoria di qualunque vizio. Concludeva chiedendo annullare/revocare i provvedimento impugnati, dichiarando che esso ricorrente non era tenuto alla restituzione della somma, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore istante.
Costituitosi, l eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1 di Reggio Calabria in favore del Tribunale di Palmi, eccezione cui aderiva esso ricorrente. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza pronunciata in esito all'udienza del 31/03/2021, sostituita da note scritte, dichiarava con ordinanza la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palmi assegnando termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio. Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, a cura del ricorrente, veniva riproposta la domanda così come formulata innanzi al Tribunale di Reggio Calabria. L' eccepiva che l'indebito era derivato dall'erogazione della somma di € 3.673,02 CP_1 a titolo di indennità di mobilità in deroga per l'anno 2014 su domanda presentata dal ricorrente in data 19.02.2014, pur avendo lo stesso già beneficiato della prestazione ordinaria della cd. mini ASPI, con decorrenza 11/10/2013 e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Chiedeva il rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 829/2022 pubblicata in data 11.05.2022, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Osservava che per gli anni 2013-2016 l'indennità di mobilità in deroga, che garantiva ai lavoratori licenziati che non potevano usufruire degli ammortizzatori ordinari un reddito sostitutivo alla retribuzione, era stata prevista e disciplinata dall'art. 2, comma 64 L. 92/2012 e dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014; quest'ultimo aveva disciplinato i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92, disponendo, all'art. 3 che “spetta alle Regioni e alle Province autonome competenti per territorio concedere con proprio decreto il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto”. A mezzo del citato accordo istituzionale, sottoscritto in data 10.4.2013, la Regione Calabria e le Parti Sociali avevano dato attuazione agli accordi Stato - Regioni, stabilendo le modalità e le condizioni per la concessione della CIG e della Mobilità in deroga per il 2013 (successivamente estese anche all'anno 2014), cui aveva fatto seguito, in data 27.5.2013, il verbale di integrazioni tecniche, a mezzo del quale era stato precisato che “laddove 3
nell'accordo del 10 aprile 2013 è indicato il termine di 68 giorni dalla data del licenziamento per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga è da intendersi 68 giorni dalla data del licenziamento o dalla cessazione dell'intervento di ammortizzatore sociale ordinario”, così come previsto anche per l'anno 2014 con successivo decreto n. 6971 del 6.7.2015. Nel decreto n. 2564 del 26.03.2015 avente ad oggetto: Percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Presa d'atto elenco nominativo lavoratori annualità 2014, la Regione Calabria aveva decretato: - di autorizzare, in attesa della stipula dell'accordo Istituzionale regionale con le parti sociali e tenendo conto dell'ultrattività dell'Accordo Istituzionale Regionale ammortizzatori sociali in deroga anno 2013, l'erogazione della mensilità riferita al mese di gennaio 2014 e comunque , fino a concorrenza delle risorse ministeriali già trasferite pari ad € 39.968.026, ai lavoratori percettori 2014, inseriti negli elenchi trasmessi CP_ con nota n. 2280 del 25 marzo 2015; di prendere atto degli elenchi trasmessi, con nota CP_
n. 2280 del 25 marzo 2015, su cinque supporti magnetici (uno per ciascuna Direzione CP_ Provinciale ) firmati digitalmente;
di prendere atto che l'inserimento nei suddetti elenchi dei lavoratori percettori non attribuisce di per se alcun diritto alla percezione della prestazione in quanto il riconoscimento e l'erogazione della stessa è comunque subordinato CP_ alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti, la cui verifica resta in capo all' . In data 7 maggio 2015 veniva stipulato l'Accordo Istituzionale di cui al decreto indicato, ove venivano stabilivano le modalità di accesso alla prestazione e in data 27 luglio 2015, con delibera 248 della Giunta Regionale, si stabiliva che le domande di mobilità in deroga presentate dopo il 15 novembre 2013 dovevano essere considerate come presentate per l'anno 2014 e che il trattamento di mobilità aveva inizio dal 1 gennaio 2014; per i criteri di ammissibilità della domanda al trattamento assistenziale veniva richiamato quanto previsto dal Decreto n. 83473 del 01/08/2014 Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e P.S. in data 04/08/2014. Il DM n. 83473 all' art. 3 (Mobilità in deroga) stabiliva: “1. Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto e all'art. 4 stabiliva: “1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente”. Erano stati, dunque, esclusi dal novero dei beneficiari della mobilità in deroga coloro che avevano avuto accesso ad altre prestazioni previdenziali che svolgevano la stessa funzione socioeconomica, tra cui sicuramente rientravano, come il ricorrente, i beneficiari della Mini ASPI. Questi, infatti, fino a marzo 2014, aveva beneficiato della prestazione cd. Mini ASPI e non avrebbe potuto beneficiare della prestazione della mobilità in deroga, prevista a sostegno di coloro che non avevano beneficiato di ammortizzatori sociali di tipo ordinario. Correttamente, dunque, l aveva esercitato l'azione di ripetizione. CP_1
Né a tal fine poteva invocarsi l'irripetibilità di tali somme in forza della buona fede dell'accipiens, atteso che la disciplina codicistica (art. 2033 c.c.) prendeva in rilievo l'atteggiamento psichico (buona o mala fede) del debitore solo ai fini del calcolo degli interessi, che dovevanno essere corrisposti, rispettivamente, a decorrere dalla data della domanda di restituzione oppure dalla percezione del pagamento non dovuto (domanda non specificamente avanzata in questa sede). 4
Neppure era applicabile la speciale disciplina di cui alla legge n. 88 del 09/03/1989 che, all'art. 52 (“prestazioni indebite”), così disponeva: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti
o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. La legge, infatti, si riferiva testualmente alle pensioni e trattandosi di norma eccezionale - in quanto derogatrice rispetto al principio generale di cui all'art. 2033 c.c. - non poteva essere applicata oltre ai casi e i tempi da essa considerati (art.14 delle disposizioni sulla legge in generale). L' , assolvendo al suo onere probatorio, aveva dimostrato l'indebita erogazione CP_1 delle somme per le quali aveva esercitato legittimamente l'azione di ripetizione. Il ricorso, pertanto, andava rigettato. Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda e della novità delle questioni di diritto trattate, venivano interamente compensate fra le parti.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne invocava la Parte_1 riforma. Affermava che il DM 83473, pubblicato il 04.08.2014, poteva trovare applicazione solo nelle fattispecie concretizzatesi a far data dal 04.08.2014, non poteva travolgere la domanda proposta da esso appellante il 19.02.2014. Inoltre, l'inciso riportato nella sentenza impugnata secondo cui: “Come correttamente eccepito dall' , il ricorrente, che fino a marzo 2014 aveva beneficiato della prestazione CP_1 cd. MiniASPI, non avrebbe dovuto beneficiare della prestazione della mobilità in deroga, prevista a sostegno di coloro che non avevano beneficiato di ammortizzatori sociali di tipo ordinario. Sicuramente il ricorrente non aveva diritto di percepire le somme che l gli CP_1 erogava nel 2014 a titolo di mobilità in deroga, non possedendo i requisiti soggettivi previsti per legge, decreti e accordi con le parti sociali”, era anch'esso inconferente, posto che i chiarimenti erano stati resi con la Nota del Ministero del Lavoro n. 5425 del 24.11. 2014, anch'essa applicabile solo ed esclusivamente alle nuove domande di mobilità in deroga, ossia quelle presentate successivamente all'entrata in vigore del Decreto. Nel caso in esame, inapplicabile il Decreto Interministeriale del 2014, nessuna norma precedente precludeva la presentazione della domanda di mobilità in deroga nei giorni precedenti la fine dell'ammortizzatore ordinario e, pertanto, la circostanza non inficiava la domanda amministrativa di mobilità in deroga né la successiva erogazione della prestazione. La previsione per cui il soggetto istante dovesse essere “privo di altra prestazione” aveva trovato enucleazione soltanto nel Decreto interministeriale (art.3 comma 1) del 01.08.2014, pubblicato in data 04.08.2014, sei mesi dopo rispetto alla presentazione dell'istanza da parte del , il quale, conformemente a quanto disposto dal D.L. Parte_1
n.2/2009 aveva goduto della mobilità in deroga solo dopo aver esaurito “i periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.” 5
La disciplina vigente anteriormente al decreto del 2014 non escludeva la possibilità di presentare la domanda in costanza di percezione di Aspi, ma vietava la sovrapposizione tra le due erogazioni. L'inciso a tenore del quale le domande di mobilità in deroga debbono essere inoltrate entro 60 gg dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga, individuava solo ed esclusivamente un termine decadenziale decorso il quale le domande dovevano essere respinte e non, contrariamente da quanto affermato nella prassi dall'EN, il dies a partire del quale era possibile procedere all'inoltro delle stesse, in quanto nessuna fonte normativa prevedeva il divieto di presentazione, pena la perdita della prestazione, prima della decorrenza e in costanza di NASPI. Era lo stesso accordo ad ammettere al punto c) pag. 9, la possibilità di presentare le domande prima della sottoscrizione dell'accordo. Pertanto, aveva goduto della mobilità in deroga solo dopo aver esaurito “i periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo” e pertanto, unico elemento utile a ritenere integrato l'indebito sarebbe stata una eventuale sovrapposizione delle due prestazioni, evenienza non concretizzatasi nel caso oggetto della presente vertenza posto che esso appellante aveva percepito l'indennità di mobilità solo dopo aver esaurito il periodo di fruizione Aspi, atteso che il secondo ammortizzatore, la mobilità appunto, era stato regolarmente erogato CP_ dall' solo successivamente al termine della percezione del beneficio ASPI. Inoltre, l'accordo del 10 aprile 2013, richiamato dall' quale quadro di riferimento, CP_1 CP_ a pagina 6 disponeva che l non era autorizzato a procedere a pagamenti in anticipazione. Per mero scrupolo difensivo, rilevava la carenza dell'impugnata sentenza anche in ordine al vaglio della questione sulla ripetibilità delle somme indebitamente percepite la quale, in subiecta materia, risultava imprescindibile. Quanto evidenziato dall'EN nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto condurre il Tribunale all'accoglimento del ricorso anche alla luce della prevista preclusione della possibilità di richiedere la ripetizione di somme successivamente al provvedimento di accertamento, e che, nel caso de quo, veniva erogato per stessa ammissione dell'EN (postulando nella conferma delle condizioni fissate nel 2013- cfr. pag. 4 memoria di costituzione giudizio primo grado), contravvenendo alla decretazione primaria, a tenore della quale l , si ribadisce, non era autorizzata ad CP_1 anticipare somme. In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovavano applicazione le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 cc., limitavano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevasse l'assenza di buona fede “dell'accipiens” presentando, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale, tratti peculiari rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. Pertanto, l'accertamento effettuato nel 2018 da parte dell' avrebbe Controparte_2 dovuto condurre il Tribunale a delegittimare la pretesa restitutoria avanzata, soprattutto in ragione della circostanza che l'erogazione delle somme era intervenuta per aver l CP_1 erroneamente postulato la conferma delle condizioni fissate nel 2013 dalla decretazione primaria e per aver l , scientemente, ignorato di vagliare i requisiti soggettivi ben CP_1 conosciuti allo stesso già all'atto della proposizione della domanda. Diversamente concludendo, la sentenza impugnata cristallizzava la legittimità del contegno di chi, anticipava somme postulando per errore suo proprio una successiva futura 6
“ratifica” da parte della Regione in favore di un soggetto del quale, già all'atto della presentazione della domanda, conosceva e aveva l'onere di conoscerne requisiti e/o elementi ostativi (nel caso di specie la criticata e asserita “costanza di prestazione Miniaspi”). Chiedeva l'accoglimento del ricorso, accertando e dichiarando come non dovute le CP_ somme richieste in ripetizione dall' , con condanna di questi b al pagamento degli onorari e delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi, l' resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Privo di pregio era il rilievo che il decreto, pubblicato il 04.08.2014, potesse trovare applicazione solo nelle fattispecie concretizzatesi a far data dal 04.08.2014 e pertanto non potesse travolgere la domanda proposta dal il 19.02.2014. Parte_1 Infatti, solo il 27/7/2015 era stata emanata la disciplina degli ammortizzatori per il 2014 a seguito di accordo del 7/5/2015. Nel decreto del 2015 per il 2014 non solo non veniva prevista alcuna deroga per le domande presentate anticipatamente come fatto per il 2013, ma addirittura, la mobilità in deroga veniva prevista solo per i soggetti licenziati o che provenivano già da periodi di mobilità in deroga. La possibilità di fruire di mobilità in deroga per soggetti che stessero concludendo il periodo di trattamento ordinario di ASPI, Mini ASPI o mobilità ordinaria veniva esclusa. Difatti, nelle more della trattativa intervenivano due vicende significative. Con decreto n. 83473 del 1/8/2014 il Ministero del Lavoro, nell'ambito del progetto di riforma degli ammortizzatori sociali previsto dalla Fornero, dettava le direttive per la concessione degli ammortizzatori in deroga, prevedendo all'art. 4 che i trattamenti di mobilità in deroga o di CIGS non potevano essere concessi nei confronti dei lavoratori per i
“quali ricorrano le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente”. Subito dopo il forniva un chiarimento, precisando i contorni interpretativi del CP_3 decreto e prevedendo che la mobilità in deroga non poteva essere concessa a coloro che avevano i requisiti per la mobilità ordinaria, o la ASPI o la mini ASPI e che, “non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell'indennità ASPI o MINIASPI o disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti”. Veniva sancito che la domanda doveva essere presentata dopo la data di licenziamento o la fine del periodo di prestazione di ammortizzatori sociali in deroga precedentemente fruito. A fronte di tale normativa impartita dal Ministro, la Regione Calabria non aveva più previsto, nella regolamentazione degli ammortizzatori sociali per il 2014, né la possibilità di domanda anticipata (max 30 giorni prima dell'evento), né la possibilità per cui che aveva già fruito di ASPI potesse accedere alla mobilità in deroga. Nel caso di specie era incontroverso che il ricorrente avesse presentato domanda di mobilità in deroga in costanza di percezione di ASPI. A fronte delle modifiche ministeriali derivanti dalla riforma Fornero e della decretazione primaria Regione Calabria, considerato che la stessa non aveva introdotto nessuna deroga a quanto sancito nella regolamentazione ammortizzatori sociali in deroga 2014, nel 2017 l aveva dovuto revocare la prestazione per assenza dei presupposti. CP_1 Nulla era stato statuito in ordine alla possibilità di presentare domanda anticipata e la ricostruzione della controparte, si poneva in assoluto contrasto con le determinazioni della Regione Calabria. Anzi, il decreto dirigenziale della Regione Calabria, n. 6981 del 02/07/2018, avente ad oggetto: istanze di mobilità in deroga presentate nell' anno 2014 presa d'atto determinazioni 7
istruttorie Inps Calabria, disponeva “… l'art. 3, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 83473 del 01/08/2014 prevede che “Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all' entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente CP_1 prestazione fruita ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione”; non appare percorribile la procedura disciplinata dall'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede, prima di approvare il provvedimento formale, l'invio al richiedente di una comunicazione di reiezione in cui gli si dà facoltà di presentare richiesta di riesame con le opportune controdeduzioni e l'invio di eventuale documentazione integrativa, in quanto il non accoglimento della domanda non dipende in questi casi dalla mancanza di taluni requisiti richiesti dalla normativa ed individuati nel corso dell'istruttoria, ma dal cambiamento delle modalità di applicazione della normativa stessa, che esclude, all'art. 3, comma 3, DI 83473/2014, l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti in costanza di fruizione di un sostegno al reddito come la mobilità ordinaria, l'ASpI, la Mini Aspi e fattispecie a queste assimilabili, per cui non è lasciato alla Regione nessuno spazio di carattere discrezionale e non è possibile operare un riesame della pratica su richiesta del richiedente, ferma restando la possibilità per il disoccupato di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale o di fare ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge;
” L' si era trovato di fronte a un atto dovuto, non potendosi ritenere, alla luce della CP_1 regolamentazione sopra individuata, sussistente il requisito per godere di mobilità in deroga che, pertanto, aveva dovuto essere revocata, attivando l'indebito. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il tema decisivo della controversia è costituito dalle previsioni di cui al D.M. n. 83473 emanato il 01.08.2014, che ha disciplinato i presupposti della prestazione con riferimento all'anno 2014: “Nel corso dell'anno 2014,il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso”, prevedendo all'art. 4: “I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente”. Con riferimento ai requisiti per l'anno 2014 è stato previsto all'art. 3: “Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso: a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978”. 8
Tale decreto ministeriale prevede la mobilità in deroga come trattamento residuale, escludendola per i lavoratori che abbiano diritto ( id est: che possiedano i relativi requisiti di accesso) ad analoghe prestazioni (“non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente”) e ed è concessa per il 2014 esclusivamente ai lavoratori già destinatari della mobilità in deroga come prosecuzione della stessa per un tempo limitato. Entrambe le condizioni (che rappresentano gli elementi costitutivi del diritto) difettano in capo al , posto che, stando alle allegazioni in atti, egli possedeva i requisiti per Parte_1
l'accesso ad altra prestazione ASPI, di cui aveva goduto, e, posto che la mobilità in deroga per il 2014 può essere accordata, nei limiti temporali indicati dal decreto, ai soli lavoratori che ne avessero già beneficiato. Circa la piena legittimità di tale intervento regolamentare si è espressa la Suprema Corte, Ord. n. 16494/2023 (che ha definito un caso analogo a quello in esame, cassando con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva, in contrario, ritenuto che la mobilità in deroga spettasse anche "in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito", e che il D.I. non escludesse la prosecuzione rispetto ad una precedente prestazione Aspi) nei termini che appresso vengono riportati e dei quali deve farsi applicazione. Nell'indicata pronuncia è stato posto in rilievo che l'art. 2, comma 64 L. 92/12 ha previsto la possibilità per il periodo 2013 – 2016 di concessione di trattamenti di mobilità in deroga alla normativa vigente, cioè in ipotesi in cui in base a questa il trattamento non spetterebbe. In seguito, l'art. 4, comma 1 D.L. 54/13 conv. con L. 85/13, ha previsto il rifinanziamento del trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 2, comma 64 L. 92/12, e, l'art. 4, comma 2, ha rinviato ad un decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di concessione con riguardo “ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori”. Il decreto interministeriale n. 83473 conferma la nozione di trattamento in “deroga”, nel senso che, come già indicato dall'art.2, comma 64 L. 92/12, il trattamento non può essere concesso se vi siano le condizioni per fruire dell'indennità di mobilità già secondo la normativa vigente
Secondo la Suprema Corte l'art. 4, comma 2 D.L. 54/13 non ha posto dei criteri direttivi cui la decretazione interministeriale dovesse attenersi, ma ha demandato alla decretazione interministeriale la determinazione dei criteri di concessione della mobilità in deroga;
criteri che, dovevano riguardare i temi posti dalla norma, tra i quali anche la
“continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito. L'unico limite posto alla decretazione è quello del “rispetto degli equilibri di bilancio programmati” (ancora art. 4, co.2), osservati i quali, la decretazione poteva modulare in autonomia i presupposti della mobilità in deroga per continuazione con pregresso trattamento, senza obbligo alcuno di una prosecuzione necessariamente estesa a pregresse altre prestazioni di sostegno del reddito. Esercitando l'ampia delega conferita dall'art. 4, comma 2 D.L. 54/13, il decreto interministeriale n.83473 ha limitato, per il 2014, l'indennità di mobilità in deroga alla sola continuazione con pregressi trattamenti di mobilità, escludendo misure diverse di sostegno al reddito e, tra queste, l'Aspi. Infatti, come detto, in base all'art. 3, comma 4 del decreto: “Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:
a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un 9
periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978”. Per tale via, valorizzando il tenore letterale dell'art. 3 del decreto interministeriale, che, per il 2014, ha previsto la proroga del trattamento di mobilità per chi già aveva usufruito della mobilità in deroga, la Suprema Corte ha escluso che possa accordarsi la mobilità in deroga come prosecuzione dell'Aspi o ad altre prestazioni di sostegno del reddito: “Ai soggetti fruitori dell'assicurazione sociale per l'impiego - cd. "ASPI" - non spetta l'indennità di mobilità "in deroga" ex art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012 per l'anno 2014, atteso che il decreto interministeriale (n. 83473 del 2014) cui l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 54 del 2013, conv. in l. n. 85 del 2013, ha rinviato per la determinazione dei criteri di concessione del trattamento - tra i quali quello della "continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito" - ha limitato, per il predetto anno, detta indennità alla sola continuazione con pregressi trattamenti di mobilità, escludendo misure diverse di sostegno al reddito e, tra queste, l'"ASPI". (Cass. civ. sez. lav., 09/06/2023, n. 16494).
5. Tali essendo i principi regolatori della materia, è infondata la doglianza dell'appellante secondo cui il DM 83473, pubblicato il 04.08.2014, poteva trovare applicazione solo a far data dal 04.08.2014 e non poteva travolgere la domanda proposta il 19.02.2014. Ciò perché la domanda è un atto di impulso della parte, volta a conseguire una prestazione, ma ovviamente non è atto costitutivo del diritto a conseguire la prestazione invocata, allorquando tale diritto sia insussistente. Al medesimo fine non può ritenersi che alla data del 19.02.2014l il ricorrente fosse titolare del diritto, giacché, si è detto, l'art. 2, comma 64 L. 92/12 ha previsto la possibilità per il periodo 2013 – 2016 di concessione di trattamenti di mobilità in deroga alla normativa vigente e l'art. 4, comma 2, D.L. 54/13 conv. con L. 85/13, ha rinviato ad un decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di concessione con riguardo “ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori”. La determinazione dei criteri è avvenuta con Decreto Interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, sì che non è dato poter riscontrare come alla data del 19.02.2014 il Parte_1 potesse vantare di esser titolare del diritto. Né poi la ratio decidendi è, contrariamente all'assunto dell'appellante, costituita dal termine per la presentazione della domanda, nell'insussistenza del diritto. Da ultimo, deve rilevarsi che costituisce domanda nuova, proposta per la prima volta con l'atto di appello, quella avente ad oggetto la riforma della sentenza per asserita violazione dell'accordo del 10.04.2013, in punto di mancata autorizzazione dell' a CP_1 procedere a pagamenti in anticipazione. Di tale domanda non si rinviene traccia né nel ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabra, né nel ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Palmi, 10
sì che essa soggiace al divieto di nova in appello ex art. 437, comma 2, c.p.c.. ed è, dunque, inammissibile. L'appello va, dunque, rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Va disposta la compensazione delle spese di questo grado di giudizio, definito in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte successivamente (anno 2023) alla proposizione dell'appello ed alla preesistenza di un diverso orientamento di questa Corte di merito. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 829/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, Controparte_1 pubblicata in data 11.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti