CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 910/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 910 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentate p.t., con l'avv. Giovanni Pt_1
CO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDETALE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Persi come CP_1 da procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1880/2023, pubblicata in data 23/02/2023 2
___________________
Così viene analiticamente descritto nella gravata sentenza lo svolgimento del processo: «Con ricorso depositato telematicamente il 28.6.2021 ed iscritto a ruolo il 1.7.2021 il ricorrente in epigrafe nominato, laureato in medicina e chirurgia, con specializzazione in anestesiologia e rianimazione, nonché in oculistica, esponeva: di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 13.06.1983 sino alle dimissioni in data
1.03.2015; che l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) svolge attività sanitaria pubblica attraverso numerose strutture presenti sul territorio italiano, tra le quali l' AN Giovanni BA sito in Roma, via Luigi CP_2
LE EL n. 13, specializzato in riabilitazione neurologica e motoria ed integrato con il S.S.N. ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992; che con Accordo stipulato tra il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo Italiano del 21.12.2000, ratificato con
L. 157/2003, l'attività di assistenza sanitaria svolta dalle strutture del suddetto Ordine è equiparata a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane;
che i medici dipendenti dell' , pertanto, sono assimilati ai medici del S.S.N., con applicazione della Pt_1 disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario;
che la suddetta equiparazione è stata recepita anche dall' nel “Regolamento organico per il Pt_1 personale dipendente delle strutture sanitarie dell ”, deliberato con atto Pt_1 dell'Ordine n. 1586 del 4.02.2004 ed approvato dallo Stato Italiano con D.M. Salute in data 25.03.2004, il cui art. 17, co. 2, prevede espressamente che “al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'ordinamento italiano del personale del comparto sanitario, in relazione al recepimento formale da parte del
Consiglio direttivo dell;
che il Dott. ha sempre prestato servizio Parte_1 CP_1 presso l'Ospedale AN Giovanni BA sin dalla assunzione, con contratto a tempo definito e indeterminato, rapporto di esclusività, dapprima con qualifica di Aiuto Dirigente del Servizio anestesiologia, rianimazione ed oculistica, successivamente, dal 1996, in qualità di Primario/Dirigente Medico a tempo pieno;
che dall'anno 2000 il ricorrente è stato nominato Direttore dell'Unità Operativa Complessa (UOC) di Anestesia, Rianimazione ed Oculistica;
che in aggiunta, con atto deliberativo dell' del 16.02.2009, per Pt_1 il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2012, gli è stato conferito anche l'incarico di Direttore Responsabile del Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, incarico poi proseguito anche negli anni successivi;
che secondo il Regolamento sulla Organizzazione 3
Dipartimentale dell'atto deliberativo del 16.02.2009, il Dipartimento è una struttura costituita da Unità Operative Complesse (UOC) e Unità Operative Semplici (UOS) dipartimentali (affini e complementari), aggregate in un'unica specifica tipologia organizzativa e gestionale;
che il Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, sotto la responsabilità del Dott. era articolato, come da atto deliberativo, nelle seguenti CP_1
Unità Operative: Diagnostica per Immagine;
Laboratorio Analisi;
Oculistica/Rianimazione; Medicina Specialistica, a sua volta suddivisa in Medicina Interna e Cardiologia;
che il ricorrente ha svolto le suddette mansioni continuativamente dal febbraio 2009 sino alla cessazione del rapporto;
che il ricorrente ha sempre potuto conoscere, in via quasi sempre sporadica ed occasionale, solo i fatturati lordi dei vari reparti del
Dipartimento affidatogli, ma mai i ricavi netti;
che ciò ha comportato l'impossibilità per il ricorrente di effettuare valutazioni precise sull'operato del personale sanitario a lui sottoposto e conseguentemente sull'andamento specifico dei singoli reparti affidatigli;
che il CCNL del comparto sanità prevede che i Dirigenti Medici a capo di unità operative complesse - fra cui rientra anche l'incarico di Direttore di Dipartimento presso - con contratto a Pt_1 tempo pieno e in regime di esclusività, hanno diritto a varie voci retributive, suddivise in trattamento fondamentale e trattamento accessorio;
che rientrano nel trattamento fondamentale: - a) trattamento economico tabellare;
- b) indennità integrativa speciale (voce abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2003); c) retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), ove spettante;
- d) indennità di specificità medico – veterinaria;
- e) indennità di esclusività; - f) retribuzione di posizione minima unificata;
- g) assegni ad personam, ove spettanti.; che nel trattamento accessorio rientrano invece: - h) retribuzione di posizione – parte variabile aziendale;
- i) indennità di incarico per direzione di struttura complessa;
- l) retribuzione di risultato;
- m) lo specifico trattamento economico ad personam;
- n) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro;
che inoltre, sempre fra le voci accessorie, per coloro che, come il Dott. svolgono un incarico di Direttore di CP_1
Dipartimento è prevista una ulteriore maggiorazione dal 30% al 50% della retribuzione di posizione – parte variabile (art. 39, co. 9, CCNL 08.06.2000, come modificato dall'art. 4 co. 4 del CCNL 06.05.2010); che in merito alla retribuzione di risultato, con accordo aziendale del 09.06.2011, si era stabilita la corresponsione ai dirigenti del Pt_1
50% della retribuzione di risultato ancora spettante per l'anno 2009, mediante rateizzazione mensile a partire dal mese di giugno 2011, per un totale di 16 rate;
che al punto 6) del medesimo accordo del 9.06.2011, era stata prevista una riduzione temporanea del fondo per la retribuzione di risultato per l'anno 2010, pari ad € 20.000,00, anziché € 439.997,00; che tale riduzione aveva, da un lato, la finalità di rendere meno gravosi i costi 4
per l' e, dall'altro, di consentire il conferimento degli incarichi previsti con atto Pt_2 deliberativo dell'11.09.2009 al personale medico “precario”; che con successivo accordo del
30.11.2011 veniva prevista una nuova, temporanea, riduzione del fondo per la retribuzione di risultato per l'anno 2011 per complessivi € 20.000,00, con rateizzazione mensile in 12 rate a partire dal mese di gennaio 2012, nonché la corresponsione di un ulteriore importo di
€ 2.400,00 lordi con rateizzazione, sempre a partire da gennaio 2012, a tutti i dirigenti medici titolari di incarichi, a titolo di incremento della retribuzione di risultato;
che nonostante gli impegni assunti con i predetti accordi del 2011, non provvedeva Pt_1
a stabilizzare il personale medico precario;
che di conseguenza, il sindacato U.I.L. Medici, nell'anno 2012, denunciava la decadenza del suddetto accordo, chiedendo la corresponsione ai dirigenti medici della retribuzione di risultato in misura integrale, relativamente agli anni 2010 e 2011; che con contratto collettivo aziendale dell'11.03.2014, era confermata, con le stesse motivazioni, la riduzione della retribuzione di risultato sia per l'anno in corso che per gli anni precedenti;
che la U.I.L. Medici, in persona del suo rappresentante Dott. CP_1 rifiutava di sottoscrivere l'accordo in quanto non conforme a diritto e lesivo dei diritti quesiti dei dirigenti medici;
che infine, nel contratto di assunzione, era altresì riconosciuta al ricorrente l'indennità di rischio radiologico;
che l'ufficio del ricorrente era adiacente alle stanze di radiologia, per garantire la maggiore rapidità di intervento in casi di emergenza;
che tale condizione è perdurata per tutto il rapporto di lavoro sino alla sua cessazione nel marzo 2015 e, quindi, per tutto il tempo egli è rimasto esposto al rischio da radiazioni ionizzanti;
che tuttavia l'indennità di rischio radiologico è stata corrisposta al ricorrente solo fino al novembre 2013; che nel periodo successivo, è stata unilateralmente soppressa dall'Associazione convenuta;
che il Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, ed in particolare il Poliambulatorio, sotto la direzione del ricorrente ha ottenuto notevoli risultati positivi, incrementando, di anno in anno, i servizi resi e, di conseguenza, il fatturato, nella misura descritta in ricorso;
che in tutto il periodo in cui il Dott. ha prestato la sua CP_1 attività in qualità di dirigente di struttura complessa (Anestesia, Oculistica e
Rianimazione) e di Capo Dipartimento, egli ha ricevuto solo nel primo anno la comunicazione con cui gli venivano fissati gli obiettivi di budget annuali;
che tali obiettivi erano ampiamente raggiunti dal ricorrente;
che il fatturato è andato progressivamente aumentando anche negli anni successivi;
che anche l'ambulatorio di Oculistica, istituito ex novo dal ricorrente e da questi gestito direttamente, conseguiva ottimi risultati, raggiungendo negli ultimi anni il numero di oltre 64.000 pazienti;
che per gli anni successivi al 2009,
l' nulla comunicava al ricorrente riguardo agli obiettivi da perseguire, sia come Pt_1
Capo Dipartimento, sia come Direttore di UOC;
che a seguito dell'atto deliberativo del 5
Commissario Magistrale del 10 gennaio 2014 n. 1, per ragioni di riassetto organizzativo, l' sopprimeva la struttura “Oculistica/Rianimazione”, che veniva sostituita Pt_1 dalla struttura “Specialistica Ambulatoriale”; che a seguito di detto provvedimento, con decorrenza dal 10 gennaio 2014 e con lettera in pari data veniva comunicata al ricorrente la decadenza dall'incarico di Direttore della struttura complessa (UOC)
“Oculistica/Rianimazione” e l'affidamento dell'incarico provvisorio di struttura semplice
(UOS) di “Specialistica Ambulatoriale”; che in pari data, con altra comunicazione (prot. 115) - nel quadro della soppressione dei Dipartimenti adottata con la delibera n. 1/2014 - veniva comunicata al Dott. la decadenza dall'incarico di Direttore Responsabile del CP_1
Dipartimento Area e Servizi Ospedalieri;
che ciò nonostante, anche dopo la revoca di quest'ultimo incarico, il ricorrente ha proseguito di fatto a svolgere le relative mansioni sino alla cessazione del rapporto, continuando a dirigere il personale a lui subordinato quando era Direttore del Dipartimento, ad es. autorizzando le richieste di ferie, permessi, congedi, cambio turni, nonché le richieste di straordinario;
che a far data dal 1° giugno 2014
l' rendeva definitivo il conferimento dell'incarico di responsabile dell'unità Pt_1 operativa semplice (UOS) “Specialistica ambulatoriale e consulenze interne”, comunicandolo al ricorrente con lettera del 3.06.2014, con conseguente rideterminazione del trattamento economico;
che il ricorrente continuava a svolgere di fatto le medesime mansioni espletate in precedenza;
che nelle more, con comunicazioni del 27.01.2014 l' richiedeva al Pt_1
Dott. - così come agli altri Capi Dipartimento e direttori di UOC - la CP_1 documentazione relativa agli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Direttore della onde procedere alla sua valutazione, stante Parte_3
l'istituzione, avvenuta con delibera n. 10/2013 del 06.12.2013, della Commissione di valutazione della dirigenza;
che nella risposta in data 07.02.2014, il ricorrente richiedeva la programmazione delle attività ed il budget necessario per il 2014, che non gli era stato comunicato, richiesta rimasta senza esito;
che il ricorrente, come tutti gli altri Capi Dipartimento, per disposizione aziendale non poteva accedere ai centri di costo e, quindi, non aveva la possibilità di disporre di dati economici attendibili e, di conseguenza, di valutare le prestazioni del personale sanitario a lui sottoposto;
che in data 30.05.2014
(prot. 2413), il Dott. riceveva una comunicazione che gli annunciava l'esito negativo CP_1 della valutazione a seguito del mancato invio della documentazione richiesta, nonché per la mancata attivazione formale dei Dipartimenti;
che con atto deliberativo n. 21/2014 del 28.05.2014, l' rendeva definitiva la rilevante modifica organizzativa Pt_1 introdotta con la precedente delibera n. 1/2014 del 10.01.2014 e di conseguenza veniva confermata la soppressione di quasi tutti i Dipartimenti, di cui restava solo uno, quello dei 6
Servizi ospedalieri ed ambulatoriali, senza procedere alla nomina del Direttore;
che erano soppresse quasi tutte le Unità Operative Complesse (UOC) – tra cui quella di Anestesia e
Rianimazione, prima diretta dal ricorrente – quasi tutte (tranne una, la “Lepanto”) riconvertite, e declassate, in Unità Operative Semplici;
che l' non ha mai Pt_1 concordato le predette rilevanti modifiche organizzative né con il Ministero della ANità, né con la Regione Lazio, né con le Asl, senza nemmeno previamente comunicarle, come era suo obbligo secondo quanto stabilito dall'Accordo Governo Italiano - SMOM del 21.12.2000 (art. 3 co. 2), ratificato dalla L. 157/2003; che il ricorrente con lettera del 07.02.2014
(prot. 606) rivendicava i suoi diritti spettanti per il rapporto di lavoro sino ad allora prestato;
che con lettera del 27.01.2015 (prot. 446) il ricorrente rassegnava le dimissioni a far data dal 1° marzo 2015 e, inoltre, chiedeva la corresponsione delle competenze spettanti ancora non versate;
che per mezzo del proprio difensore con lettera del 22.12.2016 il ricorrente rivendicava nuovamente tutti i suoi diritti;
che solo a seguito di tale ultima intimazione l' rispondeva con lettera del 25.01.2017 (prot. 420), affermando Pt_1 la regolarità della sua condotta;
che nell'ultimo anno del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha goduto dei 15 giorni di ferie aggiuntivi a quelli normali (c.d. “riposo biologico”) previsti dalla contrattazione collettiva per i medici soggetti al rischio radiologico, senza percepire la relativa indennità sostitutiva;
che il ricorrente è stato Segretario Nazionale della U.I.L.
Medici, settore ospedalità privata e religiosa, dal 2000 al 2013. In punto di diritto il ricorrente deduceva: che, per costante giurisprudenza la giurisdizione italiana è competente a giudicare sulle controversie di natura economica tra l' e un lavoratore;
che al personale di tale struttura, equiparata a quella Pt_1 pubblica, si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto sanitario e, più in generale, tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario;
che in numerosi atti, delibere e accordi ha provveduto a recepire il CCNL Pt_1
Comparto ANità, anche nella sua parte economica;
che le principali fonti normative, legali e contrattuali, ed i principali atti deliberativi che interessano il caso di specie sono quelli richiamati in ricorso;
che il ricorrente a partire dal 2009, nell'ambito della struttura ospedaliera “AN Giovanni BA”, ha svolto contemporaneamente l'incarico di Direttore della struttura complessa di Anestesia, Rianimazione ed Oculistica e di Direttore del Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, nel quale confluivano più strutture complesse, tra cui: Diagnostica per Immagine;
Laboratorio Analisi;
Oculistica/Rianimazione (diretta specificamente dal ricorrente); Medicina Specialistica, a sua volta suddivisa in Medicina
Interna e Cardiologia;
Poliambulatorio Ospedaliero;
che l'incarico del ricorrente aveva durata triennale (febbraio 2009 – gennaio 2012), ciò nonostante egli continuava a ricoprire 7
le suddette cariche sino al 10 gennaio 2014, quando, a seguito di una riorganizzazione aziendale, gli veniva comunicata la decadenza dall'incarico di Direttore della struttura complessa (UOC) “Oculistica/ Rianimazione” e l'affidamento dell'incarico provvisorio, e inferiore, di struttura semplice (UOS) di “Specialista Ambulatoriale”, con rideterminazione della retribuzione in peius;
che contestualmente, con una seconda comunicazione sempre del 10 gennaio 2014, la convenuta rendeva nota al Dott. anche la decadenza CP_1 dall'incarico di Direttore Responsabile del Dipartimento Area e Servizi Ospedalieri, con conseguente venir meno delle indennità che egli percepiva per il loro svolgimento;
che tali provvedimenti sono nulli e/o illegittimi, in quanto aventi la loro fonte diretta in atti deliberativi dell'Ente ( le delibere n. 1/2014 del 10.01.2014 e n. 21/2014 del
28.05.2014) anch'essi nulli e/o illegittimi, in quanto emessi in violazione delle inderogabili disposizioni di cui all'Accordo Stato Italiano / SMOM del 21.12.2000, ratificate con L.
157/2003; che infatti in presenza di modifiche organizzative rilevanti, come la quasi totale soppressione sia dei Dipartimenti che delle UOC, l era obbligata a concludere Pt_1 un previo accordo con il Ministero della ANità, la Regione Lazio e le Asl, come impone il suddetto Accordo del 21.12.2000 (art. 3 co. 2), allo scopo, perseguito dal Legislatore e dal Governo Italiano, di assicurare livelli di assistenza sanitaria in linea con quelli del CP_3 che l'Associazione resistente ha deciso unilateralmente di apportare le modifiche preavvisare le Autorità italiane, ponendo in essere una violazione della legge e degli accordi internazionali;
che ne discende che gli atti deliberativi in questione dovranno essere disapplicati dal Giudice, con conseguente venir meno della validità e/o legittimità anche dei provvedimenti di revoca degli incarichi rivestiti dal ricorrente di Capo Dipartimento e Direttore di UOC;
che in ogni caso, nonostante le revoche “formali”, il Dott. in CP_1 realtà continuava, di fatto, ad espletare anche nei mesi successivi le medesime mansioni svolte in precedenza;
che lo svolgimento, anche dopo la formale revoca, delle medesime precedenti superiori mansioni, comporta il diritto del ricorrente alla conservazione del più favorevole trattamento retributivo in precedenza goduto;
che in data 30.05.2014, il ricorrente riceveva una comunicazione nella quale gli si annunciava l'esito negativo della valutazione del suo incarico dirigenziale a seguito del mancato invio della documentazione richiesta, nonché per la mancata attivazione formale dei Dipartiment;
che tuttavia, a norma dell'art. 29 del CCNL 03.11.2005, prima della formulazione del giudizio negativo, questo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale vanno acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da una persona di fiducia;
che per la valutazione negativa è necessario che vi sia un rilevante scostamento rispetto agli obiettivi e ai compiti professionali imputabili a responsabilità dirigenziale;
che come riportato dall'art. 27 del CCNL del 03.11.2005, la 8
valutazione dei dirigenti di struttura complessa deve riguardare la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e ai risultati conseguiti, la professionalità espressa, ogni altra funzione gestionale delegata, l'efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento dei risultati annuali;
che la valutazione negativa del ricorrente, effettuata oltre la fine ufficiale dell'incarico, e giustificata unicamente in base al mancato invio di documentazione, è pretestuosa, in quanto avvenuta senza contraddittorio, scarsamente motivata e arbitraria e sproporzionata perché fondata non sugli effettivi risultati raggiunti, sulla professionalità profusa dal ricorrente e sul suo operato, ma sul mancato invio della documentazione;
che alcuni dei documenti custoditi in un ufficio richiedevano la conoscenza da parte del ricorrente di taluni dati di cui egli non disponeva, in quanto inaccessibile ai dipendenti;
che in tal modo l' ha, di fatto, impedito al ricorrente di presentare Pt_1 la documentazione richiesta, di qui l'arbitrarietà e illegittimità della valutazione negativa compiuta dall'Ente convenuto;
di contestare l'asserita mancata formalizzazione dei
Dipartimenti; che l'incarico in oggetto era stato con atto deliberativo assegnato al ricorrente, unitamente alla comunicazione della nuova struttura dipartimentale sin dal 2009; che inoltre la revoca dell'incarico affidato al ricorrente è stata motivata da una riorganizzazione aziendale nella quale veniva disposta la soppressione dei precedenti dipartimenti, che quindi esistevano;
che durante il periodo per cui è causa, al ricorrente non sono state corrisposte nella misura dovuta, o non sono state corrisposte affatto, diverse voci stipendiali, come da conteggi allegati al ricorso;
che lo stipendio tabellare fa parte del trattamento economico fondamentale dei dirigenti medici ex art. 2 del CCNL del 06.05.2010, che ha disapplicato le precedenti disposizioni contrattuali;
che dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è stato fissato in € 42.258,81 (€ 3.250,68 mensili) e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stato incrementato fino ad € 43.310,90 annui (€ 3.331,61 mensili); che nel periodo dal 2008 al 2015 l' non si è Pt_1 adeguata alle previsioni contrattuali, corrispondendo al ricorrente uno stipendio tabellare inferiore;
che in particolare, con accordo tra ACISMOM - Ospedale AN Giovanni BA e le del 10.10.2007, è stato stabilito, a decorrere dal 1° gennaio CP_4
2008, uno stipendio tabellare mensile fisso, per tutti i dirigenti, pari ad € 3.079,31; che solo successivamente, con accordo tra le suddette parti, datato 11.03.2014, l'Azienda datrice ha recepito retroattivamente le previsioni del CCNL di categoria, rideterminando la retribuzione base mensile (€ 3.250,68 dal 1° gennaio 2008 ed € 3.331,61 dal 1° gennaio
2009); che tuttavia il ricorrente non ha mai percepito gli arretrati;
che le differenze retributive ammontano: per l'anno 2008 ad € 2.227,81; per l'anno 2009 ad € 3.279,90; 9
per l'anno 2010 ad € 3.279,90; per l'anno 2011 ad € 3.279,90; per l'anno 2012 ad € 3.279,90; per l'anno 2013 ad € 3.279,90; per l'anno 2014 ad € 309,90; per un totale complessivo pari ad € 18.937,21; che l'Indennità integrativa speciale è stata soppressa dall'art. 34 del CCNL 03.11.2005 e, dal 1° gennaio 2003, è stata conglobata nello stipendio tabellare, valgono quindi le considerazioni già esposte;
che la Retribuzione individuale di anzianità (RIA) prevista sia dal CCNL che dagli accordi aziendali risulta essere stata sempre corrisposta correttamente, nella misura di € 2.105,37, per cui nulla è dovuto a tale titolo;
che l'Indennità di esclusività, fissa annua, distribuita su 13 mensilità, per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (UOC) è stata determinata dall'art. 12 del CCNL del 6.05.2010, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2009, nell'importo annuo di € 17.052,27; che inoltre, con accordo del 10.10.2007, l' ha fissato la suddetta indennità in € 1.376,96 mensili per 13 mensilità, Pt_1 pari quindi ad € 17.900,48 annui;
che successivamente, con contratto aziendale del 11 marzo 2014, l'azienda ha rideterminato l'indennità, sempre con decorrenza retroattiva dal
1° gennaio 2009, nella misura di € 18.473,26 lordi annui, comprensivi di tredicesima mensilità (€ 1.421,02 al mese); che tuttavia la datrice di lavoro non ha mai corrisposto al ricorrente gli arretrati dovuti dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2015, per un totale complessivo pari ad € 5.997,68; che quanto all'Indennità di specificità medica, l'importo previsto dal contratto collettivo di categoria (art. 36 CCNL del 3.11.2005) e dall'accordo aziendale del 2007 è pari ad € 8.392,41 lordi annui suddivisi in 13 mensilità, è sempre stata corrisposta al ricorrente nel suddetto importo, per cui nulla è dovuto a tale titolo;
che la
Retribuzione di posizione è una componente del trattamento dei dirigenti che spetta in relazione alla graduazione delle funzioni espletate a norma dell'art. 51 co. 3 del CCNL
05.12.1996 ed è collegata all'incarico da essi svolto (v. art. 27 CCNL 08.06.2000); che trattandosi di una voce retributiva fondamentale, essa spetta al dirigente a prescindere dal fatto che la graduazione delle funzioni da parte del datore di lavoro sia stata realmente effettuata;
che la retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
che la componente fissa della retribuzione di posizione non è modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della tabella (v. tabella all. 1
CCNL 05.12.1996) sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26 del CCNL 08.06.2000 è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili;
che la Retribuzione di posizione minima unificata consiste in una voce retributiva fissa corrisposta per 13 mensilità; che la retribuzione di posizione minima unificata ha registrato nel periodo 2008-2015 alcuni incrementi ad opera della contrattazione collettiva di riferimento;
che in particolare, l'art. 20 del CCNL 17.10.2008 ha previsto che la suddetta 10
voce retributiva per i dirigenti con incarico di struttura complessa fosse rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 13.546,08 annui;
che successivamente, l'art. 5 del
CCNL del 6.05.2010 ha incrementato, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, tale misura fino all'importo di € 14.260,76; che l'accordo aziendale del 10.10.2007, tuttavia, prevedeva un'indennità di posizione minima unificata annuale, per il dirigente con incarico di struttura complessa con rapporto esclusivo (area chirurgia), pari ad € 10.655,43; che successivamente, l'accordo aziendale del 11.03.2014 (art. 3) ha migliorato il trattamento, adeguandolo al CCNL e rideterminandolo in aumento con le seguenti decorrenze: dal 1° gennaio 2008: € 14.674,92 annui (equivalenti a € 1.128,84 al mese per 13 mensilità), dal 1° gennaio 2009: € 15.449,16 annui (equivalenti a € 1.188,40 al mese per 13 mensilità); che per l'intero periodo per cui è causa il ricorrente non ha mai ricevuto gli importi dovuti;
che a partire dal mese di gennaio 2014, la retribuzione di posizione unificata percepita dal ricorrente è andata calando, passando da € 1.128,83 ad € 721,13 (sino a marzo) e poi ad € 759,19; che le differenze spettanti, a titolo di retribuzione di posizione minima unificata, pertanto, ammontano ad € 16.687,07; che la Retribuzione di posizione variabile aziendale è la parte variabile della retribuzione di posizione stabilita dall'azienda; che tale voce fa parte del trattamento retributivo accessorio e non di quello fondamentale;
che l , sia con accordo aziendale del 10.10.2007 che con il Pt_1 successivo accordo del 11.03.2014, ha fissato per i dirigenti con incarico di struttura complessa un importo pari ad € 10.218,00 annui (€ 786,00 al mese), comprensivo di tredicesima mensilità; che l'azienda, da marzo 2008 a dicembre 2013, ha sempre corrisposto correttamente detto importo;
che tuttavia, a partire dal mese di gennaio 2014 la voce in oggetto corrisposta al Dott. ha subìto una variazione in peius, in particolare è CP_1 stata pari ad € 8.685,30 annui, uguale a quella spettante ai dirigenti con incarico di struttura semplice;
che invece il ricorrente, in tale periodo, ha espletato le medesime mansioni svolte in precedenza, di conseguenza egli ha maturato ugualmente il diritto alla più elevata retribuzione di posizione variabile prevista per i dirigenti di UOC;
che per tale voce retributiva, sono dovute alla parte istante differenze retributive pari ad € 1.768,50; che in caso di conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento, ovvero di incarichi che prevedono la direzione di più strutture complesse, è prevista, per la parte variabile, una maggiorazione tra il 30% e il 50% della retribuzione calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza;
che con accordo aziendale del 10.10.2007 l' ha Pt_1 riconosciuto un Assegno ad personam (ex posizione C) per i dirigenti delle strutture complesse pari ad € 3.023,04 annui (€ 251,92 al mese), sempre correttamente corrisposto al ricorrente;
che tuttavia, con l'accordo aziendale del 11.03.2014, tale voce retributiva è 11
stata soppressa;
che in particolare, l'art. 10 del citato accordo ha previsto l'assorbimento dell'assegno ad personam negli incrementi previsti dall'accordo medesimo con decorrenza dal
1° gennaio 2008; che tali disposizioni sono nulle o, comunque, illegittime in quanto vanno ad incidere sfavorevolmente sui diritti quesiti dei dipendenti;
che il ricorrente dal gennaio
2008 al marzo 2014 ha percepito detta voce senza che risultassero differenze retributive;
che dall'aprile 2014 in poi, la voce è stata eliminata, per cui è dovuta la differenza di €
2.771,12 (€ 251,92 x 11 mens.); che nell'accordo del 2014 è stata mantenuta la voce retributiva “assegno ad personam non assorbibile”, corrisposto al ricorrente nella misura di
€ 570,81 mensili per tutto il periodo, non sussistono, dunque, differenze retributive per questa voce;
che, quanto al Trattamento Accessorio, ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, oltre alla retribuzione di posizione, a norma dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000 e dell'art. 36 del CCNL 3 novembre 2005, compete un'indennità di incarico di direzione struttura complessa annua lorda, fissa e ricorrente, pari ad € 9.432,05 suddivisa in 13 mensilità; che L non ha più corrisposto al ricorrente tale Pt_1 indennità negli anni 2014 e 2015, probabilmente nel presupposto di avergli revocato l'incarico di direzione di UOC;
che tuttavia le revoche delle UOC devono ritenersi nulle poiché emanate in dispregio della legge e degli accordi tra lo Stato Italiano e lo SMOM e, come tali, disapplicate;
che inoltre, il Dott. anche dopo la formale cessazione CP_1 dell'incarico ha continuato a svolgere, di fatto, le medesime funzioni direttive;
che per questa voce sono dovute le differenze per gli anni 2014 e 2015, le quali, come da conteggio allegato, ammontano ad € 11.790,00; che in caso di conferimento dell'incarico di Direttore di
Dipartimento, ovvero di incarichi che prevedono la direzione di più strutture complesse, è prevista, per la parte variabile, una maggiorazione tra il 30% e il 50% della retribuzione calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza pari, nel caso del ricorrente, ad € 50.000,00 (art. 39, co. 9 del C.C.N.L. 8.06.2000, come modificato dall'art. 4, co. 4 del
CCNL 6.05.2010); che per tale ragione, il Dott. in qualità di Direttore del CP_1
Dipartimento dell'Area avrebbe dovuto percepire da febbraio 2009 Parte_4 sino alla fine del rapporto una maggiorazione pari alla somma lorda annua di € 15.000,00 (€ 50.000,00 x 30%), corrispondente all'importo mensile di € 1.153,85 per 13 mensilità, somma mai corrisposta dall' ; che il contratto collettivo aziendale del Pt_1
11.03.2014 prevede, all'art. 7, in caso di conferimento dell'incarico di Direttore di
Dipartimento, una ulteriore indennità pari ad € 15.000,00 lordi annui, comprensivi di tredicesima mensilità; che dall'esame della documentazione non sono emerse differenze per gli anni 2008, 2011, 2012, 2013, mentre risultano differenze per gli anni 2009, 2010, 2014 e 2015, pari ad € 34.732,04; che la retribuzione di risultato, facente parte del 12
trattamento accessorio della retribuzione dei dirigenti medici di I e di II livello, a norma dell'art. 65 del CCNL 5.12.1996, è strettamente correlata alla realizzazione di programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati, nonché il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione per budget ai sensi dell'art. 5, co. 4 e ss. del D. Lgs. n. 502/1992 e degli artt. 14 e 20, co. 1 e 2, del D. Lgs n. 29/1993; che ai sensi dell'art. 63 del CCNL, per il finanziamento della retribuzione di risultato è costituito un apposito fondo, cui sono annualmente destinate le risorse finanziarie accantonate a tale scopo;
che la contrattazione collettiva prevede che, di norma, la direzione aziendale, con cadenza annuale e in corrispondenza dell'approvazione del bilancio, definisca i programmi e gli obiettivi prestazionali emanando direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, assegnando inoltre a ciascuna articolazione aziendale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento e, infine, indicando la quota del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla struttura e, in particolare, quella riservata al dirigente responsabile (art. 65 del CCNL 1996); che la retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, alla realizzazione degli obiettivi assegnati e nei limiti delle quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla struttura, in relazione al raggiungimento totale o parziale degli obiettivi (art. 65 co. 7 e 8 del CCNL 5.12.1996); che la valutazione dei dirigenti, prevista dall'art. 25 del CCNL del 03.11.2005 che ha sostituito le precedenti disposizioni, è una caratteristica essenziale del rapporto dirigenziale, utile sia per gli eventuali rinnovi o revoche degli incarichi, sia per l'ammontare della retribuzione di risultato, consentendo di valutare l'operato dei dirigenti attraverso la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità profusa;
che la valutazione avviene annualmente e al termine dell'incarico i risultati finali delle valutazioni sono riportati nel fascicolo personale;
che la retribuzione di risultato è volta, da un lato, a premiare l'operato del dirigente spingendolo a un miglioramento continuo e, dall'altro, a compensarlo per il tempo e l'impegno lavorativo profuso in eccedenza, non essendo previste per i dirigenti maggiorazioni per il lavoro straordinario;
che l'esito positivo delle valutazioni comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato a norma degli artt. 27 e 28 del CCNL 3.11.2005; che in caso di valutazione negativa, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere instaurato un contraddittorio, nel quale dovranno essere acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da un procuratore di fiducia;
che inizialmente il fondo annuale aziendale destinato alla retribuzione di risultato ammontava, nel 2009, ad € 350.000,00; che successivamente, due contratti aziendali del 9.06.2011 e 13
del 30.11.2011, stabilivano, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011, una consistente riduzione del fondo annuale a soli € 20.000,00, rispetto agli oltre € 400.000 previsti, a fronte dell'impegno, da parte dell' di procedere, con quei soldi, alla stabilizzazione Pt_2 del personale medico precario presente nella struttura;
che la temporanea riduzione della retribuzione di risultato era stata motivata, in parte, in un'ottica di cooperazione al risanamento della situazione economica aziendale, ma, anche e soprattutto, da una volontà solidaristica da parte dei dirigenti medici che, nella prospettata stabilizzazione del personale medico precario, avevano acconsentito a una riduzione temporanea, di una voce stipendiale comunque spettante;
che ciò nonostante, le promesse di assunzione del personale precario non erano mantenute da , tanto che il sindacato UIL, nel 2012, rivendicava in un Pt_1 comunicato la decadenza del suddetto accordo, a causa della sua mancata esecuzione da parte dell' e, di conseguenza, chiedeva la corresponsione della retribuzione di Pt_2 risultato piena relativamente agli anni 2010 e 2011; che la riduzione di tale voce stipendiale è stata illegittimamente applicata dall anche negli anni successivi;
che Pt_2 infatti, nella proposta di accordo dell'11 marzo 2014, oltre a recepire gli adeguamenti retributivi previsti dal CCNL della dirigenza medica del SSN, tuttavia, con decorrenza dal 01.01.2008, al punto 4.a), la retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011 veniva fissata in € 20.000,00 annui;
mentre, per gli anni 2012 e 2013, per i dirigenti senza incarico in € 5.109,00 (punto 4.b) e, per i dirigenti con incarico, in alternativa a quanto previsto dal punto a), in € 2.400,00 (punto 4.c); che inoltre, al punto 5), veniva determinato per l'anno 2014 il fondo di finanziamento per la retribuzione di risultato in misura di € 20.000,00 annui;
che il contratto collettivo aziendale, stipulato in data 11 marzo 2014, all'art. 9, ribadiva il finanziamento per la retribuzione di risultato, per gli anni 2012 e 2013, fatto salvo quanto previsto dall'accordo sindacale del 06.03.2014, in € 20.000,00 lordi annui;
che tali disposizioni sono nulle o, comunque, illegittime in quanto vanno ad incidere sfavorevolmente sui diritti quesiti dei dipendenti;
che durante il periodo in cui il Dott. ha prestato la sua attività in qualità di Direttore di struttura complessa, CP_1 nonché di Capo Dipartimento, ha ricevuto solo all'inizio del suo incarico una comunicazione del 19.02.2009 nella quale venivano fissati gli obiettivi di budget, e per il solo anno 2009; che per gli anni successivi, invece, con riguardo agli obiettivi, nulla è mai stato fissato e/o comunicato al ricorrente;
che la loro mancata fissazione è fatto grave, soprattutto perché il raggiungimento degli obiettivi rappresenta uno dei requisiti principali per la valutazione dell'operato dei dirigenti, valutazione essenziale sia ai fini del rinnovo dell'incarico dirigenziale, sia per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di risultato spettante a ciascun dirigente;
che durante il periodo in cui è stato diretto dal ricorrente, il 14
“ servizi” dell' AN Giovanni BA ha registrato una crescita Controparte_5 CP_2 costante, passando da un fatturato iniziale, nel 2008, di € 2.058.562,46 per un totale di
138.358 esami, a un fatturato finale, nel 2013, pari a € 5.790.752,88 per un totale di esami di 307.932, con conseguente triplicazione sia dell'uno, che degli altri;
che il ricorrente, oltre a non aver mai ricevuto gli obiettivi da perseguire, non è neanche mai stato sottoposto, nel corso degli anni, alle verifiche annuali previste per i dirigenti dalla contrattazione collettiva;
che, quanto alla valutazione negativa operata da , per la prima Pt_1 volta, solo nel 2014, la stessa è illegittima, infondata e irrilevante sulla posizione del ricorrente, il quale conserva quindi intatto il suo diritto ad ottenere la voce retributiva in parola;
che in ogni caso la circostanza della mancata assegnazione degli obiettivi annuali è assorbente rispetto a tutto il resto, in quanto impedisce qualsiasi possibilità di procedere ad una valutazione;
che l'incarico assegnato al ricorrente nel 2009 aveva una durata di tre anni, quindi sarebbe dovuto scadere nel 2012: ciò nonostante, esso è proseguito fino al gennaio 2014, e poi ancora, di fatto, sino alla fine del rapporto, quindi, in totale, per almeno altri tre anni;
che si sono evidenziate nel conteggio allegato le differenze per la retribuzione di risultato dovute al ricorrente sia nella sua qualità di Capo Dipartimento, che di Direttore dell'UOC di Anestesia, Rianimazione ed Oculistica, per un totale complessivo pari ad € 173.370,14; che in subordine, a causa dell'inadempimento della convenuta al suo obbligo di fissare gli obiettivi, dovrà essere risarcita la perdita di chance subita dal ricorrente, ossia della probabilità di raggiungere gli obiettivi aziendali;
che considerati i risultati più che positivi raggiunti dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, si ritiene, anche in via equitativa, che tale probabilità sia quantificabile nel 70% dell'ammontare delle retribuzioni di risultato spettanti;
che di conseguenza, l'ammontare spettante sarà pari, in questo caso, ad € 121.359,10 (€ 173.370,14 x 70%); che in subordine potrà essere effettuata una valutazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c.; che l'indennità di rischio radiologico è prevista dall'art. 62 co. 4 del CCNL 5.12.1996 ed è legata alle particolari condizioni di lavoro dei dirigenti che operano nei reparti ove vengono emesse radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico o terapeutico;
che tale indennità ammonta a lordi € 103,29 mensili, per 12 mensilità; che l'indennità viene corrisposta anche ai medici non inquadrati nei reparti di radiologia, ma che siano comunque esposti al rischio radiologico, e per tutta la durata dell'esposizione; che tale indennità spetta al Dott. in quanto prevista CP_1 espressamente dal contratto di assunzione del 10.06.1983 e in relazione alle modalità concrete di svolgimento della sua prestazione lavorativa;
che l'indennità gli è stata corrisposta regolarmente fino al novembre 2013 quando gli è stata sottratta, per un totale pari ad € 1.549,35 (€ 103,92 x 15 mens.); che il CCNL prevede un ulteriore periodo di 15 giorni 15
di ferie di calendario (c.d. riposo biologico) da godere consecutivamente, che si aggiungono alle ferie normalmente spettanti (art. 62 co. 5 CCNL 5.12.1996); che il ricorrente non ha goduto nell'ultimo anno di servizio di tale riposo e, pertanto, spetta, a tale titolo, l'indennità per ferie non godute, pari ad € 1.193,66.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere: " 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a tutte le voci retributive meglio specificate nel presente ricorso ed alle connesse differenze retributive rispetto al trattamento economico percepito;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare che gli incarichi di Direttore della struttura complessa (UOC) di Oculistica/Anestesia e Rianimazione e di Direttore del Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, sono stati effettivamente svolti dal ricorrente anche dopo la loro formale revoca (gennaio 2014) fino alle dimissioni avvenute in data 1° marzo 2015; 3) per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente delle differenze retributive per tutti i titoli di cui al presente atto, per il complessivo ammontare di € 384.863,13, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere accertata, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge”. La convenuta si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed Pt_1 allegato fascicolo chiedendo di volere:"1) in via principale rigettare tutte le domande spiegate dal dott. nei confronti di in quanto inammissibili, illegittime e CP_1 Pt_1 comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata accertare e dichiarare che le somme dovute a titolo di differenze retributive da al dott. in Pt_1 CP_1 conseguenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ammontano ad euro 9.187,88. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari”.
In particolare la parte convenuta deduceva: che il ricorrente non ha svolto le mansioni di Direttore del Dipartimento e di Direttore della UOC di Anestesia, Rianimazione ed
Oculistica successivamente alla soppressione delle suddette funzioni e dunque dal 10.1.2014 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
che al tempo era in una fase di Pt_1 grave crisi economica che aveva portato al commissariamento dell'Ente, motivo per cui si rendeva necessario riorganizzare l'intera struttura aziendale al fine di garantire una maggiore efficienza e sostenibilità nonché di migliore il livello di assistenza dei servizi erogati;
che pertanto in data 10.1.2014 veniva emanata la delibera 1/2014 avente ad oggetto una riorganizzazione aziendale che prevedeva la soppressione dei vari dipartimenti esistenti, tra cui il Dipartimento Area e Servizi Ospedalieri di cui il ricorrente era direttore, a la creazione di un nuovo dipartimento, Servizi Ospedalieri ed Ambulatoriali, nonché la soppressione della UOC Oculistica e Rianimazione e la creazione della UOS Specialistica 16
Ambulatoriale; che a seguito di detta riorganizzazione, veniva comunicato al dott. il CP_1 nuovo assetto aziendale e dunque la cessazione del suo incarico di direttore del Dipartimento
e della UOC;
che nelle more della formalizzazione del nuovo atto aziendale, veniva conferito al dott. l'incarico provvisorio di responsabile della CP_1 Parte_5 che inoltre, nella suddetta delibera veniva rimandata al nuovo atto aziendale la nomina del Direttore del nuovo Dipartimento;
che nell'ottica della riorganizzazione aziendale e dunque dell'assegnazione dei nuovi incarichi di responsabili di UOC e UOS, si procedeva alla valutazione dei precedenti incarichi di dirigenza medica, tra cui quello di Direttore del
Dipartimento Area e Servizi Ospedalieri (soppresso con la citata delibera) svolto dal dott.
che la valutazione dell'incarico del dott. si rilevava però negativa in quanto CP_1 CP_1 da un lato non risultavano attivati i dipartimenti e le relative procedure così come invece previsto dalla delibera che tale dipartimento istituiva ed in cui si nominava il dott. CP_1 quale suo responsabile e dall'altro non veniva consegnata alcuna documentazione in merito all'attività svolta, rendendo di fatto impossibile ogni tipo di verifica;
che stante la valutazione negativa, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Organico, all'art. 15, nel nuovo atto Aziendale non si nominava il dott. direttore del nuovo dipartimento, non CP_1 confermando dunque il suo precedente incarico valutato negativamente, e gli si assegnava invece la funzione di responsabile della
[...]
che sin dal gennaio del 2014 il Parte_6 dott. ha cessato di svolgere le sue funzioni di Direttore del Dipartimento e di UOC;
CP_1 che l'unica volta in cui il ricorrente ha richiesto ad di comunicargli gli obiettivi Pt_1
è stato nel febbraio 2014 quando gli era già stata comunicata la revoca dall'incarico per la cessazione del Dipartimento di cui era responsabile;
che poiché è un soggetto di Pt_1 diritto internazionale l'attività sanitaria che svolge sul territorio italiano è sempre stata regolata da accordi internazionali;
che è un ente pubblico di diritto melitense e Pt_1 non una Pubblica Amministrazione, e i suoi rapporti con lo Stato Italiano devono essere regolati per il tramite di accordi internazionali;
che l'ultimo di tali accordi è quello siglato tra la Repubblica Italiana ed il Sovrano Ordine di Malta in data 21.12.2000, ratificato con la L. n. 157 del 4.7.2003; che il predetto accordo specifica che, trattandosi di rapporti diplomatici tra due soggetti di diritto internazionale, sono i regolamenti interni a disciplinare l'operatività dell'ente e che, proprio per tale ragione, detti regolamenti devono essere approvati dal Ministero della ANità, visto che l'attività sanitaria è svolta sul territorio italiano;
che non è soggetta alla normativa applicabile (compresi i CCNL di categoria) Pt_1 alle strutture del SSN se non nella misura in cui la recepisce nei propri atti interni;
che ciò emerge dal Regolamento Organico per il personale dipendente delle strutture sanitarie 17
dell' , deliberato con atto n. 1586/2004, che è stato approvato dal Ministero Pt_1 della Salute con Decreto in data 25.3.2004; che al fine di rendere applicabili al personale
ACISMOM alcuni degli istituti previsti dai CCNL e dalla normativa nazionale, questi sono stati debitamente recepiti nel regolamento;
che allo stesso modo, come prescritto dallo stesso regolamento, all'art. 17, per rendere effettivamente applicabile i vari istituti dei CCNL di categoria si rende necessario il loro recepimento con atti formali interni ad
; che in conclusione dunque gli istituti contrattuali e retributivi del CCNL Pt_1 della sanità pubblica invocati dal ricorrente, non trovano applicazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a meno che non siano stati formalmente recepiti da atti interni di;
che proprio al fine di recepire alcuni istituti del CCNL, Pt_1 Pt_1 stipulava gli accordi con le sigle sindacali depositati da parte ricorrente;
che le delibere 1/14 del 10.1.2014 e 21/14 del 28.5.2014 con cui riorganizzava la propria Pt_1 struttura aziendale sopprimendo sia il dipartimento di cui il dott. era titolare che la CP_1 di cui era responsabile, andavano impugnate Parte_7 stragiudizialmente nel termine di 60gg (previsto per gli atti datoriali) per poi introdurre il giudizio di merito nei termini di legge;
che non aveva alcun obbligo di Pt_1 accordarsi con il Ministero della Salute prima di operare le modifiche organizzative di cui alle delibere in questione;
che infatti il Regolamento Organico ACISMOM all'art. 11 spiega che “La organizzazione dipartimentale è anche il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'Ospedale....” motivo per cui, la sua modifica non incide in alcun modo sul rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale e dunque non rientra tra quegli atti che, in base all'art. 3, comma 2 dell'Accordo Internazionale richiamato dal ricorrente, devono essere prima concordati con il Ministero della ANità
d'intesa con la Regione;
che inoltre l'art. 45 del regolamento specifica che l'assetto interno e la pianta organica possono essere modificati con atti interni ad e non sono Pt_1 necessarie concertazioni con il Ministero della ANità; che in ogni caso il dott. CP_1 avrebbe dovuto impugnare specificatamente la delibera di soppressione, non dinanzi al
Giudice Ordinario Italiano ma dinanzi al Tribunale Melitense;
che pertanto la contestazione dei suddetti provvedimenti è tardiva e inammissibile e comunque il Giudice
Italiano non avrebbe alcuna giurisdizione in merito;
che il ricorrente si sarebbe dovuto rivolgere – a tempo debito – al Tar e non al giudice ordinario;
che se infatti Pt_1 fosse soggetta alla giurisdizione del Giudice Italiano, essendo parificata ad una struttura del SSN e dunque ad una ASL, la contestazione di un atto che ha necessariamente natura amministrativa, come le delibere in argomento aventi ad oggetto la riorganizzazione aziendale, avrebbe dovuta essere proposta dinanzi al Giudice Amministrativo;
che, con 18
riferimento alla valutazione negativa dell'incarico dirigenziale del dott. anche il
CP_1 provvedimento di valutazione avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente e nelle opportune sedi e non si può procedere a tale accertamento in via incidentale nel presente giudizio;
che la valutazione degli incarichi dirigenziali non è disciplinata dal CCNL di categoria ma solo dal Regolamento Organico che, all'art. 15, spiega che “è rimessa alla discrezionalità del Direttore Generale la decisione in merito al rinnovo dell'incarico...”; che in ogni caso il dott. è stato valutato negativamente perchè non ha attivato i
CP_1 dipartimenti come gli era stato invece richiesto con la delibera 10/09 con cui al dott.
CP_1 veniva affidata la gestione del Dipartimento e, soprattutto, perché non ha fornito alla dirigenza alcuna documentazione attestante l'attività svolta;
che l'unica volta in cui il ricorrente ha richiesto il budget è stato nel 2014 quando già non era più responsabile del Dipartimento, mentre per gli anni precedenti ha sempre comunicato i propri risultati e percepito i relativi premi, segno che aveva avuto conoscenza dei relativi obiettivi;
che le voci retributive richieste spetterebbero al dott. solamente se previste da atti interni ad
CP_1
; che il ricorrente ha svolto le funzioni di Direttore del Dipartimento e Pt_1
Responsabile UOC, solamente fino al gennaio 2014 quando tali incarichi sono stati soppressi;
che con la revoca degli incarichi, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, il dirigente perde il diritto alla retribuzione relativa a tale incarico;
che il dott. dopo la CP_1 decadenza dai suddetti incarichi ha svolto il ruolo di responsabile della
[...]
che l'accordo aziendale del 30.11.2011, al punto 5, a fronte Parte_5 dell'adeguamento delle varie voci stipendiali, prevedeva, da parte dei dirigenti medici, la rinuncia ad eventuali indennità arretrate, motivo per cui nessuna pretesa può essere fatta valere con riferimento a differenze retributive maturate anteriormente a tale data;
che, quanto allo Stipendio tabellare, come riconosciuto dal ricorrente, quest'ultimo ha sempre percepito quasi tutto quanto previsto dagli accordi aziendali;
che, quanto alla Retribuzione
Individuale di Anzianità, per stessa ammissione del ricorrente è stato corrisposto tutto il dovuto;
che, quanto alla Indennità di esclusività, il ricorrente, fino a che è stato responsabile di struttura complessa ha sempre percepito l'importo mensile di euro 1.376,96 che corrisponde ad un importo annuo di euro 17.900,48 così come previsto dall'accordo aziendale del 2007, a partire però dal gennaio 2014, quando è stata soppressa la UOC a lui afferente e gli è stata invece affidata la il suo compenso a titolo di Parte_5 indennità di esclusività è stato correttamente ridotto ad euro 1.032,91, così come previsto dall'accordo aziendale del 2007 per i dirigenti non titolari di strutture complesse, per un totale annuo di euro 13.427,83; che in ogni caso a far data dal 2014 l'importo di riferimento non può essere quello previsto per i responsabili di struttura complessa, pari ad 19
euro 18.473,26, bensì quello previsto per i dirigenti non titolari di struttura complessa, pari ad euro 13.857,58; che quanto alla Indennità di specificità medica, anche con riferimento a tale voce retributiva, è lo stesso ricorrente ad ammettere di non avere nulla a pretendere a tale titolo;
che l'indennità di posizione unificata varia a seconda che il medico sia responsabile di
UOC o di UOS;
che fino a che il dott. ha svolto l'incarico di responsabile della CP_1
e dunque fino al gennaio 2014, ha sempre percepito la ridetta indennità nella misura mensile di euro 1.128,83, e dunque in misura superiore a quanto previsto dal CCNL di categoria e conforme a quanto previsto dall'accordo aziendale del 2014; che tale importo è stato ridotto ad euro 759,19, a far data dal gennaio 2014, in quanto il dott. non era più responsabile di una Unità Complessa, bensì di una Unità Semplice;
che CP_1 infatti, come previsto dall'accordo aziendale del marzo 2014 per i titolari di l'indennità annuale era prevista in euro 9.869,49 che corrisponde alla somma mensile di euro 759,19; che ne consegue dunque che fino al 2014 il dott. ha sempre percepito la CP_1 voce retributiva prevista per i titolari di UOC, mentre dal gennaio 2014, con la soppressione della UOC di sua competenza, gli è sempre stata corrisposta la somma prevista per i titolari di UOS;
che, quanto alla Retribuzione di posizione variabile aziendale, gli accordi collettivi, sia quello del 2007 che quello del 2014 prevedevano due diversi importi da corrispondere a tale titolo, a seconda che il dirigente avesse un incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
che per stessa ammissione del ricorrente, fino al 2014 quest'ultimo ha sempre percepito la somma di sua spettanza, mentre, a far data dal gennaio 2014, con la soppressione della UOC di sua competenza, gli è stata corrisposta tale voce retributiva nella somma prevista per i titolari di UOS, ossia euro 668,10 mensili, per un totale annuo di euro 8.685,30, che è quanto previsto dal accordo del 2014, quindi alcuna somma è dovuta;
che quanto all'Assegno ad personam (ex posizione C), fino al marzo del 2014 il dott. ha sempre percepito le somme a lui spettanti, mentre dall'aprile 2014 CP_1 tale assegno è stato revocato perché così era stato stabilito nell'accordo aziendale del marzo 2014 e nella conseguente transazione, provvedendo a riassorbire tali somme con i miglioramenti retributivi a partire dal 2008; che il dott. a partire dall'aprile 2014 CP_1 si vedeva dunque aumentare la retribuzione e riassorbire, in adempimento agli accordi aziendali, l'assegno ad personam;
che, quanto all'Assegno ad personam non assorbibile, nulla è dovuto come confermato dal ricorrente;
che, quanto alla Indennità di incarico di direzione di struttura complessa, non spetta attesa la revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa a partire dal gennaio 2014; che, quanto alla Maggiorazione per incarico di Direttore di Dipartimento (30%), prevista dal CCNL di categoria, la stessa non è mai stata recepita in alcun atto interno ad , motivo per cui non è applicabile ai Pt_1 20
rapporti tra la convenuta ed i suoi dipendenti;
che, quanto alla Indennità di incarico Capo Dipartimento, dalla lettura dell'accordo aziendale del 2014 emerge che per tutte le altre voci retributive la retroattività è specificata, mentre per l'indennità in questione nulla viene detto;
che è evidente che volontà delle parti è modificare l'ammontare di tale indennità ad euro
15.000,00 annui, a partire dell'entrata in vigore del ridetto accordo (art.7); che, premesso dunque che tale somma è dovuta solo a far data dall'aprile 2014, resta comunque il fatto che il dott. non era più capo dipartimento già dal gennaio 2014, motivo per cui a CP_1 partire da tale data non dovrà percepire l'indennità in parola;
che, con riferimento all'ammontare del fondo destinato alla retribuzione di risultato, sono gli accordi aziendali che disciplinano tale voce retributiva;
che con i due accordi del 2011 tra e le Pt_1 sigle sindacali, firmati anche dallo stesso dott. in qualità di sindacalista, visto lo CP_1 stato di grave crisi in cui versava l'Ente, veniva disposta una sensibile riduzione del fondo alla base della retribuzione di risultato;
che tale riduzione è stata poi confermata, con effetto retroattivo al gennaio 2008, anche dall'accordo aziendale del 2014; che tali accordi aziendali sono gli unici atti vincolanti per;
che il premio di risultato è dovuto Pt_1 al dott. solamente fino a che ha ricoperto gli incarichi e dunque fino al dicembre CP_1
2013, quindi per gli anni 2014 e 2015 nessuna somma gli è dovuta a titolo di
“retribuzione di risultato capo uoc” e di “retribuzione di risultato capo dipartimento”, perché tali ruoli non erano più ricoperti dal dott. che fino al 2013 invece, il CP_1 ricorrente ha sempre percepito la retribuzione di risultato per i risultati raggiunti dalle unità sotto la sua responsabilità ma lo ha fatto nei limiti dell'ammontare del fondo che gli accordi aziendali avevano stabilito in euro 20.000,00 annui;
che il ricorrente lamenta oggi, in questa sede, l'illegittimità della riduzione del budget di cui agli accordi sindacali da lui stesso sottoscritti oltre 10 anni fa;
che per gli anni 2014 e 2015 nessuna retribuzione di risultato né per la né per il Dipartimento sono dovute perché non il ricorrente non ricopriva più tali incarichi, mentre per gli anni fino al 2013, la retribuzione di risultato gli è stata invece pienamente corrisposta nella misura prevista dagli accordi aziendali del 2011 e del 2014; che, quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dalla mancata comunicazione degli obiettivi, tale domanda, avrebbe dovuto essere proposta in sede di eventuale impugnativa del provvedimento di valutazione negativa e che pertanto non può essere ammissibile nel presente giudizio;
che, nel merito, fino al 2013, gli obiettivi sono stati comunicati e raggiunti dal dott. tanto che ha percepito la CP_1 retribuzione di risultato;
che a far data dal gennaio 2014 al dott. non andava CP_1 comunicato alcun obiettivo perché non era più titolare di UOC e di Dipartimento;
di contestare comunque il quantum del danno, considerata l'assenza di prova della condotta 21
lesiva di;
che, quanto alla Indennità di rischio radiologico, premesso che tale Pt_1 indennità è prevista per chi opera nei reparti soggetti a rischio radiologico, è lo stesso ricorrente a confermare di aver percepito tale indennità fino al novembre 2013, fino cioè al momento in cui la Radiologia afferiva alla UOC sotto la direzione del dott. che a CP_1 partire però dal gennaio 2014, a seguito degli atti di riorganizzazione del 2014, la radiologia veniva ricompresa nella UOS di Diagnostica per Immagini affidata al dott.
mentre al dott. veniva assegnata la direzione della UOS Persona_1 CP_1
Ambulatoriale in cui non è ricompresa la radiologia;
che quindi dal 1 gennaio 2014 nessun importo è dovuto al ricorrente a tale titolo;
che, quanto alle Ferie non godute rischio radiologico, nessuna indennità per la mancata fruizione dei 15 gg di ferie aggiuntive previste per chi è esposto al rischio radiologico è dovuta al dott. per l'anno 2014, per le stesse CP_1 ragioni per cui non gli è dovuta l'indennità radiologica;
che dal 2014 il ricorrente non si occupava più di radiologia, motivo per cui non ha goduto degli ulteriori 15 gg di ferie perché non né aveva diritto;
che, come si evince dai conteggi prodotti, la somma che Pt_1 potrà essere chiamata a corrispondere al ricorrente, al più, nel caso in cui non si volesse riconoscere la rinuncia agli arretrati fino al novembre 2011, è pari ad euro 9.187,88». Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva in parte il ricorso e condannava l' al pagamento di € 18.937,21 a titolo di Pt_1 arretrati sullo stipendio tabellare, delle differenza fra quanto percepito a titolo di indennità di esclusività e quanto effettivamente dovuto, pari a € 18.473,26 lordi annui dal 1.1.2009 al 9.1.2014 ed € 13.857,58 lordi annui dal 10.1.2014 al
1.3.2015 e della differenza fra quanto percepito a titolo di retribuzione di posizione minima unificata e quanto spettante a seguito degli aumenti previsti dall'accordo aziendale del 11.3.2014 (pari ad € 14.684,92 annui dal 1.1.2008 ed
€ 15.449,16 annui dal 1.1.2009) nonché della somma annua di € 15.000,00
(pari ad € 1.153,85 mensili) dal febbraio 2009 al 9.1.2014 a titolo di maggiorazione del 30% per l'incarico di Direttore di Dipartimento.
Respingeva per il resto il ricorso e compensava per un terzo le spese processuali fra le parti, ponendo i restanti due terzi a carico dell' . Il Pt_1
Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e l'applicabilità della disciplina contrattuale invocata, osservava che non vi era prova dell'espletamento da parte del delle funzioni di Direttore di Dipartimento e di UOC dopo il CP_1
10.1.2014 né erano state articolate specifiche capitolazioni istruttorie sul punto, talché dovevano trovare rigetto tutte le domande presupponenti la conservazione di tali funzioni. Riteneva poi la legittimità della delibera n. 22
1/2014 di modifica dell'organizzazione dipartimentale ed evidenziava l'assenza di domande in relazione all'esito negativo della valutazione sull'incarico di
Direttore di Dipartimento. Il Tribunale analizzava poi le varie voci retributive rivendicate dal ricorrente osservando che:
- con l'accordo del 10.10.2007 era stato fissato lo stipendio tabellare ad € 3.079,31 mensili e con successivo accordo del 11.3.2014 era stato recepito retroattivamente l'aumento previsto dal CCNL ad € 3.250,68 dal 1.1.2008 e ad
€ 3.331,61 dal 1.1.2009; non avendo l' contestato i conteggi, erano Pt_1 dovuti gli arretrati per il complessivo importo di € 18.937,21;
- con accordo aziendale del 11.3.2014 era stata rideterminata con effetto retroattivo dal 1.1.2009 l'indennità di esclusività nella misura annua di € 18.473,26 per i dirigenti di e di € 13.857,58 per gli altri dirigenti;
non avendo applicato tali aumenti, doveva essere condannata al Pt_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive;
- anche per la retribuzione di posizione minima unificata non era stato applicato l'aumento previsto dall'accordo aziendale del 11.3.2014, quindi l' doveva essere condannata al pagamento della differenza fra Pt_1 quanto dovuto nel periodo dal 1.1.2008 al 9.1.2014 (€ 14.648,92 annui nel
2008 e € 15.449,16 dal 1.1.2009) e quanto erogato a tale titolo;
- nulla era dovuto per retribuzione di posizione variabile aziendale dal gennaio 2014, non essendovi prova dello svolgimento delle mansioni di Direttore di
Dipartimento dopo la revoca dell'incarico;
- nulla era dovuto a titolo di assegno ad personam, essendo stato previsto con l'accordo del 11.3.2014 il riassorbimento dello stesso negli incrementi retributivi;
- non era dovuta l'indennità di incarico di direzione di struttura complessa dopo la revoca del relativo incarico in data 10.1.2014;
- stante l'applicabilità al personale della disciplina dei contratti Pt_1 collettivi di lavoro del comparto sanitario, spettava al ricorrente la maggiorazione del 30% per l'incarico di Direttore di Dipartimento dal febbraio 2009 a gennaio 2014 in misura di € 15.000,00 annui;
- non era invece dovuta l'ulteriore indennità di incarico di Direttore di Dipartimento prevista dall'art. 7 dell'accordo aziendale del 11.3.2014, in quanto a tale data il era già cessato dall'incarico e la stessa non era CP_1 retroattiva;
23
- il ricorrente sino al 2013 aveva percepito la retribuzione di risultato nella misura prevista dagli accordi aziendali mentre la stessa non era dovuta per gli anni 2014 e 2015, stante la cessazione degli incarichi;
- non erano dovute l'indennità di rischio radiologico e i 15 giorni di ferie per rischio radiologico dopo il gennaio 2014, non essendo stata adeguatamente allegata e dedotta l'esposizione a tale rischio.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 formulando sei motivi di censura:
con il primo motivo di appello lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto degli arretrati sullo stipendio tabellare già corrisposti con la busta paga di luglio 2010 (€ 5.097,71) e in rate da € 637,27 ciascuna con le buste paga da giugno 2011 a settembre 2012, per il complessivo importo di € 15.294,03;
con il secondo motivo deduce l'omessa valutazione della rinuncia agli arretrati maturati fino al dicembre 2011 prevista al punto 5 dell'accordo sindacale del 30.11.2011, sottoscritto dallo stesso quale rappresentante CP_1 sindacale;
con il terzo connesso motivo di appello deduce l'erroneità dell'importo di € 18.937,21 liquidato dal Tribunale a titolo di arretrati stipendiali;
con il quarto e quinto motivo di gravame contesta i criteri di calcolo fissati dal Tribunale per le differenze maturate sull'indennità di esclusività e sulla retribuzione di posizione minima unificata, assumendo che le prime per il periodo dal 2009 al 2014 ammonterebbero ad € 3.293,68 e le seconde ad € 1.548,82, dovendosi considerare che con l'accordo aziendale del 30.11.2011 era stata pattuita la rinuncia agli arretrati talché sarebbero dovute le sole differenze maturate dal 2012 al 2014;
con il sesto motivo di appello l' censura le statuizioni che Pt_1 hanno riconosciuto la spettanza della maggiorazione del 30% per l'incarico di
Direttore di Dipartimento per aver ritenuto applicabile la relativa previsione del CCNL seppur non recepita da alcun atto interno ed evidenzia che comunque tale voce è stata erogata al residuando la sola differenza di CP_1
€ 10.509,64, che, tenuto conto della rinuncia agli arretrati di cui all'accordo del novembre 2011, potrebbe al più essere riconosciuta limitatamente agli anni dal 2012 al 2014.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “b) in via principale, accertare e dichiarare che – complessivamente – nessuna somma è dovuta da 24
al dott. a titolo di differenze retributive;
c) in via subordinata, nella Pt_1 CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse non operante la rinuncia del 2011, accertare e dichiarare che deve corrispondere al dott. a titolo di differenze Pt_1 CP_1 retributive, la somma complessiva di euro 10.356,92; d) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e ancor meno creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere operante la rinuncia del 2011 e si ritengano altresì dovute le somme a titolo di Maggiorazione per Incarico di
Direttore di Dipartimento, accertare e dichiarare che deve corrispondere al Pt_1 dott. a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro 20.886,56. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e rifusione delle spese di lite liquidate a controparte in primo grado”.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto. Ha inoltre formulato quattro complessi ed articolati motivi di appello incidentale censurando la gravata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la spettanza di interessi e rivalutazione sulla somma capitale riconosciuta al lavoratore, per aver escluso lo svolgimento di fatto delle mansioni di direttore di UOC e di Capo Dipartimento nel periodo dal gennaio 2014 al marzo 2015, respingendo quindi le relative domande stipendiali, e per aver disatteso i rilievi di illegittimità degli atti di riorganizzazione aziendale del
2014, rigettando così le conseguenti domande retributive e risarcitorie. Con l'ultimo motivo di appello incidentale ha censurato le statuizioni di rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di rischio radiologico e dell'indennità sostitutiva delle ferie di riposo biologico. Ribadita la spettanza delle voci retributive di cui all'originario ricorso introduttivo ha concluso chiedendo: “A) in via principale, rigettare l'appello in quanto nullo, inammissibile ed infondato;
B) in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) condannare l'appellante al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 429 co. 3 c.p.c. sulle somme riconosciute nella sentenza impugnata e su quelle che saranno riconosciute all'esito dell'appello incidentale, dalla maturazione del diritto al saldo;
2) accertare e dichiarare che gli incarichi di Direttore della struttura complessa (UOC) di e di Direttore del Dipartimento Area dei Controparte_6
Servizi Ospedalieri, sono stati effettivamente svolti dall'appellato anche dopo la loro formale revoca (gennaio 2014) fino alle dimissioni avvenute in data 1° marzo 2015; 25
3) previo accertamento dell'invalidità e/o illegittimità delle delibere di Pt_1
n. 1/2014 del 10.01.2014 e n. 21/2014 del 28.05.2014 con cui è stata disposta, nei confronti dell'appellato, la revoca degli incarichi di Direttore di UOC e di Direttore di Dipartimento, disapplicarle ex art. 63 D. Lgs. 165/2001 ed art. 5 L. 20.03.1865 n.
2248, all. E;
4) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per indennità di esclusività relative al periodo dal 01.01.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 5.720,94, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per retribuzione di posizione minima unificata relative al periodo dal 10.01.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 6.623,83, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
6) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per retribuzione di posizione variabile aziendale relative al periodo dal 01.01.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 1.768,50, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
7) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per assegno ad personam
(ex posizione C) relative al periodo dal 01.04.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 2.771,12, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
8) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per indennità di incarico di Direzione di UOC relative al periodo dal 01.01.2014 al 01.03.2015, dell'importo di €
11.790,00, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
9) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per maggiorazione di incarico di Direttore di Dipartimento (30%) relative al periodo dal 10.01.2014 al
01.03.2015, dell'importo di € 18.269,24, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
10) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per indennità di incarico di Direttore di Dipartimento relative al periodo dall'11.03.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 14.807,74, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
26
11) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per retribuzione di risultato relative al periodo dal 01.01.2009 al 01.03.2015, dell'importo di €
173.370,14, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
12) in subordine riguardo sub 11), condannare l'appellante, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance relativa alla retribuzione di risultato per gli anni dal 2009 al 2015, dell'importo di € 121.359,10, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
13) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per indennità di rischio radiologico, relative al periodo dal 01.12.2013 al 01.03.2015, dell'importo di €
1.549,35, nonché per indennità per ferie non godute aggiuntive per rischio radiologico per gli anni 2014 e 2015 dell'importo di € 1.193,66, ovvero delle maggiori o minori somme che saranno accertate, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge”. Con “note a verbale per l'udienza del 29.11.2024” non autorizzate ed irritualmente depositate il 28.11.2024 l' ha resistito all'appello Pt_1 incidentale. Con successiva nota, depositata anch'essa irritualmente in data 13.3.2025, il ha prodotto copia della sentenza appellata e del precetto notificati CP_1 all' in data 13.2.2025. Pt_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale. L'appello principale è in parte fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Quanto al primo motivo di appello, osserva la Corte che, sebbene nell'originaria memoria difensiva l' si sia limitata ad eccepire Pt_1 genericamente di aver corrisposto tutto quanto dovuto, l'eccezione di pagamento “… integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti” (così Cass. n. 41474 del
24/12/2021 e, in senso conforme Cass. n. 17196 del 02/07/2018 e Cass. n. 14654 del 14/07/2015). Effettivamente dalle buste paga tempestivamente prodotte nel fascicolo di primo grado di emerge il pagamento di € Pt_1 27
5.097,71 con la busta paga di luglio 2010 e di € 637,27 con le buste paga da giugno 2011 a settembre 2012 a titolo di “arretrati anno precedente”, per il complessivo importo di € 15.294,03. Sostiene l'appellato che non vi è CP_1 prova che tali pagamenti siano stati corrisposti a titolo di arretrati sullo stipendio tabellare ma, com'è noto, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che linea difensiva secondo la quale manca la prova di un certo fatto non costituisce contestazione del fatto medesimo (vd. Cass. Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020). Inoltre, è indubbio che tali somme siano state percepite dal lavoratore, talchè le stesse devono essere detratte da quanto spettante a titolo di arretrati che, in accoglimento dello specifico motivo di appello, devono essere ridotti ad € 3.643,18.
Contrariamente a quanto sostenuto dal con l'originaria memoria CP_1 difensiva aveva tempestivamente eccepito l'intervenuta rinuncia Pt_1 agli arretrati maturati sino al dicembre 2011 contenuta nell'accordo aziendale del 30.11.2011 (vd. pag. 18 della memoria di primo grado ove si legge
“Preliminarmente però occorre segnalare che l'accordo aziendale del 30.11.2011, al punto 5, a fronte dell'adeguamento delle varie voci stipendiali, prevedeva, da parte dei dirigenti medici, la rinuncia ad eventuali indennità arretrare, motivo per cui nessuna pretesa può essere fatta valere con riferimento a differenze retributive maturate anteriormente a tale data”). L'art. 5 del citato accordo del 30.11.2011 prevedeva l' “Adeguamento immediato, dal mese di Gennaio 2012, dell'anzianità stipendiale dei dipendenti in servizio da oltre cinque anni con il relativo incremento stipendiale previsto dalle norme contrattuali, con rinuncia al vanto di eventuali indennità arretrate”.
Appare evidente che la disposizione si riferisce alla sola voce “retribuzione individuale di anzianità” (RIA) prevista dall'art. 26, comma 2, lett. C) del
CCNL e non alla retribuzione base mensile, voce che nell'accordo del 10.10.2007 viene ribadito essere una componente della retribuzione individuale, mentre l'incremento pattuito nel suddetto accordo riguarda lo stipendio tabellare mensile fisso che viene determinato in € 3.079,31 mensili
(vd. art. 2, lett. A). Il successivo contratto aziendale del 11.3.2014 ha rideterminato la retribuzione base mensile in € 3.250,68 dal 1.1.2008 ed in €
3.311,61 dal 1.1.2009, mentre nulla hanno statuito tali accordi sulla RIA 28
(retribuzione individuale di anzianità), che il ha dedotto di aver sempre CP_1 correttamente percepito (vd. cap. A.3 dell'originario ricorso introduttivo).
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, l' con l'originaria Pt_1 memoria difensiva non ha specificamente contestato la quantificazione delle differenze di stipendio tabellare rivendicate in ricorso, limitandosi ad affermare che “Come si evince dai conteggi allegati (doc. 13), ha sempre percepito quasi tutto quanto previsto dagli accordi aziendali” (vd. pag. 18 dell'originaria memoria difensiva). Le specifiche censure sulla quantificazione delle differenze retributive risultano formulate per la prima volta nel grado, non essendo sufficiente il mero richiamo ai diversi conteggi allegati alla memoria difensiva al soddisfacimento dell'onere di specifica contestazione. Invero, l'onere di contestazione presuppone non soltanto la materiale produzione di diversi conteggi, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione ai criteri di quantificazione utilizzati. In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare i criteri di calcolo e le modalità di quantificazione, non essendo sufficiente la mera produzione di diversi conteggi non accompagnata da specifiche allegazioni.
In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento limitatamente all'eccezione di pagamento, talché la somma dovuta al a titolo di CP_1 differenze su retribuzione tabellare deve essere quantificata in complessivi € 3.643,18 (pari ad € 18.937,21 - € 15.294,03), oltre accessori come per legge.
In parte inammissibili ed in parte infondati sono il quarto e il quinto motivo di appello principale. Invero l'appellante si è limitato a lamentare l'omessa condivisione da parte del Tribunale della quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima unificata effettuata nei conteggi allegati all'originaria memoria difensiva, senza però censurare le metodologie di calcolo fissate dalla gravata sentenza che, tenuto conto degli incrementi previsti dagli accordi del 10.10.2007 e del 11.3.2014, ha correttamente quantificato la misura dell'indennità di esclusività spettante in €
18.473,26 annui dal 1.1.2009 al 9.1.2014 e in € 13.857,48 annui dal 10.1.2014 al 1.3.2015 e quella della retribuzione di posizione minima unificata in €
14.684,92 annui dal 1.1.2008 ed in € 15.449,16 annui dal 1.1.2009 al 9.1.2014, condannando l' al pagamento delle relative differenze. In sostanza Pt_1
l'appellante principale non ha specificamente censurato le valutazioni del 29
Tribunale circa la rideterminazione di tali voci retributive per effetto degli aumenti disposti dagli accordi aziendali. L'unica specifica deduzione è la richiesta di detrarre da tali importi le differenze maturate fino al dicembre 2012 in considerazione della rinuncia di cui all'accordo sindacale del
30.11.2011. Ribadisce la Corte che l'accordo in questione non contiene alcun richiamo a tali voci retributive, limitandosi a prevedere l' “adeguamento immediato, dal mese di Gennaio 2012, dell'anzianità stipendiale dei dipendenti in servizio da oltre cinque anni con il relativo incremento stipendiale previsto dalle norme contrattuali, con rinuncia al vanto di eventuali indennità arretrate”.
Fondato e meritevole di accoglimento è il sesto motivo di gravame, relativo al capo di sentenza con cui il Tribunale ha condannato al Pt_1 pagamento della maggiorazione del 30% per l'incarico di direttore di dipartimento in misura di € 15.000,00 annui (pari ad € 1.153,85 per 13 mensilità) per il periodo dal febbraio 2009 al gennaio 2014. Giova premettere che l' è un soggetto di diritto internazionale avente le medesime Pt_1 prerogative del Sovrano Militare Ordine di Malta che è equiparato ad uno Stato estero;
con esso l'Italia intrattiene normali rapporti diplomatici (ex multis Cass. S.U. n. 5/2007, n. 150/1999; Cass. n. 19674/2014, n. 7382/2013).
La circostanza che, in base agli accordi intercorsi fra lo Stato italiano e l'Ordine, attraverso il sistema di convenzioni realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987, le attività espletate nell'ambito dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello SMOM siano poste in piano paritario a quelle espletate dalle strutture sanitarie pubbliche italiane, non inficia la circostanza che l' non appartiene né alla pubblica amministrazione né alla sanità Pt_1 privata. L'accordo siglato tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Ordine di Malta in data 21.12.2000, ratificato con la L. n. 157/2003, oltre a specificare che l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del Sovrano Militare Ordine di Malta è posta su un piano identico rispetto a quella delle omologhe strutture pubbliche italiane, specifica che, trattandosi di rapporti diplomatici tra due soggetti di diritto internazionale, sono i regolamenti interni a disciplinare l'operatività dell'ente e che, proprio per tale ragione, detti regolamenti devono essere approvati dal Ministero della ANità, visto che l'attività sanitaria è svolta sul territorio italiano. 30
Da ciò consegue che l' non è soggetta alla normativa Pt_1 applicabile alle strutture del SSN se non nella misura in cui la recepisce nei propri atti interni.
Il Regolamento Organico per il personale dipendente delle strutture sanitarie dell' deliberato con atto n. 1586/2004 e approvato con Pt_1
Decreto del Ministero della Salute in data 25.3.2004, prevede che la disciplina dei rapporti con il proprio personale “ricade nell'ambito dell'autonomia normativa dell'Ordine” e che, quindi, al solo fine di assicurare al proprio personale “la equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti a quelli del personale in servizio presso le Aziende ANitarie Locali dello Stato italiano”, nel compilare detto regolamento, “si è uniformata ai principi della disciplina vigente in Italia per le strutture ospedaliere ed ambulatoriali facenti parte del
Servizio ANitario Nazionale”.
Inoltre, l'art. 17 di tale regolamento prevede che, per rendere effettivamente applicabile i vari istituti dei CCNL di categoria, si è reso necessario il loro recepimento con atti formali interni ad . Pt_1
Ne consegue che la previsione contrattuale del riconoscimento della maggiorazione del 30% per l'incarico di Direttore di Dipartimento avrebbe dovuto essere recepita da un accordo aziendale al fine di essere applicabile al circostanza non dedotta nell'originario ricorso introduttivo, CP_1 ampiamente contestata nella memoria difensiva di primo grado e comunque non dimostrata. Per mera completezza osserva la Corte che dalle buste paga del periodo dal febbraio 2009 al gennaio 2014 emerge la corresponsione della voce “indennità di Direttore di Dipartimento” che l' assume Pt_1 essere stata corrisposta a titolo della maggiorazione in oggetto mentre l'appellato deduce che sia “… una voce del tutto autonoma e basata su presupposti totalmente differenti”. La specifica contestazione dell'avvenuto pagamento dell'indennità di Direttore di Dipartimento non consente di ritenere il recepimento della relativa disposizione della contrattazione collettiva del Comparto neppure di fatto talché, in riforma della gravata sentenza, tale voce deve ritenersi non dovuta al CP_1
Fondato e meritevole di accoglimento è il primo motivo di appello incidentale, avendo il Tribunale omesso di provvedere alla liquidazione degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat 31
sugli importi spettanti al lavoratore dalla maturazione al soddisfo, in violazione del disposto di cui all'art. 429 c.p.c..
Infondati sono invece gli altri motivi di appello incidentale. Invero, con deliberazione n. 1 del 10.1.2014 l' ha disposto la soppressione Pt_1 della UOC di Anestesia, Rianimazione ed Oculistica cui il era CP_1 preposto, sostituendola con la struttura “specialistica Ambulatoriale” con valenza UOS2, a cui afferivano le specialità di Oculistica/Rianimazione, Angiologia e Cardiologia, della quale il veniva nominato responsabile. CP_1
Con la medesima delibera venivano soppressi i dipartimenti, fra cui quello Area e Servizi Ospedalieri diretto dal d istituito il dipartimento Servizi CP_1
Ospedalieri ed Ambulatoriali. Appare evidente che tale riorganizzazione ha determinato il venir meno della UOC cui il era preposto, talché a CP_1 prescindere dalle mansioni di fatto concretamente espletate, le stesse consistono in atti di direzione di una struttura semplice e non più di una struttura complessa, né possono stante la modifica organizzativa e strutturale attuata dall' . Neppure può ritenersi che il abbia svolto le Pt_1 CP_1 mansioni di Direttore del Dipartimento, atteso che la struttura dipartimentale è venuta meno per effetto della deliberazione dell' . Ne consegue Pt_1
l'irrilevanza della prova testimoniale articolata, anche a prescindere dai profili di genericità della stessa correttamente evidenziati dal Tribunale mentre, stante la riforma del capo di sentenza appellato sul punto, resta assorbito l'appello incidentale sulla spettanza della relativa maggiorazione per l'incarico di Direttore di Dipartimento. A maggior ragione nulla spetta al a titolo di CP_1 aumento dell'indennità ex art. 7 dell'Accordo del 11.3.2014.
Quanto alla dedotta illegittimità della deliberazione in esame questa
Corte non può che ribadire, come sopra evidenziato, che l' non è Pt_1 un una pubblica amministrazione ma un soggetto di diritto internazionale per cui non vi è alcun potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti organizzativi che si assumono illegittimi, peraltro mai impugnati dal lavoratore.
Le osservazioni che precedono assorbono ogni questione sulle domande di pagamento delle differenze retributive richieste per il periodo dal 9.1.2014 al 1.3.2015 per indennità di esclusività, retribuzione di posizione minima unificata, retribuzione di posizione variabile aziendale, indennità incarico di 32
direzione di struttura complessa, maggiorazione per incarico di direttore di dipartimento.
Del tutto infondato è il motivo di appello incidentale inerente l'assegno ad personam, risultando documentalmente che con l'accordo aziendale del
11.3.2014 è stato deliberato l'assorbimento di tale voce retributiva negli incrementi ivi pattuiti, senza che il lavoratore abbia subito alcun decremento stipendiale. Osserva la Corte che l'assegno ad personam era stato introdotto dall'accordo del 10.10.2007 senza alcuna previsione di non riassorbibilità e che, secondo i consolidati principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, tale tipo di emolumento, in mancanza di una espressa previsione diversa, è di noma sempre riassorbibile nei futuri incrementi retributivi.
Parimenti infondato è il capo dell'appello incidentale sulla retribuzione di risultato. Invero il ha percepito sino al 2013 la retribuzione di risultato CP_1 nella misura contrattualmente prevista atteso che, con accordi aziendali del 9.6.2011 e del 30.11.2011, il fondo aziendale era stato ridotto a soli €
20.000,00. E' documentato che con accordo aziendale del 11.3.2014 la riduzione è stata confermata anche per gli anni 2012 e 2013. Nell'originario ricorso introduttivo il si era limitato genericamente a dedurre che “… CP_1 la riduzione di tale voce stipendiale, che doveva restare una misura temporanea e straordinaria, è stata illegittimamente applicata dall' anche negli anni successivi, e Pt_2 perfino in via retroattiva, eliminando, di fatto, una voce stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva” (vd. pag. 36 del ricorso di primo grado) e che le relative disposizioni contenute nell'accordo del 11.3.2014 “… sono nulle o, comunque, illegittime in quanto vanno ad incidere sfavorevolmente sui diritti dei dipendenti” (così a pag. 37 del ricorso introduttivo). Trattasi di deduzioni del tutto generiche che non tengono conto della circostanza che le norme del CCNL in tema di retribuzione di risultato (nonché quelle sulla valutazione dei dirigenti) possono trovare applicazione solo qualora recepite da accordi aziendali e che comunque l'ammontare del fondo destinato alla retribuzione di risultato è demandato agli appositi accordi aziendali. Trattandosi di accordi aziendali stipulati fra l' (ente pubblico di diritto maltese) e le organizzazioni Pt_1 sindacali, peraltro in periodo risalente rispetto al deposito dell'originario ricorso introduttivo, non può essere dedotta in questa sede la nullità di alcune 33
clausole pattuite dalle parti sociali né può essere demandata al giudice la determinazione del fondo e delle modalità di riparto dello stesso.
La già rilevata inapplicabilità delle disposizioni del CCNL del Comparto ANità ove non espressamente recepite da accordi aziendali assorbe ogni questione sulla mancata valutazione del sull'omessa assegnazione degli CP_1 obiettivi e sulla valutazione negativa del 30.5.2014. Tenuto conto che il CP_1 ha sempre percepito fino al 2013 la retribuzione di risultato quale capo dipartimento nella misura e nei limiti di capienza del fondo come risultante dagli accordi sindacali sopra richiamati, del tutto destituito di fondamento è il capo di appello incidentale con il quale si deduce l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances. Infatti, correttamente il Tribunale, una volta accertato che il lavoratore ha percepito quanto dovutogli a titolo di retribuzione di risultato, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da perdita della chance di percepire, a tale titolo, i maggiori importi rivendicati.
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di appello incidentale relativo all'indennità di rischio radiologico e all'indennità sostitutiva delle ferie c.d.
“radiologiche”. Sostiene l'appellante incidentale che erroneamente il Tribunale avrebbe rigettato le domande in esame in quanto dai documenti allegati all'originario ricorso introduttivo, in particolare dai docc. 21, 24 e 26, emergerebbe l'esposizione del lavoratore al rischio radiologico anche dal gennaio 2014 alla cessazione del rapporto. Osserva la Corte che correttamente il Tribunale non ha tenuto conto di tale documentazione, non richiamata nel ricorso introduttivo a fondamento della domanda atteso che si può tener conto ai fini della decisione dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate le ragioni della produzione e della rilevanza. Invero la parte ha l'onere di allegare specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass. n. 21032/2008). Per mera completezza, osserva la Corte che dal documento sanitario personale degli anni dal 2010 al 2015 (doc. 21) la dose di esposizione alle radiazioni ionizzanti nel 2014 risulta essere indicata come “0”. Parimenti nella scheda dosimetrica degli anni 2009/2015 (doc. 24)
l'esposizione per gli anni 2014 e 2015 viene indicata pari a zero. Del tutto 34
irrilevante è poi il doc. 26, trattandosi di mera comunicazione di trasmissione all'INAIL dei dati sul rischio radiologico, priva però dell'allegata comunicazione.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, la somma dovuta al a titolo di arretrati su stipendio tabellare CP_1 deve essere determinata in € 3.643,18, mentre deve trovare rigetto la domanda di condanna al pagamento della maggiorazione del 30% per l'incarico di
Direttore di Dipartimento. Inoltre, su tutte le somme spettanti al ivi Pt_8 comprese le differenze sull'indennità di esclusività e sulla Retribuzione di posizione minima unificata come liquidate nella gravata sentenza, sono dovuti gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati secondo gli indici Istat dalla maturazione al soddisfo, come per legge. Per il resto l'appello principale e quello incidentale devono trovare rigetto.
In considerazione della complessità delle questioni trattate e della parziale soccombenza reciproca le spese del doppio grado, liquidate per l'intero nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., possono essere compensate per due terzi, mentre l' deve essere condannato alla refusione del restante Pt_1 terzo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza ed in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, così provvede: condanna al pagamento in favore di degli arretrati su Pt_1 CP_1 stipendio tabellare in misura pari ad € 3.643,18; respinge la domanda di condanna al pagamento della maggiorazione del 30% per l'incarico di Direttore di Dipartimento;
condanna al pagamento, su tutte le somme spettanti al Gechi, ivi Pt_1 comprese le differenze sull'indennità di esclusività e sulla Retribuzione di posizione minima unificata come liquidate nella gravata sentenza, degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati secondo gli indici Istat dalla maturazione al soddisfo;
rigetta per il resto l'appello principale e quello incidentale;
35
compensa per due terzi le spese processuali fra le parti che liquida per l'intero quanto al primo grado in € 7.800,00 e quanto all'appello in € 8.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, e condanna l' al pagamento del restante terzo. Pt_1
Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ES TR
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 910/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 910 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentate p.t., con l'avv. Giovanni Pt_1
CO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDETALE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Persi come CP_1 da procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1880/2023, pubblicata in data 23/02/2023 2
___________________
Così viene analiticamente descritto nella gravata sentenza lo svolgimento del processo: «Con ricorso depositato telematicamente il 28.6.2021 ed iscritto a ruolo il 1.7.2021 il ricorrente in epigrafe nominato, laureato in medicina e chirurgia, con specializzazione in anestesiologia e rianimazione, nonché in oculistica, esponeva: di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 13.06.1983 sino alle dimissioni in data
1.03.2015; che l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) svolge attività sanitaria pubblica attraverso numerose strutture presenti sul territorio italiano, tra le quali l' AN Giovanni BA sito in Roma, via Luigi CP_2
LE EL n. 13, specializzato in riabilitazione neurologica e motoria ed integrato con il S.S.N. ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992; che con Accordo stipulato tra il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo Italiano del 21.12.2000, ratificato con
L. 157/2003, l'attività di assistenza sanitaria svolta dalle strutture del suddetto Ordine è equiparata a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane;
che i medici dipendenti dell' , pertanto, sono assimilati ai medici del S.S.N., con applicazione della Pt_1 disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario;
che la suddetta equiparazione è stata recepita anche dall' nel “Regolamento organico per il Pt_1 personale dipendente delle strutture sanitarie dell ”, deliberato con atto Pt_1 dell'Ordine n. 1586 del 4.02.2004 ed approvato dallo Stato Italiano con D.M. Salute in data 25.03.2004, il cui art. 17, co. 2, prevede espressamente che “al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'ordinamento italiano del personale del comparto sanitario, in relazione al recepimento formale da parte del
Consiglio direttivo dell;
che il Dott. ha sempre prestato servizio Parte_1 CP_1 presso l'Ospedale AN Giovanni BA sin dalla assunzione, con contratto a tempo definito e indeterminato, rapporto di esclusività, dapprima con qualifica di Aiuto Dirigente del Servizio anestesiologia, rianimazione ed oculistica, successivamente, dal 1996, in qualità di Primario/Dirigente Medico a tempo pieno;
che dall'anno 2000 il ricorrente è stato nominato Direttore dell'Unità Operativa Complessa (UOC) di Anestesia, Rianimazione ed Oculistica;
che in aggiunta, con atto deliberativo dell' del 16.02.2009, per Pt_1 il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2012, gli è stato conferito anche l'incarico di Direttore Responsabile del Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, incarico poi proseguito anche negli anni successivi;
che secondo il Regolamento sulla Organizzazione 3
Dipartimentale dell'atto deliberativo del 16.02.2009, il Dipartimento è una struttura costituita da Unità Operative Complesse (UOC) e Unità Operative Semplici (UOS) dipartimentali (affini e complementari), aggregate in un'unica specifica tipologia organizzativa e gestionale;
che il Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, sotto la responsabilità del Dott. era articolato, come da atto deliberativo, nelle seguenti CP_1
Unità Operative: Diagnostica per Immagine;
Laboratorio Analisi;
Oculistica/Rianimazione; Medicina Specialistica, a sua volta suddivisa in Medicina Interna e Cardiologia;
che il ricorrente ha svolto le suddette mansioni continuativamente dal febbraio 2009 sino alla cessazione del rapporto;
che il ricorrente ha sempre potuto conoscere, in via quasi sempre sporadica ed occasionale, solo i fatturati lordi dei vari reparti del
Dipartimento affidatogli, ma mai i ricavi netti;
che ciò ha comportato l'impossibilità per il ricorrente di effettuare valutazioni precise sull'operato del personale sanitario a lui sottoposto e conseguentemente sull'andamento specifico dei singoli reparti affidatigli;
che il CCNL del comparto sanità prevede che i Dirigenti Medici a capo di unità operative complesse - fra cui rientra anche l'incarico di Direttore di Dipartimento presso - con contratto a Pt_1 tempo pieno e in regime di esclusività, hanno diritto a varie voci retributive, suddivise in trattamento fondamentale e trattamento accessorio;
che rientrano nel trattamento fondamentale: - a) trattamento economico tabellare;
- b) indennità integrativa speciale (voce abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2003); c) retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), ove spettante;
- d) indennità di specificità medico – veterinaria;
- e) indennità di esclusività; - f) retribuzione di posizione minima unificata;
- g) assegni ad personam, ove spettanti.; che nel trattamento accessorio rientrano invece: - h) retribuzione di posizione – parte variabile aziendale;
- i) indennità di incarico per direzione di struttura complessa;
- l) retribuzione di risultato;
- m) lo specifico trattamento economico ad personam;
- n) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro;
che inoltre, sempre fra le voci accessorie, per coloro che, come il Dott. svolgono un incarico di Direttore di CP_1
Dipartimento è prevista una ulteriore maggiorazione dal 30% al 50% della retribuzione di posizione – parte variabile (art. 39, co. 9, CCNL 08.06.2000, come modificato dall'art. 4 co. 4 del CCNL 06.05.2010); che in merito alla retribuzione di risultato, con accordo aziendale del 09.06.2011, si era stabilita la corresponsione ai dirigenti del Pt_1
50% della retribuzione di risultato ancora spettante per l'anno 2009, mediante rateizzazione mensile a partire dal mese di giugno 2011, per un totale di 16 rate;
che al punto 6) del medesimo accordo del 9.06.2011, era stata prevista una riduzione temporanea del fondo per la retribuzione di risultato per l'anno 2010, pari ad € 20.000,00, anziché € 439.997,00; che tale riduzione aveva, da un lato, la finalità di rendere meno gravosi i costi 4
per l' e, dall'altro, di consentire il conferimento degli incarichi previsti con atto Pt_2 deliberativo dell'11.09.2009 al personale medico “precario”; che con successivo accordo del
30.11.2011 veniva prevista una nuova, temporanea, riduzione del fondo per la retribuzione di risultato per l'anno 2011 per complessivi € 20.000,00, con rateizzazione mensile in 12 rate a partire dal mese di gennaio 2012, nonché la corresponsione di un ulteriore importo di
€ 2.400,00 lordi con rateizzazione, sempre a partire da gennaio 2012, a tutti i dirigenti medici titolari di incarichi, a titolo di incremento della retribuzione di risultato;
che nonostante gli impegni assunti con i predetti accordi del 2011, non provvedeva Pt_1
a stabilizzare il personale medico precario;
che di conseguenza, il sindacato U.I.L. Medici, nell'anno 2012, denunciava la decadenza del suddetto accordo, chiedendo la corresponsione ai dirigenti medici della retribuzione di risultato in misura integrale, relativamente agli anni 2010 e 2011; che con contratto collettivo aziendale dell'11.03.2014, era confermata, con le stesse motivazioni, la riduzione della retribuzione di risultato sia per l'anno in corso che per gli anni precedenti;
che la U.I.L. Medici, in persona del suo rappresentante Dott. CP_1 rifiutava di sottoscrivere l'accordo in quanto non conforme a diritto e lesivo dei diritti quesiti dei dirigenti medici;
che infine, nel contratto di assunzione, era altresì riconosciuta al ricorrente l'indennità di rischio radiologico;
che l'ufficio del ricorrente era adiacente alle stanze di radiologia, per garantire la maggiore rapidità di intervento in casi di emergenza;
che tale condizione è perdurata per tutto il rapporto di lavoro sino alla sua cessazione nel marzo 2015 e, quindi, per tutto il tempo egli è rimasto esposto al rischio da radiazioni ionizzanti;
che tuttavia l'indennità di rischio radiologico è stata corrisposta al ricorrente solo fino al novembre 2013; che nel periodo successivo, è stata unilateralmente soppressa dall'Associazione convenuta;
che il Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, ed in particolare il Poliambulatorio, sotto la direzione del ricorrente ha ottenuto notevoli risultati positivi, incrementando, di anno in anno, i servizi resi e, di conseguenza, il fatturato, nella misura descritta in ricorso;
che in tutto il periodo in cui il Dott. ha prestato la sua CP_1 attività in qualità di dirigente di struttura complessa (Anestesia, Oculistica e
Rianimazione) e di Capo Dipartimento, egli ha ricevuto solo nel primo anno la comunicazione con cui gli venivano fissati gli obiettivi di budget annuali;
che tali obiettivi erano ampiamente raggiunti dal ricorrente;
che il fatturato è andato progressivamente aumentando anche negli anni successivi;
che anche l'ambulatorio di Oculistica, istituito ex novo dal ricorrente e da questi gestito direttamente, conseguiva ottimi risultati, raggiungendo negli ultimi anni il numero di oltre 64.000 pazienti;
che per gli anni successivi al 2009,
l' nulla comunicava al ricorrente riguardo agli obiettivi da perseguire, sia come Pt_1
Capo Dipartimento, sia come Direttore di UOC;
che a seguito dell'atto deliberativo del 5
Commissario Magistrale del 10 gennaio 2014 n. 1, per ragioni di riassetto organizzativo, l' sopprimeva la struttura “Oculistica/Rianimazione”, che veniva sostituita Pt_1 dalla struttura “Specialistica Ambulatoriale”; che a seguito di detto provvedimento, con decorrenza dal 10 gennaio 2014 e con lettera in pari data veniva comunicata al ricorrente la decadenza dall'incarico di Direttore della struttura complessa (UOC)
“Oculistica/Rianimazione” e l'affidamento dell'incarico provvisorio di struttura semplice
(UOS) di “Specialistica Ambulatoriale”; che in pari data, con altra comunicazione (prot. 115) - nel quadro della soppressione dei Dipartimenti adottata con la delibera n. 1/2014 - veniva comunicata al Dott. la decadenza dall'incarico di Direttore Responsabile del CP_1
Dipartimento Area e Servizi Ospedalieri;
che ciò nonostante, anche dopo la revoca di quest'ultimo incarico, il ricorrente ha proseguito di fatto a svolgere le relative mansioni sino alla cessazione del rapporto, continuando a dirigere il personale a lui subordinato quando era Direttore del Dipartimento, ad es. autorizzando le richieste di ferie, permessi, congedi, cambio turni, nonché le richieste di straordinario;
che a far data dal 1° giugno 2014
l' rendeva definitivo il conferimento dell'incarico di responsabile dell'unità Pt_1 operativa semplice (UOS) “Specialistica ambulatoriale e consulenze interne”, comunicandolo al ricorrente con lettera del 3.06.2014, con conseguente rideterminazione del trattamento economico;
che il ricorrente continuava a svolgere di fatto le medesime mansioni espletate in precedenza;
che nelle more, con comunicazioni del 27.01.2014 l' richiedeva al Pt_1
Dott. - così come agli altri Capi Dipartimento e direttori di UOC - la CP_1 documentazione relativa agli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Direttore della onde procedere alla sua valutazione, stante Parte_3
l'istituzione, avvenuta con delibera n. 10/2013 del 06.12.2013, della Commissione di valutazione della dirigenza;
che nella risposta in data 07.02.2014, il ricorrente richiedeva la programmazione delle attività ed il budget necessario per il 2014, che non gli era stato comunicato, richiesta rimasta senza esito;
che il ricorrente, come tutti gli altri Capi Dipartimento, per disposizione aziendale non poteva accedere ai centri di costo e, quindi, non aveva la possibilità di disporre di dati economici attendibili e, di conseguenza, di valutare le prestazioni del personale sanitario a lui sottoposto;
che in data 30.05.2014
(prot. 2413), il Dott. riceveva una comunicazione che gli annunciava l'esito negativo CP_1 della valutazione a seguito del mancato invio della documentazione richiesta, nonché per la mancata attivazione formale dei Dipartimenti;
che con atto deliberativo n. 21/2014 del 28.05.2014, l' rendeva definitiva la rilevante modifica organizzativa Pt_1 introdotta con la precedente delibera n. 1/2014 del 10.01.2014 e di conseguenza veniva confermata la soppressione di quasi tutti i Dipartimenti, di cui restava solo uno, quello dei 6
Servizi ospedalieri ed ambulatoriali, senza procedere alla nomina del Direttore;
che erano soppresse quasi tutte le Unità Operative Complesse (UOC) – tra cui quella di Anestesia e
Rianimazione, prima diretta dal ricorrente – quasi tutte (tranne una, la “Lepanto”) riconvertite, e declassate, in Unità Operative Semplici;
che l' non ha mai Pt_1 concordato le predette rilevanti modifiche organizzative né con il Ministero della ANità, né con la Regione Lazio, né con le Asl, senza nemmeno previamente comunicarle, come era suo obbligo secondo quanto stabilito dall'Accordo Governo Italiano - SMOM del 21.12.2000 (art. 3 co. 2), ratificato dalla L. 157/2003; che il ricorrente con lettera del 07.02.2014
(prot. 606) rivendicava i suoi diritti spettanti per il rapporto di lavoro sino ad allora prestato;
che con lettera del 27.01.2015 (prot. 446) il ricorrente rassegnava le dimissioni a far data dal 1° marzo 2015 e, inoltre, chiedeva la corresponsione delle competenze spettanti ancora non versate;
che per mezzo del proprio difensore con lettera del 22.12.2016 il ricorrente rivendicava nuovamente tutti i suoi diritti;
che solo a seguito di tale ultima intimazione l' rispondeva con lettera del 25.01.2017 (prot. 420), affermando Pt_1 la regolarità della sua condotta;
che nell'ultimo anno del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha goduto dei 15 giorni di ferie aggiuntivi a quelli normali (c.d. “riposo biologico”) previsti dalla contrattazione collettiva per i medici soggetti al rischio radiologico, senza percepire la relativa indennità sostitutiva;
che il ricorrente è stato Segretario Nazionale della U.I.L.
Medici, settore ospedalità privata e religiosa, dal 2000 al 2013. In punto di diritto il ricorrente deduceva: che, per costante giurisprudenza la giurisdizione italiana è competente a giudicare sulle controversie di natura economica tra l' e un lavoratore;
che al personale di tale struttura, equiparata a quella Pt_1 pubblica, si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto sanitario e, più in generale, tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario;
che in numerosi atti, delibere e accordi ha provveduto a recepire il CCNL Pt_1
Comparto ANità, anche nella sua parte economica;
che le principali fonti normative, legali e contrattuali, ed i principali atti deliberativi che interessano il caso di specie sono quelli richiamati in ricorso;
che il ricorrente a partire dal 2009, nell'ambito della struttura ospedaliera “AN Giovanni BA”, ha svolto contemporaneamente l'incarico di Direttore della struttura complessa di Anestesia, Rianimazione ed Oculistica e di Direttore del Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, nel quale confluivano più strutture complesse, tra cui: Diagnostica per Immagine;
Laboratorio Analisi;
Oculistica/Rianimazione (diretta specificamente dal ricorrente); Medicina Specialistica, a sua volta suddivisa in Medicina
Interna e Cardiologia;
Poliambulatorio Ospedaliero;
che l'incarico del ricorrente aveva durata triennale (febbraio 2009 – gennaio 2012), ciò nonostante egli continuava a ricoprire 7
le suddette cariche sino al 10 gennaio 2014, quando, a seguito di una riorganizzazione aziendale, gli veniva comunicata la decadenza dall'incarico di Direttore della struttura complessa (UOC) “Oculistica/ Rianimazione” e l'affidamento dell'incarico provvisorio, e inferiore, di struttura semplice (UOS) di “Specialista Ambulatoriale”, con rideterminazione della retribuzione in peius;
che contestualmente, con una seconda comunicazione sempre del 10 gennaio 2014, la convenuta rendeva nota al Dott. anche la decadenza CP_1 dall'incarico di Direttore Responsabile del Dipartimento Area e Servizi Ospedalieri, con conseguente venir meno delle indennità che egli percepiva per il loro svolgimento;
che tali provvedimenti sono nulli e/o illegittimi, in quanto aventi la loro fonte diretta in atti deliberativi dell'Ente ( le delibere n. 1/2014 del 10.01.2014 e n. 21/2014 del
28.05.2014) anch'essi nulli e/o illegittimi, in quanto emessi in violazione delle inderogabili disposizioni di cui all'Accordo Stato Italiano / SMOM del 21.12.2000, ratificate con L.
157/2003; che infatti in presenza di modifiche organizzative rilevanti, come la quasi totale soppressione sia dei Dipartimenti che delle UOC, l era obbligata a concludere Pt_1 un previo accordo con il Ministero della ANità, la Regione Lazio e le Asl, come impone il suddetto Accordo del 21.12.2000 (art. 3 co. 2), allo scopo, perseguito dal Legislatore e dal Governo Italiano, di assicurare livelli di assistenza sanitaria in linea con quelli del CP_3 che l'Associazione resistente ha deciso unilateralmente di apportare le modifiche preavvisare le Autorità italiane, ponendo in essere una violazione della legge e degli accordi internazionali;
che ne discende che gli atti deliberativi in questione dovranno essere disapplicati dal Giudice, con conseguente venir meno della validità e/o legittimità anche dei provvedimenti di revoca degli incarichi rivestiti dal ricorrente di Capo Dipartimento e Direttore di UOC;
che in ogni caso, nonostante le revoche “formali”, il Dott. in CP_1 realtà continuava, di fatto, ad espletare anche nei mesi successivi le medesime mansioni svolte in precedenza;
che lo svolgimento, anche dopo la formale revoca, delle medesime precedenti superiori mansioni, comporta il diritto del ricorrente alla conservazione del più favorevole trattamento retributivo in precedenza goduto;
che in data 30.05.2014, il ricorrente riceveva una comunicazione nella quale gli si annunciava l'esito negativo della valutazione del suo incarico dirigenziale a seguito del mancato invio della documentazione richiesta, nonché per la mancata attivazione formale dei Dipartiment;
che tuttavia, a norma dell'art. 29 del CCNL 03.11.2005, prima della formulazione del giudizio negativo, questo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale vanno acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da una persona di fiducia;
che per la valutazione negativa è necessario che vi sia un rilevante scostamento rispetto agli obiettivi e ai compiti professionali imputabili a responsabilità dirigenziale;
che come riportato dall'art. 27 del CCNL del 03.11.2005, la 8
valutazione dei dirigenti di struttura complessa deve riguardare la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e ai risultati conseguiti, la professionalità espressa, ogni altra funzione gestionale delegata, l'efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento dei risultati annuali;
che la valutazione negativa del ricorrente, effettuata oltre la fine ufficiale dell'incarico, e giustificata unicamente in base al mancato invio di documentazione, è pretestuosa, in quanto avvenuta senza contraddittorio, scarsamente motivata e arbitraria e sproporzionata perché fondata non sugli effettivi risultati raggiunti, sulla professionalità profusa dal ricorrente e sul suo operato, ma sul mancato invio della documentazione;
che alcuni dei documenti custoditi in un ufficio richiedevano la conoscenza da parte del ricorrente di taluni dati di cui egli non disponeva, in quanto inaccessibile ai dipendenti;
che in tal modo l' ha, di fatto, impedito al ricorrente di presentare Pt_1 la documentazione richiesta, di qui l'arbitrarietà e illegittimità della valutazione negativa compiuta dall'Ente convenuto;
di contestare l'asserita mancata formalizzazione dei
Dipartimenti; che l'incarico in oggetto era stato con atto deliberativo assegnato al ricorrente, unitamente alla comunicazione della nuova struttura dipartimentale sin dal 2009; che inoltre la revoca dell'incarico affidato al ricorrente è stata motivata da una riorganizzazione aziendale nella quale veniva disposta la soppressione dei precedenti dipartimenti, che quindi esistevano;
che durante il periodo per cui è causa, al ricorrente non sono state corrisposte nella misura dovuta, o non sono state corrisposte affatto, diverse voci stipendiali, come da conteggi allegati al ricorso;
che lo stipendio tabellare fa parte del trattamento economico fondamentale dei dirigenti medici ex art. 2 del CCNL del 06.05.2010, che ha disapplicato le precedenti disposizioni contrattuali;
che dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è stato fissato in € 42.258,81 (€ 3.250,68 mensili) e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stato incrementato fino ad € 43.310,90 annui (€ 3.331,61 mensili); che nel periodo dal 2008 al 2015 l' non si è Pt_1 adeguata alle previsioni contrattuali, corrispondendo al ricorrente uno stipendio tabellare inferiore;
che in particolare, con accordo tra ACISMOM - Ospedale AN Giovanni BA e le del 10.10.2007, è stato stabilito, a decorrere dal 1° gennaio CP_4
2008, uno stipendio tabellare mensile fisso, per tutti i dirigenti, pari ad € 3.079,31; che solo successivamente, con accordo tra le suddette parti, datato 11.03.2014, l'Azienda datrice ha recepito retroattivamente le previsioni del CCNL di categoria, rideterminando la retribuzione base mensile (€ 3.250,68 dal 1° gennaio 2008 ed € 3.331,61 dal 1° gennaio
2009); che tuttavia il ricorrente non ha mai percepito gli arretrati;
che le differenze retributive ammontano: per l'anno 2008 ad € 2.227,81; per l'anno 2009 ad € 3.279,90; 9
per l'anno 2010 ad € 3.279,90; per l'anno 2011 ad € 3.279,90; per l'anno 2012 ad € 3.279,90; per l'anno 2013 ad € 3.279,90; per l'anno 2014 ad € 309,90; per un totale complessivo pari ad € 18.937,21; che l'Indennità integrativa speciale è stata soppressa dall'art. 34 del CCNL 03.11.2005 e, dal 1° gennaio 2003, è stata conglobata nello stipendio tabellare, valgono quindi le considerazioni già esposte;
che la Retribuzione individuale di anzianità (RIA) prevista sia dal CCNL che dagli accordi aziendali risulta essere stata sempre corrisposta correttamente, nella misura di € 2.105,37, per cui nulla è dovuto a tale titolo;
che l'Indennità di esclusività, fissa annua, distribuita su 13 mensilità, per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (UOC) è stata determinata dall'art. 12 del CCNL del 6.05.2010, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2009, nell'importo annuo di € 17.052,27; che inoltre, con accordo del 10.10.2007, l' ha fissato la suddetta indennità in € 1.376,96 mensili per 13 mensilità, Pt_1 pari quindi ad € 17.900,48 annui;
che successivamente, con contratto aziendale del 11 marzo 2014, l'azienda ha rideterminato l'indennità, sempre con decorrenza retroattiva dal
1° gennaio 2009, nella misura di € 18.473,26 lordi annui, comprensivi di tredicesima mensilità (€ 1.421,02 al mese); che tuttavia la datrice di lavoro non ha mai corrisposto al ricorrente gli arretrati dovuti dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2015, per un totale complessivo pari ad € 5.997,68; che quanto all'Indennità di specificità medica, l'importo previsto dal contratto collettivo di categoria (art. 36 CCNL del 3.11.2005) e dall'accordo aziendale del 2007 è pari ad € 8.392,41 lordi annui suddivisi in 13 mensilità, è sempre stata corrisposta al ricorrente nel suddetto importo, per cui nulla è dovuto a tale titolo;
che la
Retribuzione di posizione è una componente del trattamento dei dirigenti che spetta in relazione alla graduazione delle funzioni espletate a norma dell'art. 51 co. 3 del CCNL
05.12.1996 ed è collegata all'incarico da essi svolto (v. art. 27 CCNL 08.06.2000); che trattandosi di una voce retributiva fondamentale, essa spetta al dirigente a prescindere dal fatto che la graduazione delle funzioni da parte del datore di lavoro sia stata realmente effettuata;
che la retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
che la componente fissa della retribuzione di posizione non è modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della tabella (v. tabella all. 1
CCNL 05.12.1996) sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26 del CCNL 08.06.2000 è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili;
che la Retribuzione di posizione minima unificata consiste in una voce retributiva fissa corrisposta per 13 mensilità; che la retribuzione di posizione minima unificata ha registrato nel periodo 2008-2015 alcuni incrementi ad opera della contrattazione collettiva di riferimento;
che in particolare, l'art. 20 del CCNL 17.10.2008 ha previsto che la suddetta 10
voce retributiva per i dirigenti con incarico di struttura complessa fosse rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 13.546,08 annui;
che successivamente, l'art. 5 del
CCNL del 6.05.2010 ha incrementato, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, tale misura fino all'importo di € 14.260,76; che l'accordo aziendale del 10.10.2007, tuttavia, prevedeva un'indennità di posizione minima unificata annuale, per il dirigente con incarico di struttura complessa con rapporto esclusivo (area chirurgia), pari ad € 10.655,43; che successivamente, l'accordo aziendale del 11.03.2014 (art. 3) ha migliorato il trattamento, adeguandolo al CCNL e rideterminandolo in aumento con le seguenti decorrenze: dal 1° gennaio 2008: € 14.674,92 annui (equivalenti a € 1.128,84 al mese per 13 mensilità), dal 1° gennaio 2009: € 15.449,16 annui (equivalenti a € 1.188,40 al mese per 13 mensilità); che per l'intero periodo per cui è causa il ricorrente non ha mai ricevuto gli importi dovuti;
che a partire dal mese di gennaio 2014, la retribuzione di posizione unificata percepita dal ricorrente è andata calando, passando da € 1.128,83 ad € 721,13 (sino a marzo) e poi ad € 759,19; che le differenze spettanti, a titolo di retribuzione di posizione minima unificata, pertanto, ammontano ad € 16.687,07; che la Retribuzione di posizione variabile aziendale è la parte variabile della retribuzione di posizione stabilita dall'azienda; che tale voce fa parte del trattamento retributivo accessorio e non di quello fondamentale;
che l , sia con accordo aziendale del 10.10.2007 che con il Pt_1 successivo accordo del 11.03.2014, ha fissato per i dirigenti con incarico di struttura complessa un importo pari ad € 10.218,00 annui (€ 786,00 al mese), comprensivo di tredicesima mensilità; che l'azienda, da marzo 2008 a dicembre 2013, ha sempre corrisposto correttamente detto importo;
che tuttavia, a partire dal mese di gennaio 2014 la voce in oggetto corrisposta al Dott. ha subìto una variazione in peius, in particolare è CP_1 stata pari ad € 8.685,30 annui, uguale a quella spettante ai dirigenti con incarico di struttura semplice;
che invece il ricorrente, in tale periodo, ha espletato le medesime mansioni svolte in precedenza, di conseguenza egli ha maturato ugualmente il diritto alla più elevata retribuzione di posizione variabile prevista per i dirigenti di UOC;
che per tale voce retributiva, sono dovute alla parte istante differenze retributive pari ad € 1.768,50; che in caso di conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento, ovvero di incarichi che prevedono la direzione di più strutture complesse, è prevista, per la parte variabile, una maggiorazione tra il 30% e il 50% della retribuzione calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza;
che con accordo aziendale del 10.10.2007 l' ha Pt_1 riconosciuto un Assegno ad personam (ex posizione C) per i dirigenti delle strutture complesse pari ad € 3.023,04 annui (€ 251,92 al mese), sempre correttamente corrisposto al ricorrente;
che tuttavia, con l'accordo aziendale del 11.03.2014, tale voce retributiva è 11
stata soppressa;
che in particolare, l'art. 10 del citato accordo ha previsto l'assorbimento dell'assegno ad personam negli incrementi previsti dall'accordo medesimo con decorrenza dal
1° gennaio 2008; che tali disposizioni sono nulle o, comunque, illegittime in quanto vanno ad incidere sfavorevolmente sui diritti quesiti dei dipendenti;
che il ricorrente dal gennaio
2008 al marzo 2014 ha percepito detta voce senza che risultassero differenze retributive;
che dall'aprile 2014 in poi, la voce è stata eliminata, per cui è dovuta la differenza di €
2.771,12 (€ 251,92 x 11 mens.); che nell'accordo del 2014 è stata mantenuta la voce retributiva “assegno ad personam non assorbibile”, corrisposto al ricorrente nella misura di
€ 570,81 mensili per tutto il periodo, non sussistono, dunque, differenze retributive per questa voce;
che, quanto al Trattamento Accessorio, ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, oltre alla retribuzione di posizione, a norma dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000 e dell'art. 36 del CCNL 3 novembre 2005, compete un'indennità di incarico di direzione struttura complessa annua lorda, fissa e ricorrente, pari ad € 9.432,05 suddivisa in 13 mensilità; che L non ha più corrisposto al ricorrente tale Pt_1 indennità negli anni 2014 e 2015, probabilmente nel presupposto di avergli revocato l'incarico di direzione di UOC;
che tuttavia le revoche delle UOC devono ritenersi nulle poiché emanate in dispregio della legge e degli accordi tra lo Stato Italiano e lo SMOM e, come tali, disapplicate;
che inoltre, il Dott. anche dopo la formale cessazione CP_1 dell'incarico ha continuato a svolgere, di fatto, le medesime funzioni direttive;
che per questa voce sono dovute le differenze per gli anni 2014 e 2015, le quali, come da conteggio allegato, ammontano ad € 11.790,00; che in caso di conferimento dell'incarico di Direttore di
Dipartimento, ovvero di incarichi che prevedono la direzione di più strutture complesse, è prevista, per la parte variabile, una maggiorazione tra il 30% e il 50% della retribuzione calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza pari, nel caso del ricorrente, ad € 50.000,00 (art. 39, co. 9 del C.C.N.L. 8.06.2000, come modificato dall'art. 4, co. 4 del
CCNL 6.05.2010); che per tale ragione, il Dott. in qualità di Direttore del CP_1
Dipartimento dell'Area avrebbe dovuto percepire da febbraio 2009 Parte_4 sino alla fine del rapporto una maggiorazione pari alla somma lorda annua di € 15.000,00 (€ 50.000,00 x 30%), corrispondente all'importo mensile di € 1.153,85 per 13 mensilità, somma mai corrisposta dall' ; che il contratto collettivo aziendale del Pt_1
11.03.2014 prevede, all'art. 7, in caso di conferimento dell'incarico di Direttore di
Dipartimento, una ulteriore indennità pari ad € 15.000,00 lordi annui, comprensivi di tredicesima mensilità; che dall'esame della documentazione non sono emerse differenze per gli anni 2008, 2011, 2012, 2013, mentre risultano differenze per gli anni 2009, 2010, 2014 e 2015, pari ad € 34.732,04; che la retribuzione di risultato, facente parte del 12
trattamento accessorio della retribuzione dei dirigenti medici di I e di II livello, a norma dell'art. 65 del CCNL 5.12.1996, è strettamente correlata alla realizzazione di programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati, nonché il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione per budget ai sensi dell'art. 5, co. 4 e ss. del D. Lgs. n. 502/1992 e degli artt. 14 e 20, co. 1 e 2, del D. Lgs n. 29/1993; che ai sensi dell'art. 63 del CCNL, per il finanziamento della retribuzione di risultato è costituito un apposito fondo, cui sono annualmente destinate le risorse finanziarie accantonate a tale scopo;
che la contrattazione collettiva prevede che, di norma, la direzione aziendale, con cadenza annuale e in corrispondenza dell'approvazione del bilancio, definisca i programmi e gli obiettivi prestazionali emanando direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, assegnando inoltre a ciascuna articolazione aziendale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento e, infine, indicando la quota del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla struttura e, in particolare, quella riservata al dirigente responsabile (art. 65 del CCNL 1996); che la retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, alla realizzazione degli obiettivi assegnati e nei limiti delle quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla struttura, in relazione al raggiungimento totale o parziale degli obiettivi (art. 65 co. 7 e 8 del CCNL 5.12.1996); che la valutazione dei dirigenti, prevista dall'art. 25 del CCNL del 03.11.2005 che ha sostituito le precedenti disposizioni, è una caratteristica essenziale del rapporto dirigenziale, utile sia per gli eventuali rinnovi o revoche degli incarichi, sia per l'ammontare della retribuzione di risultato, consentendo di valutare l'operato dei dirigenti attraverso la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità profusa;
che la valutazione avviene annualmente e al termine dell'incarico i risultati finali delle valutazioni sono riportati nel fascicolo personale;
che la retribuzione di risultato è volta, da un lato, a premiare l'operato del dirigente spingendolo a un miglioramento continuo e, dall'altro, a compensarlo per il tempo e l'impegno lavorativo profuso in eccedenza, non essendo previste per i dirigenti maggiorazioni per il lavoro straordinario;
che l'esito positivo delle valutazioni comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato a norma degli artt. 27 e 28 del CCNL 3.11.2005; che in caso di valutazione negativa, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere instaurato un contraddittorio, nel quale dovranno essere acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da un procuratore di fiducia;
che inizialmente il fondo annuale aziendale destinato alla retribuzione di risultato ammontava, nel 2009, ad € 350.000,00; che successivamente, due contratti aziendali del 9.06.2011 e 13
del 30.11.2011, stabilivano, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011, una consistente riduzione del fondo annuale a soli € 20.000,00, rispetto agli oltre € 400.000 previsti, a fronte dell'impegno, da parte dell' di procedere, con quei soldi, alla stabilizzazione Pt_2 del personale medico precario presente nella struttura;
che la temporanea riduzione della retribuzione di risultato era stata motivata, in parte, in un'ottica di cooperazione al risanamento della situazione economica aziendale, ma, anche e soprattutto, da una volontà solidaristica da parte dei dirigenti medici che, nella prospettata stabilizzazione del personale medico precario, avevano acconsentito a una riduzione temporanea, di una voce stipendiale comunque spettante;
che ciò nonostante, le promesse di assunzione del personale precario non erano mantenute da , tanto che il sindacato UIL, nel 2012, rivendicava in un Pt_1 comunicato la decadenza del suddetto accordo, a causa della sua mancata esecuzione da parte dell' e, di conseguenza, chiedeva la corresponsione della retribuzione di Pt_2 risultato piena relativamente agli anni 2010 e 2011; che la riduzione di tale voce stipendiale è stata illegittimamente applicata dall anche negli anni successivi;
che Pt_2 infatti, nella proposta di accordo dell'11 marzo 2014, oltre a recepire gli adeguamenti retributivi previsti dal CCNL della dirigenza medica del SSN, tuttavia, con decorrenza dal 01.01.2008, al punto 4.a), la retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011 veniva fissata in € 20.000,00 annui;
mentre, per gli anni 2012 e 2013, per i dirigenti senza incarico in € 5.109,00 (punto 4.b) e, per i dirigenti con incarico, in alternativa a quanto previsto dal punto a), in € 2.400,00 (punto 4.c); che inoltre, al punto 5), veniva determinato per l'anno 2014 il fondo di finanziamento per la retribuzione di risultato in misura di € 20.000,00 annui;
che il contratto collettivo aziendale, stipulato in data 11 marzo 2014, all'art. 9, ribadiva il finanziamento per la retribuzione di risultato, per gli anni 2012 e 2013, fatto salvo quanto previsto dall'accordo sindacale del 06.03.2014, in € 20.000,00 lordi annui;
che tali disposizioni sono nulle o, comunque, illegittime in quanto vanno ad incidere sfavorevolmente sui diritti quesiti dei dipendenti;
che durante il periodo in cui il Dott. ha prestato la sua attività in qualità di Direttore di struttura complessa, CP_1 nonché di Capo Dipartimento, ha ricevuto solo all'inizio del suo incarico una comunicazione del 19.02.2009 nella quale venivano fissati gli obiettivi di budget, e per il solo anno 2009; che per gli anni successivi, invece, con riguardo agli obiettivi, nulla è mai stato fissato e/o comunicato al ricorrente;
che la loro mancata fissazione è fatto grave, soprattutto perché il raggiungimento degli obiettivi rappresenta uno dei requisiti principali per la valutazione dell'operato dei dirigenti, valutazione essenziale sia ai fini del rinnovo dell'incarico dirigenziale, sia per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di risultato spettante a ciascun dirigente;
che durante il periodo in cui è stato diretto dal ricorrente, il 14
“ servizi” dell' AN Giovanni BA ha registrato una crescita Controparte_5 CP_2 costante, passando da un fatturato iniziale, nel 2008, di € 2.058.562,46 per un totale di
138.358 esami, a un fatturato finale, nel 2013, pari a € 5.790.752,88 per un totale di esami di 307.932, con conseguente triplicazione sia dell'uno, che degli altri;
che il ricorrente, oltre a non aver mai ricevuto gli obiettivi da perseguire, non è neanche mai stato sottoposto, nel corso degli anni, alle verifiche annuali previste per i dirigenti dalla contrattazione collettiva;
che, quanto alla valutazione negativa operata da , per la prima Pt_1 volta, solo nel 2014, la stessa è illegittima, infondata e irrilevante sulla posizione del ricorrente, il quale conserva quindi intatto il suo diritto ad ottenere la voce retributiva in parola;
che in ogni caso la circostanza della mancata assegnazione degli obiettivi annuali è assorbente rispetto a tutto il resto, in quanto impedisce qualsiasi possibilità di procedere ad una valutazione;
che l'incarico assegnato al ricorrente nel 2009 aveva una durata di tre anni, quindi sarebbe dovuto scadere nel 2012: ciò nonostante, esso è proseguito fino al gennaio 2014, e poi ancora, di fatto, sino alla fine del rapporto, quindi, in totale, per almeno altri tre anni;
che si sono evidenziate nel conteggio allegato le differenze per la retribuzione di risultato dovute al ricorrente sia nella sua qualità di Capo Dipartimento, che di Direttore dell'UOC di Anestesia, Rianimazione ed Oculistica, per un totale complessivo pari ad € 173.370,14; che in subordine, a causa dell'inadempimento della convenuta al suo obbligo di fissare gli obiettivi, dovrà essere risarcita la perdita di chance subita dal ricorrente, ossia della probabilità di raggiungere gli obiettivi aziendali;
che considerati i risultati più che positivi raggiunti dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, si ritiene, anche in via equitativa, che tale probabilità sia quantificabile nel 70% dell'ammontare delle retribuzioni di risultato spettanti;
che di conseguenza, l'ammontare spettante sarà pari, in questo caso, ad € 121.359,10 (€ 173.370,14 x 70%); che in subordine potrà essere effettuata una valutazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c.; che l'indennità di rischio radiologico è prevista dall'art. 62 co. 4 del CCNL 5.12.1996 ed è legata alle particolari condizioni di lavoro dei dirigenti che operano nei reparti ove vengono emesse radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico o terapeutico;
che tale indennità ammonta a lordi € 103,29 mensili, per 12 mensilità; che l'indennità viene corrisposta anche ai medici non inquadrati nei reparti di radiologia, ma che siano comunque esposti al rischio radiologico, e per tutta la durata dell'esposizione; che tale indennità spetta al Dott. in quanto prevista CP_1 espressamente dal contratto di assunzione del 10.06.1983 e in relazione alle modalità concrete di svolgimento della sua prestazione lavorativa;
che l'indennità gli è stata corrisposta regolarmente fino al novembre 2013 quando gli è stata sottratta, per un totale pari ad € 1.549,35 (€ 103,92 x 15 mens.); che il CCNL prevede un ulteriore periodo di 15 giorni 15
di ferie di calendario (c.d. riposo biologico) da godere consecutivamente, che si aggiungono alle ferie normalmente spettanti (art. 62 co. 5 CCNL 5.12.1996); che il ricorrente non ha goduto nell'ultimo anno di servizio di tale riposo e, pertanto, spetta, a tale titolo, l'indennità per ferie non godute, pari ad € 1.193,66.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere: " 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a tutte le voci retributive meglio specificate nel presente ricorso ed alle connesse differenze retributive rispetto al trattamento economico percepito;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare che gli incarichi di Direttore della struttura complessa (UOC) di Oculistica/Anestesia e Rianimazione e di Direttore del Dipartimento Area dei Servizi Ospedalieri, sono stati effettivamente svolti dal ricorrente anche dopo la loro formale revoca (gennaio 2014) fino alle dimissioni avvenute in data 1° marzo 2015; 3) per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente delle differenze retributive per tutti i titoli di cui al presente atto, per il complessivo ammontare di € 384.863,13, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere accertata, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge”. La convenuta si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed Pt_1 allegato fascicolo chiedendo di volere:"1) in via principale rigettare tutte le domande spiegate dal dott. nei confronti di in quanto inammissibili, illegittime e CP_1 Pt_1 comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata accertare e dichiarare che le somme dovute a titolo di differenze retributive da al dott. in Pt_1 CP_1 conseguenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ammontano ad euro 9.187,88. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari”.
In particolare la parte convenuta deduceva: che il ricorrente non ha svolto le mansioni di Direttore del Dipartimento e di Direttore della UOC di Anestesia, Rianimazione ed
Oculistica successivamente alla soppressione delle suddette funzioni e dunque dal 10.1.2014 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
che al tempo era in una fase di Pt_1 grave crisi economica che aveva portato al commissariamento dell'Ente, motivo per cui si rendeva necessario riorganizzare l'intera struttura aziendale al fine di garantire una maggiore efficienza e sostenibilità nonché di migliore il livello di assistenza dei servizi erogati;
che pertanto in data 10.1.2014 veniva emanata la delibera 1/2014 avente ad oggetto una riorganizzazione aziendale che prevedeva la soppressione dei vari dipartimenti esistenti, tra cui il Dipartimento Area e Servizi Ospedalieri di cui il ricorrente era direttore, a la creazione di un nuovo dipartimento, Servizi Ospedalieri ed Ambulatoriali, nonché la soppressione della UOC Oculistica e Rianimazione e la creazione della UOS Specialistica 16
Ambulatoriale; che a seguito di detta riorganizzazione, veniva comunicato al dott. il CP_1 nuovo assetto aziendale e dunque la cessazione del suo incarico di direttore del Dipartimento
e della UOC;
che nelle more della formalizzazione del nuovo atto aziendale, veniva conferito al dott. l'incarico provvisorio di responsabile della CP_1 Parte_5 che inoltre, nella suddetta delibera veniva rimandata al nuovo atto aziendale la nomina del Direttore del nuovo Dipartimento;
che nell'ottica della riorganizzazione aziendale e dunque dell'assegnazione dei nuovi incarichi di responsabili di UOC e UOS, si procedeva alla valutazione dei precedenti incarichi di dirigenza medica, tra cui quello di Direttore del
Dipartimento Area e Servizi Ospedalieri (soppresso con la citata delibera) svolto dal dott.
che la valutazione dell'incarico del dott. si rilevava però negativa in quanto CP_1 CP_1 da un lato non risultavano attivati i dipartimenti e le relative procedure così come invece previsto dalla delibera che tale dipartimento istituiva ed in cui si nominava il dott. CP_1 quale suo responsabile e dall'altro non veniva consegnata alcuna documentazione in merito all'attività svolta, rendendo di fatto impossibile ogni tipo di verifica;
che stante la valutazione negativa, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Organico, all'art. 15, nel nuovo atto Aziendale non si nominava il dott. direttore del nuovo dipartimento, non CP_1 confermando dunque il suo precedente incarico valutato negativamente, e gli si assegnava invece la funzione di responsabile della
[...]
che sin dal gennaio del 2014 il Parte_6 dott. ha cessato di svolgere le sue funzioni di Direttore del Dipartimento e di UOC;
CP_1 che l'unica volta in cui il ricorrente ha richiesto ad di comunicargli gli obiettivi Pt_1
è stato nel febbraio 2014 quando gli era già stata comunicata la revoca dall'incarico per la cessazione del Dipartimento di cui era responsabile;
che poiché è un soggetto di Pt_1 diritto internazionale l'attività sanitaria che svolge sul territorio italiano è sempre stata regolata da accordi internazionali;
che è un ente pubblico di diritto melitense e Pt_1 non una Pubblica Amministrazione, e i suoi rapporti con lo Stato Italiano devono essere regolati per il tramite di accordi internazionali;
che l'ultimo di tali accordi è quello siglato tra la Repubblica Italiana ed il Sovrano Ordine di Malta in data 21.12.2000, ratificato con la L. n. 157 del 4.7.2003; che il predetto accordo specifica che, trattandosi di rapporti diplomatici tra due soggetti di diritto internazionale, sono i regolamenti interni a disciplinare l'operatività dell'ente e che, proprio per tale ragione, detti regolamenti devono essere approvati dal Ministero della ANità, visto che l'attività sanitaria è svolta sul territorio italiano;
che non è soggetta alla normativa applicabile (compresi i CCNL di categoria) Pt_1 alle strutture del SSN se non nella misura in cui la recepisce nei propri atti interni;
che ciò emerge dal Regolamento Organico per il personale dipendente delle strutture sanitarie 17
dell' , deliberato con atto n. 1586/2004, che è stato approvato dal Ministero Pt_1 della Salute con Decreto in data 25.3.2004; che al fine di rendere applicabili al personale
ACISMOM alcuni degli istituti previsti dai CCNL e dalla normativa nazionale, questi sono stati debitamente recepiti nel regolamento;
che allo stesso modo, come prescritto dallo stesso regolamento, all'art. 17, per rendere effettivamente applicabile i vari istituti dei CCNL di categoria si rende necessario il loro recepimento con atti formali interni ad
; che in conclusione dunque gli istituti contrattuali e retributivi del CCNL Pt_1 della sanità pubblica invocati dal ricorrente, non trovano applicazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a meno che non siano stati formalmente recepiti da atti interni di;
che proprio al fine di recepire alcuni istituti del CCNL, Pt_1 Pt_1 stipulava gli accordi con le sigle sindacali depositati da parte ricorrente;
che le delibere 1/14 del 10.1.2014 e 21/14 del 28.5.2014 con cui riorganizzava la propria Pt_1 struttura aziendale sopprimendo sia il dipartimento di cui il dott. era titolare che la CP_1 di cui era responsabile, andavano impugnate Parte_7 stragiudizialmente nel termine di 60gg (previsto per gli atti datoriali) per poi introdurre il giudizio di merito nei termini di legge;
che non aveva alcun obbligo di Pt_1 accordarsi con il Ministero della Salute prima di operare le modifiche organizzative di cui alle delibere in questione;
che infatti il Regolamento Organico ACISMOM all'art. 11 spiega che “La organizzazione dipartimentale è anche il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'Ospedale....” motivo per cui, la sua modifica non incide in alcun modo sul rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale e dunque non rientra tra quegli atti che, in base all'art. 3, comma 2 dell'Accordo Internazionale richiamato dal ricorrente, devono essere prima concordati con il Ministero della ANità
d'intesa con la Regione;
che inoltre l'art. 45 del regolamento specifica che l'assetto interno e la pianta organica possono essere modificati con atti interni ad e non sono Pt_1 necessarie concertazioni con il Ministero della ANità; che in ogni caso il dott. CP_1 avrebbe dovuto impugnare specificatamente la delibera di soppressione, non dinanzi al
Giudice Ordinario Italiano ma dinanzi al Tribunale Melitense;
che pertanto la contestazione dei suddetti provvedimenti è tardiva e inammissibile e comunque il Giudice
Italiano non avrebbe alcuna giurisdizione in merito;
che il ricorrente si sarebbe dovuto rivolgere – a tempo debito – al Tar e non al giudice ordinario;
che se infatti Pt_1 fosse soggetta alla giurisdizione del Giudice Italiano, essendo parificata ad una struttura del SSN e dunque ad una ASL, la contestazione di un atto che ha necessariamente natura amministrativa, come le delibere in argomento aventi ad oggetto la riorganizzazione aziendale, avrebbe dovuta essere proposta dinanzi al Giudice Amministrativo;
che, con 18
riferimento alla valutazione negativa dell'incarico dirigenziale del dott. anche il
CP_1 provvedimento di valutazione avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente e nelle opportune sedi e non si può procedere a tale accertamento in via incidentale nel presente giudizio;
che la valutazione degli incarichi dirigenziali non è disciplinata dal CCNL di categoria ma solo dal Regolamento Organico che, all'art. 15, spiega che “è rimessa alla discrezionalità del Direttore Generale la decisione in merito al rinnovo dell'incarico...”; che in ogni caso il dott. è stato valutato negativamente perchè non ha attivato i
CP_1 dipartimenti come gli era stato invece richiesto con la delibera 10/09 con cui al dott.
CP_1 veniva affidata la gestione del Dipartimento e, soprattutto, perché non ha fornito alla dirigenza alcuna documentazione attestante l'attività svolta;
che l'unica volta in cui il ricorrente ha richiesto il budget è stato nel 2014 quando già non era più responsabile del Dipartimento, mentre per gli anni precedenti ha sempre comunicato i propri risultati e percepito i relativi premi, segno che aveva avuto conoscenza dei relativi obiettivi;
che le voci retributive richieste spetterebbero al dott. solamente se previste da atti interni ad
CP_1
; che il ricorrente ha svolto le funzioni di Direttore del Dipartimento e Pt_1
Responsabile UOC, solamente fino al gennaio 2014 quando tali incarichi sono stati soppressi;
che con la revoca degli incarichi, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, il dirigente perde il diritto alla retribuzione relativa a tale incarico;
che il dott. dopo la CP_1 decadenza dai suddetti incarichi ha svolto il ruolo di responsabile della
[...]
che l'accordo aziendale del 30.11.2011, al punto 5, a fronte Parte_5 dell'adeguamento delle varie voci stipendiali, prevedeva, da parte dei dirigenti medici, la rinuncia ad eventuali indennità arretrate, motivo per cui nessuna pretesa può essere fatta valere con riferimento a differenze retributive maturate anteriormente a tale data;
che, quanto allo Stipendio tabellare, come riconosciuto dal ricorrente, quest'ultimo ha sempre percepito quasi tutto quanto previsto dagli accordi aziendali;
che, quanto alla Retribuzione
Individuale di Anzianità, per stessa ammissione del ricorrente è stato corrisposto tutto il dovuto;
che, quanto alla Indennità di esclusività, il ricorrente, fino a che è stato responsabile di struttura complessa ha sempre percepito l'importo mensile di euro 1.376,96 che corrisponde ad un importo annuo di euro 17.900,48 così come previsto dall'accordo aziendale del 2007, a partire però dal gennaio 2014, quando è stata soppressa la UOC a lui afferente e gli è stata invece affidata la il suo compenso a titolo di Parte_5 indennità di esclusività è stato correttamente ridotto ad euro 1.032,91, così come previsto dall'accordo aziendale del 2007 per i dirigenti non titolari di strutture complesse, per un totale annuo di euro 13.427,83; che in ogni caso a far data dal 2014 l'importo di riferimento non può essere quello previsto per i responsabili di struttura complessa, pari ad 19
euro 18.473,26, bensì quello previsto per i dirigenti non titolari di struttura complessa, pari ad euro 13.857,58; che quanto alla Indennità di specificità medica, anche con riferimento a tale voce retributiva, è lo stesso ricorrente ad ammettere di non avere nulla a pretendere a tale titolo;
che l'indennità di posizione unificata varia a seconda che il medico sia responsabile di
UOC o di UOS;
che fino a che il dott. ha svolto l'incarico di responsabile della CP_1
e dunque fino al gennaio 2014, ha sempre percepito la ridetta indennità nella misura mensile di euro 1.128,83, e dunque in misura superiore a quanto previsto dal CCNL di categoria e conforme a quanto previsto dall'accordo aziendale del 2014; che tale importo è stato ridotto ad euro 759,19, a far data dal gennaio 2014, in quanto il dott. non era più responsabile di una Unità Complessa, bensì di una Unità Semplice;
che CP_1 infatti, come previsto dall'accordo aziendale del marzo 2014 per i titolari di l'indennità annuale era prevista in euro 9.869,49 che corrisponde alla somma mensile di euro 759,19; che ne consegue dunque che fino al 2014 il dott. ha sempre percepito la CP_1 voce retributiva prevista per i titolari di UOC, mentre dal gennaio 2014, con la soppressione della UOC di sua competenza, gli è sempre stata corrisposta la somma prevista per i titolari di UOS;
che, quanto alla Retribuzione di posizione variabile aziendale, gli accordi collettivi, sia quello del 2007 che quello del 2014 prevedevano due diversi importi da corrispondere a tale titolo, a seconda che il dirigente avesse un incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
che per stessa ammissione del ricorrente, fino al 2014 quest'ultimo ha sempre percepito la somma di sua spettanza, mentre, a far data dal gennaio 2014, con la soppressione della UOC di sua competenza, gli è stata corrisposta tale voce retributiva nella somma prevista per i titolari di UOS, ossia euro 668,10 mensili, per un totale annuo di euro 8.685,30, che è quanto previsto dal accordo del 2014, quindi alcuna somma è dovuta;
che quanto all'Assegno ad personam (ex posizione C), fino al marzo del 2014 il dott. ha sempre percepito le somme a lui spettanti, mentre dall'aprile 2014 CP_1 tale assegno è stato revocato perché così era stato stabilito nell'accordo aziendale del marzo 2014 e nella conseguente transazione, provvedendo a riassorbire tali somme con i miglioramenti retributivi a partire dal 2008; che il dott. a partire dall'aprile 2014 CP_1 si vedeva dunque aumentare la retribuzione e riassorbire, in adempimento agli accordi aziendali, l'assegno ad personam;
che, quanto all'Assegno ad personam non assorbibile, nulla è dovuto come confermato dal ricorrente;
che, quanto alla Indennità di incarico di direzione di struttura complessa, non spetta attesa la revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa a partire dal gennaio 2014; che, quanto alla Maggiorazione per incarico di Direttore di Dipartimento (30%), prevista dal CCNL di categoria, la stessa non è mai stata recepita in alcun atto interno ad , motivo per cui non è applicabile ai Pt_1 20
rapporti tra la convenuta ed i suoi dipendenti;
che, quanto alla Indennità di incarico Capo Dipartimento, dalla lettura dell'accordo aziendale del 2014 emerge che per tutte le altre voci retributive la retroattività è specificata, mentre per l'indennità in questione nulla viene detto;
che è evidente che volontà delle parti è modificare l'ammontare di tale indennità ad euro
15.000,00 annui, a partire dell'entrata in vigore del ridetto accordo (art.7); che, premesso dunque che tale somma è dovuta solo a far data dall'aprile 2014, resta comunque il fatto che il dott. non era più capo dipartimento già dal gennaio 2014, motivo per cui a CP_1 partire da tale data non dovrà percepire l'indennità in parola;
che, con riferimento all'ammontare del fondo destinato alla retribuzione di risultato, sono gli accordi aziendali che disciplinano tale voce retributiva;
che con i due accordi del 2011 tra e le Pt_1 sigle sindacali, firmati anche dallo stesso dott. in qualità di sindacalista, visto lo CP_1 stato di grave crisi in cui versava l'Ente, veniva disposta una sensibile riduzione del fondo alla base della retribuzione di risultato;
che tale riduzione è stata poi confermata, con effetto retroattivo al gennaio 2008, anche dall'accordo aziendale del 2014; che tali accordi aziendali sono gli unici atti vincolanti per;
che il premio di risultato è dovuto Pt_1 al dott. solamente fino a che ha ricoperto gli incarichi e dunque fino al dicembre CP_1
2013, quindi per gli anni 2014 e 2015 nessuna somma gli è dovuta a titolo di
“retribuzione di risultato capo uoc” e di “retribuzione di risultato capo dipartimento”, perché tali ruoli non erano più ricoperti dal dott. che fino al 2013 invece, il CP_1 ricorrente ha sempre percepito la retribuzione di risultato per i risultati raggiunti dalle unità sotto la sua responsabilità ma lo ha fatto nei limiti dell'ammontare del fondo che gli accordi aziendali avevano stabilito in euro 20.000,00 annui;
che il ricorrente lamenta oggi, in questa sede, l'illegittimità della riduzione del budget di cui agli accordi sindacali da lui stesso sottoscritti oltre 10 anni fa;
che per gli anni 2014 e 2015 nessuna retribuzione di risultato né per la né per il Dipartimento sono dovute perché non il ricorrente non ricopriva più tali incarichi, mentre per gli anni fino al 2013, la retribuzione di risultato gli è stata invece pienamente corrisposta nella misura prevista dagli accordi aziendali del 2011 e del 2014; che, quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dalla mancata comunicazione degli obiettivi, tale domanda, avrebbe dovuto essere proposta in sede di eventuale impugnativa del provvedimento di valutazione negativa e che pertanto non può essere ammissibile nel presente giudizio;
che, nel merito, fino al 2013, gli obiettivi sono stati comunicati e raggiunti dal dott. tanto che ha percepito la CP_1 retribuzione di risultato;
che a far data dal gennaio 2014 al dott. non andava CP_1 comunicato alcun obiettivo perché non era più titolare di UOC e di Dipartimento;
di contestare comunque il quantum del danno, considerata l'assenza di prova della condotta 21
lesiva di;
che, quanto alla Indennità di rischio radiologico, premesso che tale Pt_1 indennità è prevista per chi opera nei reparti soggetti a rischio radiologico, è lo stesso ricorrente a confermare di aver percepito tale indennità fino al novembre 2013, fino cioè al momento in cui la Radiologia afferiva alla UOC sotto la direzione del dott. che a CP_1 partire però dal gennaio 2014, a seguito degli atti di riorganizzazione del 2014, la radiologia veniva ricompresa nella UOS di Diagnostica per Immagini affidata al dott.
mentre al dott. veniva assegnata la direzione della UOS Persona_1 CP_1
Ambulatoriale in cui non è ricompresa la radiologia;
che quindi dal 1 gennaio 2014 nessun importo è dovuto al ricorrente a tale titolo;
che, quanto alle Ferie non godute rischio radiologico, nessuna indennità per la mancata fruizione dei 15 gg di ferie aggiuntive previste per chi è esposto al rischio radiologico è dovuta al dott. per l'anno 2014, per le stesse CP_1 ragioni per cui non gli è dovuta l'indennità radiologica;
che dal 2014 il ricorrente non si occupava più di radiologia, motivo per cui non ha goduto degli ulteriori 15 gg di ferie perché non né aveva diritto;
che, come si evince dai conteggi prodotti, la somma che Pt_1 potrà essere chiamata a corrispondere al ricorrente, al più, nel caso in cui non si volesse riconoscere la rinuncia agli arretrati fino al novembre 2011, è pari ad euro 9.187,88». Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva in parte il ricorso e condannava l' al pagamento di € 18.937,21 a titolo di Pt_1 arretrati sullo stipendio tabellare, delle differenza fra quanto percepito a titolo di indennità di esclusività e quanto effettivamente dovuto, pari a € 18.473,26 lordi annui dal 1.1.2009 al 9.1.2014 ed € 13.857,58 lordi annui dal 10.1.2014 al
1.3.2015 e della differenza fra quanto percepito a titolo di retribuzione di posizione minima unificata e quanto spettante a seguito degli aumenti previsti dall'accordo aziendale del 11.3.2014 (pari ad € 14.684,92 annui dal 1.1.2008 ed
€ 15.449,16 annui dal 1.1.2009) nonché della somma annua di € 15.000,00
(pari ad € 1.153,85 mensili) dal febbraio 2009 al 9.1.2014 a titolo di maggiorazione del 30% per l'incarico di Direttore di Dipartimento.
Respingeva per il resto il ricorso e compensava per un terzo le spese processuali fra le parti, ponendo i restanti due terzi a carico dell' . Il Pt_1
Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e l'applicabilità della disciplina contrattuale invocata, osservava che non vi era prova dell'espletamento da parte del delle funzioni di Direttore di Dipartimento e di UOC dopo il CP_1
10.1.2014 né erano state articolate specifiche capitolazioni istruttorie sul punto, talché dovevano trovare rigetto tutte le domande presupponenti la conservazione di tali funzioni. Riteneva poi la legittimità della delibera n. 22
1/2014 di modifica dell'organizzazione dipartimentale ed evidenziava l'assenza di domande in relazione all'esito negativo della valutazione sull'incarico di
Direttore di Dipartimento. Il Tribunale analizzava poi le varie voci retributive rivendicate dal ricorrente osservando che:
- con l'accordo del 10.10.2007 era stato fissato lo stipendio tabellare ad € 3.079,31 mensili e con successivo accordo del 11.3.2014 era stato recepito retroattivamente l'aumento previsto dal CCNL ad € 3.250,68 dal 1.1.2008 e ad
€ 3.331,61 dal 1.1.2009; non avendo l' contestato i conteggi, erano Pt_1 dovuti gli arretrati per il complessivo importo di € 18.937,21;
- con accordo aziendale del 11.3.2014 era stata rideterminata con effetto retroattivo dal 1.1.2009 l'indennità di esclusività nella misura annua di € 18.473,26 per i dirigenti di e di € 13.857,58 per gli altri dirigenti;
non avendo applicato tali aumenti, doveva essere condannata al Pt_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive;
- anche per la retribuzione di posizione minima unificata non era stato applicato l'aumento previsto dall'accordo aziendale del 11.3.2014, quindi l' doveva essere condannata al pagamento della differenza fra Pt_1 quanto dovuto nel periodo dal 1.1.2008 al 9.1.2014 (€ 14.648,92 annui nel
2008 e € 15.449,16 dal 1.1.2009) e quanto erogato a tale titolo;
- nulla era dovuto per retribuzione di posizione variabile aziendale dal gennaio 2014, non essendovi prova dello svolgimento delle mansioni di Direttore di
Dipartimento dopo la revoca dell'incarico;
- nulla era dovuto a titolo di assegno ad personam, essendo stato previsto con l'accordo del 11.3.2014 il riassorbimento dello stesso negli incrementi retributivi;
- non era dovuta l'indennità di incarico di direzione di struttura complessa dopo la revoca del relativo incarico in data 10.1.2014;
- stante l'applicabilità al personale della disciplina dei contratti Pt_1 collettivi di lavoro del comparto sanitario, spettava al ricorrente la maggiorazione del 30% per l'incarico di Direttore di Dipartimento dal febbraio 2009 a gennaio 2014 in misura di € 15.000,00 annui;
- non era invece dovuta l'ulteriore indennità di incarico di Direttore di Dipartimento prevista dall'art. 7 dell'accordo aziendale del 11.3.2014, in quanto a tale data il era già cessato dall'incarico e la stessa non era CP_1 retroattiva;
23
- il ricorrente sino al 2013 aveva percepito la retribuzione di risultato nella misura prevista dagli accordi aziendali mentre la stessa non era dovuta per gli anni 2014 e 2015, stante la cessazione degli incarichi;
- non erano dovute l'indennità di rischio radiologico e i 15 giorni di ferie per rischio radiologico dopo il gennaio 2014, non essendo stata adeguatamente allegata e dedotta l'esposizione a tale rischio.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 formulando sei motivi di censura:
con il primo motivo di appello lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto degli arretrati sullo stipendio tabellare già corrisposti con la busta paga di luglio 2010 (€ 5.097,71) e in rate da € 637,27 ciascuna con le buste paga da giugno 2011 a settembre 2012, per il complessivo importo di € 15.294,03;
con il secondo motivo deduce l'omessa valutazione della rinuncia agli arretrati maturati fino al dicembre 2011 prevista al punto 5 dell'accordo sindacale del 30.11.2011, sottoscritto dallo stesso quale rappresentante CP_1 sindacale;
con il terzo connesso motivo di appello deduce l'erroneità dell'importo di € 18.937,21 liquidato dal Tribunale a titolo di arretrati stipendiali;
con il quarto e quinto motivo di gravame contesta i criteri di calcolo fissati dal Tribunale per le differenze maturate sull'indennità di esclusività e sulla retribuzione di posizione minima unificata, assumendo che le prime per il periodo dal 2009 al 2014 ammonterebbero ad € 3.293,68 e le seconde ad € 1.548,82, dovendosi considerare che con l'accordo aziendale del 30.11.2011 era stata pattuita la rinuncia agli arretrati talché sarebbero dovute le sole differenze maturate dal 2012 al 2014;
con il sesto motivo di appello l' censura le statuizioni che Pt_1 hanno riconosciuto la spettanza della maggiorazione del 30% per l'incarico di
Direttore di Dipartimento per aver ritenuto applicabile la relativa previsione del CCNL seppur non recepita da alcun atto interno ed evidenzia che comunque tale voce è stata erogata al residuando la sola differenza di CP_1
€ 10.509,64, che, tenuto conto della rinuncia agli arretrati di cui all'accordo del novembre 2011, potrebbe al più essere riconosciuta limitatamente agli anni dal 2012 al 2014.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “b) in via principale, accertare e dichiarare che – complessivamente – nessuna somma è dovuta da 24
al dott. a titolo di differenze retributive;
c) in via subordinata, nella Pt_1 CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse non operante la rinuncia del 2011, accertare e dichiarare che deve corrispondere al dott. a titolo di differenze Pt_1 CP_1 retributive, la somma complessiva di euro 10.356,92; d) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e ancor meno creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere operante la rinuncia del 2011 e si ritengano altresì dovute le somme a titolo di Maggiorazione per Incarico di
Direttore di Dipartimento, accertare e dichiarare che deve corrispondere al Pt_1 dott. a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro 20.886,56. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e rifusione delle spese di lite liquidate a controparte in primo grado”.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto. Ha inoltre formulato quattro complessi ed articolati motivi di appello incidentale censurando la gravata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la spettanza di interessi e rivalutazione sulla somma capitale riconosciuta al lavoratore, per aver escluso lo svolgimento di fatto delle mansioni di direttore di UOC e di Capo Dipartimento nel periodo dal gennaio 2014 al marzo 2015, respingendo quindi le relative domande stipendiali, e per aver disatteso i rilievi di illegittimità degli atti di riorganizzazione aziendale del
2014, rigettando così le conseguenti domande retributive e risarcitorie. Con l'ultimo motivo di appello incidentale ha censurato le statuizioni di rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di rischio radiologico e dell'indennità sostitutiva delle ferie di riposo biologico. Ribadita la spettanza delle voci retributive di cui all'originario ricorso introduttivo ha concluso chiedendo: “A) in via principale, rigettare l'appello in quanto nullo, inammissibile ed infondato;
B) in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) condannare l'appellante al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 429 co. 3 c.p.c. sulle somme riconosciute nella sentenza impugnata e su quelle che saranno riconosciute all'esito dell'appello incidentale, dalla maturazione del diritto al saldo;
2) accertare e dichiarare che gli incarichi di Direttore della struttura complessa (UOC) di e di Direttore del Dipartimento Area dei Controparte_6
Servizi Ospedalieri, sono stati effettivamente svolti dall'appellato anche dopo la loro formale revoca (gennaio 2014) fino alle dimissioni avvenute in data 1° marzo 2015; 25
3) previo accertamento dell'invalidità e/o illegittimità delle delibere di Pt_1
n. 1/2014 del 10.01.2014 e n. 21/2014 del 28.05.2014 con cui è stata disposta, nei confronti dell'appellato, la revoca degli incarichi di Direttore di UOC e di Direttore di Dipartimento, disapplicarle ex art. 63 D. Lgs. 165/2001 ed art. 5 L. 20.03.1865 n.
2248, all. E;
4) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per indennità di esclusività relative al periodo dal 01.01.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 5.720,94, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per retribuzione di posizione minima unificata relative al periodo dal 10.01.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 6.623,83, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
6) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per retribuzione di posizione variabile aziendale relative al periodo dal 01.01.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 1.768,50, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
7) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per assegno ad personam
(ex posizione C) relative al periodo dal 01.04.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 2.771,12, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
8) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per indennità di incarico di Direzione di UOC relative al periodo dal 01.01.2014 al 01.03.2015, dell'importo di €
11.790,00, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
9) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per maggiorazione di incarico di Direttore di Dipartimento (30%) relative al periodo dal 10.01.2014 al
01.03.2015, dell'importo di € 18.269,24, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
10) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per indennità di incarico di Direttore di Dipartimento relative al periodo dall'11.03.2014 al 01.03.2015, dell'importo di € 14.807,74, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
26
11) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per retribuzione di risultato relative al periodo dal 01.01.2009 al 01.03.2015, dell'importo di €
173.370,14, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
12) in subordine riguardo sub 11), condannare l'appellante, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance relativa alla retribuzione di risultato per gli anni dal 2009 al 2015, dell'importo di € 121.359,10, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata, anche secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
13) per l'effetto, condannare l'appellante, a titolo di differenze per indennità di rischio radiologico, relative al periodo dal 01.12.2013 al 01.03.2015, dell'importo di €
1.549,35, nonché per indennità per ferie non godute aggiuntive per rischio radiologico per gli anni 2014 e 2015 dell'importo di € 1.193,66, ovvero delle maggiori o minori somme che saranno accertate, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge”. Con “note a verbale per l'udienza del 29.11.2024” non autorizzate ed irritualmente depositate il 28.11.2024 l' ha resistito all'appello Pt_1 incidentale. Con successiva nota, depositata anch'essa irritualmente in data 13.3.2025, il ha prodotto copia della sentenza appellata e del precetto notificati CP_1 all' in data 13.2.2025. Pt_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale. L'appello principale è in parte fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Quanto al primo motivo di appello, osserva la Corte che, sebbene nell'originaria memoria difensiva l' si sia limitata ad eccepire Pt_1 genericamente di aver corrisposto tutto quanto dovuto, l'eccezione di pagamento “… integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti” (così Cass. n. 41474 del
24/12/2021 e, in senso conforme Cass. n. 17196 del 02/07/2018 e Cass. n. 14654 del 14/07/2015). Effettivamente dalle buste paga tempestivamente prodotte nel fascicolo di primo grado di emerge il pagamento di € Pt_1 27
5.097,71 con la busta paga di luglio 2010 e di € 637,27 con le buste paga da giugno 2011 a settembre 2012 a titolo di “arretrati anno precedente”, per il complessivo importo di € 15.294,03. Sostiene l'appellato che non vi è CP_1 prova che tali pagamenti siano stati corrisposti a titolo di arretrati sullo stipendio tabellare ma, com'è noto, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che linea difensiva secondo la quale manca la prova di un certo fatto non costituisce contestazione del fatto medesimo (vd. Cass. Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020). Inoltre, è indubbio che tali somme siano state percepite dal lavoratore, talchè le stesse devono essere detratte da quanto spettante a titolo di arretrati che, in accoglimento dello specifico motivo di appello, devono essere ridotti ad € 3.643,18.
Contrariamente a quanto sostenuto dal con l'originaria memoria CP_1 difensiva aveva tempestivamente eccepito l'intervenuta rinuncia Pt_1 agli arretrati maturati sino al dicembre 2011 contenuta nell'accordo aziendale del 30.11.2011 (vd. pag. 18 della memoria di primo grado ove si legge
“Preliminarmente però occorre segnalare che l'accordo aziendale del 30.11.2011, al punto 5, a fronte dell'adeguamento delle varie voci stipendiali, prevedeva, da parte dei dirigenti medici, la rinuncia ad eventuali indennità arretrare, motivo per cui nessuna pretesa può essere fatta valere con riferimento a differenze retributive maturate anteriormente a tale data”). L'art. 5 del citato accordo del 30.11.2011 prevedeva l' “Adeguamento immediato, dal mese di Gennaio 2012, dell'anzianità stipendiale dei dipendenti in servizio da oltre cinque anni con il relativo incremento stipendiale previsto dalle norme contrattuali, con rinuncia al vanto di eventuali indennità arretrate”.
Appare evidente che la disposizione si riferisce alla sola voce “retribuzione individuale di anzianità” (RIA) prevista dall'art. 26, comma 2, lett. C) del
CCNL e non alla retribuzione base mensile, voce che nell'accordo del 10.10.2007 viene ribadito essere una componente della retribuzione individuale, mentre l'incremento pattuito nel suddetto accordo riguarda lo stipendio tabellare mensile fisso che viene determinato in € 3.079,31 mensili
(vd. art. 2, lett. A). Il successivo contratto aziendale del 11.3.2014 ha rideterminato la retribuzione base mensile in € 3.250,68 dal 1.1.2008 ed in €
3.311,61 dal 1.1.2009, mentre nulla hanno statuito tali accordi sulla RIA 28
(retribuzione individuale di anzianità), che il ha dedotto di aver sempre CP_1 correttamente percepito (vd. cap. A.3 dell'originario ricorso introduttivo).
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, l' con l'originaria Pt_1 memoria difensiva non ha specificamente contestato la quantificazione delle differenze di stipendio tabellare rivendicate in ricorso, limitandosi ad affermare che “Come si evince dai conteggi allegati (doc. 13), ha sempre percepito quasi tutto quanto previsto dagli accordi aziendali” (vd. pag. 18 dell'originaria memoria difensiva). Le specifiche censure sulla quantificazione delle differenze retributive risultano formulate per la prima volta nel grado, non essendo sufficiente il mero richiamo ai diversi conteggi allegati alla memoria difensiva al soddisfacimento dell'onere di specifica contestazione. Invero, l'onere di contestazione presuppone non soltanto la materiale produzione di diversi conteggi, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione ai criteri di quantificazione utilizzati. In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare i criteri di calcolo e le modalità di quantificazione, non essendo sufficiente la mera produzione di diversi conteggi non accompagnata da specifiche allegazioni.
In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento limitatamente all'eccezione di pagamento, talché la somma dovuta al a titolo di CP_1 differenze su retribuzione tabellare deve essere quantificata in complessivi € 3.643,18 (pari ad € 18.937,21 - € 15.294,03), oltre accessori come per legge.
In parte inammissibili ed in parte infondati sono il quarto e il quinto motivo di appello principale. Invero l'appellante si è limitato a lamentare l'omessa condivisione da parte del Tribunale della quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima unificata effettuata nei conteggi allegati all'originaria memoria difensiva, senza però censurare le metodologie di calcolo fissate dalla gravata sentenza che, tenuto conto degli incrementi previsti dagli accordi del 10.10.2007 e del 11.3.2014, ha correttamente quantificato la misura dell'indennità di esclusività spettante in €
18.473,26 annui dal 1.1.2009 al 9.1.2014 e in € 13.857,48 annui dal 10.1.2014 al 1.3.2015 e quella della retribuzione di posizione minima unificata in €
14.684,92 annui dal 1.1.2008 ed in € 15.449,16 annui dal 1.1.2009 al 9.1.2014, condannando l' al pagamento delle relative differenze. In sostanza Pt_1
l'appellante principale non ha specificamente censurato le valutazioni del 29
Tribunale circa la rideterminazione di tali voci retributive per effetto degli aumenti disposti dagli accordi aziendali. L'unica specifica deduzione è la richiesta di detrarre da tali importi le differenze maturate fino al dicembre 2012 in considerazione della rinuncia di cui all'accordo sindacale del
30.11.2011. Ribadisce la Corte che l'accordo in questione non contiene alcun richiamo a tali voci retributive, limitandosi a prevedere l' “adeguamento immediato, dal mese di Gennaio 2012, dell'anzianità stipendiale dei dipendenti in servizio da oltre cinque anni con il relativo incremento stipendiale previsto dalle norme contrattuali, con rinuncia al vanto di eventuali indennità arretrate”.
Fondato e meritevole di accoglimento è il sesto motivo di gravame, relativo al capo di sentenza con cui il Tribunale ha condannato al Pt_1 pagamento della maggiorazione del 30% per l'incarico di direttore di dipartimento in misura di € 15.000,00 annui (pari ad € 1.153,85 per 13 mensilità) per il periodo dal febbraio 2009 al gennaio 2014. Giova premettere che l' è un soggetto di diritto internazionale avente le medesime Pt_1 prerogative del Sovrano Militare Ordine di Malta che è equiparato ad uno Stato estero;
con esso l'Italia intrattiene normali rapporti diplomatici (ex multis Cass. S.U. n. 5/2007, n. 150/1999; Cass. n. 19674/2014, n. 7382/2013).
La circostanza che, in base agli accordi intercorsi fra lo Stato italiano e l'Ordine, attraverso il sistema di convenzioni realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987, le attività espletate nell'ambito dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello SMOM siano poste in piano paritario a quelle espletate dalle strutture sanitarie pubbliche italiane, non inficia la circostanza che l' non appartiene né alla pubblica amministrazione né alla sanità Pt_1 privata. L'accordo siglato tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Ordine di Malta in data 21.12.2000, ratificato con la L. n. 157/2003, oltre a specificare che l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del Sovrano Militare Ordine di Malta è posta su un piano identico rispetto a quella delle omologhe strutture pubbliche italiane, specifica che, trattandosi di rapporti diplomatici tra due soggetti di diritto internazionale, sono i regolamenti interni a disciplinare l'operatività dell'ente e che, proprio per tale ragione, detti regolamenti devono essere approvati dal Ministero della ANità, visto che l'attività sanitaria è svolta sul territorio italiano. 30
Da ciò consegue che l' non è soggetta alla normativa Pt_1 applicabile alle strutture del SSN se non nella misura in cui la recepisce nei propri atti interni.
Il Regolamento Organico per il personale dipendente delle strutture sanitarie dell' deliberato con atto n. 1586/2004 e approvato con Pt_1
Decreto del Ministero della Salute in data 25.3.2004, prevede che la disciplina dei rapporti con il proprio personale “ricade nell'ambito dell'autonomia normativa dell'Ordine” e che, quindi, al solo fine di assicurare al proprio personale “la equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti a quelli del personale in servizio presso le Aziende ANitarie Locali dello Stato italiano”, nel compilare detto regolamento, “si è uniformata ai principi della disciplina vigente in Italia per le strutture ospedaliere ed ambulatoriali facenti parte del
Servizio ANitario Nazionale”.
Inoltre, l'art. 17 di tale regolamento prevede che, per rendere effettivamente applicabile i vari istituti dei CCNL di categoria, si è reso necessario il loro recepimento con atti formali interni ad . Pt_1
Ne consegue che la previsione contrattuale del riconoscimento della maggiorazione del 30% per l'incarico di Direttore di Dipartimento avrebbe dovuto essere recepita da un accordo aziendale al fine di essere applicabile al circostanza non dedotta nell'originario ricorso introduttivo, CP_1 ampiamente contestata nella memoria difensiva di primo grado e comunque non dimostrata. Per mera completezza osserva la Corte che dalle buste paga del periodo dal febbraio 2009 al gennaio 2014 emerge la corresponsione della voce “indennità di Direttore di Dipartimento” che l' assume Pt_1 essere stata corrisposta a titolo della maggiorazione in oggetto mentre l'appellato deduce che sia “… una voce del tutto autonoma e basata su presupposti totalmente differenti”. La specifica contestazione dell'avvenuto pagamento dell'indennità di Direttore di Dipartimento non consente di ritenere il recepimento della relativa disposizione della contrattazione collettiva del Comparto neppure di fatto talché, in riforma della gravata sentenza, tale voce deve ritenersi non dovuta al CP_1
Fondato e meritevole di accoglimento è il primo motivo di appello incidentale, avendo il Tribunale omesso di provvedere alla liquidazione degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat 31
sugli importi spettanti al lavoratore dalla maturazione al soddisfo, in violazione del disposto di cui all'art. 429 c.p.c..
Infondati sono invece gli altri motivi di appello incidentale. Invero, con deliberazione n. 1 del 10.1.2014 l' ha disposto la soppressione Pt_1 della UOC di Anestesia, Rianimazione ed Oculistica cui il era CP_1 preposto, sostituendola con la struttura “specialistica Ambulatoriale” con valenza UOS2, a cui afferivano le specialità di Oculistica/Rianimazione, Angiologia e Cardiologia, della quale il veniva nominato responsabile. CP_1
Con la medesima delibera venivano soppressi i dipartimenti, fra cui quello Area e Servizi Ospedalieri diretto dal d istituito il dipartimento Servizi CP_1
Ospedalieri ed Ambulatoriali. Appare evidente che tale riorganizzazione ha determinato il venir meno della UOC cui il era preposto, talché a CP_1 prescindere dalle mansioni di fatto concretamente espletate, le stesse consistono in atti di direzione di una struttura semplice e non più di una struttura complessa, né possono stante la modifica organizzativa e strutturale attuata dall' . Neppure può ritenersi che il abbia svolto le Pt_1 CP_1 mansioni di Direttore del Dipartimento, atteso che la struttura dipartimentale è venuta meno per effetto della deliberazione dell' . Ne consegue Pt_1
l'irrilevanza della prova testimoniale articolata, anche a prescindere dai profili di genericità della stessa correttamente evidenziati dal Tribunale mentre, stante la riforma del capo di sentenza appellato sul punto, resta assorbito l'appello incidentale sulla spettanza della relativa maggiorazione per l'incarico di Direttore di Dipartimento. A maggior ragione nulla spetta al a titolo di CP_1 aumento dell'indennità ex art. 7 dell'Accordo del 11.3.2014.
Quanto alla dedotta illegittimità della deliberazione in esame questa
Corte non può che ribadire, come sopra evidenziato, che l' non è Pt_1 un una pubblica amministrazione ma un soggetto di diritto internazionale per cui non vi è alcun potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti organizzativi che si assumono illegittimi, peraltro mai impugnati dal lavoratore.
Le osservazioni che precedono assorbono ogni questione sulle domande di pagamento delle differenze retributive richieste per il periodo dal 9.1.2014 al 1.3.2015 per indennità di esclusività, retribuzione di posizione minima unificata, retribuzione di posizione variabile aziendale, indennità incarico di 32
direzione di struttura complessa, maggiorazione per incarico di direttore di dipartimento.
Del tutto infondato è il motivo di appello incidentale inerente l'assegno ad personam, risultando documentalmente che con l'accordo aziendale del
11.3.2014 è stato deliberato l'assorbimento di tale voce retributiva negli incrementi ivi pattuiti, senza che il lavoratore abbia subito alcun decremento stipendiale. Osserva la Corte che l'assegno ad personam era stato introdotto dall'accordo del 10.10.2007 senza alcuna previsione di non riassorbibilità e che, secondo i consolidati principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, tale tipo di emolumento, in mancanza di una espressa previsione diversa, è di noma sempre riassorbibile nei futuri incrementi retributivi.
Parimenti infondato è il capo dell'appello incidentale sulla retribuzione di risultato. Invero il ha percepito sino al 2013 la retribuzione di risultato CP_1 nella misura contrattualmente prevista atteso che, con accordi aziendali del 9.6.2011 e del 30.11.2011, il fondo aziendale era stato ridotto a soli €
20.000,00. E' documentato che con accordo aziendale del 11.3.2014 la riduzione è stata confermata anche per gli anni 2012 e 2013. Nell'originario ricorso introduttivo il si era limitato genericamente a dedurre che “… CP_1 la riduzione di tale voce stipendiale, che doveva restare una misura temporanea e straordinaria, è stata illegittimamente applicata dall' anche negli anni successivi, e Pt_2 perfino in via retroattiva, eliminando, di fatto, una voce stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva” (vd. pag. 36 del ricorso di primo grado) e che le relative disposizioni contenute nell'accordo del 11.3.2014 “… sono nulle o, comunque, illegittime in quanto vanno ad incidere sfavorevolmente sui diritti dei dipendenti” (così a pag. 37 del ricorso introduttivo). Trattasi di deduzioni del tutto generiche che non tengono conto della circostanza che le norme del CCNL in tema di retribuzione di risultato (nonché quelle sulla valutazione dei dirigenti) possono trovare applicazione solo qualora recepite da accordi aziendali e che comunque l'ammontare del fondo destinato alla retribuzione di risultato è demandato agli appositi accordi aziendali. Trattandosi di accordi aziendali stipulati fra l' (ente pubblico di diritto maltese) e le organizzazioni Pt_1 sindacali, peraltro in periodo risalente rispetto al deposito dell'originario ricorso introduttivo, non può essere dedotta in questa sede la nullità di alcune 33
clausole pattuite dalle parti sociali né può essere demandata al giudice la determinazione del fondo e delle modalità di riparto dello stesso.
La già rilevata inapplicabilità delle disposizioni del CCNL del Comparto ANità ove non espressamente recepite da accordi aziendali assorbe ogni questione sulla mancata valutazione del sull'omessa assegnazione degli CP_1 obiettivi e sulla valutazione negativa del 30.5.2014. Tenuto conto che il CP_1 ha sempre percepito fino al 2013 la retribuzione di risultato quale capo dipartimento nella misura e nei limiti di capienza del fondo come risultante dagli accordi sindacali sopra richiamati, del tutto destituito di fondamento è il capo di appello incidentale con il quale si deduce l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances. Infatti, correttamente il Tribunale, una volta accertato che il lavoratore ha percepito quanto dovutogli a titolo di retribuzione di risultato, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da perdita della chance di percepire, a tale titolo, i maggiori importi rivendicati.
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di appello incidentale relativo all'indennità di rischio radiologico e all'indennità sostitutiva delle ferie c.d.
“radiologiche”. Sostiene l'appellante incidentale che erroneamente il Tribunale avrebbe rigettato le domande in esame in quanto dai documenti allegati all'originario ricorso introduttivo, in particolare dai docc. 21, 24 e 26, emergerebbe l'esposizione del lavoratore al rischio radiologico anche dal gennaio 2014 alla cessazione del rapporto. Osserva la Corte che correttamente il Tribunale non ha tenuto conto di tale documentazione, non richiamata nel ricorso introduttivo a fondamento della domanda atteso che si può tener conto ai fini della decisione dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate le ragioni della produzione e della rilevanza. Invero la parte ha l'onere di allegare specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass. n. 21032/2008). Per mera completezza, osserva la Corte che dal documento sanitario personale degli anni dal 2010 al 2015 (doc. 21) la dose di esposizione alle radiazioni ionizzanti nel 2014 risulta essere indicata come “0”. Parimenti nella scheda dosimetrica degli anni 2009/2015 (doc. 24)
l'esposizione per gli anni 2014 e 2015 viene indicata pari a zero. Del tutto 34
irrilevante è poi il doc. 26, trattandosi di mera comunicazione di trasmissione all'INAIL dei dati sul rischio radiologico, priva però dell'allegata comunicazione.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, la somma dovuta al a titolo di arretrati su stipendio tabellare CP_1 deve essere determinata in € 3.643,18, mentre deve trovare rigetto la domanda di condanna al pagamento della maggiorazione del 30% per l'incarico di
Direttore di Dipartimento. Inoltre, su tutte le somme spettanti al ivi Pt_8 comprese le differenze sull'indennità di esclusività e sulla Retribuzione di posizione minima unificata come liquidate nella gravata sentenza, sono dovuti gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati secondo gli indici Istat dalla maturazione al soddisfo, come per legge. Per il resto l'appello principale e quello incidentale devono trovare rigetto.
In considerazione della complessità delle questioni trattate e della parziale soccombenza reciproca le spese del doppio grado, liquidate per l'intero nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., possono essere compensate per due terzi, mentre l' deve essere condannato alla refusione del restante Pt_1 terzo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza ed in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, così provvede: condanna al pagamento in favore di degli arretrati su Pt_1 CP_1 stipendio tabellare in misura pari ad € 3.643,18; respinge la domanda di condanna al pagamento della maggiorazione del 30% per l'incarico di Direttore di Dipartimento;
condanna al pagamento, su tutte le somme spettanti al Gechi, ivi Pt_1 comprese le differenze sull'indennità di esclusività e sulla Retribuzione di posizione minima unificata come liquidate nella gravata sentenza, degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati secondo gli indici Istat dalla maturazione al soddisfo;
rigetta per il resto l'appello principale e quello incidentale;
35
compensa per due terzi le spese processuali fra le parti che liquida per l'intero quanto al primo grado in € 7.800,00 e quanto all'appello in € 8.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, e condanna l' al pagamento del restante terzo. Pt_1
Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ES TR
( F.to dig.te)