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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/09/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1143/2024 R.G. e 1177/2024 RG,
Promossa la prima da
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] l'[...] (c.f.: , rappresentati e difesi, Pt_2 C.F._2 giusta procura in atti, dagli avv.ti Silvia Leone e Sebastiano Leone;
APPELLANTI
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentati e difesi, CP_2 C.F._4 giusta procura in atti, dall'avv. Mario Fiaccavento;
APPELLATI
Promossa la seconda da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._5 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Saraceno;
APPELLANTE
CONTRO , nata a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentati e difesi, CP_2 C.F._4 giusta procura in atti, dall'avv. Mario Fiaccavento;
APPELLATI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 289, depositata in data 6 febbraio 2024, il Tribunale di Siracusa dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di e Controparte_1 CP_2
l'atto pubblico rogato dal Notaio di Floridia rep. n. 18486/11237, trascritto
[...] Per_1 in data 11/11/2013, l'atto pubblico rogato dal Notaio di Floridia rep. N. Per_1
18524/11271, trascritto in data 20/11/2013 e l'atto pubblico rogato dal Notaio di Per_1
Floridia rep. N. 19721/12318, trascritto in data 30/03/2015.
A sostegno di tale pronuncia, con la quale venivano regolate le spese secondo il principio della soccombenza, rilevava il tribunale che “In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria dell'atto stipulato in data
29.10.2013 ..... l'atto di donazione a favore di per cui è azione, risulta Parte_3 rogato in data 29.10.2013 e trascritto presso i registri immobiliari di Siracusa in data
11.11.2013. Di contro l'atto di citazione nei confronti di detta convenuta è stato consegnato all'ufficiale Giudiziario competente in data 05.11.2018 termine da cui decorre la prescrizione dell'azione revocatoria, a nulla rilevando che la notifica non andò a buon fine non avendo
l'addetto alle notifiche rinvenuto la sig.ra all'indirizzo. Nel merito ....... Nel caso di specie, il credito di 176.385,96 risulta accertato in forza della sentenza della Corte di Appello di
Catania N°825/2018 pubblicata in data 30.7.2015 all'epoca non ancora definitiva. L'attore poi, ha dato prova dell'eventus damni, ossia del pregiudizio recato alle ragioni creditorie ......
Sul punto occorre rilevare che mentre parte attrice ha documentamene provato la consistenza residua del patrimonio del cedente producendo ispezione ipotecaria, nulla ha provato parte convenuta ...... Nella fattispecie, il credito deve ritenersi sorto in data 1995 quando i sigg. presentavano la pratica amministrativa n° 663/1995 Pertanto, esso CP_1 risulta antecedente ai rogiti del 29.10.2013,18.11.2013; 23.03.2015. Dunque, quanto al consilium fraudis, non è necessario accertare se il trasferimento del bene – in quanto avvenuto a titolo gratuito – sia stato preordinato a recare nocumento alla pretesa creditoria dell'attore ...... La conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può desumersi in base a presunzioni qualora gravi, precise e concordanti. Nel caso de quo agitur, si è già evidenziato che l'elemento soggettivo in capo al debitore può ritenersi in re ipsa poiché
ha alienato più cespiti in tempi ravvicinati”. Parte_1
Avverso tale decisione e hanno interposto Parte_1 Parte_2 appello con atto di citazione notificato in data 4 settembre 2024, sulla base di tre ragioni di censura. Il procedimento è stato iscritto al n. 1143/2024 R.G..
Avverso la medesima sentenza ha interposto appello con atto di Parte_3 citazione notificato in data 6 settembre 2024, sulla base di due ragioni di censura. Il procedimento è stato iscritto al n. 1177/2024 R.G..
Si sono costituiti in giudizio e , resistendo al Controparte_1 Controparte_2 gravame e chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 giugno 2025.
Motivi della decisione
Ragioni di progressione logico-giuridica impongono la trattazione del secondo motivo dell'appello proposto da e , nonché del primo motivo Parte_1 Parte_2 dell'appello proposto da mercè i quali viene censurata la sentenza Parte_3 laddove il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione spiegata da
. Parte_1
Sostengono entrambe le parti appellanti che gli attori avevano consegnato all'Ufficiale
Giudiziario, in data 5/11/2018, l'atto di citazione per procedere alla notificazione nei confronti di indicando nella relata di notifica un indirizzo non corretto;
che il Parte_3 principio invocato dal Tribunale di Siracusa non può essere applicato nella specie in quanto, nel caso in esame, nessun ritardo nella notifica può essere imputato all'Ufficiale Giudiziario tale da rendere indenne il notificante delle cause di perenzione non ascrivibili alla sua responsabilità; che, in ogni caso, la Suprema Corte è del parere che la mera consegna all'Ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, sottolineando l'assoluta necessità che l'atto giudiziale giunga a conoscenza della persona cui è diretto.
Va anzitutto rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per quanto attiene la posizione di contumace nel giudizio di primo grado, avendo Parte_3 quest'ultima sollevato tale eccezione solo con l'atto di appello, incorrendo, quindi, nel divieto di cui all'art. 345 comma 2 cpc, secondo cui nel giudizio di appello non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio, ed in questo ambito non rientra l'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso stretto, come tale, rilevabile solo ad iniziativa del convenuto.
Ciò detto, osserva la Corte che correttamente è stata ritenuta la tempestività dell'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto di compravendita stipulato in data
29/10/2013 n. 18486/11237, trascritto in data 11/11/2013, atteso che ai fini della interruzione della prescrizione è sufficiente la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, richiamandosi il principio, al quale la Corte intende aderire, secondo cui, l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria
- il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (Cass. ordinanza n. 17477 del 29/06/2025).
Va aggiunto che alcun rilievo assume la nullità della notifica conseguente all'errato indirizzo indicato in relata (l'ufficiale giudiziario attesta che “questo nominativo non figura tra i citofoni. I vicini mi hanno dichiarato che non abita più in questo immobile già da diverso tempo. Forse si è trasferita all'estero ma non conosco il recapito”), non impedendo l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 2016), il cui insegnamento, incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2043 e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla (Cass. sentenza n. 13070 del
25/05/2018).
Giova, in ogni caso, rilevare che la notifica nei confronti di è andata Parte_1
a buon fine nel termine prescrizionale ed è noto che in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario (Cass. Ordinanza n. 23068 del 07/11/2011).
Col terzo motivo dell'appello proposto da e viene Parte_1 Parte_2 censurata la sentenza laddove il primo giudice ha accolto la domanda di revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 18 novembre 2023, rogato dal Notaio di Floridia rep. Per_1
N. 18524/11271, trascritto in data 20/11/2013 e dell'atto di donazione stipulato in data 23 marzo 2025, rogato dal Notaio di Floridia rep. N. 19721/12318, trascritto in data Per_1
30/03/2015, ritenendo la sussistenza dei requisiti di legge.
Sostengono che gli attori non hanno provato la esistenza di un valido titolo o rapporto di credito nei confronti del , che possa consentire l'utile esperimento della revocatoria Pt_1 ordinaria;
che gli attori non hanno provato l'“eventus damni” e, cioè, che il era a Pt_1 conoscenza che gli atti di donazione potessero arrecare pregiudizio agli attori, avendo provato che, all'epoca in cui ha effettuato le donazioni in favore della moglie, versava in una situazione patrimoniale ed economica consistente;
che la , allorché ebbe a ricevere Pt_2 dal marito gli atti di donazione, non poteva immaginare che questo, quattro anni e mezzo dopo, potesse essere condannato dal Tribunale civile, con sentenza n. 622/2018 del
04/04/2018, al pagamento della somma in essa indicata in favore degli attori, alla quale era rimasta estranea;
che gli atti di donazione sono stati stipulati antecedentemente al sorgere del credito degli attori, siccome acclarato dalla sentenza del tribunale di Siracusa del
04/04/2018, confermata dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n.437/2022 del
2/2/2022, impugnata in Cassazione, come dal ricorso del 27/4/2022; che gli attori non hanno provato la “scientia damni o il consilium fraudis”.
Il motivo è infondato.
E' noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo. In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso – per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio
(c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
A differenza dell'ipotesi di atto a titolo oneroso, in cui le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, purché non vi sia la dolosa partecipazione alla preordinazione del debitore (la già ricordata partecipatio fraudis), nel caso di atti a titolo gratuito il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. 12045/2010; Cass.
5072/2009). L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006).
Ora, nel caso di specie anzitutto non è revocabile in dubbio che ricorrere il requisito della sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore.
Sul punto, è ormai risaputo che nell'ambito del giudizio volto all'eventuale accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., al giudice della revocatoria non viene richiesta una valutazione approfondita del merito della controversia, tale da consentire un accertamento circa la reale fondatezza del credito oggetto di tutela, essendo sufficiente la prospettazione di un credito meramente eventuale ai fini della proponibilità della domanda. infatti, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito –
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. Sentenza n. 5619 del 22/03/2016). Ora, non è revocabile in dubbio che, l'esistenza del diritto di credito posto a fondamento della domanda proposta da e è Controparte_1 Controparte_2 idoneamente documentata mercè la produzione delle sentenze penali da cui risulta che
, riconosciuto colpevole dei reati allo stesso ascritti, è stato condannato al Parte_1 risarcimento dei danni in favore delle parti civili e , Controparte_1 Controparte_2 nonché dalle sentenze civili che hanno quantificato tale risarcimento nella misura di €
50.000,00 in favore di ciascuno degli attori. Irrilevante in ordine alla sussistenza del requisito in questione si appalesa la sentenza prodotta dagli appellanti e con cui la corte Pt_1 Pt_2 di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, riguardante la quantificazione del danno morale, essendo stato disposto che il giudice del rinvio provveda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, procedendo “.... dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato”, restando, quindi, confermata la statuizione di condanna al risarcimento dei danni.
E' ricorrente anche il requisito dell'eventus damni, a determinare il quale non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. sentenza n. 3470 del 15/02/2007).
Ora, è palese che l'atto dismissivo posto in essere dal è da ritenere idoneo ad Pt_1 alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale posta ad assistenza del credito (cfr.
Cass., 4 maggio 1996, n. 4143), così rendendo più «incerta» o comunque maggiormente
«difficoltosa» la realizzazione del diritto (Cass., 7 luglio 2007, n. 15310
E' fuori di dubbio la ricorrenza di tale requisito atteso che a fronte degli atti di disposizione del patrimonio immobiliare intestato al attraverso le donazioni oggetto di Pt_1 azione revocatoria, certamente idonei ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale posta ad assistenza del credito, nulla ha provato parte convenuta riguardo al patrimonio residuo, essendosi limitata a rilevare genericamente l'assenza di situazioni pregiudizievoli e /o comunque di sofferenza della situazione economica/patrimoniale di all'epoca dei fatti. Parte_1 Serve, d'altro canto, rilevare, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti riguardo al requisito dell'eventus damni, che mentre il creditore è gravato dell'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, il quale voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
a tal fine è tenuto a dimostrare non solo la composizione del suo patrimonio, ma anche quella del suo indebitamento. (Cass. Sentenza n. 4578 del 06/05/1998).
Quanto all'elemento soggettivo, va anzitutto disatteso anche l'assunto dell'anteriorità degli atti dispositivi rispetto al sorgere del credito, atteso che i fatti di rilevanza penale contestati al , da cui è scaturita la pretesa risarcitoria azionata con l'atto di costituzione Pt_1 di parte civile risalgono all'anno 1995, mentre gli atto di donazione sono stati stipulati tra il
2013 ed il 2015 ed essendo noto che nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. sentenza n. 11121 del 10/06/2020).
In ogni caso, anche la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni non patrimoniali è antecedente i compimenti degli atti dispositivi, essendo stata emessa in data 21 marzo 2003, confermata nei confronti del con sentenza del 23 Pt_1 novembre 2004 della corte d'appello di Catania. Vi è poi che la corte di cassazione con la sentenza n. 31420/2007 resa 01/08/2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da
. Parte_1
Ciò posto, non è revocabile in dubbio la sussistenza del requisito del consilium fraudis del debitore, non potendo il , attesa la posteriorità degli atti di disposizione rispetto al Pt_1 sorgere del credito, non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
Riguardo all'elemento psicologico in capo al terzo, osserva la Corte che dal carattere gratuito degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal (dovendosi escludere la Pt_1 diversa natura onerosa attribuita dagli appellanti sul rilievo, comunque, non provato, che le attribuzioni patrimoniali avrebbe avuto i connotati di una “sistemazione solutorio- compensativa con lo scopo di riequilibrare i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed a compensare il contributo apportato dalla moglie in costanza del rapporto familiare), deriva la totale irrilevanza dell'indagine diretta all'esame degli stati soggettivi della beneficiaria degli atti dispositivi.
Il motivo di gravame merita, pertanto, di essere rigettato.
Col primo motivo dell'appello proposto da e e col Parte_1 Parte_2 secondo motivo dell'appello proposto da viene censurata la sentenza Parte_3 laddove il primo giudice ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria in relazione all'atto di compravendita stipulato in data 29/10/2013 con atto pubblico rogato dal Notaio di Floridia rep. N. 18486/11237, trascritto in Per_1 data 11/11/2013, con cui ha venduto a il diritto di Parte_1 Parte_3 usufrutto sulla casa posta a piano primo, composta da due vani ed accessori, sita nel
Comune di Siracusa, in via Lungomare di Ortigia n. 6.
Sostengono entrambi le parti appellanti che il ebbe a trasferire a Pt_1 Parte_3 il diritto di usufrutto sull'anzidetto immobile, dietro pagamento del corrispettivo di €
[...]
36.000,00, senza che quest'ultima fosse a conoscenza del credito degli attori, né della situazione debitoria del venditore, emersa con sentenza n. 622/2018 del 04/04/2018, quasi
5 anni dopo l'atto di compravendita suddetto (trascritto in data 11/11/2013); che non sussisteva alcuna dolosa preordinazione tra venditore e acquirente, per cui, il Tribunale non poteva pronunciare la revocatoria della compravendita, non avendo gli attori provato la sussistenza dei presupposti per la revocatoria.
Tali motivi, che per evidenti ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Va richiamato quanto esposto in sede di scrutinamento del motivo testé trattato in ordine agli elementi che devono ricorrere nell'azione revocatoria, evidenziando che, nel caso di specie, tenuto conto che la ragione di credito è sorta precedentemente la stipula dell'atto di compravendita, si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2901, comma 1 n. 1, prima parte, e n. 2 prima parte, c.c.; quindi, come detto, è sufficiente “… che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore …” e inoltre che “… il terzo fosse consapevole del pregiudizio …". Per quanto riguarda il profilo soggettivo della c.d. scientia fraudis in capo al terzo cessionario, si deve verificare, anche ricorrendo a presunzioni (cfr.
7452/2000; Cass. 1068/2007; Cass. 13404/2008; Cass. 13447/2013; Cass. 18738/2019), se il cessionario fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole dell'idoneità dell'atto dispositivo a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. 16825/2013) e cioè se fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole del fatto che, attraverso la cessione, il cedente veniva in concreto a diminuire la consistenza del proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante al creditore, così da creare pregiudizio alle ragioni di costui (cfr. Cass.
3676/2011).
A differenza dell'ipotesi di atto a titolo gratuito, in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. 12045/2010;
Cass. 5072/2009), nel caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, purché non vi sia la dolosa partecipazione alla preordinazione del debitore (la già ricordata partecipatio fraudis), nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, ovvero non vi sia la consapevolezza della lesione (la già ricordata scientia fraudis), nell'ipotesi appunto di atto dispositivo successivo al sorgere del credito. L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass.
9367/2006).
Ciò posto, non è condivisibile l'apprezzamento del primo giudice riguardo alla ricorrenza, nella fattispecie, del presupposto della c.d. scientia fraudis in capo al terzo
. Parte_3
Invero, mentre, come detto, è pacifica la sussistenza del requisito del consilium fraudis del debitore, non potendo il non essere consapevole del pregiudizio che l'atto Pt_1 dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, altrettanto non è a dirsi riguardo alla scientia fraudis della terza acquirente, ossia la sua consapevolezza della lesione che l'atto di disposizione comportava ai , pregiudicando la garanzia patrimoniale dei loro CP_1 crediti.
Invero, sebbene la prova di tale requisito psicologico possa essere fornita dal creditore che agisce in revocatoria anche sulla base di elementi presuntivi, nulla è stato allegato e tantomeno provato riguardo alla consapevolezza in capo alla terza acquirente del pregiudizio che l'atto dispositivo di cui è stata chiesta la revoca avrebbe arrecato ai
. CP_1
Non sussistono elementi da cui inferire che fosse a conoscenza Parte_3 dell'esistenza dei debiti di nei confronti dei al momento della Parte_1 CP_1 stipula dell'atto di compravendita, non risultando che i contraenti fossero legati da rapporti di parentela o di lavoro, né che il prezzo convenuto, corrisposto con modalità di pagamento ordinarie, fosse inferiore a quello di mercato. Si impone, pertanto, in accoglimento del mezzo di gravame, il rigetto della domanda di revocatoria proposta da e in relazione all'atto di Controparte_1 Controparte_2 compravendita rogato dal Notaio di Floridia rep. n. 18486/11237, trascritto in data Per_1
11/11/2013, siccome infondata.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, ritiene equo la Corte compensare per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio nei rapporti tra e Parte_1
, da una parte e e , dall'altra, Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 ponendo a carico di quest'ultimo i restanti due terzi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.
Quanto ai rapporti tra e , da una parte e Controparte_1 Controparte_2
dall'altra, non v'è luogo a provvedere sulle spese del primo grado del Parte_3 giudizio. Vanno poste a carico dei primi le spese del grado, in applicazione del principio della soccombenza.
Tali spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, da considerarsi indeterminabile, tenuto conto che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare in prossimità dei minimi di tariffa le spese del grado relativi alla fase di trattazione e istruttoria, avuto riguardo alla modesta entità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo, nelle cause riunite iscritte ai nn. 1143/2024
RG e 1177/2024 RG, sugli appelli proposti da e , nonché Parte_1 Parte_2 da avverso la sentenza n. 289, depositata in data 6 febbraio 2024, del Parte_3
Tribunale di Siracusa, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale accoglimento Parte_3 dell'appello proposto da e , rigetta la domanda di Parte_1 Parte_2 revocatoria proposta da e avente ad oggetto l'atto Controparte_1 Controparte_2 di compravendita rogato dal Notaio di Floridia rep. N. 18486/11237, trascritto in Per_1 data 11/11/2013.
Compensa nella misura di un terzo le spese del giudizio nei rapporti tra Parte_1
e , da una parte e e , dall'altra e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 condanna in solido i primi a rifondere a rifondere, in favore dei secondi, i restanti due terzi, che liquida, in favore del procuratore distrattario: a) quanto a giudizio di primo grado, in complessivi € 5089,00 (ivi compresi € 1134,00 per la fase di studio, €. 801,00 per la fase introduttiva, € 1204.00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1950,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 6667,00 (ivi compresi €. 1372,00 per la fase di studio, €.
950,00 per la fase introduttiva, € 2030,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 2315,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra e Controparte_1
, da una parte e , dall'altra. Controparte_2 Parte_3
Condanna in solido e a rifondere, in favore di Controparte_1 Controparte_2
, le spese del grado che liquida in complessivi € 8496,00 (ivi compresi €. Parte_3
2058,00 per la fase di studio, €. 1418,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 3470,00 per la fase decisoria), oltre € 804,00 per esborsi, IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 12 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena