Art. 16.
Alle spese inscritte negli stati di previsione della Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, non si applicano, per l'esercizio 1977, le disposizioni contenute negli articoli 4 , 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407 .
Alle spese inscritte negli stati di previsione della Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, non si applicano, per l'esercizio 1977, le disposizioni contenute negli articoli 4 , 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407 .