Sentenza 9 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2004, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "PANGLOSS", NI DO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SOLIMENO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO PONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 383/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 01/12/00 R.G.N. 223/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, dopo aver riunito le opposizioni proposte dall'Associazione Culturale Pangloss avverso i decreti ingiuntivi del Pretore di Firenze n. 905/1999 e n. 2913/1999 emessi in favore dell'Inps, nonché l'opposizione proposta dalla stessa associazione e dal suo legale rappresentante sig. AR AR, in proprio, contro l'ordinanza ingiunzione n. 1029/98 emessa dal dirigente della sede provinciale di Firenze dell'INPS, le accoglieva tutte ritenendo generico e non motivato il verbale ispettivo sul quale erano fondati tutti i provvedimenti opposti.
Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva gravame alla Corte di Appello di Firenze che lo riteneva parzialmente fondato. Osservava il giudice del riesame che nel verbale ispettivo veniva fatto espresso rinvio per relationem alle denunce trimestrali presentate all'ENPALS dalla stessa associazione Pangloss dove erano indicati i nominativi dei lavoratori dello spettacolo per cui venivano pagati i contributi, il gruppo di appartenenza degli stessi (artisti lirici), i giorni di effettiva prestazione, il compenso loro corrisposto e che a tali denunce aveva fatto riferimento l'INPS per calcolare la contribuzione "minore" ritenuta di spettanza, documentazione proveniente dalla stessa associazione appellata e dalla medesima depositata in primo grado, sicché i dati effettivi di riferimento dovevano ritenersi pacifici. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che aveva affermato che i contributi di malattia, attinenti a tutte le prestazioni sanitarie nei confronti degli iscritti all'ENPALS, dovevano essere versati all'INPS da parte delle imprese nei cui confronti erano esplicate le attività lavorative da parte di tali lavoratori, subordinati o autonomi che fossero, il giudice del gravame affermava che la associazione opponente era tenuta al pagamento sia dei contributi malattia che di quelli di maternità. A una diversa conclusione perveniva invece la Corte di Appello, riguardo ai contributi GESCAL che riteneva non dovuti Confermava inoltre la revoca dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative e concludeva condannando l'Associazione Culturale Pangloss ed il sig. AR AR in proprio a pagare i contributi richiesti in sede monitoria con esclusione di quelli Gescal e confermando per il resto la sentenza impugnata. Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze propongono ricorso l'Associazione Culturale Pangloss ed il sig. AR AR formulandolo in quattro motivi, illustrati da successiva memoria.
Resiste L'INPS con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato note di udienza, ex art. 379, ultimo comma, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, primo comma degli art. 12, 13 e 14 DLCPS 16 luglio 1947 n. 708 in relazione all'art. 21, comma 5, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, all'art. 76 L. 23 dicembre 1978 n. 833, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere la Corte di Appello considerato che i 63 lavoratori de quibus avevano operato per l'Associazione solo occasionalmente con un impegno limitato nella quasi totalità dei casi ad un solo giorno nel trimestre o, al massimo, a 3, 4 giorni senza alcuna abitualità e continuità e professionalità. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, 1 comma C.C. (art. 360 n. 3 c.p.c.) deducendo che l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo svolto con le caratteristiche dell'abitualità, continuità e professionalità era a carico dell'INPS che pretendeva di averlo assolto attraverso le denuncio presentate dall'associazione all'ENPALS.
Col terzo motivo, denunciando omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato da parte appellata (art. 360 n. 5 c.p.c.) i ricorrenti dopo aver puntualizzato che nel verbale ispettivo non vi era richiamo alle denunce presentate dall'Associazione all'Enpals, ma l'affermazione che erano stati pagati contributi all'ENPALS, deducono che in ogni caso tali denunce esaurivano il loro effetto con il pagamento di "quei" contributi ne' facevano sorgere ex se, l'obbligazione per quelli diversi richiesti dall'INPS: se difettavano i rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, o i lavoratori non erano mai stati addetti ad attività strettamente di spettacolo in modo abituale e professionale, non erano certo le denunce presentate all'ENPALS a costituire titolo per pretendere i contributi "minori", in quanto l'obbligazione contributiva nasce dalla legge e non dalle denunce peraltro dirette ad un terzo.
I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto hanno tra loro stretti elementi di connessione, sono infondati. In tattile censura sopra riportate sostanzialmente non viene contestato che i lavoratori (artisti lirici: v. sentenza impugnata), per i quali l'INPS ha richiesto il pagamento di contributi cosiddetti "minori", abbiano svolto una qualche attività per l'Associazione, ma viene sostenuto che si è trattato di lavoro occasionale svolto senza abitualità, continuità e professionalità. In realtà l'elemento della professionalità per i lavoratori dello spettacolo rileva soltanto ai fini dell'iscrizione all'Enpals, nel senso che sono iscritti all'Ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli. Non è invece richiesto che tali prestazioni siano svolte con abitualità e continuità nei confronti di chi organizza Io spettacolo: la natura stessa dell'attività svolta, è caratterizzata dalla discontinuità della prestazione che si può esaurire (e spesso si esaurisce) nei confronti del singolo organizzatore anche in un'unica o poche manifestazioni. Proprio con riguardo alla singolarità di tale attività, che ha il problema della continuità del lavoro e nella quale è spesso difficile distinguere l'esatta natura del rapporto che lega i lavoratori ai loro committenti, è stato previsto un particolare tipo di assicurazione riguardante l'intera categoria dei lavoratori dello spettacolo, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, per i quali è previsto un sistema previdenziale che fa riferimento allo status di lavoratore dello spettacolo e che garantisce continuità della prestazione previdenziale nonostante la discontinuità dell'occupazione. Tale principio vale per i lavoratori iscritti all'ENPALS, non solo per quanto riguarda rassicurazione per la invalidità, la vecchiaia, superstiti, ma anche per altre assicurazioni sociali che una volta facevano capo all'ENPALS e i cui contributi, a far data dal 1 gennaio 1980, ex artt. 74 e 76 legge 23 dicembre 1978 n. 833, devono essere versati all'INPS (Cass. SS.UU. 10 agosto 1999 n. 581); con la stessa sentenza richiamata le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che all'INPS vanno corrisposti non solo i contributi relativi alle prestazioni di indennità economiche in caso di malattia ma anche quelli concernenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Riguardo alla prova dell'avvenuta prestazione lavorativa sostengono i ricorrenti che nel verbale ispettivo richiamato nella sentenza impugnata non vi è alcun rinvio alle denuncie presentate dall'associazione all'ENPALS, ma solo l'affermazione che erano stati pagati i contributi ENPALS. Di fronte all'asserzione contenuta nella sentenza impugnata - in cui si viene affermato che il verbale ispettivo faceva espresso rinvio per relationem alle "denunce trimestrali presentate all'ENPALS" da parte della società ricorrente in cui era indicato il "gruppo" di appartenenza dei lavoratori interessati (cantanti lirici), elencato all'art. 3 del D.Lg.CP.S. 16 luglio 1947 n. 708, accompagnate da moduli in cui erano indicati tutti i dati fattuali di riferimento quali generalità dei lavoratori, giorni di effettiva prestazione, compenso corrisposto ecc..
I ricorrenti nell'affermare che nel verbale ispettivo si faceva riferimento soltanto al pagamento dei contributi, avrebbero comunque dovuto riportare il testo del verbale ispettivo di cui avevano contestato il contenuto. Per il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, è necessario che il motivo contenga un'esposizione degli elementi di giudizio in fatto tali da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività dei mezzi istruttori della cui mancata o erronea considerazione ci si duole, per cui è necessario, quanto alle prove documentali, che nel motivo siano precisati gli elementi identificativi e riportato il contenuto del documento il cui esame si assume essere stato erroneamente pretermesso o valutato (Cass. 26 luglio 2002 n. 11052). Pertanto, sotto questo profilo, la censura è inammissibile.
Quanto al valore probatorio di tali denunce in realtà i ricorrenti non contestano che i lavoratori indicati nelle denunce stesse abbiano effettuato le prestazioni ivi indicate, ma insistono sulla occasionalità di tali prestazioni la cui rilevanza non riguarda, per le ragioni sopra illustrate, l'esistenza dell'obbligo contributivo, ma soltanto la misura dei contributi richiesti rispetto alla quale non vi sono specifiche contestazioni.
Nelle memorie difensive ex art. 378 c.p.c., infine, i ricorrenti introducono un ulteriore motivo di censura, relativo alla contribuzione per l'assicurazione di maternità, che non era stato proposto in ricorso e che, pertanto, non può essere presa in considerazione, perché inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c. che impone che i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata vengano indicati nel ricorso.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d'Ufficio e viene dedotto che il sig. AR AR era patte in proprio solo nel processo relativo alla ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti, mentre i due decreti ingiuntivi, contro i quali era stata proposta opposizione dalla sola Associazione, costituitasi in persona del suo legale rappresentante sig. AR, erano stati richiesti dall'INPS ed emessi dal Pretore solo nei confronti della stessa Associazione Culturale Pangloss: la Corte d'Appello era quindi andata ultra petita, travalicando i limiti delle domande delle parti, quando aveva pronunciato, senza alcuna motivazione, condanna del AR, in proprio, al pagamento di somme richieste con i decreti ingiuntivi in questione.
Il motivo è fondato.
Risulta dalla stessa sentenza impugnata che il Tribunale ha confermato la revoca, già disposta in primo grado, dell'ordinanza ingiunzione n. 1029, emessa ex art. 35 L. n. 689/1981, nei confronti del sig. AR AR in proprio. La condanna, come specificato in dispositivo, riguarda esclusivamente somme richieste in sede monitoria (con esclusione di quelle relative al pagamento di contributi GESCAL) cioè con i ricorsi per decreto ingiuntivo n. 905/1999 e 2913/99 proposti dall'INPS nei confronti della "Ditta Pangloss Ass. Culturale" e concessi dal Giudice del lavoro di Firenze esclusivamente in favore di tale ditta;
ne' è stata richiesta o dimostrata una responsabilità del sig. AR ai sensi dell'art. 38 C.C., a cui del resto la sentenza non fa cenno. Pertanto la condanna in proprio del sig. AR AR, nei confronti del quale non era stata proposta domanda con i decreti opposti, non trova alcuna giustificazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarato che nulla è dovuto in proprio dal sig. AR AR riguardo alla contribuzione richiesta dall'INPS in sede monitoria nei confronti dell'Associazione Culturale Pangloss. In conclusione i primi tre motivi di ricorso vanno rigettati mentre va accolto il quarto. La sentenza impugnata va quindi cassata nei limiti in cui condanna il sig. AR in proprio al pagamento delle somme dovute dall'Associazione culturale Pangloss. La stessa associazione soccombente è tenuta a pagare all'INPS le spese del giudizio di Cassazione;
mentre sussistono giusti motivi per compensare tra il sig. AR e l'INPS le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i primi tre;
cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dal sig. AR AR in proprio riguardo alla contribuzione richiesta dall'INPS in sede monitoria nei confronti dell'Associazione Culturale Pangloss;
condanna l'Associazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in euro 12,00 oltre euro 2.000 (duemila) nei confronti dell'INPS; dichiara compensate le spese dell'intero giudizio tra l'INPS ed il sig. AR AR. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004