Ordinanza presidenziale 8 settembre 2010
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2011
Sentenza 20 novembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/11/2012, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04651/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07250/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7250 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
TA IT, UC ZO, AS NE, AT AM, NA HI, GI OR, MA KI ZU, AV D’RS, ON RU, LL MI, RU AG e FR LL, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall’Avvocato Patrizia KI ZU, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli al viale Gramsci n. 10;
contro
l’A.R.P.A.C. (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avvocati Giovanni Scotto di Carlo, Cristina Uccello e Carla D’Alterio con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Vicinale S. MA del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1;
nei confronti di
LI CO e MA LE FO, rappresentate e difese, giusta procura in calce all’atto di costituzione dall’Avvocato Augusto Chiosi, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via Palepoli n. 20;
LE DE RA;
TU AL;
AN RE;
NU UL;
per l'annullamento
a) delle graduatorie di merito, pubblicate sul sito internet in data 23 settembre 2009, relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di anni 3, di n. 140 unità di personale laureato, con profilo di collaboratore tecnico professionale – categoria D presso l’A.R.P.A.C., nella parte in cui hanno riservato il 75% dei posti a concorrenti assunti dall’Agenzia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e nella parte in cui hanno riconosciuto uno specifico punteggio per illegittimo servizio prestato presso l’A.R.PA.C. in sede di valutazione dei titoli;
b) della deliberazione dell’A.R.P.A.C. n. 379 del 30 luglio 2009, di cui si ignora il contenuto, richiamata nell’avviso di pubblicazione delle graduatorie sub a);
c) in subordine, del provvedimento di rinnovazione della Commissione esaminatrice, di cui si ignorano data ed estremi;
d) in subordine, del bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di anni 3, di n. 140 unità di personale laureato, con profilo di collaboratore tecnico professionale – categoria D presso l’A.R.P.A.C. con riserva, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 94, lettera b) della legge n. 244/2007 e dell’art. unico, comma 560, della legge n. 296/2006, del 75% al personale utilizzato in A.R.PA.C. con contratti di co.co.co., limitatamente:
a. all’art. 7, comma 2b), punto 2, nella parte in cui ha previsto che le “attività lavorative se prestate presso l’A.R.P.A.C. sono valutate con un punteggio maggiorato di punti 1,00 per ciascu anno”;
b. all’art. 7, comma 2 b), punto 1, nella parte in cui ha previsto l’attribuzione di un punteggio parametrato genericamente al voto di laurea senza distinguere tra il possesso della laurea specialistica e il possesso della sola laurea triennale;
c. all’art. 7, comma 2b), punto 2, nella parte in cui ha attribuito agli altri titoli accademici soltanto 1,5 punti complessivi, di cui 0,50 per ciascun titolo;
d. all’art. 7, comma 2c) nella parte in cui ha previsto l’attribuzione di soli 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
e) in subordine, di tutti gli atti della procedura concorsuale;
nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla riscrittura della graduatoria, previa cancellazione della quota di riserva e sottrazione del punteggio per il servizio prestato presso l’A.R.PA.C. illegittimamente attribuito ai riservisti e ai concorrenti non riservisti titolari di co.co.co. e altri contratti e consulenze presso l’A.R.P.A.C.;
e con primi motivi aggiunti,
a) della deliberazione n. 642 del 7.11.2008 (richiamata nella deliberazione n. 332 del 29.6.2009), con cui è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della selezione;
b) della deliberazione n. 52 del 6.2.2009 (richiamata nella deliberazione n. 332 del 29.6.2009), con cui è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
c) dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 1 del 2 febbraio 2009 al n. 58 del 24 giugno 2009, richiamati nella deliberazione n. 332 del 29.6.2009;
d) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 332 del 29.6.2009, di approvazione della graduatoria di merito della selezione;
e) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 333 del 29.6.2009, con cui sono stati proclamati i vincitori della selezione;
f) della deliberazione n. 379 del 30.7.2009, richiamata nella deliberazione n. 409 del 21.9.2009, con cui il Direttore Generale dell’A.R.PA.C. ha autorizzato l’assunzione degli idonei, nominati vincitori, con decorrenza di servizio dal 1° agosto 2009;
g) dei verbali nn. 1 e 2, sottoscritti dalla Commissione esaminatrice, rispettivamente, in data 7 e 8 settembre 2009 con cui si è provveduto al riesame degli atti concorsuali a seguito delle istanze di riesame e dei ricorsi gerarchici proposti ai sensi dell’art. 37, comma 2, del regolamento A.R.P.A.C. per la disciplina dei concorsi;
h) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 409 del 21.9.2009, con cui sono state approvate, la graduatoria di merito (allegato A della delibera) e la graduatoria dei vincitori (allegato B della delibera), pubblicate in data 23.9.2009;
i) della disposizione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 436 del 30.9.2009 di assunzione di CA NO;
j) della disposizione del Direttore Generale dell’A.R.PA.C. n. 464 del 13.10.2009 di assunzione di VI MAno;
k) della disposizione del Direttore Generale dell’A.R.PA.C. n. 289 del 30.7.2009 di assunzione di LI CO;
l) della deliberazione dell’A.R.P.A.C. n. 669 del 19.12.2002 con la quale è stato conferito a CO LI un incarico di collaborazione occasionale avente durata trimestrale;
m) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 24 del 16.2.2004 con la quale è stato conferito a CO LI un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente durata semestrale;
n) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.PA.C. n. 94 del 2.3.2005 con la quale è stato conferito a LI CO un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente durata 5 mesi;
o) della nota n. 342 del 12.1.2006 del Direttore del Dipartimento Provinciale di Napoli con cui si propone di utilizzare la professionalità di CO LI;
p) della disposizione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 159 del 16.1.2006 con cui è stato conferito a CO LI un incarico;
q) della disposizione del Direttore Generale dell’A.R.PA.C. n. 371 del 2.8.2006 con cui è stato conferito a LI CO un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
r) della disposizione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 481 del 4.9.2006 con la quale è stato conferito a LI CO un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
s) della deliberazione dell’A.R.P.A.C. n. 671 del 19.12.2002 con la quale è stato conferito a MA LE FO un incarico di collaborazione occasionale avente durata trimestrale;
t) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 24 del 16.2.2004 con la quale è stato conferito a MA LE FO un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente durata semestrale;
u) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.PA.C. n. 568 del 10.11.2004 con la quale è stato conferito a MA LE FO un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
v) della nota n. 342 del 12.1.2006 del Direttore del Dipartimento Provinciale di Napoli con cui si propone di utilizzare la professionalità di MA LE FO;
w) della deliberazione dell’A.R.P.A.C. n. 27 del 2.2.2007 con cui si è disposto il rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
x) della deliberazione dell’A.R.PA.C. n. 512 del 6.8.2007 con cui si è disposto il rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
y) della deliberazione dell’A.R.P.A.C. n. 806 del 31.12.2007 con la quale sono stati autorizzati i rinnovi dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
z) della nota del dirigente A.R.P.A.C. n. 13331 del 28.12.2007 con cui si è chiesto il rinnovo del contratto di MA LE FO;
aa) della deliberazione dell’A.R.PA.C. n. 1 del 2.1.2008 con la quale nelle more del rinnovo dei contratti di co.co.co. ha considerato il personale in servizio;
bb) della disposizione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 29 del 18.1.2008 con cui è stato disposto il rinnovo del contratto di MA LE FO;
cc) della deliberazione direttoriale n. 248 del 30.4.2008 con cui è stato dato atto dei rinnovi contrattuali;
dd) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 400 del 22.7.2008 con cui si determina l’efficacia dei contratti di co.co.co.;
ee) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 708 del 18.12.2008 di proroga dei contratti di co.co.co;
ff) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente;
e con secondi motivi aggiunti;
a) della deliberazione n. 51 del 18.2.2010 con la quale il Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. ha disposto la variazione del punteggio attribuito a AR AR, collocandolo al 495esimo posto della graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 409 del 21 settembre 2009 e ha provveduto alla correzione del cognome di RI CA in Sirico CA;
b) del verbale del 9 dicembre 2009, con il quale la Commissione esaminatrice ha sanato l’errore materiale relativo alla scheda di valutazione di AR AR;
c) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.C. n. 47 del 18.2.2010 con la quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria con la nomina a vincitori di alcuni concorrenti;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania e di LI CO e di MA LE FO;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato il 23 novembre 2009 e depositato il successivo 22 dicembre, i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di 34 unità di personale laureato presso l’A.R.P.A.C. nella parte in cui ha riservato il 75% dei posti messi a concorso a soggetti che (illegittimamente) hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l’A.R.P.A.C., nonché nella parte in cui in sede di valutazione dei titoli: 1) si è riconosciuto uno specifico punteggio per il servizio prestato presso l’A.R.P.A.C. (art. 7 comma 2 a) punto 2 del bando); 2) non si è distinto il punteggio a seconda del tipo di laurea posseduto (specialistica o triennale); 3) si è previsto un punteggio eccessivamente basso per i titoli accademici, le pubblicazioni e i titoli scientifici posseduti (art. 7 comma 2 b) punto 2 e art. 7 comma 2 c) del bando).
I ricorrenti, tutti idonei non vincitori chiedono, conseguentemente, che venga redatta una nuova graduatoria previa eliminazione della quota di riserva e sottrazione del punteggio attribuito ai concorrenti per il servizio prestato presso l’A.R.P.A.C.
A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 7, comma 6 bis del d.lg. n. 165/2001, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione del principio di trasparenza delle procedure concorsuali, eccesso di potere, difetto di istruttoria, sviamento ed errata valutazione dei presupposti in quanto il personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che gode della riserva dei posti messi a concorso, ha ottenuto le predette collaborazioni senza l’esperimento di alcuna procedura selettiva;
2) violazione dell’art. 7, comma 6 del d.lg. n. 165/2001 in quanto l’A.R.P.A.C. ha sottoscritto contratti di co.co.co. in assenza dei presupposti stabiliti dalle disposizioni citate in rubrica;
3) violazione dell’allegato I del CCNL del comparto del personale del servizio sanitario nazionale 1998/2001 e violazione dell’art. 2, comma 3 del bando di concorso in quanto alcuni candidati riservisti sono stati ammessi a partecipare al concorso pur non essendo in possesso della laurea;
4) in via subordinata: illegittimità della procedura concorsuale per:
A) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione in quanto dalla graduatoria pubblicata in data 23 settembre 2009 non è dato evincere le ragioni del punteggio attribuito a ciascun concorrente;
B) illegittima composizione della Commissione, eccesso di potere, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti e ingiustizia manifesta in quanto la Commissione esaminatrice, sostituita in data 19 marzo 2009 è composta da componenti provenienti dall’A.R.P.A.C. e gli esami orali sono stati svolti in modo superficiale;
C) violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta in quanto il bando ha riservato: C1) un punteggio eccessivo per gli anni di servizio prestati presso l’A.R.PA.C.; C2), C3) un punteggio troppo basso per i restanti titoli; C4) un punteggio generico per il voto di laurea senza distinguere tra il possesso della laurea specialistica e quella di primo livello.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 26 marzo 2010 i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo una pluralità di motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con secondi motivi aggiunti, notificati in data 7 maggio 2010, i ricorrenti hanno gravato le delibere n. 47 e n. 51 del 2010, con le quali sono state apportate delle modifiche alla graduatoria, sulla base dei medesimi motivi oggetto del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti.
Si sono costituiti per resistere al ricorso l’A.R.P.A.C. e i controinteressati LI CO e MA LE FO formulando le seguenti eccezioni in rito: 1) tardiva impugnazione del bando di concorso approvato con deliberazione n. 348 del 23 giugno 2008; 2) irricevibilità del ricorso introduttivo per tardiva impugnazione della graduatoria.
Con memoria depositata in data 13 luglio 2012 l’A.R.P.A.C. ha ulteriormente eccepito, sempre in rito: 1) l’inammissibilità del gravame principale per omessa impugnazione della graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 332 del 29 giugno 2009 pubblicata il giorno successivo sul sito dell’Agenzia; 2) inammissibilità del gravame in quanto i ricorrenti sono titolari di posizioni soggettive non omogenee e tra loro configgenti; 3) irricevibilità dei motivi aggiunti in relazione alla impugnazione del bando e degli atti ad esso presupposti.
L’A.R.P.A.C. ha depositato parte della documentazione richiesta dai ricorrenti in esito all’ordinanza presidenziale n. 101/2010.
Nell’imminenza dell’udienza del 4 ottobre 2012 all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, i ricorrenti, l’amministrazione intimata e i controinteressati CO e FO hanno presentato ulteriori memorie insistendo nelle rispettive posizioni.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti sono in parte inammissibili e in parte irricevibili per le ragioni di seguito esposte.
Con l’atto introduttivo i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria pubblicata sul sito internet dell’A.R.P.A.C. in data 23 settembre 2009 nonché il relativo bando di concorso del 2008 deducendone l’illegittimità per aver riservato il 75% dei posti messi a concorso a soggetti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l’Agenzia, i quali sarebbero stati all’epoca stipulati senza effettuare alcuna procedura selettiva. I ricorrenti lamentano, in subordine, l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice insediatasi nel marzo del 2009, l’illegittimità del suo operato (dimostrata dalla brevità eccessiva dei colloqui), nonché, l’irragionevolezza dei criteri di attribuzione del punteggio previsti dall’art. 7 del bando per i titoli posseduti dai candidati.
Coglie nel segno la difesa dell’amministrazione laddove eccepisce l’inammissibilità del gravame principale avverso la graduatoria del 23 settembre 2009 per omessa impugnazione entro il termine decadenziale di 60 gg. della graduatoria approvata con delibera n. 332/2009 e pubblicata sul sito internet dell’A.R.P.A.C. in data 30 giugno 2009.
Con riguardo al rapporto tra la graduatoria di giugno 2009 e quella di settembre 2009 il Collegio ha avuto modo di esprimersi con la sentenza n. 3207/2011 afferente ad analoga fattispecie, chiarendo che la prima delle due graduatorie non si atteggia come provvisoria ma rappresenta l’atto conclusivo dell’intera procedura concorsuale; essa, pertanto, doveva essere tempestivamente impugnata. In proposito, il bando di concorso, non specificamente gravato sul punto, stabilisce all’art. 9, comma 5 che la graduatoria generale di merito della selezione è “resa pubblica mediante affissione all’albo dell’A.R.P.A.C. e nel suo sito internet” e che “dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito decorre il termine per eventuali impugnative”. I ricorrenti hanno gravato la delibera di approvazione della graduatoria n. 332/2009 pubblicata il 30 giugno 2009 sul sito dell’Agenzia solo con i primi motivi aggiunti notificati in data 26 marzo 2010 e, pertanto, tale ricorso è da ritenersi per questa parte tardivo. Mentre, come già esposto, il ricorso introduttivo avverso la graduatoria di settembre 2009 è inammissibile.
Per meglio comprendere la fattispecie all’esame del Collegio giova ripercorrere le tappe che hanno condotto alla pubblicazione di una seconda graduatoria in data 23 settembre 2009.
Al termine di tutte le prove d’esame, l’A.R.P.A.C. con deliberazione n. 332 del 29 giugno 2009 ha approvato la graduatoria di merito della selezione (nella quale i ricorrenti si classificavano a partire dal 165° posto) e con deliberazione n. 379 del 30 luglio 2009 il direttore generale “ha autorizzato l’assunzione degli idonei, nominati vincitori destinatari del diritto di riserva ex comma 560, art. unico della legge n. 296/2006, così come integrato dal comma 94, art. 3 della legge n. 244/2008, con decorrenza di servizio dal 1° agosto 2009” e ha disposto ai sensi dell’art. 37, comma 2 del regolamento per la disciplina dei concorsi A.R.P.A.C., la trasmissione “delle istanze di riesame e dei ricorsi gerarchici” pervenuti alla Commissione esaminatrice. Risulta dai verbali depositati in atti che la Commissione è stata così investita solo del riesame della posizione dei candidati che hanno inoltrato ricorso gerarchico e non anche della reiterazione di tutte le operazioni concorsuali. In particolare, emerge dal verbale n. 1 del 7 settembre 2009 e n. 2 del giorno successivo che solo 3 dei ricorrenti (IT, ZO e NE) hanno presentato ricorso per chiedere una nuova valutazione dei titoli presentati ottenendo in due casi (ZO e NE) una revisione del punteggio. Nessuna censura viene articolata in ricorso circa l’attività valutativa espletata in questa fase dalla Commissione essendo le doglianze dirette a ottenere una integrale riscrittura della graduatoria attraverso l’eliminazione della quota di riserva del 75% prevista per i candidati “provenienti” dall’A.R.P.A.C. o, in subordine, a mezzo della declaratoria di illegittimità dei criteri stabiliti dal bando per la distribuzione dei punteggi tra i vari titoli presentati dai candidati.
Preso atto dell’attività svolta dalla Commissione (innescata come detto dalla deliberazione n. 379 del 30 luglio 2009) l’amministrazione ha, dunque, approvato con deliberazione n. 409 del 21 settembre 2009 (pubblicata sul sito dell’Agenzia il successivo giorno 23) la graduatoria di merito aggiornata all’esito dell’esame dei ricorsi gerarchici.
Come fondatamente dedotto dalla resistente, i ricorrenti hanno omesso di impugnare la prima graduatoria con ciò determinando l’inammissibilità del ricorso avverso la seconda, per carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Collegio che la prima graduatoria, pubblicata nel giugno 2009 e impugnata tardivamente, va considerato di per sé come atto terminale della procedura concorsuale. Si è giunti, in particolare, alla formulazione della seconda graduatoria in quanto l’amministrazione ha applicato l’art. 37 del regolamento che disciplina i concorsi A.R.P.A.C., il quale prevede una fase (meramente eventuale) di riscontro (successivo) delle operazioni concorsuali. Più analiticamente dispone l’art. 37 che “1. Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti di concorso li approva. 2. Il Direttore Generale qualora riscontri o gli vengano segnalate delle irregolarità, rinvia motivatamente gli atti alla commissione esaminatrice che procede a un riesame degli atti stessi in relazione alle irregolarità comunicate, assumendo le decisioni conseguenti mediante loro modifica ovvero conferma”. In pratica la disposizione codifica un’attività di autotutela, per vero immanente all’ordinamento, che può scaturire su istanza di parte o d’ufficio. Dai verbali n. 1 e 2 nei quali viene descritta l’attività compiuta dalla Commissione in questa fase di riscontro successivo delle legittimità delle operazioni concorsuali, emerge chiaramente che la stessa Commissione si è limitata ad esaminare i ricorsi gerarchici presentati da alcuni concorrenti e non a vagliare nuovamente la posizione di tutti i candidati. Per quest’ultimo aspetto la seconda graduatoria ha portata meramente confermativa della prima.
Dagli atti di causa non risulta che la prima graduatoria sia configurabile come provvisoria e, la seconda, come definitiva. In particolare, non sono rinvenibili nelle risultanze processuali precisi elementi dai quali desumere con certezza un rapporto del genere tra i due atti. Da una parte, infatti, il bando non prevedeva la redazione di una graduatoria provvisoria e di una definitiva, dall’altra, la deliberazione del 29 giugno 2009 ha definito il procedimento concorsuale approvando la graduatoria finale. La fase di riscontro successivo delle operazioni concorsuali si è innestata solo in un secondo momento e ha avuto un contenuto oggettivamente limitato. Non un complessivo riesame di tutte le posizioni dei candidati bensì solo di quelli che hanno presentato istanza di revisione. D’altro canto, non possono nemmeno sorgere dubbi sulla immediata lesività della prima graduatoria per i ricorrenti, tutti classificatisi oltre il 165esimo posto, i quali avrebbero dovuto, per tale ragione, tempestivamente far valere le doglianze relative alla presenza dei riservisti, alle modalità di svolgimento delle prove orali o ai criteri di valutazione dei titoli stabiliti dal bando. Quanto alla posizione dei tre ricorrenti che hanno presentato ricorsi gerarchici è ius receptum che in sede di ricorso giurisdizionale sono inammissibili i motivi di gravame diversi da quelli formulati con l’impugnazione amministrativa. Il divieto di proporre motivi nuovi e diversi da quelli dedotti in via amministrativa si ricollega, in particolare, alla necessità di scongiurare surrettizie violazioni della perentorietà del termine di proposizione del ricorso (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV 15 marzo 2012, n. 1444).
Data l’intangibilità della graduatoria di merito del concorso nessun interesse residua in capo ai ricorrenti ad impugnare gli atti presupposti o conseguenti alla procedura concorsuale oggetto dei primi e secondi motivi aggiunti (a tale ultimo proposito basta scorrere le delibere impugnate relative alle ulteriori marginali correzioni alla graduatoria e allo scorrimento della stessa)
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso principale e i secondi motivi aggiunti sono inammissibili mentre i primi motivi aggiunti vanno dichiarati in parte inammissibili e in parte irricevibili.
2. Nei confronti delle parti costituite le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quelli per motivi aggiunti di cui in epigrafe (R.G.7250/2009), così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso principale e i secondi motivi aggiunti;
b) dichiara in parte inammissibili e in parte irricevibili i primi motivi aggiunti;
c) condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania e ai controinteressati (CO e FO) le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), da dividersi in parti uguali, oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Paola Palmarini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2012
IL SEGRETARIO