Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.4753 dell'anno 2023
TRA
MINERVINI GIUSEPPE, avv. CAROPPO N M
ricorrente
E
CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 il ricorrente chiedeva, previo accertamento del diritto, la condanna al pagamento della somma di euro 6850,25 a titolo prestazioni Covid oltre accessori e spese legali della parte intimata, che rimaneva contumace. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta che benchè ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. Passando al merito, le risultanze documentali in atti confermano che: la parte istante lavora quale infermiere presso il PO di Molfetta – blocco operatorio;
ha svolto prestazioni aggiuntive COVID
2019 presso il HUB vaccinale di Molfetta nel mese di settembre 2021 per n.34,22 ore, per n.28,39 nel mese di ottobre 2021, per n.35,25 nel mese di novembre 2021, per n.9,24 nel mese di dicembre 2021 per le quali è previsto un compenso orario di euro 50,00 per un totale di 107 ore e 50 minuti;
costui ha svolto altresì lavoro straordinario vaccini COVID 2029 per n. 63 ore e 25 minuti per euro 23,00 ad ora
(cfr. prospetti paga).
3. All'udienza del 13 marzo 2025 l'istante ha dato atto del pagamento in corso di causa della somma di euro 1573,20, dopo il deposito del ricorso. Tanto dimostra ex se la fondatezza della pretesa azionata in ricorso.
4. In merito al quantum debeatur, rilevata la mancata allegazione ad opera della parte convenuta di fatti modificativi (pagamenti) delle pretese attoree, deve rilevarsi che i conteggi allegati al ricorso
Cassino, 05/02/2009:” In materia di lavoro, nel procedimento avente per oggetto l'inadempimento di parte datoriale all'obbligazione retributive a fronte della normale prestazione lavorativa, ben può costituire oggetto di prova, e fondamento motivazionale per l'accoglimento delle pretese del lavoratore, il conteggio analitico delle proprie spettanze allegato dallo stesso al ricorso introduttivo e, ciò, ancor più ove la parte datoriale sia rimasta contumace.” Alla luce di tali conteggi, emerge che, al netto degli acconti percepiti, la somma residua spettante all'istante, per i titoli dedotti in ricorso, ammonta complessivamente ad euro 2945,54, (cfr. su tale possibilità in tema di ctu Cass. civ.,
Sez. lavoro, 03/05/1990, n. 3678 ma estensibile in specie a fronte di conteggi specifici). In definitiva, alla luce di quanto precede, va condannata la resistente parte, previo accertamento del diritto, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 2945,54, secondo quanto in dettaglio specificato nei conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione al saldo.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante (cfr. in termini sulla decisione assunta sulla ragione più liquida ex multis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, 28-05-2014, n. 12002 e Trib. Milano Sez. V, 03-12-2014).
6. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente per il principio di soccombenza e secondo il valore della controversia e dell'attività in effetti svolta.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda, così provvede: dichiara la contumacia della parte convenuta;
previo accertamento del diritto, condanna la parte intimata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2945,54, oltre accessori come per legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante che si liquidano complessivamente in euro 1850,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, da distrarsi al procuratore anticipatario.
Bari 3.4.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
2