Articolo 16 della Legge 20 giugno 1978, n. 287
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 luglio 1978
Art. 16.
Alle spese inscritte negli stati di previsione della Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, non si applicano, per l'esercizio 1977, le disposizioni contenute negli articoli 4 , 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407 .
Entrata in vigore il 6 luglio 1978