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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 247/2024 RGA avverso la sentenza n. 807/2023 del Tribunale di LO, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1201/2023, pubblicata in data 15.11.2023, non notificata;
avente ad oggetto: ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 15.5.2025; promossa da:
Parte_1
– di seguito per brevità: - corrente in Roma, Lungotevere
[...] Pt_1
Arnaldo da Brescia n. 4, (C.F. , e P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. nonché Presidente Sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Lorenzo Selvetti del Foro di Rimini, come da procura in atti;
- Appellante in via principale;
contro
(C. F. ), nato in [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
27 agosto 1971 e residente in [...]U, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Francesco Calculli e dall'Avv. Giampiero Lasalvia (C.
F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
- Appellante in via incidentale;
1 udita la relazione della causa;
dato atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati in data 28.06.2023, il Geom. conveniva in giudizio, avanti il Controparte_1
Tribunale di LO, Sezione Lavoro, la Parte_1
(di seguito per brevità: CASSA -), proponendo
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 254/2023
(R.G.L. 761/2023) emesso in data 18.04.2023 dal detto Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente la somma di €. 54.582,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di versamenti contributivi per i periodi dal 2013 al 2021.
L'opponente contestava la fondatezza della richiesta creditoria consacrata dell'opposto provvedimento monitorio, deducendo che - pur iscritto all'albo di LO
(a seguito di trasferimento da Matera) dal 2003 - non avrebbe mai svolto attività libero professionale avendo, invero, sempre lavorato con rapporto di tipo subordinato, con relativa gestione previdenziale, tanto da essere stato esonerato dal versamento dei contributi proprio dalla Cassa opposta;
quanto, poi, all'asserito ruolo di amministratore svolto nelle tre società - indicate dalla per ritenere sussistente il suo obbligo di Pt_1
iscrizione (società: DA. - CP_2 Controparte_3 Controparte_4
ne deduceva la qualità marginale o comunque irrilevante al fine dell'obbligo contributivo tal fine;
completava le proprie difese eccependo, in via subordinata,
l'intervenuta prescrizione quinquennale.
La si costituiva ritualmente contestando le deduzioni e le domande di Pt_1
controparte, insistendo per la conferma del D.I. già provvisoriamente esecutivo, chiedendo, in caso di parziale accoglimento dell'opposizione, la condanna dell'opponente a pagare la minor somma ritenuta come dovuta, oltre al favore delle spese.
2. Il Tribunale, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà
del D.I. opposto ed istruito il processo in via documentale, anche autorizzando la produzione – da parte dell'opposta – dei doc. nn. 30/31 (relativi agli estratti di ruolo già depositati quale doc 12 unitamente al ricorso in opposizione) – decideva la causa ad
2 esito dell'udienza di discussione, celebrata il 15.11.2023, ritenendo legittima la pretesa contributiva azionata in via monitoria, salva la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in sede oppositiva dall'opponente per carenza di validi atti interruttivi anteriori al deposito del ricorso monitorio, risalente al 18 aprile 2023.
Nello specifico, accertata la maturazione della prescrizione dei crediti contributivi relativi agli anni 2013-2014-2015 per un totale di € 18.817,27, veniva disposta la revoca
D.I. opposto e condannata la parte ricorrente in opposizione al pagamento, in favore della Cassa opposta, del minor importo di euro 35.765,44, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, con integrale compensazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure giungeva alla richiamata decisione ritenendo, previo richiamo dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, di dover valorizzare, dal punto di vista concreto, la circostanza dell'avere, il geom. CP_1
ricoperto la carica di liquidatore a partire almeno dal 2013 della soc. Controparte_3
e della soc. escludendo invece la rilevanza del ruolo
[...] Controparte_4
ricoperto nella società DA. per essere stato mero socio accomandante quindi CP_2
privo di poteri di amministrazione.
3. Avverso la detta sentenza, la proponeva appello in via principale Pt_1
deducendo 2 motivi di gravame:
1) L'erronea declaratoria in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna dell'opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella vantata.
In particolare, si ritiene erronea la sentenza laddove si afferma che i crediti contributivi relativi agli anni 2013-2014-2015, per un totale di € 18.817,27, si siano prescritti per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale;
ritiene l'appellante che tale termine sia stato interrotto dalla notifica delle cartelle di pagamento notificate al
Geom. in data 06.06.2016 e 04.08.2017, come da docc. 11 e 30 ritualmente CP_1
prodotti in giudizio, rispetto ai quali il giudice di prime cure avrebbe omesso qualsivoglia considerazione probatoria1. 2. Errata statuizione in punto di spese.
Nello specifico si ritiene erronea la decisione del giudice a quo di compensare integralmente le spese di lite stante nonostante il riconoscimento della pretesa creditoria, ancorché in misura inferiore a quella richiesta;
pertanto, si chiede al giudice d'appello di riesaminare la statuizione facendo applicazione del principio di soccombenza.
Si costituiva ritualmente l'appellato, che proponeva appello in via incidentale formulando i seguenti motivi:
I. Errata interpretazione dell'art. 5 dello Statuto della e degli art. Pt_1
2484/2490 c.c. – insussistenza dell'obbligo contributivo.
Segnatamente, si chiede che la sentenza di prime cure venga riformata, previo accertamento che per il periodo 2013 – 2021 non si sono verificati i presupposti, in fatto ed in diritto, per il versamento dei contributi de quibus.
A fondamento di tale richiesta, si pone in rilievo che:
- è dato incontestato che il geom. fosse - nel periodo oggetto di CP_1
controversia - lavoratore dipendente della società Contedil s.a.s. ed, in quanto tale iscritto alla gestione previdenziale Inps, situazione che già solo porterebbe ad escludere l'obbligatorietà della sua iscrizione alla;
Pt_3
- anche volendo aver riguardo all'ultima giurisprudenza della Cassazione richiamata dal Giudice di prime cure circa la piena legittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della in vigore dal 1° gennaio 2003, la contribuzione sarebbe Pt_1 comunque dovuta solo quando quanto svolto dal geometra rientri nell'alveo delle attività tecniche di tale figura professionale, situazione che non sarebbe ricorrente nel caso di specie non potendosi ritenere in tal senso rilevante l'attività di liquidatore.
(anno 2014) vi è stato un intervento nella procedura del 2018. Sebbene non vi siano stati incassi sul punto, l'attivazione nel 2018, consente di ritenere lo stesso attuale, poiché validamente coltivato”.
- Contributi anno 2014: emissione ruolo 2017 (cartella n. 020 2017 0003751854 000) notificato in data 04.08.2017 (doc. 30) e successiva interruzione della prescrizione mediante raccomandata a.r. recapitata in data 03.12.2021 (doc. 11 – pagg. da 29 a 35);
- Contributi anno 2015: emissione ruolo 2018 (cartella n. 020 2018 0011174954 000) notificato in data 30.07.2018 (doc. 30) e successiva interruzione della prescrizione mediante raccomandata a.r. recapitate in data 03.12.2021 (doc. 11 – pagg. da 29 a 35) e in data 31.03.2022 (doc. 11 – pagg. da 38 a 43).
4 Con riguardo specifico a tale ultimo aspetto, si assume “l'assenza di una professionalizzazione di amministratori di srl come di liquidatori volontari, per i quali non si richiede alcun titolo professionale (e tanto meno di geometra). La non è Pt_1
quindi assistita da alcuna presunzione di riferibilità della carica sociale alla professione di geometra”.
Pertanto, ritenuta corretta la sentenza laddove esclude la rilevanza della posizione rivestita dal geom. nell'ambito della soc. CP_1 Parte_4
perché mero socio accomandante, privo quindi di poteri gestori, la si
[...]
censura nella parte in cui si attribuisce rilievo, con riguardo alle altre due società, alla figura di liquidatore, osservando che - diversamente dall'amministratore - non svolge attività gestorie ma di mero realizzo delle attività ed al pagamento della passività; ciò a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento che modifica lo scopo della società, il quale passa da lucrativo (esercizio in comune di un'attività economica a scopo di lucro) a liquidatorio (diretto alla liquidazione del patrimonio al fine di soddisfare i creditori sociali e, poi, ripartire il residuo i soci).
Infine, con riguardo alla disamina di tale motivo di impugnazione, si rileva come la parte appellante in via incidentale abbia censurato la sentenza laddove ritiene dovuti i contributi delle annualità 2020 – 2021, nonostante l'esonero disposto dalla a far Pt_1
data da agosto 2020 come da documentazione in atti.
II. Violazione delle norme in materia di ammissione delle prove:
Si censura al giudice di primo grado di avere autorizzato - nel corso dell'udienza del
25.10.2023 - la produzione da parte della , ancorché, tardiva dei doc. 30 e 31, Pt_1
da ritenersi pertanto processualmente inutilizzabilità; se ne eccepisce, comunque,
l'irrilevanza perché si tratterebbe di atti provenienti dal concessionario, inidonei alla costituzione in mora e alla produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione.
III. Violazione delle norme in materia di prescrizione
Si reitera, in tale sede, l'eccezione di prescrizione quinquennale con riguardo a tutte le annualità richieste, ribadendo la carenza di validi atti interruttivi, richiamando sul punto quanto già dedotto nel motivo che precede.
4. L'appello incidentale, ritualmente proposto dal geom. è CP_1
fondato, per le ragioni appresso indicate.
5 Occorre premettere i fatti incontroversi, o comunque documentalmente provati della presente vicenda:
- nell'anno 2003 il geom. (anno in cui era stato deliberato il suo CP_1
trasferimento, a richiesta, dal Collegio dei geometri della Provincia di Matera e quella di LO) aveva espressamente richiesto il suo esonero dal versamento dei contributi;
risultava infatti – così come per tutto il periodo oggetto di controversia - iscritto, quale lavoratore dipendente della società Contedil s.a.s., alla gestione previdenziale Inps;
- la per l'annualità 2003, aveva autorizzato il richiesto esonero – di talché il Pt_1 geom. si considerava solo iscritto all'Albo e non anche alla - CP_1 Pt_1
con validità fino al mantenimento delle condizioni che lo avevano giustificato, ossia il non aver prodotto redditi riconducibili ad attività professionale, anche solo in via occasionale;
- nel luglio 2020 il geom. trasmetteva nuova autocertificazione CP_1
attestante il mancato svolgimento di attività di geometra;
quindi, anche per tale annualità, la appellante statuiva che il medesimo doveva ritenersi solo Pt_1 iscritto all'Albo; non veniva invece evasa l'ulteriore richiesta di essere esentato a decorrere dal 2008, come da nuova autocertificazione di mancato percepimento di redditi da lavoro professionale;
- per quanto di interesse nel caso di specie, trattandosi degli elementi fattuali posti a fondamento della pretesa creditoria fatta valere in sede contenziosa, è parimenti risultato incontroverso che, nel dicembre 2023, la aveva svolto controllo Pt_1
ufficioso – al quale era legittimata in virtù dalle norme statutarie – da cui emergeva, secondo la che il geom. era stato amministratore Pt_1 CP_1
delle seguenti tre società: DA. la CP_2 Controparte_3 [...]
- il cui oggetto sociale era stato ritenuto riconducibile Controparte_4 all'attività professionale di geometra.
Ritenendo insufficienti le spiegazioni fornite dal geometra la CP_1 Pt_1
provvedeva - sempre d'ufficio - all'iscrizione del predetto nei suoi elenchi con decorrenza dal 2013, in tal modo pretendendo ed azionando in via monitoria il pagamento della contribuzione, nel minimo, con riguardo alle annualità dal 2013 al
2021 per un totale di €. 54.582,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
6 Tanto premesso in punto di fatto, si precisa che dal punto di vista prettamente giuridico il giudice di prime cure ha correttamente richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui: "In materia di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, non rilevando la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
Pertanto, la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla deriva, inoltre, l'applicazione delle norme che determinano le Pt_1
condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. L'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , solo nei limiti Pt_1
delle condizioni fissate dalla stessa, potendo la svolgere i controlli necessari in Pt_1
ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti" (cfr. Cass., sez. lav., 21/06/2023, n.
17823), a significare il superamento del precedente orientamento (cfr. Cass., sez. lav.,
22/02/2019, n. 5375), secondo cui : "In tema di casse previdenziali privatizzate,
l'autonomia regolamentare loro riconosciuta dall' art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 , è limitata, dall' art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 , nel testo ratione temporis vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico;
ne consegue l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della
in vigore dal 1° gennaio 2003, nella parte in Parte_1
cui, derogando all' art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione"2.
Si ritiene peraltro utile richiamare, con riguardo specifico al contestato svolgimento di attività di amministratore involgenti le professionalità del geometra, (ex multis) Cass. ord. n. 10895/2025 laddove si espone:
“[…] Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato nella impugnata sentenza, ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente
l'iscrizione all'albo professionale: difatti, «dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre
2022, n. 28188, in motivazione). Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.).
L'art. 5 dello Statuto della stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti Pt_1 alla «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri Pt_1
che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione». Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
6. A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano
l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla a Parte_1 nuove categorie di soggetti. L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito, ed il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione minima, Pt_1 rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
8. Sul terzo motivo di ricorso, l'impugnata pronuncia ha asserito che “la prospettabile illegittimità della fonte statutaria non esaurisce i termini della odierna pretesa contributiva, essendo quest'ultima basata sulla interpretazione estensiva del concetto di libera professione”, e poiché non era stato provato che la prestazione svolta all'interno della società implicasse l'esercizio di attività di tipo Controparte_6 professionale, affine o collegata alla titolarità dell'abilitazione professionale, quali ad esempio attività di progettazione o contabilità di lavori, restava la sola funzione gestionale di indirizzo e amministrazione dell'attività d'impresa, scissa dall'esercizio di
8 competenze tipiche della professione, non integrando il requisito soggettivo per
l'iscrizione alla gestione previdenziale. Devesi tuttavia osservare che, sul punto, è già stata data risposta da questa Corte, e sulle stesse doglianze di violazione di legge come in questa sede rappresentate, con ord. n. 22880/2024, in tema di rilevanza di attività atipiche come quella di amministratore di società, e di erronea valutazione di non sufficienza di una semplice connessione professionale tra i compiti propri del geometra
e quelli svolti almeno in parte come amministratore di società edili occorrendo, invece, una connessione necessaria, per cui l'attività doveva essere svolta da un geometra libero professionista o comunque doveva richiedere l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche. Nel richiamare l'orientamento giurisprudenziale previgente l'impugnata sentenza, arrestandosi ad osservazioni teoriche di principio, non ha invece approfondito la questione se gli atti gestione di una società operante nel settore edilizia siano stati compiuti nell'ambito di una più ampia attività professionale, prestata mettendo a frutto le proprie competenze tecniche e cognizioni specifiche, acquisite nel bagaglio di esperienze maturate nel settore per il quale il geometra è iscritto al relativo Albo professionale”.
Alla luce dei principi richiamati, con riguardo al caso di specie si osserva che se, da un lato, emerge la certa irrilevanza della iscrizione del geom. nella gestione CP_1
previdenziale INPS in ragione dello svolgimento in via continuativa di attività di lavoro subordinato, dall'altro – per quanto di interesse ai fini dell'accoglimento del I motivo dell'appello svolto in via incidentale – emerge come il giudice di primo grado non abbia fatto buon governo dei principi in questione, in particolare laddove ha fatto discendere l'obbligo contributivo per le annualità in contestazione dalla mera qualità di liquidatore assunta dal geom. con riguardo alle società “ e CP_1 Controparte_3 società . Controparte_4
Ora - anche volendo prescindere dalla questione sollevata dalla parte appellante in via incidentale, secondo cui vi sarebbe stato una sorta di “travisamento” da parte del giudice di primo grado nell'attribuire rilievo al ruolo di liquidatore invero non dedotta dalla – ritiene questa Corte che sia fondata la tesi sostenuta dalla difesa del geom. Pt_1 laddove rimarca l'errore interpretativo nel quale sarebbe incorso il Giudice CP_1
di I° grado nel non aver tenuto in rilievo che i poteri amministrativi del liquidatore sono ben distinti da quelli dell'amministratore; ed invero i primi risultano circoscritti alla liquidazione del patrimonio sociale e sono finalizzati a soddisfare le pretese creditorie, situazione ben distinta dai poteri gestori dell'amministratore volti al perseguimento
9 dell'oggetto sociale – per il cui raggiungimento potrebbero essere convolte competenze specifiche della figura professionale del geometra – poteri che vengono meno laddove si addivenga allo scioglimento della società ed alla nomina del liquidatore.
Se ne inferisce, quindi, l'irrilevanza - anche ai soli fini presuntivi dello svolgimento di attività professionale in via occasionale - dell'aver assunto la qualifica di liquidatore di società e ciò anche laddove si tratti di società con oggetti sociali astrattamente involgenti, nel corso dell'attività gestoria, le competenze tecniche del geometra libero professionista;
d'altra parte è la stessa Cassazione, come sopra richiamata, ad attribuire valenza alla sola figura dell'amministratore ai fini dell'eventuale insorgenza degli obblighi contributivi, peraltro con l'avvertenza – rivolta al giudice di merito – di procedere all'approfondimento della: “[…] questione se gli atti gestione di una società operante nel settore edilizia siano stati compiuti nell'ambito di una più ampia attività professionale, prestata mettendo a frutto le proprie competenze tecniche e cognizioni specifiche, acquisite nel bagaglio di esperienze maturate nel settore per il quale il geometra è iscritto al relativo Albo professionale” (Cass. ord. n. 10895/2025 cit.).
In altri termini, si ritiene che la decisione impugnata sia erronea in quanto non si confronta con quello è il ruolo del liquidatore, ben distinto rispetto a quello dell'amministratore, giacché interviene a seguito della procedura di scioglimento della società che determina la cessazione dell'attività aziendale, con conseguente cessazione del ruolo degli amministratori;
liquidazione, pertanto, finalizzata non certo al perseguimento dell'oggetto sociale ma al realizzo, laddove possibile ed in via primaria, delle attività per procedere al soddisfacimento delle ragioni creditorie sociali.
Vi è inoltre da aggiungere, sul punto, che irrilevante è la circostanza che vi sia stata la presentazione dei bilanci ritenuta invece dirimente dal giudice di prime cure ((in particolare con riguardo alla società “ ); si ritiene, infatti, Controparte_4
che i bilanci depositati dalla società in liquidazione abbiano la funzione di illustrare la gestione liquidatoria, essendo completamente differenti da quelli di una società ancora operativa, a significare - ancora una volta – la diversità di ruoli tra amministratore e liquidatore
Si osserva, inoltre, anche volendo superare la questione afferente al diverso ruolo – di liquidatore - assunto dal geom. nelle due suddette società rispetto a quello CP_1
- di amministratore - dedotto specificatamente dalla si ritiene che la sentenza Pt_1
gravata sia errata anche in quanto il giudice di prime cure si è limitato ad attribuire rilevanza alla qualifica di liquidatore come emersa dalle visure camerali senza avere,
10 invero, svolto alcuna forma di approfondimento con riguardo al fatto se - nello svolgimento di tale ruolo - il predetto avesse applicato le competenze tecniche e cognizioni specifiche acquisite in relazione alla professionalità del geometra per la quale è iscritto all'Albo.
Tirando le fila di quanto sopra osservato, si perviene a ritenere che, nella fattispecie concreta, non vi sia la prova che il abbia svolto la libera CP_1
professione di geometra, peraltro non solo occasionalmente ma addirittura in via assoluta;
ne consegue che, anche avendo riguardo all'art. 5 dello statuto della - Pt_1
che imporrebbe l'iscrizione d'ufficio anche nel caso di esercizio dell'attività professionale "senza carattere di continuità ed esclusività" - deve escludersi l'obbligo contributivo in capo al soggetto già ingiunto, attuale appellante incidentale, in aderenza alla giurisprudenza sopra citata, che porta ad escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo laddove - in concreto, come accaduto nel caso di specie - non sia ravvisabile alcuna connessione tra l'attività svolta occasionalmente dal geometra - nel caso di specie di liquidatore - e le conoscenze tipiche del professionista.
Alle valutazioni che precedono segue l'accertamento circa la non debenza delle somme pretese dalla nei confronti del geom. per i titoli dedotti in Pt_1 CP_1
sede giudiziale, con rigetto dell'appello svolto in via principale.
All'accoglimento del primo dei motivi del gravame incidentale - da ritenersi assorbente di ogni altra domanda, eccezione, deduzione ed argomentazione non trattata perché ritenuta ultronea – segue la riforma integrale della sentenza di I grado;
sul piano sostanziale seguiranno gli effetti restitutori di quanto eventualmente corrisposto dal geom. in attuazione delle statuizioni della sentenza di I CP_1
grado riformata in questa sede (questione, invero, non dedotta ma che ben potrà formare oggetto di separata richiesta).
5. Le spese processuali di I e II grado seguono il principio di soccombenza, per cui sono poste integralmente a carico della nella misura Pt_1
liquidata in parte dispositiva avendo riguardo ai valori minimi dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.147/2022, considerando lo scaglione di valore di riferimento in ragione della pretesa creditoria avanzata in sede contenziosa, pari ad € 54.582,71.
Infine, stante il rigetto dell'appello in via principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante 11 principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza appellata, accoglie integralmente il ricorso di , dichiarando Controparte_1
che nulla è dallo stesso dovuto in relazione ai titoli dedotti in causa;
3. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per compenso rispettivamente in €.5360,00 per il primo grado ed in €.4997,00 per il secondo grado, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R.
n.115/2002, se dovuto.
LO, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto alla interruzione del periodo prescrizionale relativo alle annualità 2013-2015, l'appellante in via principale poneva in rilievo i seguenti atti interruttivi:
- Contributi anno 2013: emissione ruolo 2016 (cartella n. 020 2016 0003979119 000) notificato in data 06.06.2016 (doc. 30) e successiva richiesta di pagamento datata 24.10.2018 notificata per compiuta giacenza (doc. 11 – pagg. da 14 a 18) in cui viene espressamente indicato “prospetto morosità del Geometra ”; Seguiva ulteriore richiesta di pagamento recapitata in data 03.12.2021 (doc. 11 – pagg. da 29 a 35); si deduce anche CP_1
“che merita ulteriore preponderante considerazione la circostanza non contestata, per cui, come riportato nel documento depositato a fronte CP_ della produzione di lo stesso Agente della riscossione afferma che per il ruolo del 2016 (anno 2013), così come per quello del 2017
3 2 Occorre precisare che la Corte di Cassazione fa riferimento ad una norma del Regolamento C.I.P.A.G non più in vigore. L'attuale testo dell'art. 5 dello Statuto della approvato con D.M. 27.2.2003, è Pt_1 identico comunque alla precedente disposizione citata e analizzata dalla Suprema Corte.
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