Art. 49. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Versione
1 luglio 1943
1 luglio 1943
>
Versione
9 maggio 2025
9 maggio 2025
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 15/07/1986 n. 250492 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 15 luglio 1986
Con la nota che si riscontra codesto Dicastero, tenuto conto che l\'art. 31 della legge indicata in oggetto prevede la esenzione che ogni tributo ed onere, fino al 31 dicembre 1989, per i trasferimenti di immobili e per tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge, chiede di conoscere se le predette agevolazioni siano operanti anche per le province in cui il vigente sistema tavolare condiziona i trasferimenti immobiliari, non alla presentazione della nota di trascrizione al Conservatore, ma alla omissione di un apposito decreto da parte del Pretore in qualita\' di giudice tavolare. Al riguardo la Scrivente ritiene che i benefici riconosciuti dal citato art. 31 …
Leggi di più…