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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 19 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 16 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2834, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti CELATA GIACOMO e CELATA EUGENIA,
- ricorrente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuta (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.05.2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha CP_1
1 presentato le conclusioni di cui alle pagg.
6-7 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
A) accertati i fatti così come dedotti nelle premesse, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, accertata l'applicabilità della normativa sopra richiamata;
accertato, altresì, che le mansioni svolte dal ricorrente configurano la qualifica di 4° livello, e che la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che avrebbe dovuto percepire ammonta a € 1.434,65
B) Per i fatti e titoli di cui sopra ed all'allegato conteggio, condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 19.624,30 o quell'altra che sarà ritenuta di giustizia per i fatti
e titoli sopra esposti, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, comunque, anche in via equitativa
C) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento in quanto intimato in forma orale.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 4.3.2015, ordinare alla società convenuta la reintegra nel posto di lavoro del ricorrente nonché condannarla al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o in quell'altra misura che dovesse essere ritenuta secondo equità, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Il tutto con rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli diritti ex art.429 c.p.c. e
150 disp. att. fino all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
La parte convenuta è rimasta contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, con l'assunzione di prove testimoniali e con l'ammissione dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. della parte convenuta (che tuttavia non si
è presentato a rendere l'interpello, senza fornire un giustificato motivo).
2 La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva, inoltre, che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia va altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza, “una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai
3 sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1^ settembre 1997 n. 8340)” (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009, n. 28293): in altri termini – nell'ipotesi in cui la parte convenuta contumace abbia ricevuto la regolare notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale della stessa e, nonostante ciò, non si sia presentata in udienza per rendere l'interpello – è possibile desumere da tale comportamento omissivo (ulteriori) elementi di prova idonei ad attestare la fondatezza delle pretese attoree.
Ancora in punto di diritto occorre ricordare che, per quanto riguarda le domande fondate sull'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare, la giurisprudenza ha chiarito che “è […] principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice;
nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poichè ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle” (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
29/12/2006, n. 27608; in senso analogo Cassazione civile, sez. lav.,
21/10/2015, n. 21424; Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2003, n. 17549;
Cassazione civile sez. lav. 7 novembre 2001 n. 13778; Cassazione civile sez. lav. 10 aprile 2000 n. 4533; Cassazione civile, sez. lav., 10/08/1999, n. 8574).
La giurisprudenza ha pure individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri – facenti capo al datore di lavoro – di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di “eterodirezione” tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore
4 nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari
(Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav.
5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n.
21439; Tribunale Roma sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 10602; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 28 luglio 2014;
Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav.
9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n.
30771), nonché in ulteriori fatti indiziari – che tuttavia assumono valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva – costituiti dalla collaborazione e dall'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), dalla durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, nella regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), dalla forma e nella modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), dall'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, dalla primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66;
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav.
12 gennaio 2012 n. 248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439;
Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024; Tribunale Milano sez. lav.
8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128;
Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav.
5 24 novembre 2011 n. 30771; Tribunale Trieste sez. lav. 12 gennaio 2012;
Tribunale Pescara sez. lav. 20 gennaio 2016 n. 42).
Nel caso di specie, la parte ricorrente – premesso di avere svolto
(formalmente) una collaborazione autonoma per prestazione sportiva dilettantistica in favore della parte convenuta dal 1.9.2020 al 6.11.2021 (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente) – ha chiesto di accertare che la predetta collaborazione aveva in realtà natura di lavoro subordinato, di accertare il diritto al pagamento di differenze retributive e di dichiarare l'inefficacia del licenziamento verbale
(asseritamente) comminatole dalla parte convenuta in data 6.11.2021.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi è emerso che, nel suddetto periodo, la parte ricorrente ha effettivamente prestato attività di insegnante di padel presso il centro sportivo, denominato “Free Time”, sito in Frascati e gestito dalla parte convenuta (vd. testimonianze di Tes_1
di e di ):
[...] Testimone_2 Testimone_3 tuttavia dalle medesime dichiarazioni non è emersa alcuna prova che l'attività lavorativa in questione sia stata svolta in posizione di subordinazione rispetto all'amministratore della parte convenuta e/o ai preposti della stessa (vd. testimonianze di , di e Testimone_1 Testimone_2 di ). Testimone_3
Come già ricordato, la giurisprudenza ha chiarito che “una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art.
232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1^ settembre 1997
n. 8340)” (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009, n. 28293): tuttavia la mancata risposta all'interrogatorio formale disposto dal giudice non è sufficiente, da sola, a consentire di ritenere provata ogni affermazione della parte ricorrente, occorrendo altre risultanze probatorie integrative della prima.
6 Nel caso di specie le prove testimoniali concretamente acquisite sono invero del tutto inidonee a costituire un supporto probatorio dotato della consistenza minima necessaria per applicare gli ulteriori effetti di semplificazione probatoria derivanti dalla mancata risposta della parte convenuta all'interpello regolarmente notificato alla stessa.
La domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti va quindi rigettata e il rigetto di essa determina, di riflesso, l'assorbimento di tutte le altre domande presentate dalla parte ricorrente, essendo queste ultime logicamente e giuridicamente consequenziali rispetto alla prima.
In conclusione, il ricorso deve essere interamente rigettato.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara che non vi è da provvedere sulle spese di lite.
Velletri, 16 marzo 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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